opencaselaw.ch

32.2003.62

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-02 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2003.62

rg/gm

Lugano

5 novembre 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 18 luglio 2003 interposto da

____________

contro

la decisione del 2 luglio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 25 settembre 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del seguente tenore:

"                                       Preso atto dell'allegato di ricorso e della relativa documentazione, rileviamo quanto segue. Considerato come gli elementi di prova presentati in sede di opposizione siano stati giudicati inidonei ad attestare un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, l'amministrazione ha confermato la propria decisione 31 marzo 2003.

In questa sede l'assicurato ha prodotto un parere stilato dal cardiologo __________, parere che l'amministrazione ha sottoposto al proprio Servizio medico (SMR). A giudizio di quest'ultimo lo stato del paziente ha effettivamente subito un peggioramento, che dovrebbe essere oggetto di valutazione.

Riteniamo quindi corretto procedere ad ulteriori indagini di carattere medico.

In parziale accoglimento del ricorso lo scrivente Ufficio propone quindi un rinvio degli atti, dovendosi in tal caso ritenere annullata la decisione impugnata." (cfr. Doc. _)

richiamato lo scritto 4 novembre 2003 della __________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (cfr. Doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi