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Incarto n.32.2002.31
rg/gz
Lugano
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 28 febbraio 2002 interposto da
____________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni11 giugno 2002/20 giugno 2002con la quale il ricorso è statorespinto;
preso atto che con sentenza 12.05.04 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
decreta1. la Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi