opencaselaw.ch

32.2001.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-06-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2001.00053

RG/sc

Lugano

4 luglio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di

__________,

contro

la decisione del 22 giugno 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato               -    che con scritto 22 giugno 2001 l'UAI, in esito alla procedura di revisione, ha confermato il diritto dell'assicurata a beneficiare della stessa rendita sinora erogata, non avendo costatato alcuna modifica della situazione atta a influenzare il diritto alla rendita;

-    che contro tale deliberazione l'assicurata ha interposto ricorso dinanzi al TCA col quale fa in sostanza valere un peggioramento del suo stato di salute;

-    che giusta l'art. 75 OAI sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI;

-    che tra le prestazioni elencate nell'art. 74ter OAI figurano pure le rendite e gli assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta ad influenzare il diritto a prestazioni (lett. f);

-    che lo scritto 22 giugno 2001 con cui l'UAI - in applicazione dell'art. 74ter OAI lett. f - ha confermato, in esito alla procedura di revisione effettuata d'ufficio (II), il diritto alla rendita sinora erogata, costituisce provvedimento che non riveste carattere di decisione formale e come tale non è impugnabile dinanzi a questo TCA (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);

-    che giusta l'art. 74quater OAI l'assicurato, nel caso in cui contesti il provvedimento emanato in virtù dell'art. 74ter OAI, ha la facoltà di chiedere all'UAI la notificazione di una decisione formale;

-    che l'assicurata ha erroneamente interposto ricorso presso questo Tribunale senza chiedere l'emanazione di una decisione formale;

-    che dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile (cfr. 69 LAI);

-    che dal tenore del "ricorso 26. 6. 2001" evincendosi la chiara volontà dell'assicurata di opporsi al provvedimento 22 giugno 2001, l'atto viene trasmesso per competenza all'UAI affinché emani una decisione formale contro cui l'assicurata potrà nuovamente adire le vie ricorsuali, dovendosi nel merito in ogni caso rilevare che essa già beneficia di una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. novembre 1991 (II);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti