Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2001 32.2001.104 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2001 32.2001.104 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2001 32.2001.104
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00104 RG /sc Lugano 23 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di __________, contro la decisione del 12 settembre 2001 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità Considerato in fatto e in diritto che
- per decisione 12 settembre 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 2'196 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore del figlio ________ nel periodo 1. luglio - 30 settembre 2001;
- con scritto 1. ottobre 2001 indirizzato al TCA l’assicurato non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente che, a motivo della sua precaria situazione finanziaria, gli venga concessa la facoltà di dilazionare il pagamento dell'importo dovuto tramite trattenuta di fr. 200 mensili sulla sua rendita d'invalidità;
- giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- nel caso di specie l'Ufficio AI non risulta essersi pronunciato sulla richiesta formulata dall'assicurato dinanzi a questo TCA con scritto 1. ottobre 2001;
- l'atto 1 ottobre 2001 deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla richiesta di restituzione dilazionata dell'importo indebitamente percepito; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é irricevibile . 2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché si pronunci sulla richiesta di dilazione di pagamento. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti