Erwägungen (1 Absätze)
E. 31.2017.3 dell11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009 consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell11 dicembre 2007).
In casu, dagli atti allinserto emerge che la Cassa ha iniziato a diffidare e precettare la società già dal 2019, con diffide e procedure esecutive divenute sistematiche da maggio, rispettivamente giugno 2023 (cfr. supra consid 1.2.; cfr. anche docc. 4-6). Inoltre, lestratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023 attestava ben dodici ACB per complessivi fr. 62'052.45 (estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023, sub doc. 9). Contestualmente al rilascio degli ACB del 16 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato che la società non dispone di beni pignorabili (doc. 3, allegati A1-2).
Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, tramite lemissione degli ACB del 16 gennaio 2025 con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti non può più venir incassata nellambito della procedura ordinaria secondo lart. 14 segg. LAVS.
Quindi lilliquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente La segretaria giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.31.2026.4
jv/gm
Lugano
13 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 5 febbraio 2026 emanata da
CO1, ______
in materia di art. 52 LAVS
DIT1______
in relazione alla ditta:DIT1______
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Successivamente tuttavia sempre lallora TFA, seguendo lopinione della dottrina (cfr. in particolare Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul quesito di sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i debiti contributivi che esulano dalla somma oggetto dellattestato carenza beni definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere che con lemissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nellambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg. LAVS (cfr. in merito anche STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015, AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1, 31.2017.3 dell11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009 consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell11 dicembre 2007).
In casu, dagli atti allinserto emerge che la Cassa ha iniziato a diffidare e precettare la società già dal 2019, con diffide e procedure esecutive divenute sistematiche da maggio, rispettivamente giugno 2023 (cfr. supra consid 1.2.; cfr. anche docc. 4-6). Inoltre, lestratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023 attestava ben dodici ACB per complessivi fr. 62'052.45 (estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023, sub doc. 9). Contestualmente al rilascio degli ACB del 16 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato che la società non dispone di beni pignorabili (doc. 3, allegati A1-2).
Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, tramite lemissione degli ACB del 16 gennaio 2025 con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti non può più venir incassata nellambito della procedura ordinaria secondo lart. 14 segg. LAVS.
Quindi lilliquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni