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31.2026.4

Ricorso (respinto) contro la decisione (su opposizione) di risarcimento nei confronti del socio e gerente della Sagl. ACB (momento insorgenza e conoscenza danno) e ulteriori circostanze rendono Sagl insolvente, sebbene non ancora sciolta

Ticino ·TCA · 2026-07-13 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009 consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

In casu, dagli atti all’inserto emerge che la Cassa ha iniziato a diffidare e precettare la società già dal 2019, con diffide e procedure esecutive divenute sistematiche da maggio, rispettivamente giugno 2023 (cfr. supra consid 1.2.; cfr. anche docc. 4-6). Inoltre, l’estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023 attestava ben dodici ACB per complessivi fr. 62'052.45 (estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023, sub doc. 9).      Contestualmente al rilascio degli ACB del 16 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato che la società non dispone di beni pignorabili (doc. 3, allegati A1-2).

Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, tramite l’emissione degli ACB del 16 gennaio 2025 con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti non può più venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo l’art. 14 segg. LAVS.

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           La segretaria giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.31.2026.4

jv/gm

Lugano

13 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2026 emanata da

CO1, ______

in materia di art. 52 LAVS

DIT1______

in relazione alla ditta:DIT1______

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Successivamente tuttavia sempre l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul quesito di sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i debiti contributivi che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere che con l’emissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo gli art. 14 segg. LAVS (cfr. in merito anche STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015, AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1, 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009 consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).

In casu, dagli atti all’inserto emerge che la Cassa ha iniziato a diffidare e precettare la società già dal 2019, con diffide e procedure esecutive divenute sistematiche da maggio, rispettivamente giugno 2023 (cfr. supra consid 1.2.; cfr. anche docc. 4-6). Inoltre, l’estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023 attestava ben dodici ACB per complessivi fr. 62'052.45 (estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023, sub doc. 9).      Contestualmente al rilascio degli ACB del 16 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato che la società non dispone di beni pignorabili (doc. 3, allegati A1-2).

Avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante che, tramite l’emissione degli ACB del 16 gennaio 2025 con oggetto una parte del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti non può più venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo l’art. 14 segg. LAVS.

Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni