Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.31.2025.6
FC/sc
Lugano
22 dicembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 27 maggio 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di art. 52 LAVS
FA1
in relazione alla fallita:FA1,______
chiamato in causa:TERZ1,______
ritenutoin fatto
In simili circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.
2.8.1. Al riguardo va detto che la giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali di una persona giuridica, ossia quelli iscritti a registro di commercio, ma anche a quelli di fatto, ovvero a quelle persone che pur non essendo formalmente designati quali organo assumono effettivamente decisioni che competono in linea di principio a tali organi formali o curano landamento degli affari e partecipano così alla formazione della volontà della società (STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022 e 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013; DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; H 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 e 31.2022.4 del 4 aprile 2022; Reichmuth, op cit., § 4 n. 323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op. cit., AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631 e 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).
Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
Nellambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dellobbligo del versamento dei contributi.Egli deve avere avuto la possibilità di causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. STF 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambitodev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice; cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022).
A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO, il mandatario commerciale, lazionista principale o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005 e H 51/00 del 24 gennaio 2002).
Nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto deve essere in ogni modo limitata al contesto dell'obbligo del versamento dei contributi (STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti).
Con sentenza 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 (consid. 4.1 e 4.2) il Tribunale federale ha determinato la qualità di organo di fatto di un direttore di una SA con diritto di firma individuale in considerazione del fatto che si era occupato dell'obbligo di conteggio dei contributi, aveva firmato le dichiarazioni dei salari e aveva richiesto una rateazione. In tale fattispecie, tenuto conto della sua funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la richiesta di un pagamento rateale che non compete al personale amministrativo, bensì al consiglio di amministrazione o alla direzione. Non essendosi limitato a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, la persona in questione ha partecipato alla determinazione della volontà aziendale, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, assumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Con sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 la massima Corte ha anche avuto modo di confermare la posizione di organo di fatto di una persona che aveva una funzione dirigenziale in seno alla società e che disponeva del diritto di firma individuale. In tale fattispecie è emerso che il ricorrente era l'unico interlocutore nei confronti della Cassa e dell'Ufficio esecuzioni, venendo recepito da quest'ultimi, oltre che da terzi, quale unico organo decisionale della società in base al ruolo avuto ed alle attività da egli svolte, le quali non rappresentavano semplicemente degli atti eseguiti da una persona subordinata che si occupa solo di puntuali questioni amministrative. In tale fattispecie non è determinante il fatto che l'interessato si possa essere presentato quale amministratore della società, bensì che la Cassa e l'Ufficio esecuzioni, in considerazione della sua presenza ed il suo agire, l'abbiano percepito come tale (cfr. anche STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022, consid. 5).
2.8.2. Nel caso in esame, la Cassa ha in sostanza sottolineato che il ricorrente, anche dopo il 12 maggio 2020 allorquando era direttore della FAL1, pur non figurando più tra gli organi formali della società, ha svolto un ruolo fondamentale allinterno della stessa e ha assunto una serie di iniziative e comportamenti che ne evidenziano la posizione di organo di fatto con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022.
Tutto ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, questo TCA deve condividere tale conclusione.
Più precisamente, nella decisione impugnata lamministrazione ha come segue descritto le posizioni assunte dal ricorrente:
Ora, tutto ben considerato questo Tribunale concorda con lamministrazione sul fatto che dalle circostanze esposte che non sono state in quanto tali contestate dal ricorrente e che sono peraltro tutte corroborate dalla relativa documentazione facente parte del copioso fascicolo prodotto dalla Cassa risulta che anche nel periodo successivo alla conclusione formale del suo ruolo di amministratore unico, vale a dire successivamente al 12 maggio 2020 momento a partire dal quale il ricorrente risultava iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale egli ha esercitato una posizione dirigenziale, e per quanto riguarda in particolare il tema del presente contendere, è stata la persona di riferimento in relazione allo stato contributivo della società, occupandosi in prima persona delle questioni relative al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali.
In applicazione della precedentemente citata STF 9C_240/2025 dell'11 agosto 2025 (nella quale il TF ha riconosciuto la posizione di organo di fatto di un vice direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e ciò indipendentemente dal fatto che gli fossero stati attribuiti compiti nel settore finanze e/o nel settore del personale, che se ne occupasse personalmente, o che il suo contratto di lavoro non riportasse nulla di specifico al riguardo), alla luce degli elementi evidenziati dalla Cassa, questa Corte deve pertanto riconoscere la posizione di organo di fatto al ricorrente successivamente al 12 maggio 2020.
La sua posizione di organo di fatto appare chiara specienel contesto dellobbligo del versamento dei contributi, come previsto dalla giurisprudenza(STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti; cfr. anche la STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.1 e 4.2).
Appare infatti comprovato che egli, in qualità di direttore della FAL1, non solo era al corrente della situazione finanziaria e debitoria della società (in relazione in particolare agli scoperti AVS), ma ha, almeno fino al 31 maggio 2022, indiscutibilmente esercitato una posizione dirigenziale, come pure specificatamente è stato la persona di riferimento in relazione allo stato contributivo della società, si è occupato in prima persona delle questioni relative agli stipendi e agli oneri sociali e si è esposto come persona di riferimento esclusivo della società, dinnanzi alle autorità, segnatamente alla Cassa e allUfficio fallimenti, ciò che per la giurisprudenza ne determina lo statuto di amministratore di fatto (cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022). Egli ha pure assunto una serie di iniziative e comportamenti che ne evidenziavano la posizione di organo di fatto (segnatamente occupandosi di dare istruzioni alla fiduciaria incaricata in particolare per quanto attinente a quali fatture della Cassa pagare; cfr. doc. inc. Cassa) con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022. Il suo agire non rappresentava il mero svolgimento di puntuali compiti ammnistrativi delegati da un organo formale ad una persona subordinata, ma di attività normalmente spettanti ad un membro del consiglio damministrazione.
Emerge infatti chiaramente che il ricorrente si è innanzitutto occupato dell'obbligo di conteggio dei contributi, avendo pure firmato le dichiarazioni dei salari e richiesto alla Cassa dilazioni e rateazioni (doc. inc. Cassa).
In effetti, il 29 gennaio 2021 ha sottoscritto e inviato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio 2021, il 21 aprile 2021 ha richiesto alla Cassa una dilazione in 12 rate per il pagamento del conguaglio 2020 e l8 maggio 2021 ha riformulato la richiesta di dilazione per il 2020 (doc. incarto Cassa). Non solo: il 26 gennaio 2022 ha nuovamente firmato la dichiarazione dei salari dell'anno 2021 e il 16 febbraio successivo ha chiesto alla Cassa una dilazione in 24 rate per il pagamento del conguaglio 2021. Il 18 febbraio 2022 ha pure firmato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio 2022.
Tenuto conto della sua funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la richiesta di un pagamento rateale che non può ragionevolmente essere di competenza del personale amministrativo, bensì del consiglio di amministrazione o della direzione.
Il suo ruolo attivo in seno alla società emerge anche dalla sua presenza costante in seno alle assemblee societarie degli azionisti, anche successivamente allaprile 2022 (cfr. i relativi verbali delle sedute ai doc. 7 della Cassa).
Dopo aver presenziato a quella del 24 febbraio 2018, a quella del 19 ottobre 2018 (nelle cui sedi egli ha funto da segretario, ma dai verbali risulta che egli a quel momento era già Direttore generale della società e, nella secondo citata egli è stato nominato nuovo membro del CdA con potere di firma individuale) e a quelle del 18 febbraio 2019 e del 28 giugno 2019 (in questultima occasione controfirmando quale presidente della seduta il verbale, dal quale si evince che "la gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di Amministratore Unico"; doc. inc. Cassa), anche dopo la cessazione del mandato quale amministratore unico (12 maggio 2020) egli ha continuato a partecipare alle assemblee. Non solo a quella del 24 aprile 2020, ma anche, quale Direttore generale e presidente di giornata, assieme agli azionisti, all'assemblea straordinaria del 30 settembre 2020, proponendo TERZ1 quale nuovo amministratore unico. In tale occasione il ricorrente aveva, tra laltro, comunicato che: "...per poter nominare un Presidente, è necessaria la formazione di un CdA che, allo stato attuale, risulta essere molto difficile data la mancanza di persone disposte ad assumersi tali responsabilità, "... ci sono stati degli interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per l'acquisizione della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle quote azionane del ______ ha portato la mancata cessione(doc. 7 incarto Cassa).
In effetti egli ha presenziato quale Direttore generale, da solo e in rappresentanza della società, all'udienza del 27 gennaio 2023 presso la Pretura di ______ in relazione alla procedura di deposito dei bilanci e durante la quale è stata sancita la revoca del differimento del fallimento concessa il 15 dicembre 2022 e, quindi, pronunciato il fallimento della società (doc. 7 inc. Cassa). Egli (e solo lui) è inoltre stato sentito dall'Ufficio fallimenti, sempre il 27 gennaio 2023, per determinare la posizione finanziaria della società(attivi, passivi, contratti in essere, crediti da incassare, ecc.), fornendo anche i relativi giustificativi contabili, inclusi bilanci e rapporti di revisione (cfr. verbale preliminare del 27 gennaio 2023, doc. 7 inc. Cassa).
Ma il ruolo attivo del ricorrente emerge anche dallo scritto del 10 febbraio 2022 dell'allora amministratore unico, TERZ1 allUfficio Fallimenti dal quale risulta che in aprile 2022 al ricorrente era stato conferito anche il mandato di cercare acquirenti per la cessione delle azioni societarie, competenza che chiaramente pertiene alle competenze di un consiglio di amministrazione (doc. 7 incarto Cassa). Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova proprietà rassicurava non solo lamministratore unico, ma anche il Direttore generale, RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor.
Infine significativo è anche che il rapporto del 23 gennaio 2023 della ______ (e per essa di ______ nella sua funzione di commissario del differimento del fallimento) alla Pretura di ______ sulla situazione finanziaria della FAL1 era stato trasmesso non solo a TERZ1 (quale "Presidente") ma anche al ricorrente (quale"Direttore generale"; doc. 7 inc. Cassa).
Da tutti questi elementi, ponderati attentamente, questo Tribunale ritiene di dover far propria la tesi della Cassa, la quale ha ammesso l'alta posizione dirigenziale del signor RI1 in seno al FA1 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza della società e ciò anche successivamente all'aprile 2020.
Non essendosi limitato a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, linsorgente ha partecipato alla determinazione della volontà aziendale e degli affari societari, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, avendola possibilità di causare o impedire un danno eassumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr.DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).
Del resto pure a ragione la Cassa ha sottolineato che gli statuti societari del 26 aprile 2021 prevedevano, agli art. 18 e 19, la facoltà per il consiglio damministrazione di delegare la gestione della società o singoli rami della gestione stessa, così come anche la rappresentanza della società, a uno o più dei suoi membri, oppure a una o più terze persone anche non azionisti della società (doc. 7 inc. Cassa).
Infine quanto precede è anche confermato da un ultimo ulteriore elemento sottolineato nella decisione contestata: lammontare della retribuzione percepita dal ricorrente. Il ricorrente ha in effetti percepito quale direttore generale e amministratore unico negli anni 2017-2020 tra i fr. 141 e 156mila, mentre negli anni 2021 e 2022, quale a suo dire "semplice direttore dipendente", la non trascurabile retribuzione di fr. 112'211.00 e fr. 138'680.00 (alla quale andava ad aggiungersi il pagamento della pigione di un appartamento ad uso del ricorrente; doc. incarto Cassa). Contrariamente a quanto sostiene linteressato, a ragione la Cassa sottolinea come tali importi quantomeno concorrano a dimostrare il più alto livello dirigenziale da lui ricoperto in seno alla FAL1.
In merito poi agli articoli di stampa prodotti (doc. D e J1), si rileva che essi nulla dicono di concreto sulleffettiva gestione della società. Inoltre a ragione lamministrazione rileva che proprietario e amministratore sono comunque due figure societarie differenti con poteri e compiti diversi tra loro. Il fatto, addotto e evincibile da tali articoli, che ______ non avesse più la disponibilità per portare avanti il club, non permette in alcun modo di modificare la conclusione, tratta dai diversi elementi evidenziati dalla Cassa e rilevante per il presente contendere, secondo cui il ricorrente ha rivestito un ruolo attivo e determinante nella gestione della società, segnatamente per quanto riferito al pagamento dei contributi, assumendo in tale contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).
In ogni caso tali documenti nulla chiariscono in merito alla questione determinante in questa sede, ovvero quella della gestione del pagamento degli oneri sociali in seno alla FAL1.
Tutto ben considerato, tali allegazioni non permettono di modificare le predette conclusioni circa il ruolo effettivo svolto dal ricorrente in seno alla società.
In effetti, innanzitutto val la pena ricordare nuovamente la giurisprudenza per la quale il fattore decisivo nella valutazione delle pretese di responsabilità ai sensi dell'articolo 52 LAVS non è l'ambito di applicazione della procura conferita a una determinata persona nei rapporti esterni, bensì i suoi obblighi specifici, sotto forma di diritti e doveri nei rapporti interni. La documentazione agli atti e le circostanze elencate nella decisione contestata dimostrano come nei compiti specifici del ricorrente rientrasse la gestione degli stipendi e degli oneri sociali, ragione per cui a maggior ragione si impone di ammettere una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Sia nuovamente menzionata la giurisprudenza per la quale la persona che partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalle mansioni ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019).
Nemmeno lemail dell8 luglio 2020 dellavv. ______ (doc. F), gli scambi di email dellottobre 2020 (doc. G, I), la lettera del 23 marzo 2022 del ricorrente alla società (facendo seguito agli incontro intercorsi gli scorsi giorni con il signor ______, socio di riferimento del club, e il signor ______ incui mi è stata presentata una situazione dì grave difficoltà finanziaria dell'azionista e conseguente difficoltà di finanziare il club nei prossimi mesi , al fine di cercare di aiutare il club a ridurre i propri costi nella stagione 2022/2023 vi informo che, come richiesto dall'azionista, mi impegnerò a cercare una nuova soluzione lavorativa. Resta inteso che il contratto di lavoro in essere tra le parti è valido e resterà valido sino all'eventuale risoluzione del medesimo che dovrà essere concordata consensualmente tra le parti. Tutti i miei diritti e doveri contrattuali, che continuerò a rispettare con diligenza come fatto sino a ora, restano quindi invariati sino ad un'eventuale accordo consensuale, doc, H) e nemmeno lemail del 24 marzo 2022 dellinsorgente (doc. H/1) manifestamente permettono di smentire le circostanze fattuali elencate dalla Cassa (cfr. consid. 2.8.2). Queste ultime evidenziano in modo chiaro, come detto, che il ricorrente anche dopo il 12 maggio 2020 si sia occupato delle questioni riguardanti il pagamento dei salari e degli oneri sociali, assumendo in tale contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).
Tali scritti del resto nulla dicono sulla posizione assunta dallinsorgente in merito al pagamento degli oneri sociali. Appare in ogni modo normale che gli aventi diritto economici della società, in concreto TERZ1 ______ e ______, si occupassero di incombenze che a loro competevano, quali la nomina di nuovi amministratori e le decisioni riguardo al finanziamento della società. Ciò non escludeva ovviamente che altre persone agissero nelle questioni amministrative e in sede di pagamento degli oneri sociali come amministratori di fatto.
Del resto non risulta in concreto né provata né specificata lesistenza di indicazioni precise sull'utilizzo dei fondi disponibili e/o che tali indicazioni riguardassero anche il pagamento (o il non pagamento) degli oneri sociali e/o che le stesse fossero fornite direttamente e in modo vincolante a RI1.
Quanto allo scritto del 1°marzo 2022, con il quale la Cassa, con riferimento al saldo dei contributi per lanno 2021 di fr. 132'621, dando seguito allo scritto della società del 16 febbraio 2022 (doc. 5; cfr. di seguito), comunicava che per il saldo citato a margine, la Cassa sarebbe disposta a concedere una dilazione di pagamento in ragione di 24 (ventiquattro) rate dal 31 maggio 2022, alle seguenti condizioni: sottoscrizione del debito contributivo della società FAL1 a titolo personale da parte del signor TERZ1; oppure rilascio di una garanzia bancaria riscuotibile a prima richiesta,assegnando quindi il termine massimo del 15 marzo 2022 per ritornare il formulario "assunzione di debito" debitamente sottoscritto o la garanzia bancaria (doc. J),a torto il ricorrente pretende di poterne trarre dei motivi che lo scagionino dalla sua responsabilità. Per quanto riguarda il tema del contendere è piuttosto rilevante che tale presa di posizione faceva seguito allo scritto, inviato il 16 febbraio 2022 proprio da RI1 a nome della società, contenente la richiesta di dilazione di pagamento (per i contributi scoperti per lanno 2021 di fr. 132'621), e ciò a conferma delle sue competenze in sede di gestione dei pagamenti dei contributi (doc. 5 inc. Cassa).
Sia peraltro pure osservato che proprio in tale scritto egli, oltre a richiedere la rateazione, aveva anche comunicato che la FAL1 non aveva proceduto ad alcuna riduzione del personale nonostante limportante calo degli introiti dalle sponsorizzazioni e dallo stadio. Malgrado ciò, pochi giorni dopo, con email del 21 febbraio 2022 (doc. 6), sempre il ricorrente aveva chiesto al servizio contributi paritari della Cassa una riduzione della massa salariale di riferimento per la fatturazione degli acconti 2022 a fr. 670'000, in palese contraddizione (cfr. ancora al consid. 2.11).
Tali comportamenti, che le allegazioni del ricorrente (cfr. VII) non riescono a confutare, evidenziano a non averne dubbio un comportamento attivo nella gestione dei contributi sociali (e pure una palese violazione dellart. 35 cpv. 2 OAVS; cfr. consid. 2.11).
Quanto infine allo scritto del 10 febbraio 2022 di TERZ1 allUfficio fallimenti (doc. K/1), dallo stesso emerge che la copertura finanziaria era una costante preoccupazione non solo dell'amministratore unico, ma anche del ricorrente quale direttore generale. Risulta anche chiaramente che le informazioni relative ai fondi necessari alla società giungevano a entrambi. A ragione lamministrazione ha in proposito evidenziato il fatto che da tale scritto emerga anche che a luglio 2022 erano stati inseriti nella società nuovi dipendenti e alcuni giocatori con stipendi "ben sopra la media del ______".
Da tale circostanza a ragione la Cassa deduce che sia lamministratore unico che il direttore generale avrebbero dovuto preoccuparsi di reperire i fondi non solo per versare tali salari, bensì anche per sostenere l'aggiuntivo fabbisogno per la copertura dei corrispettivi oneri sociali, e ciò nell'ambito di una ormai conclamata precaria situazione finanziaria della società. Avere tralasciato di introdurre le dovute misure a tutela non solo delle finanze della società, ma anche dei crediti della Cassa, rappresenta una grave violazione degli obblighi che derivano dallart. 52 LAVS.
Tale aspetto evidenzia insomma ulteriormente che la gestione della fatturazione degli acconti AVS e dei contributi da parte del ricorrente non ha ossequiato gli obblighi che dalla sua posizione di già amministratore unico e in seguito amministratore di fatto e direttore generale gli incombevano. Tale violazione ha portato al danno lamentato in questa sede dalla Cassa.
Quanto infine allallegazione secondo cui egli non poteva disattendere le istruzioni dellazionista di maggioranza, va detto che a prescindere dal fatto che egli non comprova minimamente tale allegazione, non può che essere nuovamente ribadito che considerata la situazione e il fatto che egli era al corrente non solo degli obblighi in materia di pagamento dei contributi ma anche della situazione della società, egli avrebbe dovuto fare il necessario per salvaguardare tali obblighi imperativi e nel caso non vi fosse riuscito egli avrebbe dovuto prendere in considerazione anche di rassegnare le dimissioni. In ogni caso egli non poteva accontentarsi di un ruolo passivo, avendo lobbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero effettivamente versati nellammontare corretto.
Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.
A ragione la Cassa ha osservato che dall'indicazione che linsorgente, quale Direttore generale peraltro unica persona all'infuori del CdA che abbia mai avuto potere di firma individuale in seno al FA1 (fino alla pubblicazione sul FUSC del 2 novembre 2022) agisse "di concerto" con le altre figure societarie per le funzioni amministrative e sportive, il ricorrente nulla può dedurre a suo favore. In effetti, tale affermazione non esplicita che lo stesso non potesse intrattenere individualmente i rapporti con la Cassa (il contrario è semmai comprovato dagli elementi citati sopra), o che eseguisse in tale ambito esclusivamente le istruzioni dellamministratore unico e o della proprietà. Come giustamente rilevato dalla Cassa, l'espressione "agire di concerto" significa agire di comune accordo, ciò che appalesa lo svolgimento di un'attività condivisa, senza che ciò lasci necessariamente trasparire la subordinazione effettiva di una delle parti coinvolte. In ogni caso quanto indicato nel citato verbale conferma senza ombra di dubbio che era compito del ricorrente, in qualità di Direttore generale, occuparsi delle questioni amministrative e quindi anche di quella relativa al pagamento degli oneri sociali. E questo non senza poi nuovamente ricordare che per la giurisprudenza la persona che partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019, consid. 2.10.2.).
Pertanto, il nesso causale tra la negligenza grave del ricorrente e il danno arrecato alla Cassa non è stato interrotto.
Né del resto la dichiarazione del 16 gennaio 2023/2 settembre 2025 di TERZ1 (VI) permette di modificare tali conclusioni. In effetti lamministratore unico della fallita si limita in sostanza a ribadire quanto affermato dallinsorgente riguardo al ruolo svolto da ______ e ______, senza tuttavia apportare elementi probatori concreti e plausibili che consentano, alla luce degli altri elementi probatori allinserto, di escludere la posizione di organo di fatto di RI1 (cfr. in merito anche al consid. 2.14).
Per contro, in queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sullarco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il 28 febbraio 2025 la Cassa ha già emanato una decisione di risarcimento nei confronti di TERZ1 cresciuta incontestata in giudicato. (cfr. supra consid.1.5.).
Nel caso in esame la documentazione agli atti che la Cassa precisato essere lintera documentazione a sua disposizione, è sufficiente per un giudizio e quindi non è necessario dare seguito alla succitata richiesta di assunzione prove.
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dallart. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti