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31.2024.6

Decisione di risarcimento per contributi non versati contro amministratore unico. Decisione confermata, non fatti valere validi motivi di discolpa o giustificazione

Ticino · 2024-10-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione dell’8 marzo 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 18'123.30. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.31.2024.6

FC

Lugano

21 ottobre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta:DT 1

ritenutoin fatto

RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con firma individuale dal 22 febbraio 2022 (data di pubblicazione nel FUSC).

consideratoin diritto

Innanzitutto va rilevato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota con l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002, H 446/00 del 31 agosto 2001, consid. 4b).

Del resto, se è vero, come adduce il ricorrente, che dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2021 risultava evidente che la società presentava un bilancio deficitario, a ragione la Cassa fa notare che in simile evenienza egli avrebbe dovuto depositare i bilanci.

Pure con pertinenza la Cassa rileva inoltre che, stante le difficoltà palesate dalla società, sarebbe stato compito dell’amministratore unico di diminuire la massa salariale invece di continuare a versare salari (in particolare a __________ un salario di oltre fr. 63'000 per sette mesi nel 2022, doc. F).

Ora, alla luce di questa situazione non si può ragionevolmente sostenere che RI 1, che peraltro è tuttora amministratore unico della società, abbia messo in atto tutte le misure opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.

Non è possibile seguire il ricorrente nemmeno laddove contesta di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.

In effetti, il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Né peraltro dagli atti emergono elementi che permettono di concludere che il precedente amministratore o terzi abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – a RI 1 l’esistenza di oneri sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione dell’8 marzo 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 18'123.30.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti