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31.2024.3

Ricorso contro una decisione con cui la Cassa ha dichiarato tardina l'opposizione contro la decisione di risarcmento nei confronti di una ex membro del CdA della fallita; e contro una decisione con cui la Cassa non era entrata nel merito di una domanda di revisione e riconsiderazione

Ticino · 2024-11-28 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.31.2024.3-4

FC

Lugano

28 novembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio/2 febbraio 2024 di

RI 1

contro

una decisione su domanda di revisione e riconsiderazione e una

decisione su opposizione del 3 gennaio 2024 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita:FA 1

ritenutoin fatto

L’amministrazione si è pure riconfermata nelle proprie posizioni l’8 marzo 2024, precisando che __________ aveva effettuato un ulteriore versamento di fr. 500, ciò che diminuiva a fr. 37'427.44 il danno posto a carico della ricorrente.

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

2.2.Secondocostante giurisprudenza federale la decisione impugnatacostituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1., 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164, 130 V 388 e 122 V 36 consid. 2a).

Secondo l’art. 38 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).

Quanto all’“osservanza dei termini”, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).

Giusta l’art. 40 LPGA (Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza), il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2). Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).

Infine, per l’art. 41 LPGA (Restituzione per inosservanza), “se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento” (cpv. 1).

Nella fattispecie, il termine di trenta giorni per formulare opposizione alla decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, come peraltro espressamente indicato in calce alla decisione stessa (cfr. doc. A/6), giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA è un termine legale ed è quindi perentorio, come disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA.

La decisione dell’11 febbraio 2022 è stata notificata lunedì 28 febbraio 2022 (doc. A/1-3), ragione per cui il termine di 30 giorni per interporre opposizione ha iniziato a decorrere da tale data (art. 38 cpv. 1 LPGA), giungendo a scadenza mercoledì 30 marzo 2022.

In considerazione di quanto esposto, l'opposizione a tale decisione formulata da RI 1, tramite il suo legale, con scritto datato 27 dicembre 2023, spedito per raccomandata il giorno seguente, è ampiamente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.

A ragione, nella sua decisione l’amministrazione ha pure precisato a titolo abbondanziale che non sussisteva, né peraltro nemmeno era stato fatto valere (e questo malgrado la richiesta in tal senso della Cassa indicata nella email del 12 dicembre 2023 al legale dell’interessata, doc. 9), alcun motivo che potesse rendere scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione rispettivamente che giustificasse la restituzione dei termini. L’opponente non ha in effetti dichiarato (e tantomeno comprovato) di essere stata impedita senza sua colpa nel presentare la sua opposizione e tantomeno quindi che l’impedimento sia cessato entro i dieci giorni precedenti ai sensi dell’art. 41 LPGA.

Nella misura invece in cui tale censura si riferisca alla decisione del 3 gennaio 2024 qui impugnata, va detto chein caso di manifesta tardività dell’opposizione nemmeno si pone la questione dell’eventuale audizione della parte interessata, stante una reiezione in ordine dell’atto oppositivo ampiamente tardivo.

Con la STF9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella fattispecie – ribadito che il gratuito patrocinio in fase ammnistrativa di principio può essere riconosciuto solo in casi eccezionali, l’assenza di conoscenze giuridiche non essendo di per sé atta a fondare la necessità di un patrocinio legale, e solo se l’istante comprova di essere indigente–secondo questa Corte la necessità di patrocinio legale, in occasione della presentazione dell’opposizione (palesemente tardiva) al provvedimento dell’11 febbraio 2022, manifestamente non era data, trattandosi peraltro di una procedura che verteva su questioni ordinarie nell’ambito di procedure di recupero dei contributi sociali non pagati, che non richiedono pertanto necessariamente l’intervento di un patrocinatore. Appare in altre parole chiaro che la ricorrente, già membro di un consiglio d’amministrazione di una società anonima con diritto di firma individuale per quasi tre anni, dimostrando quindi verosimilmente con i fatti di sapersi destreggiare con questioni amministrative, avrebbe potuto gestire la pratica autonomamente.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendone difetto le condizioni.

Infine, va ricordato che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 39 pag. 976 con riferimenti).

Il fatto che __________, ovvero l’altro amministratore della FA 1, debitore solidale con la ricorrente, abbia o non abbia risarcito il danno non assume alcuna rilevanza per quanto riguarda la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS dell’interessata e men che meno quindi può assurgere in qualche modo a “fatto nuovo” – suscettibile di inficiare la fondatezza della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022 – nell’ambito della richiesta di revisione della decisione risarcitoria divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 54 LPGA in assenza di opposizione da parte dell’interessata.

A prescindere dal fatto che non si vede in qual modo tale circostanza, di natura prettamente penale e non amministrativa come invece è la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, possa essere ritenuta rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie a fondamento del provvedimento dedotto in revisione e condurre ad una decisione diversa sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii), l’abbandono del procedimento penale nei confronti della ricorrente era evidentemente circostanza a lei ben nota sin dal momento della resa del relativo decreto di abbandono del 18 aprile 2019 e, quindi, in ogni modo anche nel momento in cui è stata emanata la decisione dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di trenta giorni per formulare la relativa opposizione. In proposito a ragione la Cassa osserva che la data di crescita in giudicato di tale atto (rispettivamente la chiusura della procedura penale nei confronti di terzi) appare irrilevante giacché la stessa non influisce sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e nemmeno sulla possibilità di utilizzare tale argomentazione nell'ambito dell’opposizione che ella avrebbe avuto la possibilità di inoltrare alla decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS entro il termine perentorio del 30 marzo 2022.

A titolo abbondanziale la Cassa osserva in ogni modo che anche qualora fosse stato notificato alla Cassa tempestivamente e, quindi, prima della resa della decisione ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di opposizione di trenta giorni, il decreto penale d’abbandono non avrebbe modificato la situazione. In effetti esso non certifica l'infondatezza della decisione risarcitoria, bensì “solo” il fatto che la ricorrente non è penalmente perseguibile per i reati ivi indicati. Nell’ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS si tratta invece di determinare quali obblighi legali stabiliti dal CO e dalla LAVS l'organo formale abbia disatteso durante il suo periodo di carica, generando e incrementando il danno patito dalla Cassa e impegnando così la sua responsabilità in qualità di organo aziendale. In quest’ottica, il fatto che il decreto in questione evidenzi il ruolo subalterno e passivo della ricorrente nella gestione della FA 1 non è in discussione. Anzi, tale circostanza potrebbe addirittura rafforzare ulteriormente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS, potendo teoricamente confermare che la ricorrente si sia limitata, in modo gravemente negligente, ad eseguire i compiti amministrativi ad essa affidati senza tuttavia svolgere pienamente la sua funzione di membro del CdA (con diritto di firma individuale) e in particolare trascurando di adempiere i corrispettivi e inalienabili obblighi di vigilanza sull'andamento aziendale così come l'obbligo legale di pagamento di tutti gli oneri sociali.

Secondo giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8consid. 2c;115 V 308consid. 4a/cc). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Ora, nella misura in cui la censura di cui al ricorso in questa sede sia riferita al provvedimento dell’11 febbraio 2022, si rimanda integralmente a quanto esposto al consid. 2.4.2. che precede.

Qualora la stessa sia invece indirizzata al provvedimento di non entrata nel merito sulla domanda di revisione e/o riconsiderazione del 3 gennaio 2024, richiamato quanto già dianzi esposto (cfr. consid. 2.4.2.), e ricordato come in ogni modoall’interessata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento di fronte a questa Corte,stante l’evidente assenza di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, e ritenuto che l’istanza di revisione processuale era in ogni modo manifestamente tardiva, la decisione di non entrata nel merito poteva essere resa senza necessità di audizione dell’interessata.

Quanto infine alla domanda – formulata con la sua richiesta di revisione e/o riconsiderazione – di poter beneficiare del gratuito patrocinio in sede amministrativa, richiamato e ribadito quanto esposto al consid. 2.4.3 che precede, a ragione la Cassa l’ha respinta, non avendo l’istante minimamente comprovato di trovarsi nel bisogno, e nemmeno apparendo necessaria l’assistenza di un avvocato. Infine, le richieste e conclusioni dell’istante non presentavano manifestamente probabilità di esito favorevole.

Dovendo, come detto, la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la relativa richiesta presentata dall’interessata di fronte alla Cassa a ragione è stata respinta.

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.