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31.2023.16

Ricorsi (parz. accolti) contro dec. (su opp.) di risarcimento nei confronti di organi societari. Insorgenza e conoscenza del danno. Breve periodo di carica non costituisce in casu motivo di giustificazione. Violaz. grave obbligo di comunicare. Riduzione del danno a seguito del pagamento di ex organo

Ticino · 2024-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi dell’evocata giurisprudenza. 2.9. Riguardo alle prove richieste da entrambi i ricorrenti - “ incarto completo dalla Cassa CO 1, in particolare le comunicazioni scritte (di qualsiasi tipo) intrattenute con i coniugi __________ e __________ in seguito all’emissione della decisione di risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) del 16.06.2023; audizione dei signori __________ e __________ ” - e unicamente da RI 1 -“ dal Ministero pubblico il decreto di abbandono n. __________ del 16.08.2022 ”- a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori. Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). 2.10.   Visto tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza - ed avendo inoltre RI

E. 2 commesso una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS -, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte di DT 1, RI 1 per gli anni 2020 e 2021 e RI 2 per il 2020. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid. 1.9.).

E. 2.11 Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. Nel caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

E. 2.12 Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

E. 2.13 In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente)

E. 26 febbraio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2023 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

le decisioni su opposizione del 18 agosto 2023 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta:DT 1

chiamati in causa:TERZ 1

TERZ 2

ritenutoin fatto

RI 2 ha rivestito la carica di amministratore unico con firma individuale dall’8 gennaio 2020 al 1. aprile 2021 (dimissioni effettive il 5 marzo 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).

RI 1 ha ricoperto il ruolo di amministratore unico con firma individuale dal 4 marzo 2022 al 12 luglio 2022 (dimissioni effettive il 31 maggio 2022) (date di pubblicazione nel FUSC).

RI 1 sostiene inoltre di non poter essere ritenuto responsabile quale organo societario in ragione del suo breve periodo di carica e del fatto che egli, oltre a non avere mai percepito un compenso, non abbia mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità all’interno della società. Contesta inoltre il calcolo del danno effettuato dalla Cassa non essendo lo stesso comprovato da alcun giustificativo. Ad ogni modo sostiene di non poter essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente a quello seguente la sua uscita dalla società, chiedendo quindi in via subordinata di essere condannato unicamente al versamento del danno causato durante la sua carica.

Da parte sua, RI 2 evidenzia anch’egli di non aver mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità e di aver assunto la carica per fare un piacere ai coniugi __________ - i quali avevano bisogno della “patente FINMA” - senza percepire alcuna remunerazione. Evidenzia inoltre come, al momento dell’entrata in carica, la società fosse “vuota”. Sostiene inoltre di aver rassegnato le dimissioni una volta confrontato con le prime problematiche in seno alla società. Contesta infine anch’egli la base di calcolo del conteggio su cui si fonda la decisione di risarcimento emessa dalla Cassa.

Nel merito la Cassa ha confermato le proprie decisioni postulando la reiezione dei ricorsi.

consideratoin diritto

Nel caso in esame, ricorrenti rimproverano alla Cassa di non aver dato seguito allo scritto 11 luglio 2023 con il quale DT 1, preso atto delle decisioni di risarcimento intimate agli insorgenti, nonché a TERZ 1 e a TERZ 2, ha chiesto la possibilità di un pagamento rateale di fr. 300 mensili a partire dal 30 luglio 2023 (doc. F inc. 31.2023.16 e 17). A fronte di tale assunzione di responsabilità da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti sostengono che la decisione di procedere nei loro confronti sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli organi.

A torto.

Come da suevocata giurisprudenza, a seguito degli ACB (dai quali emerge come la società in quel momento non disponeva di alcun bene pignorabile e che l’inventario era composto da due scrivanie con PC e stampanti prive di valore commerciale) emessi il 9 settembre 2022 e il 10 marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2.) – che segnano l’insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società – la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI 1 e RI 2, quali organi societari (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla società.

Quanto allo scritto 11 luglio 2023 - quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti degli insorgenti - con il quale DT 1 ha proposto alla Cassa un rimborso rateale del debito contributivo occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato che, come rettamente indicato dalla Cassa, l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che “Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere puntualmente pagati”. Già solo per questa ragione una tale richiesta non poteva essere presa in considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione d’ammettere che la società potesse far fronte puntualmente a tale impegno. Infatti la datrice di lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della sua manifesta illiquidità (di cui meglio si dirà nei paragrafi che seguono), intendesse rimborsare tale debito.

In ogni caso, tale richiesta è avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB 9 settembre 2022 e 10 marzo 2023) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei confronti degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa non vi ha dato seguito ma ha proseguito la procedura di risarcimento - avviata il 16 giugno 2023 - nei confronti di RI 1 e RI 2.

Con scritto 6 novembre 2023 la Cassa ha prodotto tre ulteriori attestati di carenza di beni. Il primo relativo ai “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, Fattura d’acconto del 02.06.2022. (CHF (5'082.10)” per l’importo complessivo di fr. 5'733.80 (doc. IX-1); il secondo per i “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura rettificata del 01.07.2022, Decisione interessi di mora del 11.03.2022. (CHF 1'096.90)” per l’importo complessivo di fr. 1'440.85 (doc. IX-2); il terzo per i “contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura rettificata del 01.07.2022, Decisione interessi di mora del 17.06.2021. (CHF 919.50)” per l’importo complessivo fi fr. 1'249.55 (doc. IX-3). Ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei ricorrenti a seguito di un primo pagamento di fr. 300 effettuato da TERZ 2. Ora, rilevato come, contrariamente a quanto indicato dalla Cassa, solo uno degli attestati prodotti (IX-3) si riferisce a contributi lasciati scoperti da DT 1 oggetto della presente vertenza, le censure dei ricorrenti riguardo alla loro presunta irritualità ed il momento dell’avvio dell’esecuzione alla loro origine risultano inconsistenti. A tal riguardo va anzitutto rilevato che la “Data dell’esecuzione: 11.09.2023” in calce ai tre attestati in oggetto si riferisce alla data dell’esecuzione infruttuosa del pignoramento (e non a quella della domanda di esecuzione) sicché, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, gli atti esecutivi non risultano essere stati spiccati nelle more della presente procedura ricorsuale. Dalla documentazione agli atti si evince peraltro come la domanda di esecuzione di cui all’ACB doc. IX-3 sia stata presentata l’8 settembre 2022 (doc. 4 incarto della Cassa).

Infine, se è vero nei menzionati attestati è indicato quale debitore la “DT 1, RI 1, __________”, mentre al momento dell’inoltro delle domande di esecuzione egli aveva già dimissionato dalla carica di amministratore unico, ciò risulta ininfluente e tale erronea indicazione oltre a non aver leso in alcun modo i diritti dell’insorgente, non ha impedito all’Ufficio di esecuzione di eseguire il pignoramento (infruttuoso) nei confronti della società.

In ogni caso, dalla documentazione agli atti risulta che la DT 1 ha dovuto regolarmente essere diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura e che, dal gennaio 2020, la Cassa ha dovuto procedere a far emettere numerosi precetti esecutivi per i contributi non soluti. Se si considera inoltre che le prime procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni (avendo in tali circostanze l’UE osservato che la società disponeva unicamente di 2 scrivanie con sedie, PC e stampanti, prive di valore commerciale) e che la società ha sostanzialmente cessato l’attività il 1. gennaio 2023 (data a partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. D incarto della Cassa) e che, infine, l’ultimo pagamento da parte della società risale al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. B incarto della Cassa), questo TCA deve convenire che, dopo la resa degli attestati di carenza di beni il 9 settembre 2022 e il 10 marzo 2023, legittimamente la cassa poteva considerare l’intero credito contributivo, già invano sollecitato e precettato, come irrecuperabile (cfr. a tal riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio 2004; STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9). In altre parole, già sulla base di tali circostanze (e quindi facendo astrazione dagli ACB prodotti il 6 novembre 2023 dalla Cassa) era altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS del 16 giugno 2023 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori attestati di carenza beni (ciò che si è poi effettivamente realizzato con l’emissione degli attestati IX-1 a 3).

Sempre il 6 novembre 2023 la Cassa ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei qui insorgenti in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 300 da parte di TERZ 2. Il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto di versare agli atti il giustificativo di tale pagamento ritenuto come, da informazioni trasmessegli da parte di __________ (azionista unico della società), anche DT 1 avrebbe effettuato un pagamento in tale data. Tale richiesta non merita accoglimento ritenuto come, in ragione di quanto sopra esposto, quand’anche tale pagamento di un minimo importo del credito contributivo fosse stato effettivamente effettuato dalla società e non da TERZ 2, ciò non permetterebbe, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, di mettere in dubbio la manifesta illiquidità della stessa (cfr. supra consid. 2.1.), né dimostrerebbe alcuna violazione del principio della sussidiarietà. Giova a tal riguardo ricordare che è sufficiente che la Cassa subisca danno parzialeper legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).

Nel caso concreto, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2020 e 2021 per quanto attiene al periodo di responsabilità di RI 1 e riferiti al solo 2020 per quanto riguarda invece RI 2, chiedendo il risarcimento di fr. 18'333.50 al primo e di fr. 9'895 al secondo (poi diminuiti di fr. 300 a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto). La contestazione a titolo abbondanziale e prudenziale della base di calcolo e dell’importo alla base dei conteggi si esaurisce in una generica censura la quale, in applicazione del menzionato obbligo di collaborazione, non è sufficiente a mettere in dubbio la pertinente documentazione posta alla base della determinazione del danno contributivo.

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF114 V 219 = RCC1989 pag. 116; cfr. ancheSTF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del

E. 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che"scopo della norma(art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

E. 28 ottobre 2010).

Ai sensi della giurisprudenza federale,è da ritenere una negligenza graveanche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli - che peraltro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico, limitandosi genericamente ad asserire di essere stato escluso dalla gestione della società - incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli arretrati, precedenti all’entrata sua entrata in carica, cfr. infra consid. 2.7.1.) fossero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

Gli argomenti addotti dal ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

Stante quanto precede risulta pure irrilevante dal profilo della sua responsabilità ex art. 52 LAVS che egli non abbia ricevuto alcun compenso e che, come riferito nell’ambito dell’inchiesta penale (a riguardo della quale egli non fornisce alcuna indicazione limitandosi ad indicare come la stessa sia sfociata nel decreto di abbandono n. __________ del 16 agosto 2022), egli abbia assunto la carica di amministratore unico di DT 1 “su richiesta di __________” e che “L’intenzione iniziale […] era quella di lavorare in Svizzera come consulente legale e in DT 1 nell’allestimento o modifica di contratti di collaborazione con le compagnie assicurative in relazione alla sua formazione di Avvocato”.

Nemmeno la brevità della carica addotta dal ricorrente, il quale sostiene debba essere circoscritta al periodo dal 4 marzo 2022 (data di iscrizione nel FUSC) al 26 maggio 2022 (data della lettera di dimissioni), può esimerlo dalla sua responsabilità.

Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della suaentrata effettivanel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

A ragione la Cassa ha pertanto considerato quale intervallo determinante quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il 25 gennaio 2022 - come risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. G incarto della Cassa) - ed il

E. 31 maggio 2023, avendo RI 1 indicato nella lettera di dimissioni 26 maggio 2023 la sua intenzione di dimettere dalla carica di amministratore unico da tale data (doc. G inc. 31.2023.16). Egli è pertanto restato in carica per oltre quattro mesi.

Il TFA ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Nella fattispecie, la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, la FA 1era già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di novembre 2019 e dal gennaio 2020 è stata oggetto di numerose procedure esecutive da parte della Cassa, le quali sono poi sfociate negli ACB 9 settembre 2022 e 10 marzo 2023 per i contributi oggetto della presente procedura (cfr. supra consid. 1.2; doc. 4).

Il ricorrente contesta in ogni caso di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente successivo alle sue dimissioni.

Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In concreto, stante le considerazioni che precedono, non si rilevano motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

L’insorgente sostiene poi di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della società”.

Come accennato, accettando il mandato di amministratore unico, RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, fra i quali figura in particolare quello di controllare e vigilare sul pagamento dei contributi (supra consid. 2.6.). Egli non sostiene nemmeno di essere stato escluso dalla gestione della società e non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di organo societario. In siffatte circostanze, il fatto di non aver mai rivestito alcun ruolo in seno alla società, anziché costituire un argomento esimente da colpa, costituisce già un caso di negligenza grave (supra consid. 2.7.1.). A fronte di ciò risulta inconferente il motivo per cui RI 2 abbia assunto la carica così come il fatto che egli non abbia ricevuto alcun compenso per il proprio lavoro (supra consid. 2.7.1.). A tal riguardo occorre prestare adesione alle considerazioni della Cassa la quale, nella decisione impugnata, ha evidenziato che “Il fatto di aver dichiarato che “avevano bisogno della patente FINMA. Gli accordi erano però solo per piacere personale, non ho chiesto soldi e non lavoravo per loro…” evidenzia il fatto di aver assunto una “carica di facciata”, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento

gravemente negligente ai sensi dell’art. 52 LAVS”.

Quanto alle dimissioni dell’insorgente, presentate il 5 marzo 2022, a suo dire appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della società”, nella misura in cui il ricorrente intenda con ciò sostenere di aver lasciato l’incarico in seno a DT 1 una volta appreso dello scoperto contributivo della società si osserva quanto segue.

L’8 gennaio 2020, al momento dell’entrata in carica di RI 2 quale amministratore unico, la società era già in mora con il pagamento dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.; doc. 5 e 6 incarto della Cassa), ciò che egli avrebbe dovuto sapere essendo precisa responsabilità del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica (STF 9C_841/2020 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Pertanto, asserendo di essere venuto a conoscenza delle “prime problematiche all’interno della società” solo il 5 marzo 2022 (data delle sue dimissioni) il ricorrente ha ammesso di aver dapprima assunto la carica di amministratore unico senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali, e di avere poi omesso di vegliare sul pagamento dei contributi scaduti durante la propria carica ciò che costituisce anch’esso un caso di negligenza grave. A tal riguardo si rileva come sarebbe peraltro stato sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla Cassa per apprendere del ritardo nel pagamento degli oneri, ciò che non è avvenuto.

Anche da questo profilo, l’(in)agire del ricorrente configura una condotta gravemente negligente ex art. 52 LAVS.

Inoltre è bene rilevare come il comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi ulteriore conferma nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Quando all’asserzione secondo cui, al momento dell’entrata in carica del ricorrente la società fosse “vuota” – circostanza che egli non ha minimente provato ed è rimasta allo stadio di puro parlato –, va ribadito che è preciso dovere del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica e, se necessario, agire come indicato dalla giurisprudenza con misure drastiche e tempestive (cfr. supra consid. 2.7.2.), ciò che il ricorrente non ha addotto né tanto meno dimostrato di aver fatto. Ne discende che l’argomento invocato da RI 1 non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi dell’evocata giurisprudenza.

a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici.

Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid. 1.9.).

Nel caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione 18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 fr. 18'033.50. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.31.2023.16-17

FS/gm

Lugano

26 febbraio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2023 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

le decisioni su opposizione del 18 agosto 2023 emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla ditta:DT 1

chiamati in causa:TERZ 1

TERZ 2

ritenutoin fatto

RI 2 ha rivestito la carica di amministratore unico con firma individuale dall’8 gennaio 2020 al 1. aprile 2021 (dimissioni effettive il 5 marzo 2021) (date di pubblicazione nel FUSC).

RI 1 ha ricoperto il ruolo di amministratore unico con firma individuale dal 4 marzo 2022 al 12 luglio 2022 (dimissioni effettive il 31 maggio 2022) (date di pubblicazione nel FUSC).

RI 1 sostiene inoltre di non poter essere ritenuto responsabile quale organo societario in ragione del suo breve periodo di carica e del fatto che egli, oltre a non avere mai percepito un compenso, non abbia mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità all’interno della società. Contesta inoltre il calcolo del danno effettuato dalla Cassa non essendo lo stesso comprovato da alcun giustificativo. Ad ogni modo sostiene di non poter essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente a quello seguente la sua uscita dalla società, chiedendo quindi in via subordinata di essere condannato unicamente al versamento del danno causato durante la sua carica.

Da parte sua, RI 2 evidenzia anch’egli di non aver mai avuto alcun potere decisionale né responsabilità e di aver assunto la carica per fare un piacere ai coniugi __________ - i quali avevano bisogno della “patente FINMA” - senza percepire alcuna remunerazione. Evidenzia inoltre come, al momento dell’entrata in carica, la società fosse “vuota”. Sostiene inoltre di aver rassegnato le dimissioni una volta confrontato con le prime problematiche in seno alla società. Contesta infine anch’egli la base di calcolo del conteggio su cui si fonda la decisione di risarcimento emessa dalla Cassa.

Nel merito la Cassa ha confermato le proprie decisioni postulando la reiezione dei ricorsi.

consideratoin diritto

Nel caso in esame, ricorrenti rimproverano alla Cassa di non aver dato seguito allo scritto 11 luglio 2023 con il quale DT 1, preso atto delle decisioni di risarcimento intimate agli insorgenti, nonché a TERZ 1 e a TERZ 2, ha chiesto la possibilità di un pagamento rateale di fr. 300 mensili a partire dal 30 luglio 2023 (doc. F inc. 31.2023.16 e 17). A fronte di tale assunzione di responsabilità da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti sostengono che la decisione di procedere nei loro confronti sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli organi.

A torto.

Come da suevocata giurisprudenza, a seguito degli ACB (dai quali emerge come la società in quel momento non disponeva di alcun bene pignorabile e che l’inventario era composto da due scrivanie con PC e stampanti prive di valore commerciale) emessi il 9 settembre 2022 e il 10 marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2.) – che segnano l’insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l’insolvenza della società – la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI 1 e RI 2, quali organi societari (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla società.

Quanto allo scritto 11 luglio 2023 - quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti degli insorgenti - con il quale DT 1 ha proposto alla Cassa un rimborso rateale del debito contributivo occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato che, come rettamente indicato dalla Cassa, l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che “Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere puntualmente pagati”. Già solo per questa ragione una tale richiesta non poteva essere presa in considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione d’ammettere che la società potesse far fronte puntualmente a tale impegno. Infatti la datrice di lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della sua manifesta illiquidità (di cui meglio si dirà nei paragrafi che seguono), intendesse rimborsare tale debito.

In ogni caso, tale richiesta è avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB 9 settembre 2022 e 10 marzo 2023) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei confronti degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa non vi ha dato seguito ma ha proseguito la procedura di risarcimento - avviata il 16 giugno 2023 - nei confronti di RI 1 e RI 2.

Con scritto 6 novembre 2023 la Cassa ha prodotto tre ulteriori attestati di carenza di beni. Il primo relativo ai “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, Fattura d’acconto del 02.06.2022. (CHF (5'082.10)” per l’importo complessivo di fr. 5'733.80 (doc. IX-1); il secondo per i “Contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura rettificata del 01.07.2022, Decisione interessi di mora del 11.03.2022. (CHF 1'096.90)” per l’importo complessivo di fr. 1'440.85 (doc. IX-2); il terzo per i “contributi paritetici per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura rettificata del 01.07.2022, Decisione interessi di mora del 17.06.2021. (CHF 919.50)” per l’importo complessivo fi fr. 1'249.55 (doc. IX-3). Ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei ricorrenti a seguito di un primo pagamento di fr. 300 effettuato da TERZ 2. Ora, rilevato come, contrariamente a quanto indicato dalla Cassa, solo uno degli attestati prodotti (IX-3) si riferisce a contributi lasciati scoperti da DT 1 oggetto della presente vertenza, le censure dei ricorrenti riguardo alla loro presunta irritualità ed il momento dell’avvio dell’esecuzione alla loro origine risultano inconsistenti. A tal riguardo va anzitutto rilevato che la “Data dell’esecuzione: 11.09.2023” in calce ai tre attestati in oggetto si riferisce alla data dell’esecuzione infruttuosa del pignoramento (e non a quella della domanda di esecuzione) sicché, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, gli atti esecutivi non risultano essere stati spiccati nelle more della presente procedura ricorsuale. Dalla documentazione agli atti si evince peraltro come la domanda di esecuzione di cui all’ACB doc. IX-3 sia stata presentata l’8 settembre 2022 (doc. 4 incarto della Cassa).

Infine, se è vero nei menzionati attestati è indicato quale debitore la “DT 1, RI 1, __________”, mentre al momento dell’inoltro delle domande di esecuzione egli aveva già dimissionato dalla carica di amministratore unico, ciò risulta ininfluente e tale erronea indicazione oltre a non aver leso in alcun modo i diritti dell’insorgente, non ha impedito all’Ufficio di esecuzione di eseguire il pignoramento (infruttuoso) nei confronti della società.

In ogni caso, dalla documentazione agli atti risulta che la DT 1 ha dovuto regolarmente essere diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura e che, dal gennaio 2020, la Cassa ha dovuto procedere a far emettere numerosi precetti esecutivi per i contributi non soluti. Se si considera inoltre che le prime procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione ai primi scoperti contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni (avendo in tali circostanze l’UE osservato che la società disponeva unicamente di 2 scrivanie con sedie, PC e stampanti, prive di valore commerciale) e che la società ha sostanzialmente cessato l’attività il 1. gennaio 2023 (data a partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. D incarto della Cassa) e che, infine, l’ultimo pagamento da parte della società risale al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. B incarto della Cassa), questo TCA deve convenire che, dopo la resa degli attestati di carenza di beni il 9 settembre 2022 e il 10 marzo 2023, legittimamente la cassa poteva considerare l’intero credito contributivo, già invano sollecitato e precettato, come irrecuperabile (cfr. a tal riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio 2004; STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9). In altre parole, già sulla base di tali circostanze (e quindi facendo astrazione dagli ACB prodotti il 6 novembre 2023 dalla Cassa) era altamente probabile che anche il proseguimento delle esecuzioni avviate per il restante debito contributivo ancora scoperto nel momento della resa delle decisioni di risarcimento ex art. 52 LAVS del 16 giugno 2023 avrebbe portato all’ottenimento di ulteriori attestati di carenza beni (ciò che si è poi effettivamente realizzato con l’emissione degli attestati IX-1 a 3).

Sempre il 6 novembre 2023 la Cassa ha inoltre comunicato la diminuzione del danno posto a carico dei qui insorgenti in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 300 da parte di TERZ 2. Il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto di versare agli atti il giustificativo di tale pagamento ritenuto come, da informazioni trasmessegli da parte di __________ (azionista unico della società), anche DT 1 avrebbe effettuato un pagamento in tale data. Tale richiesta non merita accoglimento ritenuto come, in ragione di quanto sopra esposto, quand’anche tale pagamento di un minimo importo del credito contributivo fosse stato effettivamente effettuato dalla società e non da TERZ 2, ciò non permetterebbe, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, di mettere in dubbio la manifesta illiquidità della stessa (cfr. supra consid. 2.1.), né dimostrerebbe alcuna violazione del principio della sussidiarietà. Giova a tal riguardo ricordare che è sufficiente che la Cassa subisca danno parzialeper legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).

Nel caso concreto, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2020 e 2021 per quanto attiene al periodo di responsabilità di RI 1 e riferiti al solo 2020 per quanto riguarda invece RI 2, chiedendo il risarcimento di fr. 18'333.50 al primo e di fr. 9'895 al secondo (poi diminuiti di fr. 300 a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto). La contestazione a titolo abbondanziale e prudenziale della base di calcolo e dell’importo alla base dei conteggi si esaurisce in una generica censura la quale, in applicazione del menzionato obbligo di collaborazione, non è sufficiente a mettere in dubbio la pertinente documentazione posta alla base della determinazione del danno contributivo.

Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF114 V 219 = RCC1989 pag. 116; cfr. ancheSTF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che"scopo della norma(art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.)è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Ai sensi della giurisprudenza federale,è da ritenere una negligenza graveanche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli - che peraltro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico, limitandosi genericamente ad asserire di essere stato escluso dalla gestione della società - incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli arretrati, precedenti all’entrata sua entrata in carica, cfr. infra consid. 2.7.1.) fossero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

Gli argomenti addotti dal ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

Stante quanto precede risulta pure irrilevante dal profilo della sua responsabilità ex art. 52 LAVS che egli non abbia ricevuto alcun compenso e che, come riferito nell’ambito dell’inchiesta penale (a riguardo della quale egli non fornisce alcuna indicazione limitandosi ad indicare come la stessa sia sfociata nel decreto di abbandono n. __________ del 16 agosto 2022), egli abbia assunto la carica di amministratore unico di DT 1 “su richiesta di __________” e che “L’intenzione iniziale […] era quella di lavorare in Svizzera come consulente legale e in DT 1 nell’allestimento o modifica di contratti di collaborazione con le compagnie assicurative in relazione alla sua formazione di Avvocato”.

Nemmeno la brevità della carica addotta dal ricorrente, il quale sostiene debba essere circoscritta al periodo dal 4 marzo 2022 (data di iscrizione nel FUSC) al 26 maggio 2022 (data della lettera di dimissioni), può esimerlo dalla sua responsabilità.

Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della suaentrata effettivanel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

A ragione la Cassa ha pertanto considerato quale intervallo determinante quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il 25 gennaio 2022 - come risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. G incarto della Cassa) - ed il 31 maggio 2023, avendo RI 1 indicato nella lettera di dimissioni 26 maggio 2023 la sua intenzione di dimettere dalla carica di amministratore unico da tale data (doc. G inc. 31.2023.16). Egli è pertanto restato in carica per oltre quattro mesi.

Il TFA ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

Nella fattispecie, la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, la FA 1era già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di novembre 2019 e dal gennaio 2020 è stata oggetto di numerose procedure esecutive da parte della Cassa, le quali sono poi sfociate negli ACB 9 settembre 2022 e 10 marzo 2023 per i contributi oggetto della presente procedura (cfr. supra consid. 1.2; doc. 4).

Il ricorrente contesta in ogni caso di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione, rispettivamente successivo alle sue dimissioni.

Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In concreto, stante le considerazioni che precedono, non si rilevano motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.

L’insorgente sostiene poi di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della società”.

Come accennato, accettando il mandato di amministratore unico, RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, fra i quali figura in particolare quello di controllare e vigilare sul pagamento dei contributi (supra consid. 2.6.). Egli non sostiene nemmeno di essere stato escluso dalla gestione della società e non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di organo societario. In siffatte circostanze, il fatto di non aver mai rivestito alcun ruolo in seno alla società, anziché costituire un argomento esimente da colpa, costituisce già un caso di negligenza grave (supra consid. 2.7.1.). A fronte di ciò risulta inconferente il motivo per cui RI 2 abbia assunto la carica così come il fatto che egli non abbia ricevuto alcun compenso per il proprio lavoro (supra consid. 2.7.1.). A tal riguardo occorre prestare adesione alle considerazioni della Cassa la quale, nella decisione impugnata, ha evidenziato che “Il fatto di aver dichiarato che “avevano bisogno della patente FINMA. Gli accordi erano però solo per piacere personale, non ho chiesto soldi e non lavoravo per loro…” evidenzia il fatto di aver assunto una “carica di facciata”, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento

gravemente negligente ai sensi dell’art. 52 LAVS”.

Quanto alle dimissioni dell’insorgente, presentate il 5 marzo 2022, a suo dire appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della società”, nella misura in cui il ricorrente intenda con ciò sostenere di aver lasciato l’incarico in seno a DT 1 una volta appreso dello scoperto contributivo della società si osserva quanto segue.

L’8 gennaio 2020, al momento dell’entrata in carica di RI 2 quale amministratore unico, la società era già in mora con il pagamento dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.; doc. 5 e 6 incarto della Cassa), ciò che egli avrebbe dovuto sapere essendo precisa responsabilità del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica (STF 9C_841/2020 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Pertanto, asserendo di essere venuto a conoscenza delle “prime problematiche all’interno della società” solo il 5 marzo 2022 (data delle sue dimissioni) il ricorrente ha ammesso di aver dapprima assunto la carica di amministratore unico senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni aspetto economico, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali, e di avere poi omesso di vegliare sul pagamento dei contributi scaduti durante la propria carica ciò che costituisce anch’esso un caso di negligenza grave. A tal riguardo si rileva come sarebbe peraltro stato sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla Cassa per apprendere del ritardo nel pagamento degli oneri, ciò che non è avvenuto.

Anche da questo profilo, l’(in)agire del ricorrente configura una condotta gravemente negligente ex art. 52 LAVS.

Inoltre è bene rilevare come il comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi ulteriore conferma nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Quando all’asserzione secondo cui, al momento dell’entrata in carica del ricorrente la società fosse “vuota” – circostanza che egli non ha minimente provato ed è rimasta allo stadio di puro parlato –, va ribadito che è preciso dovere del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica e, se necessario, agire come indicato dalla giurisprudenza con misure drastiche e tempestive (cfr. supra consid. 2.7.2.), ciò che il ricorrente non ha addotto né tanto meno dimostrato di aver fatto. Ne discende che l’argomento invocato da RI 1 non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi dell’evocata giurisprudenza.

a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici.

Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid. 1.9.).

Nel caso in esame l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e 31.2022.21 del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023 del 13 settembre 2023).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione 18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1 fr. 18'033.50.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti