Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
E. 2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi ( STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137 , 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Q ualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “s e il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”. La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). Nel caso in esame, come da citata giurisprudenza, a seguito del fallimento di FA 1, decretato il 12 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, la quale ha rivestito la carica di direttrice della società dal 23 settembre 2010, di membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale dal 27 dicembre 2017 e di amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio 2021, il risarcimento ex. art 52 LAVS per l’anno 2021, da gennaio alla data del fallimento (12 ottobre 2021).
E. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Nel caso in esame, il danno per la Cassa è sorto con l’apertura del fallimento, proseguito in via sommaria. La conoscenza del danno è invece da far risalire al momento della ricezione della comunicazione 17 marzo 2023 con cui l’UF ha informato la Cassa che non erano previsti dividendi per la seconda classe. La ricorrente sostiene che la procedura di risarcimento avviata dalla Cassa sarebbe prematura poiché, in assenza di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento, la stessa avrebbe dovuto attendere la conclusione infruttuosa della procedura fallimentare o la sua eventuale sospensione per mancanza di attivi. Sempre a mente dell’insorgente gli attivi della Cassa, sia prima che in seguito alla compensazione operata unilateralmente da __________ (cfr. supra consid. 1.2), sarebbero poi sufficienti a “ coprire pressoché tutti i crediti privilegiati della 1° e della 2° classe ”. Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.26/31.1999.36; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15). Inoltre, L’Alta Corte, riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell’esito di trattative in ambito fallimentare circa l’incasso di un credito della fallita, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5; STCA 31.2019.22 del 19 maggio 2020). Ora, in considerazione della comunicazione dell’UF che non vi erano da attendersi dividendi per i creditori di 2° classe, dell’inventario fallimentare e dalla graduatoria di fallimento (cfr. doc. 7 incarto Cassa), l’amministrazione era pienamente legittimata ad avviare la presente procedura risarcitoria. Come implicitamente riconosciuto dalla ricorrente (cfr. supra consid. 2.4 l’utilizzo dell’avverbio “ pressoché ”), gli attivi liquidi della società, pari a fr. 28'948.89, non coprono integralmente i crediti di 1° e 2° classe pari a fr. 32'301.13. Ne discende che il credito della Cassa è da considerarsi non più integralmente recuperabile sicché la stessa ha subito con tutta verosimiglianza almeno un danno parziale e poteva iniziare nei confronti dell’insorgente una procedura di risarcimento senza conoscerne l’esatto importo. Non era pertanto necessario che attendesse la liquidazione del fallimento. Determinante è che, come prescritto dalla surriferita giurisprudenza, in caso di eventuale percepimento di un dividendo la Cassa lo cederà alla ricorrente a condizione, beninteso, che quest’ultima abbia nel frattempo risarcito il danno contributivo all’amministrazione. Quanto all’asserita compensazione operata da __________ di un suo credito con gli averi depositati presso di lei da FA 1, la ricorrente sostiene che con tale operazione, di cui ella sarebbe venuta a conoscenza solo con l’intimazione della graduatoria provvisoria, la banca avrebbe “ leso palesemente gli interessi […] della Cassa […] ”, determinando quindi l’insorgere dell’eventuale danno. A tale riguardo occorre prestare adesione alle considerazioni della Cassa, la quale ha rilevato che la determinazione degli attivi aziendali in sede fallimentare è di competenza dell’UF e che non è questa la sede per metterne in discussione l’operato. Non compete in effetti a questo Tribunale statuire sulla legittimità della compensazione operata da __________, nei confronti della quale la ricorrente potrà, se del caso, adire le vie civili, né è questa la sede per rimettere in discussione la graduatoria fallimentare (la quale può essere contestata secondo le vie prescritte dal diritto esecutivo), la cui erezione, come rettamente osservato dalla Cassa, è di esclusiva competenza dell’UF.
E. 2.4 Secondo giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto ( DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio ( DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni ( DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.). Quanto alla conoscenza del danno, che fa scattare l’inizio del termine di prescrizione dell’art. 52 cpv. 3 LAVS (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2019), la cassa ne ha conoscenza quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno ( DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate). In caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo ( DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria ( DTF 129 V 193 consid.
E. 2.5 Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
E. 2.6 La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al consid. 2.8, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). A i sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
E. 2.7 Va rilevato che accettando il mandato di direttrice prima, di direttrice e membro del consiglio di amministrazione con firma individuale poi, e infine di amministratrice unica con diritto di firma individuale di una società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). L’insorgente ritiene di non aver violato per negligenza grave le prescrizioni della LAVS. Indica innanzitutto che “ manca qualsivoglia nesso di causalità fra le procedure promosse a partire dal 2017 e l’asserito odierno danno vantato ora dalla stessa ”, rilevando poi come al momento del fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri contributivi, rispettivamente di aver assicurato la sussistenza di sufficienti mezzi per il pagamento di futuri eventuali oneri contributivi dopo il fallimento. Secondo la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V 290 consid. 1c con riferimenti). Con riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081; Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660). Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475). In concreto la ricorrente non adduce - né del resto emergono dagli atti - circostanze tali da far ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causalità adeguato tra il suo comportamento e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa. In effetti, pur dando atto all’insorgente del fatto che i contributi oggetto delle sistematiche procedure esecutive (ben trenta) avviate dalla Cassa dal mese di agosto del 2017 al mese di aprile del 2022 siano stati nel frattempo versati ad eccezione dell’ultimo precetto esecutivo, del 27 aprile 2022 per i contributi dovuti per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. B allegato alla decisione su opposizione), ciò non risulta determinante ai fini del presente giudizio, dovendosi ammettere che, in assenza di una causa d’interruzione ai sensi della citata giurisprudenza, il suo agire si trovi in un nesso di causalità naturale ed adeguato con il danno subentrato, e ciò per i motivi che seguono. Come osservato dalla Cassa nella decisione impugnata, già dal bilancio al 31 dicembre 2020 (il più recente agli atti, cfr. doc. C allegato alla decisione su opposizione), emerge che la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento già da (almeno) la fine del 2020, momento in cui “ gli attivi aziendali non coprivano il capitale dei terzi a breve termine, rispettivamente il capitale proprio risultava già integralmente compromesso dalle perdite conseguite ”. Inoltre, e di ciò ne dà atto il ricorrente per giustificare il ritardo nel pagamento dei contributi, già nel 2017 la società si trovava confrontata con una (a suo dire passeggera) mancanza di liquidità. Della mancanza di liquidità
– il cui carattere passeggero o meno ai sensi della giurisprudenza federale verrà esaminato al consid. 2.9 – ne dà inequivocabile conferma il fatto che la società fosse in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri sociali almeno dal mese di agosto 2016, quando ha cominciato ad essere oggetto di sistematiche diffide di pagamento, costringendo la cassa a dover altrettanto sistematicamente procedere nei suoi confronti per la via esecutiva dal mese di agosto 2017. Inoltre, è bene ricordare che il differimento del pagamento dei contributi non era circoscritto ai soli anni 2016 e 2017, come sembrerebbe voler lasciar intendere la ricorrente, ma ha caratterizzato la gestione della società sino al suo scioglimento nel 2021, anno in cui pur avendo accumulato un ritardo medio di “soli” 1.2 mesi – contro i 5.8 del 2020, i 4.1 del 2019, i 3.3 del 2018, i 3.4 del 2017 ed i 2 del 2016, cfr. doc 4 incarto Cassa – è stata ancora oggetto di diverse diffide da parte della Cassa (cfr. doc. A allegato alla decisione su opposizione). È bene a tal riguardo rilevare che il fatto che la società abbia differito il pagamento dei contributi in modo sistematico da lungo tempo, è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità in capo agli organi (in casu l’insorgente) ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e controllo della società. Ciò sempre che non vi sia un motivo di giustificazione (STCA 31.2005.5-6 del 13 settembre 2006) la cui eventuale sussistenza verrà esaminata ai considerandi che seguono. Occorre inoltre osservare che il fatto di aver continuato l’attività malgrado la situazione economica gravemente compromessa, stante l’indebitamento cui era soggetta la società almeno dal 2020 e, in generale, la mancanza di liquidità con cui era confrontata almeno dal 2017, differendo sistematicamente i pagamenti dei contributi, ha fatto sì che l’insorgente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, comportamento che ai sensi della giurisprudenza federale configura una grave negligenza del datore di lavoro e che - in assenza di motivi d’interruzione del legame di causalità - si trova in relazione causale con il danno contributivo subito dalla Cassa (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). A fronte di ciò, ritenuto che, come illustrato al consid. 2.3, gli attivi fallimentari non erano sufficienti a coprire il credito contributivo dell’amministrazione, non risulta decisivo il fatto che al momento del fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri sociali. In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H 308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), nel caso di specie dal 1° gennaio 2021 al momento del fallimento, decretato il 12 ottobre 2021, intervallo in cui l’insorgente era iscritta a registro di commercio, prima quale membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale e, dal 26 maggio 2021, quale amministratrice unica con firma individuale.
E. 2.8 Stabilita la responsabilità dell’insorgente, occorre ora esaminare la sussistenza o meno di motivi di giustificazione e/o di discolpa. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa . Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
E. 2.9 In concreto non sono stati invocati validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della surriferita giurisprudenza. Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente non è infatti possibile ritenere che il differimento del pagamento dei contributi dal 2017 fosse causato da una mancanza di liquidità passeggera - circostanza che oltre a non essere sostanziata né comprovata, risulta in chiaro contrasto con la realtà documentale - e che ciò fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Non va in effetti dimenticato che la società, come rettamente osservato dalla Cassa, si trovava in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri sociali almeno da agosto 2016, mese in cui è stata periodicamente oggetto di diffide di pagamento e, a partire dall’agosto 2017, di sistematiche procedure esecutive. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità erano ormai cronici, il differimento del pagamento dei contributi essendo divenuto sistematico, spesso effettuato solo in seguito all’avvio di una procedura esecutiva e con un ritardo di diversi mesi, segnatamente 2 mesi di media nel 2016, 3.4 nel 2017, 3.3 nel 2018, 4.1 nel 2019, 5.8 nel 2020 e 1.2 da gennaio ad agosto 2021 (cfr. supra consid. 2.7). In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). La società non aveva quindi validi motivi per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi. Ne discende che, l’assenza di motivi di giustificazione - non essendo da ritenere che la società versasse in una situazione di momentanea illiquidità
- relativamente al differimento e procrastinamento del pagamento dei contributi in modo sistematico da lungo tempo, come da citata giurisprudenza, permette senza dubbio di confermare la grave negligenza dell’insorgente stabilita al consid. 2.7 (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Va poi rilevato il ritardo ha spesso ecceduto la durata dei 3 mesi e che il pagamento avveniva dopo diffida e precetti esecutivi sicché nemmeno sussistono motivi di discolpa (cfr. supra consid. 2.7). Si osserva inoltre, a conferma dello stato cronico di illiquidità in cui versava la società che, come accennato, dal bilancio al 31 dicembre 2020 emergeva che la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento, sicché l’aver continuato l’attività, senza peraltro intraprendere le misure drastiche e decise esatte dalla giurisprudenza, ha trasferito il rischio aziendale sulla Cassa, ciò che configura un comportamento gravemente negligente (cfr. supra consid. 2.7). In quest’ottica il fatto di aver limitato lo scoperto contributivo dapprima tramite l’apporto a titolo personale di fr. 100'000 e poi rinunciando al salario come asserito dalla ricorrente, nel tentativo di risanare la situazione della società, non costituisce motivo di giustificazione o di discolpa, essendo stata appurata una sua responsabilità secondo l’art. 52 LAVS (sul punto cfr. STFA 29 febbraio 1992 nella causa V., J., W. e T. e STCA 31.2019.15 dell’11 febbraio 2020 consid. 2.10). Peraltro come ben osservato dalla Cassa e non contestato dalla ricorrente, il versamento di fr. 100'000 è stato effettuato con tre apporti separati fra il 30 luglio 2021 ed il 25 agosto 2021, vale a dire “ tra 1 e 27 giorni prima della data di deposito dei bilanci, senza che vi fosse peraltro un espresso vincolo per gli oneri sociali. Ne consegue che tale versamento non può assurgere a valido motivo di liberazione dato che né la ricorrente, né la Cassa ne potevano ormai più disporre liberamente dopo la dichiarazione di fallimento della società. Come indicato nella decisione avversata, il bilancio al 31 dicembre 2020 rifletteva una situazione già irrimediabilmente compromessa e che avrebbe dovuto indurre la signora RI 1 a depositare i bilanci ben prima di quanto ha fatto. Si sottolinea che a quel momento la sostanza circolante era di soli 286'356.25 a fronte di un capitale di terzi a breve termine che ammontava già a CHF 410'135.57, il che evidenzia che la situazione era ormai da tempo insanabile e che un tardivo apporto di CHF 100'000 (nel 2021) sarebbe stato ampiamente insufficiente per poter anche solo sperare di salvare la società dal fallimento. Peraltro non si è a conoscenza - e nemmeno la ricorrente lo adduce - che vi fosse un reale e oggettivo piano di risanamento che potesse permettere di modificare radicalmente le sorti della società ”. Occorre infine rilevare che, a fronte di tale comportamento gravemente negligente dell’insorgente, che ha causato l’irrecuperabilità del credito contributivo della Cassa per il periodo dal 1° gennaio 2021 al fallimento della società, il fatto che ella abbia nel frattempo interamente risarcito il debito per i contributi fino alla fine del 2020 non è rilevante ai fini della sua responsabilità ex art. 52 LAVS (giova a tal riguardo osservare che la possibilità che la società fosse chiamata a rispondere, dopo il suo fallimento, di un debito contributivo per questo periodo, come si evince dalle argomentazioni ricorsuali dell’insorgente le era nota, essendo ella del resto cognita di questioni societarie avendo rivestito compiti dirigenziali in seno alla fallita dal 2010). In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002). 2.10. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 sino al fallimento della società decretato il 12 ottobre 2021 per complessivi fr. 12'063.05.
E. 2.11 Riguardo alle altre prove richieste dalla ricorrente - “ richiamo incarto completo dall’Ufficio AI, testi; richiamo incarto completo da Cassa di compensazione contributi AVS/AI/IPG, dall’ufficio fallimenti, interrogatorio formale, documenti ed ogni altra prova ammessa ” - a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all’offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che con il suo comportamento, che configura una negligenza grave, la ricorrente, in assenza di motivi di giustificazione e/o discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori. Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). 2.12. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata, confermata. 2.13. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1° gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022). 2.14. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.31.2023.11
FS
Lugano
21 novembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2023 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita:FA 1
ritenutoin fatto
Il 13 luglio 2022 la Cassa ha insinuato allUfficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito contributivo di fr. 12'291.25, poi aumentato a 12807.70 con linsinuazione 19 agosto 2022 (cfr. lettere raccomandate 13 luglio 2022 e 19 agosto 2022 agli atti).
Con messaggio di posta elettronica 17 marzo 2023, lUF ha informato la Cassa che non erano previsti dividendi per i creditori di seconda classe (cfr. e-mail 17 marzo 2023 agli atti).
consideratoin diritto
Nel caso in esame, come da citata giurisprudenza, a seguito del fallimento di FA 1, decretato il 12 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria alla ricorrente, la quale ha rivestito la carica di direttrice della società dal 23 settembre 2010, di membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale dal 27 dicembre 2017 e di amministratrice unica con firma individuale dal 26 maggio 2021, il risarcimento ex. art 52 LAVS per lanno 2021, da gennaio alla data del fallimento (12 ottobre 2021).
Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato lammontare del danno.
Va qui inoltre rilevato che secondo lart. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dellart. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere leffettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4; cfr. anche STCA 31.2021.20 del 23 febbraio 2022 consid. 2.3.). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).
Per quanto riguarda lallegazione dellinsorgente che indica di aver rinunciato al percepimento del salario su cui è chiamata ora a versare i contributi sociali, occorre innanzitutto rilevare che tale censura non è in alcun modo sostanziata. Inoltre, ella non ha neppure addotto che i salari dichiarati (cfr. certificato di salario agli atti sub doc. 7 allegato alla decisione su opposizione) fossero delle mere aspettative salariali. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza suevocata, lagire della Cassa appare corretto.
Linsorgente ritiene di non aver violato per negligenza grave le prescrizioni della LAVS. Indica innanzitutto che manca qualsivoglia nesso di causalità fra le procedure promosse a partire dal 2017 e lasserito odierno danno vantato ora dalla stessa, rilevando poi come al momento del fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri contributivi, rispettivamente di aver assicurato la sussistenza di sufficienti mezzi per il pagamento di futuri eventuali oneri contributivi dopo il fallimento.
Ciò è il caso, tra laltro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dellorgano passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e lesperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).
In concreto la ricorrente non adduce - né del resto emergono dagli atti - circostanze tali da far ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nellambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), uninterruzione del nesso di causalità adeguato tra il suo comportamento e linsorgenza del danno subito dalla Cassa.
In effetti, pur dando atto allinsorgente del fatto che i contributi oggetto delle sistematiche procedure esecutive (ben trenta) avviate dalla Cassa dal mese di agosto del 2017 al mese di aprile del 2022 siano stati nel frattempo versati ad eccezione dellultimo precetto esecutivo, del 27 aprile 2022 per i contributi dovuti per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. B allegato alla decisione su opposizione), ciò non risulta determinante ai fini del presente giudizio, dovendosi ammettere che, in assenza di una causa dinterruzione ai sensi della citata giurisprudenza, il suo agire si trovi in un nesso di causalità naturale ed adeguato con il danno subentrato, e ciò per i motivi che seguono.
Come osservato dalla Cassa nella decisione impugnata, già dal bilancio al 31 dicembre 2020 (il più recente agli atti, cfr. doc. C allegato alla decisione su opposizione), emerge che la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento già da (almeno) la fine del 2020, momento in cui gli attivi aziendali non coprivano il capitale dei terzi a breve termine, rispettivamente il capitale proprio risultava già integralmente compromesso dalle perdite conseguite. Inoltre, e di ciò ne dà atto il ricorrente per giustificare il ritardo nel pagamento dei contributi, già nel 2017 la società si trovava confrontata con una (a suo dire passeggera) mancanza di liquidità. Della mancanza di liquidità il cui carattere passeggero o meno ai sensi della giurisprudenza federale verrà esaminato al consid. 2.9 ne dà inequivocabile conferma il fatto che la società fosse in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri sociali almeno dal mese di agosto 2016, quando ha cominciato ad essere oggetto di sistematiche diffide di pagamento, costringendo la cassa a dover altrettanto sistematicamente procedere nei suoi confronti per la via esecutiva dal mese di agosto 2017. Inoltre, è bene ricordare che il differimento del pagamento dei contributi non era circoscritto ai soli anni 2016 e 2017, come sembrerebbe voler lasciar intendere la ricorrente, ma ha caratterizzato la gestione della società sino al suo scioglimento nel 2021, anno in cui pur avendo accumulato un ritardo medio di soli 1.2 mesi contro i 5.8 del 2020, i 4.1 del 2019, i 3.3 del 2018, i 3.4 del 2017 ed i 2 del 2016, cfr. doc 4 incarto Cassa è stata ancora oggetto di diverse diffide da parte della Cassa (cfr. doc. A allegato alla decisione su opposizione).
È bene a tal riguardo rilevare che il fatto che la società abbia differito il pagamento dei contributi in modo sistematico da lungo tempo, è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità in capo agli organi (in casu linsorgente) ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e controllo della società. Ciò sempre che non vi sia un motivo di giustificazione (STCA 31.2005.5-6 del 13 settembre 2006) la cui eventuale sussistenza verrà esaminata ai considerandi che seguono.
Occorre inoltre osservare che il fatto di aver continuato lattività malgrado la situazione economica gravemente compromessa, stante lindebitamento cui era soggetta la società almeno dal 2020 e, in generale, la mancanza di liquidità con cui era confrontata almeno dal 2017, differendo sistematicamente i pagamenti dei contributi, ha fatto sì che linsorgente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, comportamento che ai sensi della giurisprudenza federale configura una grave negligenza del datore di lavoro e che - in assenza di motivi dinterruzione del legame di causalità - si trova in relazione causale con il danno contributivo subito dalla Cassa (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). A fronte di ciò, ritenuto che, come illustrato al consid. 2.3, gli attivi fallimentari non erano sufficienti a coprire il credito contributivo dellamministrazione, non risulta decisivo il fatto che al momento del fallimento non vi fossero fatture scoperte per oneri sociali. In effetti,conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estendeanche allepretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopola data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H 308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), nel caso di specie dal 1° gennaio 2021 al momento del fallimento, decretato il 12 ottobre 2021, intervallo in cui linsorgente era iscritta a registro di commercio, prima quale membro e direttrice del consiglio di amministrazione con firma individuale e, dal 26 maggio 2021, quale amministratrice unica con firma individuale.
Non va in effetti dimenticato che la società, come rettamente osservato dalla Cassa, si trovava in una situazione di cronico differimento dei pagamenti degli oneri sociali almeno da agosto 2016, mese in cui è stata periodicamente oggetto di diffide di pagamento e, a partire dallagosto 2017, di sistematiche procedure esecutive. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità erano ormai cronici, il differimento del pagamento dei contributi essendo divenuto sistematico, spesso effettuato solo in seguito allavvio di una procedura esecutiva e con un ritardo di diversi mesi, segnatamente 2 mesi di media nel 2016, 3.4 nel 2017, 3.3 nel 2018, 4.1 nel 2019, 5.8 nel 2020 e 1.2 da gennaio ad agosto 2021 (cfr. supra consid. 2.7).
Occorre infine rilevare che, a fronte di tale comportamento gravemente negligente dellinsorgente, che ha causato lirrecuperabilità del credito contributivo della Cassa per il periodo dal 1° gennaio 2021 al fallimento della società, il fatto che ella abbia nel frattempo interamente risarcito il debito per i contributi fino alla fine del 2020 non è rilevante ai fini della sua responsabilità ex art. 52 LAVS (giova a tal riguardo osservare che la possibilità che la società fosse chiamata a rispondere, dopo il suo fallimento, di un debito contributivo per questo periodo, come si evince dalle argomentazioni ricorsuali dellinsorgente le era nota, essendo ella del resto cognita di questioni societarie avendo rivestito compiti dirigenziali in seno alla fallita dal 2010). In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STF H 277/01 del 29 agosto 2002).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni