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31.2023.1

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Conferma richiesta di condanna di risarcimento di un membro di un associazione non avendo ottemperato gli obblighi di vigilanza e di controllo analoghi ad un amministratore di una SA. Nessun valido motivo di discolpa è stato riconosciuto

Ticino · 2017-06-30 · Italiano TI
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Incarto n.31.2023.1

BS

Lugano

2 maggio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione a:FA 1

chiamati in causa:1. TERZ 1

2. TERZ 2

ritenutoin fatto

1.1.  L’Associazione DT 1, con sede a __________, è iscritta a Registro di commercio dal 20 marzo 2007 (cfr. estratto RC informatizzato).

RI 1 è stata membro dell’associazione dall’8 novembre 2011 e in seguito, dal 9 gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013, senza indicazione di una funzione specifica, con diritto di firma individuale per entrambi i periodi (date di pubblicazione nel FUSC).

A seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte dell’associazione, dal mese di maggio 2012 la Cassa ha sistematicamente inviato diffide di pagamento ed a partire da giugno 2014 avviato diverse procedure esecutive. Siccome in seguito alcuni contributi sono risultati irrecuperabili e oggetto di attestati di carenza beni, con decisione del 30 giugno 2017, cresciuta in giudicato, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i gli oneri sociali insoluti dall’associazione dal 2013 al 2016, come pure per quelli relativi alle riprese salariali per l’anno 2011 (cfr. consid. 1.11).

1.3.  Costatato di avere subìto un danno,con decisione 14 ottobre 2022, confermata con decisione su opposizione 27 dicembre 2022, la Cassa ha chiesto a RI 1il risarcimento ex art. 52 LAVS difr. 15'648,30 relativi al saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dall’associazione per il 2021 (conteggio finale per il periodo gennaio-aprile) e per il periodo 2015 – 2019 oggetto della tassazione d’ufficio del 4 settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.3), in via solidale con gli altri componenti del comitato dell’associazione TERZ 1 e TERZ 2.

1.10. Con scritto 6 marzo 2023 la Cassa, prendendo posizione in merito agli scritti della ricorrente e dei chiamati in causa, evidenzia in particolare che la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020 (oggetto della decisione su opposizione 2 dicembre 2020) è cresciuta in giudicato e che il conteggio finale del 2021 è stato fissato sulla base dei salari dichiarati dall’associazione. A titolo abbondanziale osserva che “la corretta tenuta della contabilità aziendale e l’eventuale verifica di ciò da parte di organi di revisione esterni, che ha nulla a che vedere con gli obblighi di corretto assoggettamento ai fini AVS delle retribuzioni versate, rispettivamente del regolare pagamento dei corrispettivi oneri sociali, i quali spettano in via esclusiva al datore di lavoro e ai propri organi”.Da ultimo, la Cassa informa che, a seguito di un intervenuto pagamento di fr. 134, il danno attuale corrisponde a fr. 15'514,30.

1.11.  Su richiesta del TCA, in data 3 aprile 2023 la Cassa ha trasmesso la decisione di risarcimento del 30 giugno 2017 (cfr. consid. 1.2), informando che la stessa è cresciuta in giudicato (XIII).

1.12.  Infine, con scritto 4 aprile 2023 la ricorrente, confermando i precedenti scritti, elenca alcuni errori commessi – a suo dire – dalla Cassa nel passato nei confronti dell’associazione e ciò a dimostrazione che anche“allo CO 1 qualche errore può scappare. Siamo tutti umani e può succedere a tutti” (XVIII).

consideratoin diritto

2.1.  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11,123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS“se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

I membri del comitato di un’associazione rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione e l’art. 69a CC regola la contabilità) è organo dell'associazione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art. 69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi (inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del comitato di un'associazione (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31. 2018.19-20 del 16 maggio 2019, 31.2015.11 del 3 febbraio 2016; 31.2002.27 del 7 agosto 2003 e 31.1998.79-90 del 21 novembre 2000).

2.4.  Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Ritornando al caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), la Cassa ha chiesto aRI 1, in via solidale con i menzionati due membri di comitato,il risarcimento ex art. 52 LAVS di complessivifr. 15'648,30 per i contributi AVS/IA/IPG/AD e AF non versati dall’associazione negli anni 2015 – 2019 e nel 2021.

Il 14 gennaio 2020 la ricorrente, a nome e per conto dell’associazione, aveva impugnato la decisione su opposizione 2 dicembre 2020 che confermava latassazione d’ufficio 4 settembre 2020. Il ricorsoè stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione da parte del TCA con sentenza del 1° febbraio 2021 (inc. 30.2021.1), cresciuta in giudicato. L’insorgente ha pertanto avuto la possibilità di contestare la citata tassazione d’ufficio. Inoltre, nella summenzionata sentenza, a titolo abbondanziale, questa Corte aveva preso posizione in merito a quelle censure che risultavano essere sostanziate, confermando di conseguenza le riprese salariali. Non vi sono quindi motivi per rimettere in discussione la tassazione d’ufficio 4 settembre 2020.

Con il presente ricorso l’insorgente non ha del resto portato alcun fatto nuovo né nuovi mezzi di prova che giustificanti una revisione processuale della succitata sentenza cantonale. A tal riguardo, l’art. 24 cpv. 1 lett. a Lptca dispone che una revisione di una sentenza del TCA cresciuta in giudicato è ammessa se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. La ricorrente ha infatti sostanzialmente addotto le stesse censure sollevate nel ricorso del 14 gennaio 2021 (sfociato nella STCA 30.2021.1 del 1° febbraio 2021) e ha prodotto le medesime schede salariali (cfr. consid. 1.9).

La rimanente posizione del danno è costituita dai contributi 2021, determinati secondo il relativo conteggio di chiusura di data 11 marzo 2022. Si tratta di oneri sociali fissati sulla base della dichiarazione dei salari fornita dall’associazione e firmata dalla ricorrente il 4 marzo 2022 relativa al periodo gennaio – aprile per totali fr. 97'720 (sub. doc. 7). Dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo concernente il 2021 risulta un saldo a favore dalla Cassa di 3'952,40 (cfr. doc. 6 allegato alla risposta di causa).

L’ammontare del danno corrisponde a fr. 15'648,30 (fr. 11'695,90 + 3'952,40), dal quale vanno decurtati fr. 134 a seguito dell’intervenuto pagamento nel frattempo segnalato dalla Cassa con scritto 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.10). Per il che, l’ammontare del danno corrisponde ora a fr. 15'514,30.

In conclusione, visto quanto sopra, l’ammontare del danno, debitamente documentato dalla Cassa, merita conferma. Del resto l’insorgente non ha portato la prova che l’importo fatto valere non sia corretto.

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa ammontante ora (valuta 6 marzo 2023) a fr. 15’514 (cfr. consid. 1.10). In tal senso la decisione va modificata ed il ricorso va accolto. Va comunque sottolineato che l’importo del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto dopo l’emissione della decisione contestata, circostanza che non avuto conseguenze sull’obbligo di risarcimento confermato con il presente giudizio.