Sachverhalt
non certamente nuovi e oltretutto costituiti da dichiarazioni lacunose e contraddittorie e quindi non concludenti per la fattispecie in esame.(doc. IX).
consideratoin diritto
nel merito
Lart. 24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui, in ossequio al principio della buona fede, sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dellart. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
Il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha una conoscenza sufficiente del motivo di riconsiderazione per potersene prevalere, anche se, in quel momento, non è in grado di apportare una prova piena (Moser-Szeless, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018,
n. 61 ad art. 53 LPGA).
Giova inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario (Moser-Szeless, op cit., n. 41 ad art. 53 LPGA; Métral,id. n. 133 ad art. 61 LPGA con rinvii) è sussidiaria ai rimedi di diritto ordinari, ragione per cui, se possibile e ragionevolmente esigibile, il motivo di revisione devessere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (Bollinger, BSK-ATSG, 2020, n. 101 ad art. 61 LPGA). Inoltre, è possibile presentare listanza di revisione presso il tribunale cantonale anche durante la decorrenza del termine dimpugnativa tramite i rimedi di diritto ordinari (Bollinger, op. cit., n. 102 ad art. 61 LPGA). Circa il rapporto tra la revisione processuale e il ricorso al Tribunale federale, la nostra Alta Corte ha stabilito che listanza di revisione di una decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni può essere presentata sia prima che dopo il ricorso al TF. Ciò può comportare una competenza contemporanea delle due Autorità; in una simile evenienza il TF dovrà, previa domanda in tal senso, sospendere la procedura fintanto che la corte cantonale si sia determinata sullistanza di revisione. Per contro, la corte cantonale non potrà evadere (nel senso di una decisione di irricevibilità) listanza di revisione adducendo la contemporanea pendenza presso il Tribunale federale del ricorso (DTF 138 II 386 consid. 6.1. e seg.; Bollinger, op. cit., n. 105 ad art. 61 LPGA).
2.4. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, ritenuto che questi concetti coincidono con quelli di cui allart. 53 cpv. 1 LPGA (STF 8C_334/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2. in initio;Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 2 ad art. 53 LPGA).
Unfattoè da considerarsinuovose esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).
Per quanto riguarda inuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente (STF 9C_589/2013 del 2 maggio 2014, consid. 4.2.). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). In effetti, la revisione non può servire a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza evitabile (STF 8F_9/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 1.1. con rinvii dottrinali e giurisprudenziali, U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.1.; STFA I 183/02 del 18 settembre 2002, consid. 2.2.; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 33 ad art. 53 LPGA).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
La diligenza necessaria è valutata in modo meno severo in caso di ignoranza dei fatti nuovi, giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento principale (cfr. la citata STF U 561/06, consid. 6.1. con rinvii dottrinali; Moser-Szeless, op. cit., n. 54 ad art. 53 LPGA con rinvii giurisprudenziali).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell11 maggio 2020 consid. 3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
A torto.
2.5.1.Dimissioni di RI 1 a settembre 2017
Circa la questione delle asserite dimissioni di settembre 2017, listanza di revisione risulta intempestiva e dunque irricevibile in ordine.
Come da giurisprudenza surriferita, listanza di revisione devessere presentata entro 90 giorni dal momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.).
In concreto, esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui listante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con effetto al settembre 2017, tale circostanza devessere forzatamente ricondotta al verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi semplicemente ripreso nel decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C).
Ne consegue che il 30 luglio 2021 listante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e la presentazione dellistanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda di revisione (cfr. supra consid. 2.3.).
Tuttavia ciò non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1 si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari (leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.).
Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dallistante medesimo (doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui listante era venuto a conoscenza dellasserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il rimedio di diritto ordinario, per poi presentare unistanza di revisione al TCA, alternativamente presentare prima unistanza di revisione al TCA e poi ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine dimpugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3., pag. 7). Per listante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò era senzaltro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito in tal senso, listanza di revisione sappalesa allevidenza tardiva.
Lasserzione dellistante secondo cui solo con il decreto dabbandono cresciuto in giudicato (a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come pocanzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già verbalizzato nellinterrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D). Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA, rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze del procedimento penale.
Il voler attendere la qualificazione giuridica da parte della PP[ ]di quanto detto nel verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente istanza[ ] (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato.
Visto quanto precede, listanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro, ritenerla tempestiva, listanza va respinta per i seguenti motivi.
Listante asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi di prova idonei a dimostrare fatti che erano già conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del richiedente (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge listante, consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che differiscono dallestratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid. 1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017, egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della replica del 20 gennaio 2021.
Il primo rinvio è contestuale allallegazione dellistante secondo cui egli avrebbe avuto solo una posizione assolutamente marginale allinterno dei due anni nei quali non sarebbero stati pagati i contributi(cfr. pto. 32. del ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, Non si nega che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società, tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non ha mai avuto un effettivo potere decisionale allinterno dellazienda[ ] (cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, lallegazione dellistante era da inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate. Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale generica allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dellistante secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018.
E nemmeno il secondo rinvio allallegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20 gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dellistante, configurando unallegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto essere implicito a tale allegazione (Per concludere, la situazione documentale e la situazione fattuale[ ]non corrispondono, al contrario, non potrebbero essere più distanti), esternata, anche in questo caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità quale organo formale.
Pertanto, nella precedente procedura listante non ha mai allegato di aver dimissionato prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: In conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazionecon effetto immediato. Vi prego di procedere alla convocazione di unAssemblea generale straordinaria per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il Registro di commercio., sottolineatura del redattore).
Non lo ha fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi, proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: [ ]amministratore unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal 22.06.2016 al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni(ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del redattore). E nello stesso allegato ricorsuale lavv. RA 1 evidenziava che Il signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della conoscenza della situazione della società, unicamente il23 novembre 2017, ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineareche tre mesi dopo, il signor RI 1aveva abbandonato la società[ ] (ricorso, p.to 36., sottolineature del redattore).
Nel caso di specie non si può dunque parlare di unallegazione effettuata nella precedente procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale nella precedente procedura.
È quindi con pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che Listante è[ ]malvenuto quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni, poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dellistante poteva sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui fornire nella precedente procedura[ ]ogni elemento provatorio atto a supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dallobbligo risarcitorio. (doc. IX, pag. 3).
Stando così le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad unallegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario, ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla negligenza dellistante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28, ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dellistante risultano sul punto inconferenti.
A titolo abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dallistante, il fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato lasserzione circa le dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza probante di unasserzione (di parte) per rapporto ad uniscrizione ai pubblici registri.
Infine, esaminate per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D, pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né dallapprezzamento del giudice penale (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a) non può certo convenire con questultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la quale listante avrebbe dato le dimissioni, ma che questultimo le aveva sempre detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni, per poi (parzialmente) contraddirsi ed asserire che a me sembra di ricordare che RI 1 aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era presente alla riunione (doc. D, pag. 9).
Dal verbale dinterrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad uneventuale concretizzazione dellasserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con effetto a settembre di quellanno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si comprende come RI 1 abbia fissato leffetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018 (doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr. doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.).
Le conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dellistante risulta inconferente.
2.5.2.Ruolo di RI 1 nella società fallita
Per quanto riguarda la tempestività dellistanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dellistante circa il suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già in possesso dellistante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista lirricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate a titolo abbondanziale.
Stante che i docc. C e D (ossia il decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1, rispettivamente il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si prevale listante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava quale (co)imputato per, fra laltro, violazione dellart. 87 cpv. 4 LAVS, giova precisare quanto segue.
Il citato disposto è di carattere penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79 cpv. 1 LPGA) che, allart. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai sensi dellart. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui allart. 87 LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e 537 con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dellart. 87 cpv. 4 LAVS è punibile unicamente chi sisottraeal proprio obbligo di versare i contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale ulteriore presupposto, la normativa penale prevede lutilizzo dei contributi paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (Zweckentfremdung, cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii giurisprudenziali).
In sostanza, dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi.
Di diversa natura e ratio è lart. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra laltro, sanziona dal profilo amministrativo in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di compensazione violando le prescrizioni dellassicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS). Diversamente dallart. 87 LAVS, dunque, lart. 52 LAVS è di più ampio respiro, lampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA 31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti).
In concreto listante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al coimputato __________ quale deux(sic!)ex machina.
Avendo RI 1 asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla a suo parere può essergli imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge listante, nulla può essergli imputato nemmeno per lanno 2016, giacché egli aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria. Stante il suoruolomaterialmente ed effettivamentemarginale, egli avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la società funzionasse correttamente, dimostrando così ladiligenza necessaria e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13. e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.).
Da parte sua, la Cassa ha innanzitutto evidenziato che largomento dellistante circa il suo ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale deus ex machina era già stato sollevato nella precedente procedura e che lasserito nuovo mezzo di prova (il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) non fa altro che confermare pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1 la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di questultimo nella[ ]sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (doc. III, p.to 2.). In secondo luogo, la Cassa ha osservato come listante misconosca la giurisprudenza federale e laportata dellart. 52 LAVS, la quale si estende anche al comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.).
È bene rilevare che già nella precedente procedura listante aveva allegato che la posizione che egli ricopriva quale organo formale della società fallita che come accertato anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14 settembre 2020, p.to 16. e segg.,subdoc. 1; ricorso del 18 novembre 2020, p.to 13. e segg.,subdoc. 1). A tal proposito, nella sua pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione, alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (cfr. STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede listante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D.
Come accennato, i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente.Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi(cfr. supra consid. 2.4.).
Nellevenienza concreta, listante sulla scorta dei docc. C e D ripropone, come accennato, le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura, allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società fallita. Ritenuto che anche nellipotesi in cui i citati documenti fossero stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del 2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dellart. 53 cpv. 1 LPGA.
Per il resto si rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2).
Pertanto, anche questa censura dellistante risulta malfondata.
A titolo abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare listante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia unignoranza sulleffettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua posizione in questa sede.
Pronunciandosi sul tema dellaccollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese allente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e allart. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) il Tribunale federale ha sottolineato che eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tuttoggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dallart. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nellambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi allart. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado listanza sia stata presentatadopo lentrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non vanno prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dellistanza in esame le cui tesi e i cui argomenti rasentanoinvero a tratti la temerarietà (in argomentocfr. Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V 323, consid. 1a e seg.).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ad art. 53 LPGA).
Unfattoè da considerarsinuovose esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).
Per quanto riguarda inuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente (STF 9C_589/2013 del 2 maggio 2014, consid. 4.2.). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). In effetti, la revisione non può servire a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza evitabile (STF 8F_9/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 1.1. con rinvii dottrinali e giurisprudenziali, U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.1.; STFA I 183/02 del 18 settembre 2002, consid. 2.2.; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 33 ad art. 53 LPGA).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
La diligenza necessaria è valutata in modo meno severo in caso di ignoranza dei fatti nuovi, giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento principale (cfr. la citata STF U 561/06, consid. 6.1. con rinvii dottrinali; Moser-Szeless, op. cit., n. 54 ad art. 53 LPGA con rinvii giurisprudenziali).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell11 maggio 2020 consid. 3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
A torto.
2.5.1.Dimissioni di RI 1 a settembre 2017
Circa la questione delle asserite dimissioni di settembre 2017, listanza di revisione risulta intempestiva e dunque irricevibile in ordine.
Come da giurisprudenza surriferita, listanza di revisione devessere presentata entro 90 giorni dal momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.).
In concreto, esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui listante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con effetto al settembre 2017, tale circostanza devessere forzatamente ricondotta al verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi semplicemente ripreso nel decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C).
Ne consegue che il 30 luglio 2021 listante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e la presentazione dellistanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda di revisione (cfr. supra consid. 2.3.).
Tuttavia ciò non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1 si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari (leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.).
Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dallistante medesimo (doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui listante era venuto a conoscenza dellasserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il rimedio di diritto ordinario, per poi presentare unistanza di revisione al TCA, alternativamente presentare prima unistanza di revisione al TCA e poi ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine dimpugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3., pag. 7). Per listante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò era senzaltro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito in tal senso, listanza di revisione sappalesa allevidenza tardiva.
Lasserzione dellistante secondo cui solo con il decreto dabbandono cresciuto in giudicato (a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come pocanzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già verbalizzato nellinterrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D). Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA, rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze del procedimento penale.
Il voler attendere la qualificazione giuridica da parte della PP[ ]di quanto detto nel verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente istanza[ ] (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato.
Visto quanto precede, listanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro, ritenerla tempestiva, listanza va respinta per i seguenti motivi.
Listante asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi di prova idonei a dimostrare fatti che erano già conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del richiedente (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge listante, consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che differiscono dallestratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid. 1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017, egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della replica del 20 gennaio 2021.
Il primo rinvio è contestuale allallegazione dellistante secondo cui egli avrebbe avuto solo una posizione assolutamente marginale allinterno dei due anni nei quali non sarebbero stati pagati i contributi(cfr. pto. 32. del ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, Non si nega che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società, tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non ha mai avuto un effettivo potere decisionale allinterno dellazienda[ ] (cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, lallegazione dellistante era da inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate. Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale generica allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dellistante secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018.
E nemmeno il secondo rinvio allallegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20 gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dellistante, configurando unallegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto essere implicito a tale allegazione (Per concludere, la situazione documentale e la situazione fattuale[ ]non corrispondono, al contrario, non potrebbero essere più distanti), esternata, anche in questo caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità quale organo formale.
Pertanto, nella precedente procedura listante non ha mai allegato di aver dimissionato prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: In conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazionecon effetto immediato. Vi prego di procedere alla convocazione di unAssemblea generale straordinaria per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il Registro di commercio., sottolineatura del redattore).
Non lo ha fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi, proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: [ ]amministratore unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal 22.06.2016 al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni(ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del redattore). E nello stesso allegato ricorsuale lavv. RA 1 evidenziava che Il signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della conoscenza della situazione della società, unicamente il23 novembre 2017, ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineareche tre mesi dopo, il signor RI 1aveva abbandonato la società[ ] (ricorso, p.to 36., sottolineature del redattore).
Nel caso di specie non si può dunque parlare di unallegazione effettuata nella precedente procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale nella precedente procedura.
È quindi con pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che Listante è[ ]malvenuto quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni, poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dellistante poteva sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui fornire nella precedente procedura[ ]ogni elemento provatorio atto a supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dallobbligo risarcitorio. (doc. IX, pag. 3).
Stando così le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad unallegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario, ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla negligenza dellistante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28, ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dellistante risultano sul punto inconferenti.
A titolo abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dallistante, il fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato lasserzione circa le dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza probante di unasserzione (di parte) per rapporto ad uniscrizione ai pubblici registri.
Infine, esaminate per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D, pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né dallapprezzamento del giudice penale (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a) non può certo convenire con questultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la quale listante avrebbe dato le dimissioni, ma che questultimo le aveva sempre detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni, per poi (parzialmente) contraddirsi ed asserire che a me sembra di ricordare che RI 1 aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era presente alla riunione (doc. D, pag. 9).
Dal verbale dinterrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad uneventuale concretizzazione dellasserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con effetto a settembre di quellanno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si comprende come RI 1 abbia fissato leffetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018 (doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr. doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.).
Le conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dellistante risulta inconferente.
2.5.2.Ruolo di RI 1 nella società fallita
Per quanto riguarda la tempestività dellistanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dellistante circa il suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già in possesso dellistante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista lirricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate a titolo abbondanziale.
Stante che i docc. C e D (ossia il decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1, rispettivamente il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si prevale listante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava quale (co)imputato per, fra laltro, violazione dellart. 87 cpv. 4 LAVS, giova precisare quanto segue.
Il citato disposto è di carattere penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79 cpv. 1 LPGA) che, allart. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai sensi dellart. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui allart. 87 LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e 537 con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dellart. 87 cpv. 4 LAVS è punibile unicamente chi sisottraeal proprio obbligo di versare i contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale ulteriore presupposto, la normativa penale prevede lutilizzo dei contributi paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (Zweckentfremdung, cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii giurisprudenziali).
In sostanza, dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi.
Di diversa natura e ratio è lart. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra laltro, sanziona dal profilo amministrativo in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di compensazione violando le prescrizioni dellassicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS). Diversamente dallart. 87 LAVS, dunque, lart. 52 LAVS è di più ampio respiro, lampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA 31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti).
In concreto listante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al coimputato __________ quale deux(sic!)ex machina.
Avendo RI 1 asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla a suo parere può essergli imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge listante, nulla può essergli imputato nemmeno per lanno 2016, giacché egli aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria. Stante il suoruolomaterialmente ed effettivamentemarginale, egli avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la società funzionasse correttamente, dimostrando così ladiligenza necessaria e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13. e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.).
Da parte sua, la Cassa ha innanzitutto evidenziato che largomento dellistante circa il suo ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale deus ex machina era già stato sollevato nella precedente procedura e che lasserito nuovo mezzo di prova (il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) non fa altro che confermare pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1 la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di questultimo nella[ ]sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (doc. III, p.to 2.). In secondo luogo, la Cassa ha osservato come listante misconosca la giurisprudenza federale e laportata dellart. 52 LAVS, la quale si estende anche al comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.).
È bene rilevare che già nella precedente procedura listante aveva allegato che la posizione che egli ricopriva quale organo formale della società fallita che come accertato anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14 settembre 2020, p.to 16. e segg.,subdoc. 1; ricorso del 18 novembre 2020, p.to 13. e segg.,subdoc. 1). A tal proposito, nella sua pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione, alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (cfr. STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede listante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D.
Come accennato, i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente.Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi(cfr. supra consid. 2.4.).
Nellevenienza concreta, listante sulla scorta dei docc. C e D ripropone, come accennato, le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura, allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società fallita. Ritenuto che anche nellipotesi in cui i citati documenti fossero stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del 2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dellart. 53 cpv. 1 LPGA.
Per il resto si rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2).
Pertanto, anche questa censura dellistante risulta malfondata.
A titolo abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare listante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia unignoranza sulleffettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua posizione in questa sede.
Pronunciandosi sul tema dellaccollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese allente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e allart. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) il Tribunale federale ha sottolineato che eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tuttoggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dallart. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nellambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi allart. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado listanza sia stata presentatadopo lentrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non vanno prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dellistanza in esame le cui tesi e i cui argomenti rasentanoinvero a tratti la temerarietà (in argomentocfr. Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V 323, consid. 1a e seg.).
E. 2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision ( ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24 octobre 2018 consid. 3). (…)” In proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27. 2.5. Come esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.8. e segg.), l’istante postula la revisione della STCA 31.2020.27-28 nel senso che la decisione su opposizione impugnata in quella procedura venga annullata. Sulla scorta del decreto di abbandono del 5 ottobre 2021 della PP __________ (doc. C) e del verbale di interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D) resi nell’ambito di un procedimento penale in cui era (co)imputato (inc. n. ABB __________ e __________) e che a mente dell’istante costituirebbero due nuovi mezzi di prova, egli ritiene di poter esimersi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, accertata in questa sede con la pronunzia di cui sopra. Ciò poiché tali documenti proverebbero, da una parte, che RI 1 aveva già dimissionato dalla società nel settembre del 2017 e, dall’altro, che essendo lui elemento marginale in seno alla società fallita e avendo egli tentato di informarsi circa lo stato finanziario della società nel 2016, non gli si possa rimproverare una negligenza grave. A torto. 2.5.1. Dimissioni di RI 1 a settembre 2017 Circa la questione delle asserite dimissioni di settembre 2017, l’istanza di revisione risulta intempestiva e dunque irricevibile in ordine. Come da giurisprudenza surriferita, l’istanza di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.). In concreto, esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui l’istante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con effetto al settembre 2017, tale circostanza dev’essere forzatamente ricondotta al verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi semplicemente ripreso nel decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C). Ne consegue che il 30 luglio 2021 l’istante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e la presentazione dell’istanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda di revisione (cfr. supra consid. 2.3.). Tuttavia ciò non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1 si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari (leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.). Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dall’istante medesimo (doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui l’istante era venuto a conoscenza dell’asserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il rimedio di diritto ordinario, per poi presentare un’istanza di revisione al TCA, alternativamente presentare prima un’istanza di revisione al TCA e poi ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine d’impugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3., pag. 7). Per l’istante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò era senz’altro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito in tal senso, l’istanza di revisione s’appalesa all’evidenza tardiva. L’asserzione dell’istante secondo cui solo con il decreto d’abbandono cresciuto in giudicato (a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come poc’anzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già verbalizzato nell’interrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D). Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA, rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze del procedimento penale. Il voler “ attendere la qualificazione giuridica da parte della PP […] di quanto detto nel verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente istanza […]” (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato. Visto quanto precede, l’istanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro, ritenerla tempestiva, l’istanza va respinta per i seguenti motivi. L’istante asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi di prova idonei a dimostrare “ fatti che erano già conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del richiedente ” (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge l’istante, consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che differiscono dall’estratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid. 1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017, egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della replica del 20 gennaio 2021. Il primo rinvio è contestuale all’allegazione dell’istante secondo cui egli avrebbe avuto solo una “ posizione assolutamente marginale all’interno dei due anni nei quali non sarebbero stati pagati i contributi” (cfr. pto. 32. del ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, “ Non si nega che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società, tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non ha mai avuto un effettivo potere decisionale all’interno dell’azienda […]” (cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, l’allegazione dell’istante era da inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate. Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale – generica
– allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dell’istante secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018. E nemmeno il secondo rinvio all’allegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20 gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dell’istante, configurando un’allegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto essere implicito a tale allegazione (“ Per concludere, la situazione documentale e la situazione fattuale […] non corrispondono, al contrario, non potrebbero essere più distanti ”), esternata, anche in questo caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità quale organo formale. Pertanto, nella precedente procedura l’istante non ha mai allegato di aver dimissionato prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: “ In conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato . Vi prego di procedere alla convocazione di un’Assemblea generale straordinaria per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il Registro di commercio. ”, sottolineatura del redattore). Non lo ha fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi, proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: “[…] amministratore unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal 22.06.2016 al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni” (ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del redattore). E nello stesso allegato ricorsuale l’avv. RA 1 evidenziava che “ Il signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della conoscenza della situazione della società, unicamente il 23 novembre 2017 , ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineare che tre mesi dopo , il signor RI 1 aveva abbandonato la società […]” (ricorso, p.to 36., sottolineature del redattore). Nel caso di specie non si può dunque parlare di un’allegazione effettuata nella precedente procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale nella precedente procedura. È quindi con pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che “ L’istante è […] malvenuto quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni, poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dell’istante poteva sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui fornire nella precedente procedura […] ogni elemento provatorio atto a supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dall’obbligo risarcitorio. ” (doc. IX, pag. 3). Stando così le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad un’allegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario, ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla negligenza dell’istante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28, ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dell’istante risultano sul punto inconferenti. A titolo abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato l’asserzione circa le dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza probante di un’asserzione (di parte) per rapporto ad un’iscrizione ai pubblici registri. Infine, esaminate per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D, pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né dall’apprezzamento del giudice penale ( cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a ) non può certo convenire con quest’ultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la quale l’istante avrebbe dato le dimissioni, ma che quest’ultimo le aveva “ sempre detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni ”, per poi (parzialmente) contraddirsi ed asserire che “ a me sembra di ricordare che RI 1 aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era presente alla riunione ” (doc. D, pag. 9). Dal verbale d’interrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad un’eventuale concretizzazione dell’asserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con effetto a settembre di quell’anno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si comprende come RI 1 abbia fissato l’effetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018 (doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr. doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.). Le conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dell’istante risulta inconferente. 2.5.2. Ruolo di RI 1 nella società fallita Per quanto riguarda la tempestività dell’istanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dell’istante circa il suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già in possesso dell’istante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista l’irricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate a titolo abbondanziale. Stante che i docc. C e D (ossia il decreto d’abbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1, rispettivamente il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si prevale l’istante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava quale (co)imputato per, fra l’altro, violazione dell’art. 87 cpv. 4 LAVS, giova precisare quanto segue. Il citato disposto è di carattere penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79 cpv. 1 LPGA) che, all’art. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai sensi dell’art. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui all’art. 87 LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e 537 con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dell’art. 87 cpv. 4 LAVS è punibile unicamente chi si sottrae al proprio obbligo di versare i contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale ulteriore presupposto, la normativa penale prevede l’utilizzo dei contributi paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (“ Zweckentfremdung ”, cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii giurisprudenziali). In sostanza, dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi. Di diversa natura e ratio è l’art. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra l’altro, sanziona – dal profilo amministrativo – in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di compensazione violando le prescrizioni dell’assicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS). Diversamente dall’art. 87 LAVS, dunque, l’art. 52 LAVS è di più ampio respiro, l’ampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA 31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti). In concreto l’istante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al coimputato __________ quale “ deux ( sic !) ex machina ”. Avendo RI 1 asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla – a suo parere – può essergli imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge l’istante, nulla può essergli imputato nemmeno per l’anno 2016, giacché egli aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria. Stante il “ suo ruolo materialmente ed effettivamente marginale ”, egli avrebbe “ fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la società funzionasse correttamente, dimostrando così la diligenza necessaria ” e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13. e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.). Da parte sua, la Cassa ha innanzitutto evidenziato che l’argomento dell’istante circa il suo ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale “ deus ex machina ” era già stato sollevato nella precedente procedura e che l’asserito nuovo mezzo di prova (il verbale d’interrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) “ non fa altro che confermare
– pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1 – la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di quest’ultimo nella […] sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS ” (doc. III, p.to 2.). In secondo luogo, la Cassa ha osservato come l’istante misconosca la giurisprudenza federale e la portata dell’art. 52 LAVS, la quale si estende anche al comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.). È bene rilevare che già nella precedente procedura l’istante aveva allegato che la posizione che egli ricopriva quale organo formale della società fallita – che come accertato anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) – non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14 settembre 2020, p.to 16. e segg., sub doc. 1; ricorso del 18 novembre 2020, p.to 13. e segg., sub doc. 1). A tal proposito, nella sua pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione, alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede l’istante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D. Come accennato, i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (cfr. supra consid. 2.4.). Nell’evenienza concreta, l’istante – sulla scorta dei docc. C e D – ripropone, come accennato, le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura, allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società fallita. Ritenuto che anche nell’ipotesi in cui i citati documenti fossero stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del 2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Per il resto si rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2). Pertanto, anche questa censura dell’istante risulta malfondata. A titolo abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare l’istante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia un’ignoranza sull’effettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua posizione in questa sede. 2.6. Alla luce di tutto quanto precede l’istanza di revisione processuale, nella misura in cui è ricevibile, va integralmente respinta e la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 confermata. 2.7. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal
1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all' art. 61 lett. a LPGA , il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita ( art. 127 Cost. ; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA ). ". Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado l’istanza sia stata presentata dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non vanno prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dell’istanza in esame le cui tesi e i cui argomenti rasentano invero a tratti la temerarietà (in argomento cfr. Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V 323, consid. 1a e seg.). 2.8. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.31.2021.19
jv/gm
Lugano
8 giugno 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sullistanza del 21 ottobre 2021 di
RI 1
chiedente larevisionedella sentenza emessa da questo Tribunale il 28 luglio 2021 (inc. 31.2020.27-28) nella causa da lui promossa con ricorso del 18 novembre 2020
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita:FA 1
ritenutoin fatto
1.1. La FA 1, con sede prima a __________ e quindi a __________ è stata iscritta a Registro di commercio il __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 2 è stato amministratore unico della società dal 15 maggio 2013 al 22 giugno 2016, data a partire dalla quale egli è stato presidente del consiglio di amministratore sino al 9 febbraio 2018 (dimissioni del 31 gennaio 2018), con diritto di firma individuale (date di pubblicazione nel FUSC).
1.3. Constatato di avere subìto un danno,condecisione del 15 luglio 2020, confermata con decisione su opposizione del 16 ottobre 2020,la Cassa aveva chiesto a RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS difr. 184'098.95 per gli oneri sociali del 2016 e 2017 rimasti insoluti, in via solidale con __________ e __________ per analogo importo e periodo e con __________ limitatamente a fr. 184.65.
La citata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.
Per quanto riguarda la responsabilità del signor RI 1 per lanno 2016, la Cassa ha rinviato alla STCA 31.2020.27.28 del 28 luglio 2021, evidenziando come quanto dichiarato dal signor __________ allinterrogatorio del 30 luglio 2021 non fa altro che confermare pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1 la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di questultimo nella e malgrado sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (doc. III, p.to 2).
In seconda battuta listante ha ribadito come i nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D sono tali da condurre il giudice a statuire in modo diverso, e meglio, a ritenere il signor __________ lunico responsabile ai sensi dellart. 52 LAVS in quanto è lunico ad adempiere i requisiti legali per una tale responsabilità, ribadendo come il signor RI 1 anche volendo, non poteva far nulla allinterno della società (doc. VII, p.to 4 e seg., p.ti 11. e 13.).
Quo alle sue dimissioni dalla società fallita, egli ribadisce in sostanza quanto già espresso nellistanza di revisione, ossia che sulla scorta dei docc. C e D, a valere quali nuovi mezzi di prova, esse sono avvenute già nel settembre 2017, contestando in particolare lasserzione della Cassa secondo cui listante non abbia mai allegato alcunché in tal senso contestualmente allinc. n. 31.2020.27+28 e asserendo come Più volte, negli innumerevoli scambi di scritti che hanno preceduto la presente procedura, si è indicato che la situazione fattuale e documentale fossero diametralmente opposte, ovvero che il signor RI 1 non esercitava concretamente le funzioni derivanti dal ruolo iscritto a RC e in ogni caso non per lintera durata risultante dagli estratti (cfr. pag. 9. pt. 33 del ricorso 18 novembre 2020; pag. 4, pt. 9 della replica 20 gennaio 2021) (doc. VII, p.to 6. e segg.).
Quo alle dimissioni dellistante, la Cassa ha preliminarmente evidenziato come la competenza dellautorità penale era limitata allart. 87 cpv. 4 LAVS, mentre lart. 52 LAVS comporta un punto di vista più ampio, dovendo esaminare le diverse possibili violazioni (di natura amministrativa) delle prescrizioni legali AVS[ ]. In concreto, la Cassa ha ritenuto che dal verbale dinterrogatorio[ ], su cui si fonda il decreto dabbandono, risulta che le dichiarazioni dei signori RI 1, __________, __________ e in particolare della signora __________non sono tali da costituire alcun elemento concludente e attendibile sulla data delle reali dimissionidel signor RI 1, argomentando come il 6 settembre 2021, giorno della chiusura dellistruzione, i termini per impugnare al Tribunale federale la sentenza 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021[ ]non erano ancora scaduti, ragione per cui listante non può orafar capo a un rimedio giuridico straordinarioper rimettere in discussione una sentenza lasciata passare in giudicato incontestata su un asserito elemento di prova che si basa su fatti non certamente nuovi e oltretutto costituiti da dichiarazioni lacunose e contraddittorie e quindi non concludenti per la fattispecie in esame.(doc. IX).
consideratoin diritto
nel merito
Lart. 24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui, in ossequio al principio della buona fede, sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dellart. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
Il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal momento in cui la parte ha una conoscenza sufficiente del motivo di riconsiderazione per potersene prevalere, anche se, in quel momento, non è in grado di apportare una prova piena (Moser-Szeless, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018,
n. 61 ad art. 53 LPGA).
Giova inoltre rammentare che la domanda di revisione, quale rimedio di diritto straordinario (Moser-Szeless, op cit., n. 41 ad art. 53 LPGA; Métral,id. n. 133 ad art. 61 LPGA con rinvii) è sussidiaria ai rimedi di diritto ordinari, ragione per cui, se possibile e ragionevolmente esigibile, il motivo di revisione devessere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (Bollinger, BSK-ATSG, 2020, n. 101 ad art. 61 LPGA). Inoltre, è possibile presentare listanza di revisione presso il tribunale cantonale anche durante la decorrenza del termine dimpugnativa tramite i rimedi di diritto ordinari (Bollinger, op. cit., n. 102 ad art. 61 LPGA). Circa il rapporto tra la revisione processuale e il ricorso al Tribunale federale, la nostra Alta Corte ha stabilito che listanza di revisione di una decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni può essere presentata sia prima che dopo il ricorso al TF. Ciò può comportare una competenza contemporanea delle due Autorità; in una simile evenienza il TF dovrà, previa domanda in tal senso, sospendere la procedura fintanto che la corte cantonale si sia determinata sullistanza di revisione. Per contro, la corte cantonale non potrà evadere (nel senso di una decisione di irricevibilità) listanza di revisione adducendo la contemporanea pendenza presso il Tribunale federale del ricorso (DTF 138 II 386 consid. 6.1. e seg.; Bollinger, op. cit., n. 105 ad art. 61 LPGA).
2.4. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, ritenuto che questi concetti coincidono con quelli di cui allart. 53 cpv. 1 LPGA (STF 8C_334/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2. in initio;Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 2 ad art. 53 LPGA).
Unfattoè da considerarsinuovose esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).
Per quanto riguarda inuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente (STF 9C_589/2013 del 2 maggio 2014, consid. 4.2.). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b). In effetti, la revisione non può servire a sopperire ad una precedente omissione riconducibile ad una negligenza evitabile (STF 8F_9/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 1.1. con rinvii dottrinali e giurisprudenziali, U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.1.; STFA I 183/02 del 18 settembre 2002, consid. 2.2.; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 33 ad art. 53 LPGA).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
La diligenza necessaria è valutata in modo meno severo in caso di ignoranza dei fatti nuovi, giacché la loro scoperta è spesso dovuta al caso, mentre una valutazione più severa si impone in caso di nuove prove relative a fatti noti, incombendo alla parte il dovere di fare tutto il possibile per provarli nel procedimento principale (cfr. la citata STF U 561/06, consid. 6.1. con rinvii dottrinali; Moser-Szeless, op. cit., n. 54 ad art. 53 LPGA con rinvii giurisprudenziali).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell11 maggio 2020 consid. 3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
A torto.
2.5.1.Dimissioni di RI 1 a settembre 2017
Circa la questione delle asserite dimissioni di settembre 2017, listanza di revisione risulta intempestiva e dunque irricevibile in ordine.
Come da giurisprudenza surriferita, listanza di revisione devessere presentata entro 90 giorni dal momento in cui sono conosciute le circostanze (fatti nuovi o nuovi mezzi di prova) che possono costituire motivo di revisione; è richiesta una conoscenza sufficiente del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova, anche se in quel momento non è in grado di portare una prova certa (cfr. supra consid. 2.3.).
In concreto, esaminando i due documenti (docc. C e D), che a mente di RI 1 costituirebbero nuovi mezzi di prova e motivo di revisione, si evince che nella misura in cui listante ritiene di potersi prevalere delle risultanze del procedimento penale per suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe dimissionato dalla FA 1 con effetto al settembre 2017, tale circostanza devessere forzatamente ricondotta al verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021 (doc. D, pagg. 7 e 9), poi semplicemente ripreso nel decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 (doc. C).
Ne consegue che il 30 luglio 2021 listante aveva già una conoscenza sufficiente del mezzo di prova che, a mente sua, configurerebbe motivo di revisione. Tra tale data e la presentazione dellistanza di revisione del 21 ottobre 2021 non erano ancora trascorsi 90 giorni, da cui il rispetto dei termini per presentare la domanda di revisione (cfr. supra consid. 2.3.).
Tuttavia ciò non comporta automaticamente la tempestività del rimedio di diritto di cui RI 1 si prevale. Infatti, siccome la domanda di revisione costituisce un rimedio di diritto straordinario e sussidiario per rapporto ai rimedi di diritto ordinari (leggasi: il ricorso al Tribunale federale), se possibile e ragionevolmente esigibile il motivo di revisione deve essere già fatto valere con il rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3.).
Nel caso di specie la STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 è cresciuta in giudicato il 15 settembre 2021, come peraltro ammesso dallistante medesimo (doc. I, pag. 2). Pertanto, al momento in cui listante era venuto a conoscenza dellasserita nuova prova, ovvero il 30 luglio 2021 (doc. D), egli avrebbe potuto impugnare la decisione dello scrivente Tribunale con ricorso al TF, tramite il rimedio di diritto ordinario, per poi presentare unistanza di revisione al TCA, alternativamente presentare prima unistanza di revisione al TCA e poi ricorso al TF, sempre durante il termine di decorrenza del termine dimpugnazione tramite rimedio di diritto ordinario (cfr. supra consid. 2.3., pag. 7). Per listante, rappresentato ora come allora dal medesimo legale, ciò era senzaltro possibile e da lui ragionevolmente esigibile. Non avendo agito in tal senso, listanza di revisione sappalesa allevidenza tardiva.
Lasserzione dellistante secondo cui solo con il decreto dabbandono cresciuto in giudicato (a valenza quale decisione finale assolutoria ex art. 320 cpv. 4 CPP) egli avrebbe potuto comprovare quanto (asseritamente) già allegato nella precedente procedura, ossia di aver dato le dimissioni nel settembre del 2017 anziché nel gennaio del 2018 (come da estratto RC) appare pretestuosa, giacché, come pocanzi evidenziato, il citato decreto non fa altro che riportare quanto già verbalizzato nellinterrogatorio del 30 luglio 2021 (cfr. docc. C e D). Inoltre, egli avrebbe potuto procedere come illustrato sopra, chiedendo successivamente la sospensione della procedura di revisione presso il TCA, rispettivamente di quella ricorsuale presso il TF in attesa delle risultanze del procedimento penale.
Il voler attendere la qualificazione giuridica da parte della PP[ ]di quanto detto nel verbale di interrogatorio prima di procedere alla redazione della presente istanza[ ] (doc. I, p.to 9.) non può essere dunque tutelato.
Visto quanto precede, listanza di revisione risulta, limitatamente alla questione delle dimissioni, irricevibile. Ma anche qualora si volesse, per ipotesi di lavoro, ritenerla tempestiva, listanza va respinta per i seguenti motivi.
Listante asserisce che i docc. C e D configurano nuovi mezzi di prova, e meglio, mezzi di prova idonei a dimostrare fatti che erano già conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a discapito del richiedente (doc. VII, p.to 2.); tali fatti, soggiunge listante, consistono nelle sue dimissioni asseritamente date nel settembre del 2017 e che differiscono dallestratto RC che le fa risalire al 2018 (cfr. supra consid. 1.1.). Sulla scorta dei nuovi mezzi di prova, egli ritiene di non essere responsabile del danno subito dalla Cassa per i contributi paritetici insoluti relativi al 2017. A supporto della sua tesi secondo cui egli avrebbe allegato già durante la precedente procedura di aver dimissionato a settembre del 2017, egli rinvia al p.to 33. del ricorso del 18 novembre 2020 e al p.to 9 della replica del 20 gennaio 2021.
Il primo rinvio è contestuale allallegazione dellistante secondo cui egli avrebbe avuto solo una posizione assolutamente marginale allinterno dei due anni nei quali non sarebbero stati pagati i contributi(cfr. pto. 32. del ricorso). Infatti, soggiunge il patrocinatore del ricorrente, Non si nega che il signor RI 1 risulti per diversi anni quale organo formale della società, tuttavia, la situazione documentale e quella fattuale non coincidono. Egli non ha mai avuto un effettivo potere decisionale allinterno dellazienda[ ] (cfr. p.to 33. del ricorso). In sintesi, lallegazione dellistante era da inquadrare nel tentativo di minimizzare il ruolo formalmente ricoperto nella società fallita, senza tuttavia mai accennare alle dimissioni anticipate. Queste ultime non possono certo essere considerate implicite a tale generica allegazione, ragione per cui il rinvio non conforta la tesi dellistante secondo cui egli aveva dimissionato prima del 2018.
E nemmeno il secondo rinvio allallegato di replica del 20 gennaio 2021 (replica del 20 gennaio 2021, p.to 9.) conforta la tesi dellistante, configurando unallegazione generica senza alcuna menzione di un fatto (leggasi: le dimissioni anticipate), che, se effettivamente tale, non sarebbe certo potuto essere implicito a tale allegazione (Per concludere, la situazione documentale e la situazione fattuale[ ]non corrispondono, al contrario, non potrebbero essere più distanti), esternata, anche in questo caso, contestualmente al tentativo di voler minimizzare la sua responsabilità quale organo formale.
Pertanto, nella precedente procedura listante non ha mai allegato di aver dimissionato prima del gennaio 2018, come da sua lettera del 31 gennaio 2018 (doc. 2: In conformità agli accordi intervenuti, confermo che le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazionecon effetto immediato. Vi prego di procedere alla convocazione di unAssemblea generale straordinaria per la ratifica delle dimissioni e alle necessarie incombenze presso il Registro di commercio., sottolineatura del redattore).
Non lo ha fatto né nella sua opposizione del 14 settembre 2020, avversa alla decisione della Cassa, né nel suo ricorso avverso la decisione su opposizione. Anzi, proprio nel ricorso del 18 novembre 2020 egli aveva esplicitamente ammesso di essere stato in carica fino alle dimissioni del 2018: [ ]amministratore unico della FA 1 dal 15.3.2013 al 22.06.2016 e presidente del CdA dal 22.06.2016 al 09.02.2018, già il 31.01.2018, egli aveva dato le dimissioni(ricorso del 18 novembre 2020, p.to 7. in initio, sottolineatura del redattore). E nello stesso allegato ricorsuale lavv. RA 1 evidenziava che Il signor RI 1 ha ritirato il PE che la Cassa ritiene sia una prova della conoscenza della situazione della società, unicamente il23 novembre 2017, ovvero praticamente a fine anno. È doveroso sottolineareche tre mesi dopo, il signor RI 1aveva abbandonato la società[ ] (ricorso, p.to 36., sottolineature del redattore).
Nel caso di specie non si può dunque parlare di unallegazione effettuata nella precedente procedura ma non sufficientemente sostanziata e la cui carente sostanziazione verrebbe colmata dal nuovo mezzo di prova, ma di un mezzo di prova che sconfesserebbe quanto asserito da RI 1 medesimo, rispettivamente dal suo legale nella precedente procedura.
È quindi con pertinenza che la Cassa ha osservato in duplica che Listante è[ ]malvenuto quando sostiene di non aver sollevato prima la tematica delle dimissioni, poiché non aveva prove al riguardo. Del resto, chi meglio dellistante poteva sapere se ha o no dato le dimissioni, quando e a chi e quindi spettava a lui fornire nella precedente procedura[ ]ogni elemento provatorio atto a supportare la posizione che ora fa valere per liberarsi dallobbligo risarcitorio. (doc. IX, pag. 3).
Stando così le cose, ricordato come un nuovo mezzo di prova non può supplire ad unallegazione carente o, come in casu, del tutto inesistente (se non addirittura antitetica alla tesi ora sostenuta), rammentato altresì come la revisione processuale configura un rimedio giuridico sussidiario e straordinario, ritenuto che la mancata allegazione è riconducibile esclusivamente alla negligenza dellistante patrocinato ora come allora dal medesimo legale, le dimissioni di RI 1 sono avvenute conformemente a quanto stabilito nella STCA 31.2020.27-28, ossia nel gennaio del 2018, ragione per cui le censure dellistante risultano sul punto inconferenti.
A titolo abbondanziale, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dallistante, il fatto che la Cassa abbia in ogni caso contestato lasserzione circa le dimissioni anticipate, dando ad intendere che lo avrebbe fatto anche qualora tale asserzione fosse stata esternata nella procedura precedente, non configura un agire pretestuoso, ma piuttosto una questione riconducibile alla forza probante di unasserzione (di parte) per rapporto ad uniscrizione ai pubblici registri.
Infine, esaminate per completezza le dichiarazioni rese a verbale dalla teste __________ (doc. D, pag. 7 e segg.), questo Giudice, rammentando come il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato né dalle constatazioni né dallapprezzamento del giudice penale (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a) non può certo convenire con questultimo quando asserisce che la citata teste (impiegata presso la fiduciaria della società fallita) abbia confermato che RI 1 abbia dato le dimissioni nel settembre del 2017 (doc. C): la teste si è infatti semplicemente limitata ad asserire di non aver mai partecipato ad alcuna riunione durante la quale listante avrebbe dato le dimissioni, ma che questultimo le aveva sempre detto che se la situazione non migliorava dava le dimissioni, per poi (parzialmente) contraddirsi ed asserire che a me sembra di ricordare che RI 1 aveva espresso la volontà di dare le dimissioni ma non mi ricordo chi era presente alla riunione (doc. D, pag. 9).
Dal verbale dinterrogatorio emerge che nessun teste ha fatto riferimento ad uneventuale concretizzazione dellasserita volontà di RI 1 di dimettersi nel 2017 e con effetto a settembre di quellanno. Peraltro, se ciò fosse stato il caso, mal si comprende come RI 1 abbia fissato leffetto delle dimissioni al 31 gennaio 2018 (doc. 2). Per tacere delle palesi incongruenze, evidenziate dalla Cassa, circa le varie asserzioni del teste e del coimputato __________ rese a verbale (cfr. doc. III, p.to 3.1. e seg. E doc. IX, pag. 2.).
Le conclusioni del PP non possono dunque in concreto essere fatte proprie da questa Corte e, anche per questo motivo, la censura dellistante risulta inconferente.
2.5.2.Ruolo di RI 1 nella società fallita
Per quanto riguarda la tempestività dellistanza di revisione, si rinvia integralmente a quanto già esposto in relazione alla questione delle asserite dimissioni del 2017, giacché il ragionamento surriferito si applica anche alla censura dellistante circa il suo ruolo formale e marginale in seno alla fallita, essendo stato il doc. D già in possesso dellistante durante la decorrenza dei termini di ricorso al TF. Vista lirricevibilità della domanda di revisione, le seguenti considerazioni sono formulate a titolo abbondanziale.
Stante che i docc. C e D (ossia il decreto dabbandono del 5 ottobre 2021 nei confronti di RI 1, rispettivamente il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021) di cui si prevale listante si riferiscono ad un procedimento nel quale egli figurava quale (co)imputato per, fra laltro, violazione dellart. 87 cpv. 4 LAVS, giova precisare quanto segue.
Il citato disposto è di carattere penale, ragione per cui torna applicabile la parte generale del CP (art. 79 cpv. 1 LPGA) che, allart. 12 cpv. 1, prevede che salvo disposizione contraria è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto ai sensi dellart. 10 CP. Ciò significa che in concreto i reati di cui allart. 87 LAVS possono essere commessi solo con dolo (eventuale), non per negligenza (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 535 e 537 con rinvii giurisprudenziali). Inoltre, ai sensi dellart. 87 cpv. 4 LAVS è punibile unicamente chi sisottraeal proprio obbligo di versare i contributi e non semplicemente chi non ossequia al proprio obbligo. Quale ulteriore presupposto, la normativa penale prevede lutilizzo dei contributi paritetici per scopi che esulano dal versamento alla cassa di compensazione (Zweckentfremdung, cfr. Kieser, Rechtsprechung, cit., pag. 537 con molteplici rinvii giurisprudenziali).
In sostanza, dunque, per essere sanzionato ex art. 87 cpv. 4 LAVS è necessario sottrarsi dolosamente al proprio obbligo di versare i contributi paritetici alla cassa di compensazione e utilizzare gli stessi per altri scopi.
Di diversa natura e ratio è lart. 52 LAVS (cfr. sul punto Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 52 LAVS) che, tra laltro, sanziona dal profilo amministrativo in via sussidiaria e in solido gli organi di una persona giuridica che, per dolo o negligenza, hanno causato un danno alla cassa di compensazione violando le prescrizioni dellassicurazione (art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS). Diversamente dallart. 87 LAVS, dunque, lart. 52 LAVS è di più ampio respiro, lampia portata del disposto essendo già stata esposta nella STCA 31.2021-27-28 (consid. 2.1. e segg. con riferimenti).
In concreto listante asserisce che quanto emerso dai docc. C e D dimostrerebbe come egli fosse solo un organo formale della FA 1, senza alcun potere fattuale sulla gestione, dirigenza o amministrazione della società, potere riservato solo al coimputato __________ quale deux(sic!)ex machina.
Avendo RI 1 asseritamente dimissionato a settembre 2017, nulla a suo parere può essergli imputato per il mancato pagamento degli oneri per tale anno. Parimenti, soggiunge listante, nulla può essergli imputato nemmeno per lanno 2016, giacché egli aveva richiesto informazioni alle società fiduciarie che si sono susseguite nella gestione contabile della fallita, ricevendo dapprima rassicurazioni e successivamente un avvertimento sul peggioramento della situazione debitoria. Stante il suoruolomaterialmente ed effettivamentemarginale, egli avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che la società funzionasse correttamente, dimostrando così ladiligenza necessaria e, dunque, sfuggendo alla responsabilità ex art. 52 LAVS (doc. I, p.ti 10.-13. e doc. VII, p.ti 4.,5. e 13.).
Da parte sua, la Cassa ha innanzitutto evidenziato che largomento dellistante circa il suo ruolo marginale in seno alla fallita e al ruolo di __________ quale deus ex machina era già stato sollevato nella precedente procedura e che lasserito nuovo mezzo di prova (il verbale dinterrogatorio del 30 luglio 2021, doc. D) non fa altro che confermare pregiudicando ulteriormente la posizione del signor RI 1 la passività gestionale e la mancata vigilanza da parte di questultimo nella[ ]sua funzione di organo formale e di conseguenza la sua responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (doc. III, p.to 2.). In secondo luogo, la Cassa ha osservato come listante misconosca la giurisprudenza federale e laportata dellart. 52 LAVS, la quale si estende anche al comportamento passivo, evidenziando come RI 1 non abbia mai portato alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni secondo cui non avesse mai potuto fare alcunché, di essere stato informato tardivamente delle difficoltà finanziarie della società e di aver fatto delle proposte di risanamento, asserzioni che confermerebbero come egli abbia per lungo tempo disatteso tutti gli oneri derivanti dalla sua funzione in seno alla fallita (doc. IX, pag. 1 e seg.).
È bene rilevare che già nella precedente procedura listante aveva allegato che la posizione che egli ricopriva quale organo formale della società fallita che come accertato anche in questa sede si estendeva anche al 2017 (cfr. supra consid. 2.5.1.) non corrispondeva alle sue mansioni effettive (cfr. opposizione del 14 settembre 2020, p.to 16. e segg.,subdoc. 1; ricorso del 18 novembre 2020, p.to 13. e segg.,subdoc. 1). A tal proposito, nella sua pronunzia del 2021 questa Corte aveva già stabilito come tale argomentazione, alla luce della giurisprudenza e dottrina topica, fosse inconferente e dunque insufficiente per esonerarlo da una responsabilità ai sensi dellart. 52 LAVS (cfr. STCA 31.2020.27-28 consid. 2.8.1. e seg.). In sostanza, in questa sede listante ripropone la medesima argomentazione adducendo come essa sia ora suffragata dagli asseriti nuovi mezzi di prova, ossia i docc. C e D.
Come accennato, i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza, a pregiudizio del ricorrente.Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi(cfr. supra consid. 2.4.).
Nellevenienza concreta, listante sulla scorta dei docc. C e D ripropone, come accennato, le medesime tesi ed argomentazioni già formulate nella precedente procedura, allegando nuovamente il suo ruolo marginale e senza effettivi poteri in seno alla società fallita, travisando ancora una volta come tale circostanza sia irrilevante nella valutazione della sua responsabilità quale organo formale della società fallita. Ritenuto che anche nellipotesi in cui i citati documenti fossero stati prodotti durante la precedente procedura, tale circostanza non avrebbe portato questo Tribunale a scostarsi da quanto stabilito con la pronunzia del 2021, in concreto non si può parlare di nuovi mezzi di prova ai sensi dellart. 53 cpv. 1 LPGA.
Per il resto si rinvia integralmente alla pronunzia del TCA del 2021 e alle pertinenti osservazioni della Cassa del 7 gennaio 2022 (doc. IX, pag. 1 e 2).
Pertanto, anche questa censura dellistante risulta malfondata.
A titolo abbondanziale, si rileva che quanto emerso dai docc. C e D, anziché confortare listante, suggella definitivamente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS per negligenza grave, non avendo egli mai avuto una visione precisa della situazione finanziaria della società fino a quando è stato troppo tardi, disattendendo dunque i precipui doveri che il suo ruolo di organo formale prevedevano e assumendo de facto la figura di uomo di paglia in seno alla FA 1. Detto altrimenti, ciò che gli ha giovato nel procedimento penale, ossia unignoranza sulleffettivo andamento della società, ha pregiudicato ulteriormente la sua posizione in questa sede.
Pronunciandosi sul tema dellaccollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese allente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e allart. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) il Tribunale federale ha sottolineato che eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).".
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tuttoggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dallart. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nellambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi allart. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado listanza sia stata presentatadopo lentrata in vigore delle citate modifiche legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non vanno prelevate spese di procedura (sul tema cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022) e ciò nonostante la manifesta infondatezza dellistanza in esame le cui tesi e i cui argomenti rasentanoinvero a tratti la temerarietà (in argomentocfr. Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 80 e seg. ad art. 61 LPGA; DTF 128 V 323, consid. 1a e seg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia