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31.2021.15

Responsabilià del datore di lavoro ex. art. 52 LAVS. Ruolo di amministratore con relativi doveri. Nessun obbligo della Cassa di accettare una cessione di credito in luogo dei contributi insoluti

Ticino · 2020-11-16 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 cifra 5 CO. L’organo, infatti deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Qualora il ricorrente avesse avuto il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di questi presunti terzi, egli avrebbe dovuto intervenire affinché le prescrizioni in materia venissero rispettate.

Per completezza, nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (le cui generalità egli si è tuttavia rifiutato di indicare), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Ne consegue che bisogna forzatamente seguire la Cassa quando asserisce che la circostanza secondo cui il ricorrente abbia delegato a terzi il pagamento dei contributi non è sufficiente a liberarlo (cfr. risposta di causa, Ad 1, V). Il comportamento dell’insorgente, lo si ribadisce, configura negligenza grave.

2.7.2.      Il ricorrente asserisce, in seconda battuta, “di aver lecitamente adempiuto agli obblighi e doveri derivanti la sua responsabilità del suo incarico, negando negligenza intenzionale(recte: negligenza grave, risp., intenzionalità)gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”.

Ora, ancora prima di verificare eventuali motivi di giustificazione e di discolpa (cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale non può prescindere dal rilevare la palese contraddizione tra quanto riportato sopra e l’asserzione secondo cui la gestione dei versamenti dei contributi paritetici fosse stata delegata a non precisati terzi (cfr. consid. 2.7.1.): da una parte il ricorrente sostiene di aver delegato integralmente la gestione dei versamenti dei contributi paritetici ad imprecisati terzi (circostanza da cui egli, come visto [cfr. consid. 2.7.1.], erroneamente ne desume il non assoggettamento alla responsabilità ex art. 52 LAVS), dall’altra asserisce di aver procrastinato volontariamente i pagamenti dei contributi paritetici per tutelare la società e trovare soluzioni con i creditori. Delle due una: o egli sapeva della situazione relativa ai contributi paritetici versati oppure egli ne ignorava la problematica avendola delegata a terzi.

In concreto, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l’affiliazione della società, quale datrice di lavoro, presso la Cassa vi erano stati occasionali mancati pagamenti a cui hanno fatto seguito diffide (cfr. III 1, pag. 2). Nel 2019 il mancato versamento dei contributi paritetici si era cronicizzato, ciò che ha comportato, oltre ad ulteriori diffide, l’avvio di diverse procedure esecutive confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l’anno successivo (cfr. doc. 6).

La Cassa prospetta altresì l’emissione un’altra decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per l’anno 2020 a carico dell’insorgente. Tale decisione, asserisce la Cassa, non è stata ancora emessa poiché non è stata fatta pervenire la relativa dichiarazione dei salari e non è stato fatto alcun versamento per questo periodo (fino alla cessazione dell’attività per fallimento nel novembre 2020, cfr. consid. 1.2.). Pertanto, nell’intervallo temporale da maggio 2019 fino al 17 novembre 2020 il differimento dei versamenti dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino a fermarsi completamente.

In simili circostanze, non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.

Visto quanto asserito dall’insorgente, ovvero che la procrastinazione del versamento dei contributi paritetici sarebbe servita a salvaguardare la ditta e i dipendenti (cfr. consid. 2.7.2. in initio), va verificato se vi siano dei motivi di giustificazione secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

In concreto, fin dall’inizio dell’affiliazione nel 2017 vi sono stati i primi differimenti per il pagamento dei contributi paritetici che hanno comportato le relative diffide di pagamento per i mesi di agosto, settembre e dicembre, ovvero per un terzo dell’anno contabile (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2017, doc. 6; cfr. anche consid. 1.2.). La situazione non è migliorata granché nel 2018, con ulteriori differimenti, con conseguenti diffide, per i mesi di gennaio, maggio, giugno e per il conguaglio finale (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2018, doc. 6). Ciò fino ad arrivare alla situazione di illiquidità pressoché totale nel 2019 (cfr. consid. 1.2. e 2.7.2.).

Ne consegue che la situazione di mancanza di liquidità della società era cronica, essendo rilevabile già a cinque mesi dall’affiliazione presso la Cassa ed è peggiorata sensibilmente nel tempo. In simili circostanze non si può certo parlare di una mancanza (passeggera) di liquidità ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6. in initio). Inoltre, l’insorgente è stato organo della società dal 28 agosto 2018 fino al fallimento della stessa nel novembre del 2020 (cfr. consid. 1.1. e seg.). Egli era quindi a conoscenza del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria che la rendeva “zoppa” da molti mesi (cfr. ricorso, pag. 2 secondo cui “[…]il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto edaggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”) [sottolineatura del redattore].  In simili circostanze e tenuto conto della diligenza accresciuta gravante l’amministratore unico (cfr. consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto senza indugio implementare misure drastiche invece di sistematicamente tacitare prioritariamente altri creditori a scapito della Cassa. Su tale aspetto, peraltro, l’insorgente non ha minimamente sostanziato la propria asserzione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi fosse atto a salvaguardare la ditta e i posti di lavoro.

Invano il ricorrente accenna alla situazione pandemica quale causa ultima del dissesto della società. A tal proposito questo Tribunale può far propria la considerazione della Cassa, secondo cui “[la]Cassa fa notare che i contributi scoperti decorrono già da maggio 2019 e che gli ultimi versamenti ricevuti a favore dei contributi risalgono al 12 agosto 2019 e 6 settembre 2019[…].Dopo questa data alla Cassa di compensazione non è più pervenuto alcun versamento.”. Inoltre, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società a seguito della situazione pandemica non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. A titolo abbondanziale, si rileva che i motivi di giustificazione e di discolpa devono essere riscontrabili nella forchetta temporale nella quale i versamenti andavano effettuati (cfr.Knus, op. cit., pag. 54), circostanza che in casu esclude qualsiasi analisi dell’effetto della successiva pandemia sull’andamento della società.

In sintesi, dunque, la mancanza di liquidità della società non era “passeggera”, circostanza ben nota all’insorgente, bensì – come rettamente osservato dalla Cassa – cronica e sistematica. La società era in crisi ed in tale situazione il ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che i contributi paritetici sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come imposto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.).

Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

2.7.3.      L’insorgente si duole del fatto che la Cassa, quale mezzo di tacitazione dei contributi paritetici non versati, abbia rifiutato una cessione (parziale) del credito derivante dalla polizza assicurativa dell’insorgente nei confronti della __________. Tale agire configurerebbe una “concolpa” della Cassa per il danno cagionato (cfr.  consid. 1.4.).

Questo Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.7. e segg.), la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da essa subito.

Questo Tribunale rileva inoltre che il danno che la Cassa fa valere nei confronti dell’insorgente era già in essere precedentemente alla decisione di rifiutare la cessione dell’asserito credito (cfr. consid. 2.2. e-mail della Cassa al ricorrente del 4 dicembre 2020, doc. 3). La Cassa risulta per il resto aver agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi e in nessun modo può esserle rimproverato di aver disatteso un obbligo procedurale, rispettivamente di aver violato una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ai sensi della suevocata giurisprudenza.

Del resto, dalla documentazione agli atti si evince che la compagnia assicurativa (__________), nei confronti della quale l’insorgente asserisce di vantare un credito sufficiente a tacitare la Cassa, non ha mai esplicitamente accettato la posizione dell’insorgente, limitandosi a confermare l’avvenuta segnalazione del sinistro per il quale il ricorrente ritiene di potersi prevalere della polizza assicurativa, evitando di prendere posizione in tal senso (cfr. mail della compagnia assicurativa del 16 aprile 2020, doc. 3) e puntualizzando il periodo di copertura assicurativa della polizza (scritto della compagnia assicurativa del 28 ottobre 2020, doc. 3; cfr. anche scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020, doc. 3).

Infatti, il resto della documentazione che concerne questa questione consiste in calcoli e scritti allestiti unilateralmente dalla società (cfr. scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020 alla __________, doc. 3; scritto della FA 1 alla Cassa del 10 novembre 2020, doc. 3) e doglianze circa la decisione della Cassa di non accettare la cessione di credito prospettata dalla società poi fallita (cfr. scritto del 7 gennaio 2021 della FA 1 alla Cassa, doc. 3; mail del 4 dicembre 2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3; scritto dell’insorgente alla Cassa del 14 aprile 2021, doc. 3).

Pertanto, la compagnia assicurativa non ha mai esplicitamente riconosciuto il sinistro come tale e ancor meno ha convenuto la somma di liquidazione che, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto tacitare il credito che la Cassa vantava nei confronti della FA 1 per contributi paritetici insoluti.

In sintesi, dunque, la decisione della Cassa di non accettare la cessione di un presunto credito in luogo del versamento dei contributi paritetici insoluti non integra gli estremi di una concolpa e non può assumere a motivo di riduzione del danno. Diversamente, la Cassa avrebbe dovuto rischiare di rinunciare ad un comprovato (e mai contestato, cfr. consid. 2.2.) credito nei confronti della società – e sussidiariamente dei suoi organi – in favore di un paventato credito della società mai ammesso dalla compagnia assicurativa.

Per tacere del fatto che il tenore medesimo dell’art. 260 cpv. 1 LEF – concernente la cessione di pretese a cui la massa ha rinunciato – indica chiaramente che la cessione di un credito è un diritto, non certo un dovere del creditore, in concreto della Cassa (a proposito della ratio del disposto, cfr. STF 4A_5/2008, consid. 1.4.).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).“

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,“l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.”(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentatodopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non si prelevano spese di procedura.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.31.2021.15

jv/sc

Lugano

8 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita:FA 1

ritenuto,in fatto

A partire dal 1. gennaio 2019, fatta eccezione per l’acconto di febbraio 2019, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società e, a partire dall’acconto del mese di maggio 2019, precettarla (cfr. docc. 2 e 3).

In data 20 aprile 2020 l’Ufficio esecuzione (UE) di __________ ha rilasciato alla Cassa cinque attestati di carenza beni per contributi AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo contributivo maggio-settembre 2019 (doc. 6).

Con decreto del 16 novembre 2020 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società con effetto a far tempo dal 17 novembre 2020 (cfr. doc. 5 e pubblicazione nel FUSC del 20 novembre 2020).

Pertanto, così il ricorrente, “egli non può essere ritenuto responsabile del danno rivendicato dalla cassa di compensazione, giacché non vi è stata da parte sua la ben che minima violazione intenzionale o per negligenza grave dei propri obblighi di diligenza e come datore di lavoro, ciò in considerazione delle misure osservate. Le continue proposte risolutive a tacitazione del credito[…]mostrano come, periodicamente, lo stesso abbia sempre agito per gli affari principali della società, informandosi sia sull’andamento dell’azienda, sia sui diversi provvedimenti atti a correggere la situazione morosa.”

in diritto

Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno, per complessivi fr. 23'395.25, è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2019 per fr. 22'595.25 (cfr. attestati di carenza beni, doc. 6) e di fr. 800 per il conteggio complementare, quest’ultimo resosi necessario a causa dei mancati versamenti a tacitazione dei contributi paritetici dovuti (cfr. dettaglio mensile dei contributi per l’anno 2019, doc. 6).

L’importo complessivo, peraltro rimasto incontestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995, pag. 397 che rinvia alla RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b).

In concreto, lo si ribadisce, il ricorrente non ha contestato l’importo del danno, anzi (cfr. scritto del 4 dicembre 2020 del ricorrente, doc. 3, secondo cui: “La FA 1 non ha mai contestato le fatture da Voi ricevute, né mai con alcun artificio, o falsa dichiarazione, rappresentato questioni o fatti, che avrebbero potuto indurre in errore chiunque, al fine di trarne un proprio indebito profitto.”).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Al ricorrente incombeva dunque l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5.), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, (auto)limitarsi nel delegare ad imprecisati terzi il suo dovere di vigilare affinché i contributi paritetici venissero regolarmente pagati. All’insorgente non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire palesemente importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

2.7.1.      Il ricorrente asserisce che di fatto la gestione del personale, unitamente al versamento dei contributi derivanti, era, come accennato, stata delegata a terzi e non personalmente gestita dall’amministratore. Per quel che è dato di capire, il ricorrente ne desume un’esenzione dall’applicazione dell’art. 52 LAVS.

Richiamata la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), tale tesi non conforta certo la posizione del ricorrente, giacché, come già sancito dall’Alta Corte, è precipuo dovere dell’amministratore, tra l’altro, intervenire affinché i contributi vengano regolarmente versati; in caso contrario si legittimerebbe la figura dell’uomo di paglia, cosa palesemente in contrasto con la ratio dell’art. 716a cpv. 1 CO). In particolare, l’amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989, pag. 114 e seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2. e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministratore formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9.). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

Alla luce di quanto precede, l’asserzione, peraltro non minimamente sostanziata, secondo cui la gestione dei pagamenti fosse stata affidata a terzi non solo non soccorre l’insorgente, ma, anzi, ne pregiudica ulteriormente la posizione, poiché egli ammette di non aver avuto alcuna vigilanza sull’operato di questi terzi, ledendo dunque i precipui doveri di cui è gravato in forza dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. L’organo, infatti deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Qualora il ricorrente avesse avuto il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di questi presunti terzi, egli avrebbe dovuto intervenire affinché le prescrizioni in materia venissero rispettate.

Per completezza, nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (le cui generalità egli si è tuttavia rifiutato di indicare), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Ne consegue che bisogna forzatamente seguire la Cassa quando asserisce che la circostanza secondo cui il ricorrente abbia delegato a terzi il pagamento dei contributi non è sufficiente a liberarlo (cfr. risposta di causa, Ad 1, V). Il comportamento dell’insorgente, lo si ribadisce, configura negligenza grave.

2.7.2.      Il ricorrente asserisce, in seconda battuta, “di aver lecitamente adempiuto agli obblighi e doveri derivanti la sua responsabilità del suo incarico, negando negligenza intenzionale(recte: negligenza grave, risp., intenzionalità)gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava salvaguardare l’esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”.

Ora, ancora prima di verificare eventuali motivi di giustificazione e di discolpa (cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale non può prescindere dal rilevare la palese contraddizione tra quanto riportato sopra e l’asserzione secondo cui la gestione dei versamenti dei contributi paritetici fosse stata delegata a non precisati terzi (cfr. consid. 2.7.1.): da una parte il ricorrente sostiene di aver delegato integralmente la gestione dei versamenti dei contributi paritetici ad imprecisati terzi (circostanza da cui egli, come visto [cfr. consid. 2.7.1.], erroneamente ne desume il non assoggettamento alla responsabilità ex art. 52 LAVS), dall’altra asserisce di aver procrastinato volontariamente i pagamenti dei contributi paritetici per tutelare la società e trovare soluzioni con i creditori. Delle due una: o egli sapeva della situazione relativa ai contributi paritetici versati oppure egli ne ignorava la problematica avendola delegata a terzi.

In concreto, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate dall’insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l’affiliazione della società, quale datrice di lavoro, presso la Cassa vi erano stati occasionali mancati pagamenti a cui hanno fatto seguito diffide (cfr. III 1, pag. 2). Nel 2019 il mancato versamento dei contributi paritetici si era cronicizzato, ciò che ha comportato, oltre ad ulteriori diffide, l’avvio di diverse procedure esecutive confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l’anno successivo (cfr. doc. 6).

La Cassa prospetta altresì l’emissione un’altra decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per l’anno 2020 a carico dell’insorgente. Tale decisione, asserisce la Cassa, non è stata ancora emessa poiché non è stata fatta pervenire la relativa dichiarazione dei salari e non è stato fatto alcun versamento per questo periodo (fino alla cessazione dell’attività per fallimento nel novembre 2020, cfr. consid. 1.2.). Pertanto, nell’intervallo temporale da maggio 2019 fino al 17 novembre 2020 il differimento dei versamenti dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino a fermarsi completamente.

In simili circostanze, non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un’azienda che ha per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell’insorgente.

Visto quanto asserito dall’insorgente, ovvero che la procrastinazione del versamento dei contributi paritetici sarebbe servita a salvaguardare la ditta e i dipendenti (cfr. consid. 2.7.2. in initio), va verificato se vi siano dei motivi di giustificazione secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

In concreto, fin dall’inizio dell’affiliazione nel 2017 vi sono stati i primi differimenti per il pagamento dei contributi paritetici che hanno comportato le relative diffide di pagamento per i mesi di agosto, settembre e dicembre, ovvero per un terzo dell’anno contabile (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2017, doc. 6; cfr. anche consid. 1.2.). La situazione non è migliorata granché nel 2018, con ulteriori differimenti, con conseguenti diffide, per i mesi di gennaio, maggio, giugno e per il conguaglio finale (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2018, doc. 6). Ciò fino ad arrivare alla situazione di illiquidità pressoché totale nel 2019 (cfr. consid. 1.2. e 2.7.2.).

Ne consegue che la situazione di mancanza di liquidità della società era cronica, essendo rilevabile già a cinque mesi dall’affiliazione presso la Cassa ed è peggiorata sensibilmente nel tempo. In simili circostanze non si può certo parlare di una mancanza (passeggera) di liquidità ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6. in initio). Inoltre, l’insorgente è stato organo della società dal 28 agosto 2018 fino al fallimento della stessa nel novembre del 2020 (cfr. consid. 1.1. e seg.). Egli era quindi a conoscenza del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria che la rendeva “zoppa” da molti mesi (cfr. ricorso, pag. 2 secondo cui “[…]il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto edaggravato irrimediabilmente una situazione precaria.”) [sottolineatura del redattore].  In simili circostanze e tenuto conto della diligenza accresciuta gravante l’amministratore unico (cfr. consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto senza indugio implementare misure drastiche invece di sistematicamente tacitare prioritariamente altri creditori a scapito della Cassa. Su tale aspetto, peraltro, l’insorgente non ha minimamente sostanziato la propria asserzione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi fosse atto a salvaguardare la ditta e i posti di lavoro.

Invano il ricorrente accenna alla situazione pandemica quale causa ultima del dissesto della società. A tal proposito questo Tribunale può far propria la considerazione della Cassa, secondo cui “[la]Cassa fa notare che i contributi scoperti decorrono già da maggio 2019 e che gli ultimi versamenti ricevuti a favore dei contributi risalgono al 12 agosto 2019 e 6 settembre 2019[…].Dopo questa data alla Cassa di compensazione non è più pervenuto alcun versamento.”. Inoltre, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l’argomentazione secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società a seguito della situazione pandemica non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. A titolo abbondanziale, si rileva che i motivi di giustificazione e di discolpa devono essere riscontrabili nella forchetta temporale nella quale i versamenti andavano effettuati (cfr.Knus, op. cit., pag. 54), circostanza che in casu esclude qualsiasi analisi dell’effetto della successiva pandemia sull’andamento della società.

In sintesi, dunque, la mancanza di liquidità della società non era “passeggera”, circostanza ben nota all’insorgente, bensì – come rettamente osservato dalla Cassa – cronica e sistematica. La società era in crisi ed in tale situazione il ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che i contributi paritetici sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come imposto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.).

Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

2.7.3.      L’insorgente si duole del fatto che la Cassa, quale mezzo di tacitazione dei contributi paritetici non versati, abbia rifiutato una cessione (parziale) del credito derivante dalla polizza assicurativa dell’insorgente nei confronti della __________. Tale agire configurerebbe una “concolpa” della Cassa per il danno cagionato (cfr.  consid. 1.4.).

Questo Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.7. e segg.), la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali ragioni l’agire della Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da essa subito.

Questo Tribunale rileva inoltre che il danno che la Cassa fa valere nei confronti dell’insorgente era già in essere precedentemente alla decisione di rifiutare la cessione dell’asserito credito (cfr. consid. 2.2. e-mail della Cassa al ricorrente del 4 dicembre 2020, doc. 3). La Cassa risulta per il resto aver agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi e in nessun modo può esserle rimproverato di aver disatteso un obbligo procedurale, rispettivamente di aver violato una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ai sensi della suevocata giurisprudenza.

Del resto, dalla documentazione agli atti si evince che la compagnia assicurativa (__________), nei confronti della quale l’insorgente asserisce di vantare un credito sufficiente a tacitare la Cassa, non ha mai esplicitamente accettato la posizione dell’insorgente, limitandosi a confermare l’avvenuta segnalazione del sinistro per il quale il ricorrente ritiene di potersi prevalere della polizza assicurativa, evitando di prendere posizione in tal senso (cfr. mail della compagnia assicurativa del 16 aprile 2020, doc. 3) e puntualizzando il periodo di copertura assicurativa della polizza (scritto della compagnia assicurativa del 28 ottobre 2020, doc. 3; cfr. anche scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020, doc. 3).

Infatti, il resto della documentazione che concerne questa questione consiste in calcoli e scritti allestiti unilateralmente dalla società (cfr. scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020 alla __________, doc. 3; scritto della FA 1 alla Cassa del 10 novembre 2020, doc. 3) e doglianze circa la decisione della Cassa di non accettare la cessione di credito prospettata dalla società poi fallita (cfr. scritto del 7 gennaio 2021 della FA 1 alla Cassa, doc. 3; mail del 4 dicembre 2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3; scritto dell’insorgente alla Cassa del 14 aprile 2021, doc. 3).

Pertanto, la compagnia assicurativa non ha mai esplicitamente riconosciuto il sinistro come tale e ancor meno ha convenuto la somma di liquidazione che, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto tacitare il credito che la Cassa vantava nei confronti della FA 1 per contributi paritetici insoluti.

In sintesi, dunque, la decisione della Cassa di non accettare la cessione di un presunto credito in luogo del versamento dei contributi paritetici insoluti non integra gli estremi di una concolpa e non può assumere a motivo di riduzione del danno. Diversamente, la Cassa avrebbe dovuto rischiare di rinunciare ad un comprovato (e mai contestato, cfr. consid. 2.2.) credito nei confronti della società – e sussidiariamente dei suoi organi – in favore di un paventato credito della società mai ammesso dalla compagnia assicurativa.

Per tacere del fatto che il tenore medesimo dell’art. 260 cpv. 1 LEF – concernente la cessione di pretese a cui la massa ha rinunciato – indica chiaramente che la cessione di un credito è un diritto, non certo un dovere del creditore, in concreto della Cassa (a proposito della ratio del disposto, cfr. STF 4A_5/2008, consid. 1.4.).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGA).“

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti,“l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.”(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentatodopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative,non si prelevano spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti