Dispositiv
- dichiara e pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.31.2020.31
rg/sc
Lugano
24 marzo 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita:FA 1
chiamato in causa:TERZ 1
2.3Giusta lart. 52 cpv. 3 LAVS nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2020, il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti, quindi in tre anni dal momento della conoscenza del danno ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Questa nuova disposizione si applica alla fattispecie in esame, la conoscenza del danno da parte della Cassa e quindi la decorrenza del termine di prescrizione essendo da far risalire al momento in cui lUF di __________, dopo che è stato decretato il fallimentodella FA 1in data18 settembre 2018 con successiva autorizzazione alla liquidazione in procedura sommaria giusta lart. 231 LEF (FUSC 9 novembre 2018),le ha comunicato il 16 giugno 2020 che il credito (risarcitorio) insinuato non sarebbe stato verosimilmente tacitato (doc. 9; sulla conoscenza del danno al momento del deposito della graduatoria o in momento precedente cfr. DTF 126 V 443, 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504).
Ne consegue che il credito risarcitorio non è prescritto.
Non senza ricordare che come nella fattispecie in esame in caso di aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFH 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare che per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pp. 114s; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STF H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STF H 13/03 del 21 maggio 2003 lAlta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dellimpresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza.
Non soccorre quindi allinsorgente lasserita circostanza che fossero altre persone ad occuparsi della gestione della società e quindi anche delle questioni contributive. Del resto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto come linsorgente ritie-ne essere il caso per __________ non scarica lorgano formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
In ogni caso, nella misura in cui linsorgente volesse fare valere unesclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu da parte di __________), va ricordato che per giurisprudenza l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306). Determinante è che le circostanze addotte dallinsorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi lesistenza di una negligenza grave.
Vi è quindi da ritenere che il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi che la carica di gerente gli imponeva.
Pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la responsabilità giusta lart. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità causale (cd faktische Kausalhaftung, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, p. 1080) con possibilità di giustificazione o di discolpa(DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012; Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG
n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto di regola presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018; Frey/Mosimann/Bollinger, AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12; Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018 p. 7).
Il fatto di aver procrastinato e differito il pagamento dei contribu-ti è di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come detto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STF 7 giugno 2004 nella causa M. e STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6).
Nella misura in cui linsorgente non avesse potuto ottenere le informazioni che egli asserisce aver chiesto ai diretti interessatirelativamente per quanto è dato di capire allandamento e alla gestione della società e quindi anche alla questio-ne contributiva, è bene ricordare che un amministratore deve rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8] confermata dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nellipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi allinflusso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Nel caso in esamea prescindere dal fatto cheè rimasta allo stadio di puro parlato (e priva quindi qualsivoglia supporto probatorio)laffermazione secondo cui linsorgente abbia più volte tentato di ottenere informazioni sullandamento dellaziendaRI 1, non disponendo asseritamente delle informazioni riguardanti la situazione economica e la questione contributiva, non avrebbe dovuto attendere il mese di aprile 2018 per rassegnare le proprie dimissioni (con effetto al 31 luglio 2018) dalla FA 1 (cfr. doc. H, I-2), quando si consideri che egli è entrato in carica quale gerente nel febbraio 2016 e che lo scoperto contributivo che qui interessa concerne gli anni 2016 a 2018.Inoltre, nel caso in cui non avesse effettivamente ottenuto risposta alle asserite sue richieste di informazioni, il ricorrente avrebbe potuto, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedere informazioni direttamente alla Cassaed in seguito intervenire affinché gli o-neri sociali fossero pagati.
Il fatto che linsorgente, come da lui asserito, non disponga di conoscenze informatiche (ciò che gli avrebbe impedito uso e accesso alla posta elettronica) è circostanza che nulla muta al giudizio sulla sua responsabilità per negligenza grave.
2.12Sulla scorta delle considerazioni che precedono, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa in ragione di fr. 78'985.75.
2.13Linsorgentesostiene che la sua situazione finanziaria non gli permetterebbe di risarcire il danno subito dalla Cassa, adducendo al proposito come siano attualmente pendenti richieste (anche per la di lui moglie) di aiuti finanziari e di prestazioni sociali. Egli postula quindi il condono rispettivamente la sospensione dellincasso dellimporto dovuto (pendente lite egli risulta inoltre aver formulato allattenzione della Cassa una richiesta di pagamento dilazionato del debito; cfr. scritto 20 dicembre 2020 sub doc. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia