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31.2019.20

Confermata responsabilità di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa. Negati motivi di discolpa e di giustificazione

Ticino · 2020-05-07 · Italiano TI
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Confermata responsabilità di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa. Negati motivi di discolpa e di giustificazione

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1

LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato

violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi

l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di

contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la

negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata

violazione delle prescrizioni legali.

La

giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con

riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:

"stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di

causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito

in seguito per mancato pagamento dei contributi (

STF

9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

Secondo l'art. 14 cpv. 1

LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto

pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108

consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid.

2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p.

646 consid. 3a e 650 consid. 2).

Nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la

pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i

suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV

Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento

al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi

dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in

DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di

compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso

in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la

cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi

organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito

del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche

il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di

esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates

nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC

1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi

citate).

La

Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria

degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art.

52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1.

gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79

segg.).

Nel

caso concreto, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni ed allo

scioglimento della società, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria)

a RI 1, quale organo formale della FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS

per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società

insolvente, dei contributi sociali dovuti.

2.3.   Con

il ricorso RI 1 ha sollevato genericamente l’eccezione di prescrizione dei

crediti vantanti dalla Cassa.

Va

qui ricordato che l’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del

danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del

danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di

cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv.

1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e

non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile

al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito

risarcitorio della cassa

nasce

il giorno in cui il danno è causato

(insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta

dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

Decisiva

per la

decorrenza

del termine di prescrizione di due anni non è la data

d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene

effettivamente

a conoscenza

(Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in:

Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

La

conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o

dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei

contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V

195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92

consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC

1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23

luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1).

Conformemente alla

giurisprudenza del TF, in

un’esecuzione per via di pignoramento

la

conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o

di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni

definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti

l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito

contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una

persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il

termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente

decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto

1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19

agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003

, H 265/00 del

20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003;

DTF 123 V 12, 113 V 256,

112 V 157; RCC

1991 p. 132,

1990 p. 304; Nussbaumer

, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405

). Da

tale momento, come accennato (cfr. consid. 2.2), non vi è inoltre motivo per

non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi

sussidiariamente responsabili anche se il datore di lavoro esiste

giuridicamente (DTF 113 V 256; RCC 1988 pp. 137s; ZAK 1985 p. 619; Nussbaumer,

Das Schadenersatzverfahren, cit., p. 109; idem, Die Haftung, cit., p. 1075).

Del resto, con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di

pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza

del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima

della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230

LEF.

Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione

inizia a decorrere dalla data di rilascio, il 20 luglio 2017, dei primi

attestati di carenza di beni per gli acconti del II e III trimestre 2016.

Avendo

intimato la decisione di risarcimento il 15 maggio 2019 (doc. 1), la Cassa ha

rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito

risarcitorio

non

è prescritto.

2.4.   Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28

ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;

Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II

1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2

consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H

142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante

giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa,

mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va

ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel

caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributributi

partitetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società dal 1° gennaio 2016 al 30

giugno 2018 che la stessa non ha mai versato (cfr. i conteggi allegati alla

decisione di risarcimento). I contributi del 2016 sono stati determinati sulla

distinta salari di quell’anno firmata dal ricorrente (doc. 4). Per gli anni

2017 e 2018 (quest’ultimo sino a giugno), non avendo il ricorrente, quale

liquidatore della società, dato seguito alla diffida del 24 agosto 2018 da

parte della Cassa di comunicare se la società aveva versato o meno dei salari

(doc. 3/D), con rapporto 16 ottobre 2018 il Servizio ispettorato della Cassa ha

allestito le relative distinte sulla base degli acconti emessi (doc.3/E) che

non sono stati contestati.

Precedentemente,

il 25 luglio 2018 la Cassa ha notificato al ricorrente, sempre nella veste di

liquidatore della società, i crediti contributivi vantati (sub doc. 11) senza

aver ricevuto alcuna contestazione in merito.

Il

ricorrente contesta ora l’esistenza di un salario rispettivamente di un reale

rapporto contrattuale tra i soci e la società non essendo provato che i primi

abbiano percepito o maturato il relativo diritto. Evidenzia inoltre che non vi

sono state delle rivendicazioni salariali, avendo egli in particolare rinunciato

al suo compenso, certo che non avrebbe beneficiato di indennità di

disoccupazione. Pertanto l’insorgente contesta i succitati conteggi della

Cassa.

Occorre ricordare che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i

contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono

dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di

lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,

indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia

a chiedere l’effettivo versamento del salario (sottolineatura del

redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui

si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile

2008 consid. 2.2).

In casu, va

sottolineato che il ricorrente non ha sostenuto che i soci, tra cui lui stesso,

non abbiano svolto attività lucrativa per conto della FA 1. A tal riguardo va

rilevato che

la distinta salari del 2016 – nella quale tra l’altro figurano

quali salariati i soci della società (incluso quindi il ricorrente) – è stata

compilata dallo stesso insorgente (doc. 4). Inoltre, con email del 9 dicembre

2015 egli ha chiesto alla Cassa l’estratto individuale affermando di essere

stato assunto a settembre dalla FA 1 (doc. 5). Se poi la società non ha versato

i salari, rispettivamente il ricorrente vi ha rinunciato, secondo la

giurisprudenza succitata, questo non è rilevante. Determinante è che dalle

circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali.

Non

vi è pertanto motivo per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa

relativi ai contributi dovuti nel periodo in esame.

La

Cassa ha inoltre prodotto delle tabelline dalle quali si evince l’evoluzione

del debito contributivo e dalle quali emerge che la società non ha versato

alcun onere sociale (doc. 6-8). Inoltre, come detto sopra, l’amministrazione ha

allegato i diversi attestati di carenza beni.

In

queste circostanze, l’ammontare del danno richiesto al ricorrente, oltre ad

essere corretto, è stato sufficientemente documentato e va quindi confermato.

In

sede di risposta di causa la Cassa ha pertinentemente fatto presente che,

tenuto conto dell’accredito per la ridistribuzione della tassa sul CO2 di fr.

112,70 nonché dei pagamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per fr. 320.--,

l’ammontare del danno deve essere aggiornato e ridotto a fr. 36'838,40.

2.5.   Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a).

Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS;

RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno

a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art.

52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.6.   La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi,

il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio

nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile

comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il

datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di

ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid.

4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi

responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza

decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di

discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.7.   Ai

sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con

riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52;

Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer

Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre

esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

La

diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore

unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della

diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198

consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti

della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i

contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di

speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF

121 V 244 consid. 4b)

2.8.   Nella

fattispecie concreta, il ricorrente sostiene di essere stato socio nonché

effettivo gerente dal mese di marzo 2017, più precisamente dal 6 marzo 2017,

giorno in cui egli ha stipulato con TERZ 1, socio e presidente della gerenza

della società dal 3 agosto 2015 al 28 marzo 2017, il contratto di cessione

delle quote detenute da quest’ultimo (doc. 3/A e 3/B).

Ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS determinante è

invece che, come risulta dall’estratto RC informatizzato agli atti, egli ha

assunto la carica di socio e gerente (con diritto di firma individuale) della FA

1 il 3 agosto 2015 (cfr. il relativo verbale assembleare del 28 luglio 2015 in

doc. 9) e che dall’11 luglio 2017 è divenuto socio e liquidatore (cfr. il

relativo rogito del 3 luglio 2017 in doc. 3/C; va qui ricordato che il

liquidatore di una società è considerato organo formale della stessa: cfr. Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §4 nr. 207,

pag. 51), entrambe le cariche con diritto di firma individuale. Per questo

motivo la Cassa gli ha correttamente imputato quale danno i contributi sociali dovuti

e non soluti dalla società dal 2016 a giugno 2018 anche se, come asserito, egli

è rimasto praticamente solo tre mesi fino alla messa in liquidazione della

società”

(cfr. ricorso punto no. 2.3). Egli è ri

masto in carica

quale organo formale più a lungo di TERZ 1 (cfr. consid. 1.1), motivo per cui a

quest’ultimo la Cassa gli ha imputato “solo” fr. 13'533,30 di danno, in via

solidale con il ricorrente.

Quanto

ai suoi obblighi di socio gerente, va ricordato al ricorrente che, conformemente

alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei

danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una

società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il

socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un

amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg.

226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno

2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato

secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF

9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01

del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A

tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

(e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura

"dell'uomo di paglia"

(STFA 365/01 del

15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che

"scopo della norma

(art. 716a cpv. 1

CO, ndr)

è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione

non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza

scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

. Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Per

giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi

della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa

(RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA

31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa

A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione

non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano

esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92

del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

In

concreto, vista la succitata giurisprudenza, il fatto, addotto dal ricorrente,

che la società fosse effettivamente gestita da TERZ 1 sino a tre mesi prima

della liquidazione della stessa non lo libera da una sua responsabilità ex art.

52 LAVS avendo egli comunque un obbligo di vigilanza e di diligenza in merito

al versamento degli oneri sociali.

Occorre

poi rilevare che, come si evince dai menzionati specchietti relativi all’evoluzione

del debito contributivo, già dal mese di marzo 2016 la Cassa ha iniziato a

diffidare regolarmente la società affinché liquidasse il dovuto e a precettarla

dal giugno 2016 non riuscendo ad incassare alcunché. Oltretutto la società non

ha riversato alla Cassa l’intera quota trattenuta mensilmente dal salario dei

dipendenti, ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni (artt. 14

cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS).

Della

cronica morosità della società per quel che concerne il versamento dei

contributi il ricorrente, facendo uso del suo obbligo di vigilanza, avrebbe

dovuto rendersene conto e sollecitarne il pagamento e, in caso di mancato

riscontro, avrebbe dovuto inoltrare le proprie dimissioni.

In

sede di opposizione RI 1 ha sostenuto che una volta visionata la contabilità si

sarebbe reso conto della grave situazione debitoria mettendo la società in

liquidazione dopo 2 mesi. Ribadito il più volte citato obbligo di controllo e

di diligenza, sin dall’inizio del suo mandato il ricorrente avrebbe dovuto

visionare la contabilità, in particolare per quel che concerne i pagamenti

degli oneri sociali. Del resto egli non ha asserito di esserne stato impedito.

In queste circostanze, la (tardiva) liquidazione della società non può giovare

all’insorgente.

Non

va poi dimenticato che, quale socio liquidatore, non ha dato seguito, malgrado

la diffida del Servizio ispettorato della Cassa, al suo obbligo di compilazione

delle dichiarazioni dei salari degli anni 2017 e 2018 (doc. 3/D), ciò che

costituisce una violazione delle prescrizioni.

2.9.

L’insorgente sostiene che il mancato pagamento dei contributi è stato

effettuato nell’intento di salvare la società a seguito della mancanza di

liquidità, rinunciando allo stipendio.

Occorre

piuttosto esaminare l’esistenza di speciali circostanze che avrebbero potuto

legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto

scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193

consid. 2b).

Trattasi

da un lato di eventuali motivi di

giustificazione,

che si realizzano

allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza

passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura

in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente

quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza

dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi

dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth

,

Die

Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n.

668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni

sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La

questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro

all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un

tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un

terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro

lato possono essere dati

motivi di discolpa

per quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va

poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo

di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

Ora,

non misconoscendo la rinuncia salariale operata dal ricorrente, non va tuttavia

dimenticato che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha versato

alcun contributo (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc.

6-8). Infatti dal marzo 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei

contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche

precettarla dal giugno 2016 (cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti dei

contributi 2016- 2018 in doc. 6-8). In queste condizioni si può affermare che i

problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti

contributi dal 2016 sino al mese di giugno 2018. Trattandosi di un lasso di

tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

In

queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il

mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi

finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA

del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è

dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243,

principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa

W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa

D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7

maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in

cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per

contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se

tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr.

DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5;

STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27

giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa

A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18,

ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,

decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A

titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA

(cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione,

la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato

immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando

prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In

questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società

giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati

i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4

maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu

non realizzati.

Ora,

in concreto l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e

lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre due anni, è segno di una

negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità

del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e

nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione

del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

2.10.   Visto

tutto quanto precede, tenuto conto della riduzione del danno (cfr. consid. 2.4),

RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa di fr. 36'838,40.

In

tal seno il ricorso va accolto parzialmente. Considerato che la riduzione del

danno a seguito della ridistribuzione a favore del ricorrente della tassa CO2

(fr. 112,70) è minima rispetto all’ammontare del danno subito dalla Cassa, che

i versamenti effettuati da TERZ 1 non incidono sulla responsabilità ex art. 52

LAVS dell’insorgente – le cui censure ricorsuali si sono rilevate infondate – non

si assegnano ripetibili parziali.

2.11.   In

DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso

in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del

datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “

responsabilità

dello Stato

” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le

recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità

di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a

un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “

questione

di diritto di importanza fondamentale

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.--

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositiv
  1. Il ricorso èparzialmente accolto. § RI 1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 36'838,40.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2020 31.2019.20 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2020 31.2019.20 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2020 31.2019.20

Confermata responsabilità di un socio gerente di una Sagl datrice di lavoro. Respinta l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. Conferma dell'ammontare del danno subito dalla Cassa. Negati motivi di discolpa e di giustificazione

Raccomandata Incarto n. 31.2019.20 BS Lugano 7 maggio 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata da CO 1 in materia di art. 52 LAVS in relazione alla fallita: FA 1 (radiata da RC il 1° luglio 2019) chiamato in causa: TERZ 1 ritenuto in fatto 1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 3 agosto 2015 (la precedente ragione sociale era __________, con sede a __________ cfr. estratto RC informatizzato agli atti). TERZ 1 è stato socio e presidente della gerenza dal 3 agosto 2015 al 28 marzo 2017, con diritto di firma individuale (date di pubblicazione a RC). RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente dal 3 agosto 2015 e di socio liquidatore dall’11 luglio 2017 fino al fallimento della società, entrambe le cariche con diritto di firma individuale (date di pubblicazione a RC). 1.2.   La FA 1 è stata affiliata quale datrice di lavoro alla CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1° agosto 2015. Dal marzo 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche precettarla dal giugno 2016 (cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti dei contributi 2016 - 2018 in doc. 6-8). In date 20 luglio 2017, 31 agosto 2017, 9 gennaio 2018, 21 marzo 2018 e 16 agosto 2018 l’Ufficio esecuzione del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa diversi attestati carenza beni per contributi AVS/AI/ IPG/AD relativi agli anni 2016 e 2017 (cfr. doc. 10 A-B e sub doc. 11). Con decreto del 15 ottobre 2018 della Pretura del Distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società nel quale la Cassa ha insinuato un credito di fr. 37'278,10 per contributi non versati negli anni 2016, 2017 e 2018, quest’ultimo per i mesi di gennaio-giugno (sub doc. 11). La procedura è stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della medesima Pretura del 4 febbraio 2018. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 1° luglio 2019 (cfr. estratto RC). 1.3.   Costatato di aver subito un danno, il 15 maggio 2019 – confermata con decisione su opposizione del 9 settembre 2019 - la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 37'278,10, relativo ai contributi paritetici non pagati dalla società per gli anni dal 2016 al 2018 (quest’ultimo sino al mese di giugno), in via solidale con TERZ 1 limitatamente a fr. 13'533,30. 1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione insorge RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. 1.5.   Con la risposta di causa la Cassa ribadisce in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici. La Cassa rileva inoltre che, tenuto conto dell’accredito per la ridistribuzione della tassa sul CO2 di fr. 112,70 nonché dei pagamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per fr. 320.--, l’importo del danno subito dev’essere aggiornato e ridotto a fr. 36'838,40. 1.6. Con decreto del 14 novembre 2019 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, ex socio e presidente della gerenza della FA 1, intimandogli un termine per inoltrare delle osservazioni (VI). Questi è tuttavia rimasto silente. considerato in diritto in ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). nel merito 2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016). Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.). Nel caso concreto, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni ed allo scioglimento della società, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale della FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, dei contributi sociali dovuti. 2.3.   Con il ricorso RI 1 ha sollevato genericamente l’eccezione di prescrizione dei crediti vantanti dalla Cassa. Va qui ricordato che l’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006). Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile

– che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA del 5 agosto 1996 inc. 31.1995.260; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003, H 284/02 del 19 febbraio 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405). Da tale momento, come accennato (cfr. consid. 2.2), non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente (DTF 113 V 256; RCC 1988 pp. 137s; ZAK 1985 p. 619; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren, cit., p. 109; idem, Die Haftung, cit., p. 1075). Del resto, con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di rilascio, il 20 luglio 2017, dei primi attestati di carenza di beni per gli acconti del II e III trimestre 2016. Avendo intimato la decisione di risarcimento il 15 maggio 2019 (doc. 1), la Cassa ha rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto. 2.4.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributributi partitetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2018 che la stessa non ha mai versato (cfr. i conteggi allegati alla decisione di risarcimento). I contributi del 2016 sono stati determinati sulla distinta salari di quell’anno firmata dal ricorrente (doc. 4). Per gli anni 2017 e 2018 (quest’ultimo sino a giugno), non avendo il ricorrente, quale liquidatore della società, dato seguito alla diffida del 24 agosto 2018 da parte della Cassa di comunicare se la società aveva versato o meno dei salari (doc. 3/D), con rapporto 16 ottobre 2018 il Servizio ispettorato della Cassa ha allestito le relative distinte sulla base degli acconti emessi (doc.3/E) che non sono stati contestati. Precedentemente, il 25 luglio 2018 la Cassa ha notificato al ricorrente, sempre nella veste di liquidatore della società, i crediti contributivi vantati (sub doc. 11) senza aver ricevuto alcuna contestazione in merito. Il ricorrente contesta ora l’esistenza di un salario rispettivamente di un reale rapporto contrattuale tra i soci e la società non essendo provato che i primi abbiano percepito o maturato il relativo diritto. Evidenzia inoltre che non vi sono state delle rivendicazioni salariali, avendo egli in particolare rinunciato al suo compenso, certo che non avrebbe beneficiato di indennità di disoccupazione. Pertanto l’insorgente contesta i succitati conteggi della Cassa. Occorre ricordare che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). In casu, va sottolineato che il ricorrente non ha sostenuto che i soci, tra cui lui stesso, non abbiano svolto attività lucrativa per conto della FA 1. A tal riguardo va rilevato che la distinta salari del 2016 – nella quale tra l’altro figurano quali salariati i soci della società (incluso quindi il ricorrente) – è stata compilata dallo stesso insorgente (doc. 4). Inoltre, con email del 9 dicembre 2015 egli ha chiesto alla Cassa l’estratto individuale affermando di essere stato assunto a settembre dalla FA 1 (doc. 5). Se poi la società non ha versato i salari, rispettivamente il ricorrente vi ha rinunciato, secondo la giurisprudenza succitata, questo non è rilevante. Determinante è che dalle circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Non vi è pertanto motivo per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi dovuti nel periodo in esame. La Cassa ha inoltre prodotto delle tabelline dalle quali si evince l’evoluzione del debito contributivo e dalle quali emerge che la società non ha versato alcun onere sociale (doc. 6-8). Inoltre, come detto sopra, l’amministrazione ha allegato i diversi attestati di carenza beni. In queste circostanze, l’ammontare del danno richiesto al ricorrente, oltre ad essere corretto, è stato sufficientemente documentato e va quindi confermato. In sede di risposta di causa la Cassa ha pertinentemente fatto presente che, tenuto conto dell’accredito per la ridistribuzione della tassa sul CO2 di fr. 112,70 nonché dei pagamenti nel frattempo effettuati da TERZ 1 per fr. 320.--, l’ammontare del danno deve essere aggiornato e ridotto a fr. 36'838,40. 2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7). 2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b) 2.8.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente sostiene di essere stato socio nonché effettivo gerente dal mese di marzo 2017, più precisamente dal 6 marzo 2017, giorno in cui egli ha stipulato con TERZ 1, socio e presidente della gerenza della società dal 3 agosto 2015 al 28 marzo 2017, il contratto di cessione delle quote detenute da quest’ultimo (doc. 3/A e 3/B). Ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS determinante è invece che, come risulta dall’estratto RC informatizzato agli atti, egli ha assunto la carica di socio e gerente (con diritto di firma individuale) della FA 1 il 3 agosto 2015 (cfr. il relativo verbale assembleare del 28 luglio 2015 in doc. 9) e che dall’11 luglio 2017 è divenuto socio e liquidatore (cfr. il relativo rogito del 3 luglio 2017 in doc. 3/C; va qui ricordato che il liquidatore di una società è considerato organo formale della stessa: cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §4 nr. 207, pag. 51), entrambe le cariche con diritto di firma individuale. Per questo motivo la Cassa gli ha correttamente imputato quale danno i contributi sociali dovuti e non soluti dalla società dal 2016 a giugno 2018 anche se, come asserito, egli “ è rimasto praticamente solo tre mesi fino alla messa in liquidazione della società” (cfr. ricorso punto no. 2.3). Egli è ri masto in carica quale organo formale più a lungo di TERZ 1 (cfr. consid. 1.1), motivo per cui a quest’ultimo la Cassa gli ha imputato “solo” fr. 13'533,30 di danno, in via solidale con il ricorrente. Quanto ai suoi obblighi di socio gerente, va ricordato al ricorrente che, conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). In concreto, vista la succitata giurisprudenza, il fatto, addotto dal ricorrente, che la società fosse effettivamente gestita da TERZ 1 sino a tre mesi prima della liquidazione della stessa non lo libera da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS avendo egli comunque un obbligo di vigilanza e di diligenza in merito al versamento degli oneri sociali. Occorre poi rilevare che, come si evince dai menzionati specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo, già dal mese di marzo 2016 la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società affinché liquidasse il dovuto e a precettarla dal giugno 2016 non riuscendo ad incassare alcunché. Oltretutto la società non ha riversato alla Cassa l’intera quota trattenuta mensilmente dal salario dei dipendenti, ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni (artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS). Della cronica morosità della società per quel che concerne il versamento dei contributi il ricorrente, facendo uso del suo obbligo di vigilanza, avrebbe dovuto rendersene conto e sollecitarne il pagamento e, in caso di mancato riscontro, avrebbe dovuto inoltrare le proprie dimissioni. In sede di opposizione RI 1 ha sostenuto che una volta visionata la contabilità si sarebbe reso conto della grave situazione debitoria mettendo la società in liquidazione dopo 2 mesi. Ribadito il più volte citato obbligo di controllo e di diligenza, sin dall’inizio del suo mandato il ricorrente avrebbe dovuto visionare la contabilità, in particolare per quel che concerne i pagamenti degli oneri sociali. Del resto egli non ha asserito di esserne stato impedito. In queste circostanze, la (tardiva) liquidazione della società non può giovare all’insorgente. Non va poi dimenticato che, quale socio liquidatore, non ha dato seguito, malgrado la diffida del Servizio ispettorato della Cassa, al suo obbligo di compilazione delle dichiarazioni dei salari degli anni 2017 e 2018 (doc. 3/D), ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni. 2.9. L’insorgente sostiene che il mancato pagamento dei contributi è stato effettuato nell’intento di salvare la società a seguito della mancanza di liquidità, rinunciando allo stipendio. Occorre piuttosto esaminare l’esistenza di speciali circostanze che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Ora, non misconoscendo la rinuncia salariale operata dal ricorrente, non va tuttavia dimenticato che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha versato alcun contributo (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 6-8). Infatti dal marzo 2016 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla ed anche precettarla dal giugno 2016 (cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti dei contributi 2016- 2018 in doc. 6-8). In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dal 2016 sino al mese di giugno 2018. Trattandosi di un lasso di tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta. In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.). A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati. Ora, in concreto l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di oltre due anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del socio gerente cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). 2.10.   Visto tutto quanto precede, tenuto conto della riduzione del danno (cfr. consid. 2.4), RI 1 è condannato a risarcire alla Cassa di fr. 36'838,40. In tal seno il ricorso va accolto parzialmente. Considerato che la riduzione del danno a seguito della ridistribuzione a favore del ricorrente della tassa CO2 (fr. 112,70) è minima rispetto all’ammontare del danno subito dalla Cassa, che i versamenti effettuati da TERZ 1 non incidono sulla responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente – le cui censure ricorsuali si sono rilevate infondate – non si assegnano ripetibili parziali. 2.11.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . § RI 1 è condannato a versare alla CO 1 la somma di fr. 36'838,40.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti