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31.2018.13

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Ricorso contro decisione che ha dichiarato irricevibile (tardiva) l'opposizione. Revisione processuale/riconsiderazione di decisione di risarcimento

Ticino · 2018-07-17 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Non si prelevano nè tasse nè spese. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.31.2018.13-14

31.2018.24

rg/sc

Lugano

29 marzo 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi del 14 settembre 2018 e 17 dicembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 luglio 2018 (inc. 31.2018.13), la decisione del 17 luglio 2018 (inc. 31.2018.14) e la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 (inc. 31.2018.24) emanate da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita:FA 1

consideratoin fatto e in diritto

1.1   Per decisione del 29 aprile 2016 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, obbligandolo al risarcimento dell’importo di fr. 52'284.70 per contributi paritetici non versati dalla FA 1 per gli anni 2013 e 2014.

Il 14 giugno 2018 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato “Opposizione e subordinatamente Domanda di revisione/riconsiderazione” verso la suddetta decisione del 29 aprile 2016, adducendo in particolare e per quanto qui interessa:

“(…)

3.Con la presente procedura RI 1 intendeopporsialla decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016. Egli ritiene infatti che nella procedura amministrativa sia stato violato in modo manifesto e insanabile il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).

4.E ciò per diversi motivi: dapprima perché l'autorità amministrativa ha omesso di considerare l'opposizione da lui presentata contro la decisione di risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo luogo, perché l'autorità non si determinata su tale opposizione con una decisione su opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA), né ha assegnato un termine per, porre rimedio a un'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi dell'art. 56 LPGA.

5.Subordinatamente, nell'ipotesi che l'opposizione di RI 1 venga respinta, egli formuladomanda di revisione /riconsiderazione.

6.La presente procedura viene proposta all'IAS, quale autorità amministrativa preposta a trattare le opposizioni e le decisioni su opposizione.

7.RI 1 è legittimato a proporre la presente procedura. La decisione di risarcimento dei danni del 29 aprile 2016, lo condanna al pagamento dell'importo di CHF 52'284.70 (nel frattempo ridotti a CHF 38'079.10 in seguito ad un parziale pagamento da parte di un altro debitore solidale). Egli ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento, rispettivamente alla modifica di tale decisione di risarcimento.

(…)

8.1In seguito alle omissioni di procedura indicate al punto 4, non sono scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione, rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la decisione su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile 2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.

8.2Nel caso in cui la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile 2016 dovesse essere considerata come passata in giudicato, l'art. 53 LPGA permette di chiederne la revisione e la riconsiderazione. Per consolidata giurisprudenza, i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova alla base della domanda di revisione devono essere fatti valere entro 90 giorni dopo la loro scoperta (DTF 143 V 105, cons. 2.1).

8.3RI 1 non si è mai fatto rappresentare nella procedura promossa contro di lui dall'IAS. Egli è stato escusso dall'IAS il 3 agosto 2017 con PE no. __________ dell'UE __________. Al precetto esecutivo egli ha interposto opposizione. Solo nella successiva procedura di rigetto dell'opposizione egli si è rivolto per la prima volta allo scrivente legale. In tale ambito, nel corso di un incontro del 20 marzo 2018, egli ha consegnato allo scrivente legale la documentazione relativa alla pretesa fatta valere dall'IAS ed in particolare il verbale di audizione del 10 maggio 2016 tenuto di fronte ai funzionari dell'IAS (doc. 3, doc. 4). In tale occasione, per la prima volta, è stato possibile prendere atto delle violazioni procedurali dell'IAS e del fatto che non sono stati considerati i fatti e i mezzi di prova addotti da RI 1. Il termine di 90 giorni viene a scadere al più presto il 17 giugno 2018 ed è quindi rispettato.

(…)

Con separata decisione del 17 luglio 2018 la Cassa ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018 e non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di medesima data, argomentando:

1.3   Avverso le decisioni del 17 luglio 2018, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, insorge RI 1 dinanzi al TCA con due distinti gravami (inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14). Con il primo (inc. 31.2018.13) chiede che venga riconosciuta la le-gittimità dell’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016, con il secondo (inc. 31.2018.14) che venga invece annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, in subordine che la causa venga rinviata all’amministrazione per nuova decisione. In via supercautelare e cautelare postula in entrambi i ricorsi la “sospensione/revoca” della decisione di risarcimento, asseverando di essere stato escusso dalla Cassa – per l‘incasso della somma di fr. 38'079.10 – con precetto   esecutivo del 3 agosto 2017 e facendo presente come       nel-l’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizio-ne è stata fissata per il 16 ottobre 2018 l’udienza dinanzi al Pretore per procedere al contraddittorio.

Nel merito, a motivazione delle proprie domande di giudizio, il ricorrente, per quanto attiene all’impugnativa contro la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione, in particolare e per quanto qui interessa ha osservato:

Quo alla contestata non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione rispettivamente alla dichiarata irricevibilità della domanda di revisione, l’insorgente ha evidenziato:

Con decreto 19 settembre 2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto entrambe le domande supercautelari e cautelari evidenziando, tra l’altro, come al giudice del rigetto definitivo del-l’opposizione compete l’esame d’ufficio dell’esecutività o meno della decisione su cui il creditore fonda il proprio credito (cfr. III in inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14).

Con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione di entrambi i ricorsi rinviando a quanto esposto nelle rispettive decisioni del 17 luglio 2018.

1.4   Tramite decisione su opposizione emessa il 14 novembre 2018, la Cassa ha respinto l’opposizione del 14 settembre 2018 confermando quindi il provvedimento del 17 luglio 2018 con cui aveva dichiarato irricevibile la domanda del 14 giugno 2018 chiedente la revisione processuale della decisione del 29 aprile 2016.

Con ricorso 17 dicembre 2018 insorge RI 1 avverso la decisione su opposizione del 14 novembre 2018. Chiede che venga accolta la domanda di revisione/riconside-razione, che venga annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 e, in subordine, che l’incarto venga rinviato   all’amministrazione per nuova decisione. In particolare e per quanto qui interessa, ha argomentato:

Con la risposta di causa la Cassa chiede la reiezione del gravame osservando:

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

Le cause di cui agli inc. 31.2018.13, 31.2018.14 e 31.2018.24 vengono decise con un unico giudizio ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca.

2.2Inc. 31.2018.13 (opposizione alla decisione di risarcimento del 29 aprile 2016)

2.2.1   La decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118 V 311 consid. 3b).

Nella misura in cui e laddove nel ricorso contro la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione del 14 giugno 2018 (inc. 31.2018.13) l’insorgente adduce argomenti e censure attinenti all’esame della sua contestata responsabilità per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1 (v. in particolare i punti 8 a 15 del ricorso; v. anche la notifica di mezzi di prova del 22 ottobre 2018 sub VI),gli stessi (con la relativa documentazione prodotta)s’ap-palesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio. Giova infatti ricordare che in caso di opposizione tar-diva l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso avverso siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazione ha decretato la non entrata in materia, un esame di merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 121 V 159, 116 V 266; sul punto cfr. Zünd/Pfiffner Rauber(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, n. 3 ad § 25).

2.2.2Oggetto del ricorso è quindi unicamente la questione a sapere se la decisione del 17 luglio 2018 che ha dichiarato irricevi-bile l’opposizione del 14 giugno 2018 è conforme o meno alla legislazione federale.

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Come accennato, l’insorgente sostiene – non senza contraddirsi – da un lato che l’opposizione presentata il 14 giugno 2018 è tempestiva, i termini per opporsi alla decisione del 29 aprile 2016 non avendo mai iniziato a decorrere; d’altro lato assevera di aver già contestato in sede d’audizione la decisione di risarcimento emessa a suo carico. Rimprovera quindi all’amministrazione di aver violato il suo diritto di esser sentito per aver omesso di considerare quale opposizione le censure sollevate in sede d’audizione, per non essersi in seguito pronunciata tramite decisione su opposizione, di non avergli assegnato un termine ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare ad eventuali mancanze e di non aver emesso una decisione impugnabile di non entrata in materia.

2.2.3   Dal verbale del 10 maggio 2016 risulta che, in occasione del-l’audizione chiesta dall’interessato dopo la ricezione (il 3 mag-gio 2016; cfr. doc. A-7) della decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, RI 1 ha esposto la propria posizione in seno alla società – del cui CdA è stato membro per pochi mesi – mentre che la Cassa si è riconfermata nella propria decisione condannatoria. Il verbale ha il seguente tenore:

Giusta l'art. 10 OPGA

"1L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

2L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

a.     impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;

b.     emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

3In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

4L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.

5Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito".

L'opposizione deve quindi contenere una conclusione ed una motivazione.

In STF K 62/06 del 21 maggio 2007 il TF ha affermatoche“se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134consid.2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)".

Nella STF I 158/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha stabilito che, a torto, l'amministrazione aveva ritenuto tardiva un'opposizione, rilevando in particolare:" 2.2 (…) la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (…) 3.3 Avec les premiers juges, il faut admettre que l'assuré, par son mandataire, a montré clairement dans sa lettre du 2 mai 2003 sa volonté de faire opposition à la décision du 29 avril 2003 de refus de prestations. Cela ressort du texte même de la lettre, où l'avocat informait l'office AI que son mandant désirait faire opposition contre cette décision. C'est du res-te ainsi que l'a compris, dans un premier temps tout au moins, l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai 2003. S'il devait subsister un doute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne foi considérer que l'office AI tenait son écriture du 2 mai 2003 pour une opposition en bonne et due forme. D'autant plus que le délai pour former opposition contre la décision du 29 avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI, dans sa lettre du 28 mai 2003, a accusé réception de l'opposition. Certes, la lettre du 2 mai 2003 ne contenait ni conclusions ni motifs. Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il appartenait à l'office AI d'impartir à l'opposant un délai convenable pour réparer le vice. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir déposé le 6 juin 2003, soit dans le délai imparti par l'office AI dans sa lettre du 12 mai 2003, un mémoire contenant des conclusions et une motivation. Il n'était pas nécessaire que la réparation du vice intervînt dans le délai de trente jours".

Se da un lato un ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69

n. 49). Secondo Kieser una motivazione può addirittura essere aggiunta, non essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art. 52 n. 14).

In DTF 123 V 128consid. 3cl’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:"Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit (…)”.

La procedura d’opposizione deve quindi essere impostata in maniera tale da essere facilmente accessibile all’assicurato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, art. 53 n. 28; Défago Gaudin, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, art. 52 n. 21) e l’obbligo di motivazione e di presentare delle conclusioni giusta l’art. 10 cpv. 1 OPGA dev’essere inteso in maniera aperta, la misura di tali requisiti dovendo essere stabilita tenendo appunto conto del fatto che l’opposizione deve poter essere esercitata in ma-niera semplificata (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36; Gaudin, op. cit., art. 52 n. 21). Perché vi sia opposizione è sufficiente che sia manifestata la volontà di non accettare una decisione (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36). Seiler (Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (art. 52 ATSG), in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, Schriftenreihe IRP-HSG, p. 85) osserva sul tema che la motivazione deve confrontarsi con la decisione impugnata almeno in forma rudimentale. Se l’opposizione non ottempera a uno o a entrambi i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cosi come a quello della firma), dev’esse in ogni caso assegnato da parte dell’assicuratore un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria, in caso contrario, della non entrata nel merito dell’opposizione.

Contrariamente a quanto assunto della Cassa nella decisione su opposizione del 17 luglio 2018 – nella quale sostiene che l’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016 è stata presentata (tardivamente) solo il 14 giugno 2018 –, in occasione del-l’audizione del 10 maggio 2016 RI 1 ha esplicita-mente addotto – elencandoli – i motivi per cui non si riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici. Ha segnatamente addotto di essere stato membro del CdA per pochi mesi, che la gestione della società era interamente nelle mani di altra persona la quale non forniva le informazioni richieste, che i bilanci della società non erano disponibili, che egli si è occupato della contabilità e della valutazione della situazione finanziaria e che non aveva accesso ai conti bancari. Ciò non poteva non essere considerato dall’ammini-strazione quale evidente manifestazione della volontà di contestare la decisione di risarcimento.

In simili circostanze, vista la volontà di RI 1 –espressa il 10 maggio 2016 – di non accettare la decisione di risarcimento resa nei suoi confronti, il principio della buona fede – applicabile in materia amministrativa (DTF 123 V 132) – avrebbe dovuto indurre la Cassa ad ammettere l’esistenza di un’opposizione e non invece spingerla ad irritamente accordare o concordare con l’interessato “la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un’opposizione debitamente moti-vata” (poiché l’opposizione già era stata presentata e – alla luce dei summenzionati parametri – con sufficiente motivazione) “con i relativi mezzi di prova” (per altro non richiesti quale requisito di validità dell’opposizione). Trattandosi di chiara volontà di opporsi alla decisione del 29 aprile 2016, per la Cassa si trattava di emanare di conseguenza una decisione su opposizione o tuttalpiù di assegnare all’interessato un congruo termine (ai sensi e con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA e che nulla ha a che vedere con il termine per presentare opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA) per, se del caso, precisare non tanto le motivazioni (già addotte) quanto la sua conclusione su come ed in che misura egli intendeva modificare la decisione di risarcimento.

Nulla di tutto ciò: la Cassa, dopo l’audizione di RI 1 e spirato il termine di 30 giorni dalla notifica della decisio-ne di risarcimento, ha considerato quest’ultima siccome cresciuta in giudicato, ritenendo erroneamente di non dover e-mettere una decisione su opposizione né di dover se mai assegnare un congruo termine, questa volta validamente con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA.

Quo alla conclusione quale requisito imposto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, in realtà la completazione in tal senso dell’opposi-zione si sarebbe potuta effettuare seduta stante chiedendo segnatamente all’opponente di voler fornire precisazioni al riguardo (nessuna richiesta di completazione in tale senso risulta a verbale). La volontà di escludere una responsabilità in misura completa – e quindi per tutto l’importo fatto valere dalla Cassa – è in ogni caso deducibile dai suevocati argomenti addotti dall’opponente a sua discolpa.

Non vi sono per il resto ragioni o elementi che consentano di ipotizzare che, sottoscrivendo il verbale d’audizione del 10 maggio 2016, RI 1 abbia voluto considerare non valide ai fini dell’opposizione (e quindi ritirare) le sue contestazioni, nel caso in cui egli non avesse presentato, nel termi-ne non ancora scaduto per presentare opposizione, ulteriori sue motivazioni o mezzi di prova. Neppure è desumibile da-gli atti la volontà dell’interessato di considerare quanto da lui esposto in sede d’audizione alla stregua di un’opposizione cautelare, a cui si sarebbe quindi in seguito riservato di rinunciare (segnatamente non presentando ulteriori motivazioni o mezzi di prova) (sul concetto di opposizione cautelare cfr. Schlauri, op. cit., p. 67; Kieser, op. cit., 2015 n. 52 n. 38).

2.2.5   Stante quanto sopra, la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 non è cresciuta in giudicato, l’amministrazione dovendo ancora procedere all’emanazione di una decisione su opposizione e l’opposizione avendo effetto sospensivo (sul punto cfr. Kieser, op. cit., 2015, art. 52 n. 39-40).

In tale contesto non è pertinente aver presentato il 14 giugno 2018 un‘opposizione avverso la decisione del 29 aprile 2016, tale rimedio essendo già stato esperito in forma orale in data 10 maggio 2016 (come per altro evidenziato dall’insorgente medesimo nel gravame e anche nell’opposizione del 14 giugno 2018). Esperibile sarebbe stato piuttosto un ricorso per denegata/ritardata giustizia (ritardata per lo meno sino all’e-manazione, il 3 agosto 2017, di un precetto esecutivo nei confronti dell’insorgente; denegata dopo tale data, essendo chiaro che la Cassa non avrebbe più emanato una decisione su opposizione) avendo l’amministrazione omesso di pronunciarsi tramite decisione su opposizione (eventualmente, come detto, previa richiesta di completazione giusta i dettami del-l’art. 10 cpv. 5 OPGA).

Ne segue che la decisione su opposizione con cui la Cassa ha accertato la crescita in giudicato della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, con consecutiva dichiarazione di non ricevibilità dell’opposizione di RI 1, dev’es-sere annullata e gli atti retrocessi all'amministrazione affinché emetta senza indugio una decisione su opposizione.

2.3Inc. 31.2018.14 e 31.2018.24 (revisione processuale e riconsiderazione della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018)

E’ bene anche qui evidenziare (cfr. supra consid. 2.2.1) che, nella misura in cui e laddove l’insorgente adduce argomenti e censure inerenti all’esame della sua contestata responsabilità per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1,gli stessi (con la relativa documentazione prodotta)s’appalesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio, le decisioni impugnate avendo ad oggetto unicamente la non entrata nel merito sia della domanda di riconsiderazione che della domanda di revisione processuale.

2.3.1   Per i motivi esposti al consid. 2.2, improponibile s’appalesa pure il rimedio della revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA messo in atto da RI 1 contestualmente e subordinatamente all‘inoltro dell’opposizione del 14 giugno 2018, trattandosi di rimedio straordinario attuabile unicamente in caso di crescita in giudicato formale – ciò che non corrisponde al caso in esame – di decisioni amministrative (o giudiziarie)(DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii).

Altresì non proponibile è la domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA presentata (in via subordinata) il 14 giugno 2018, anch’essa potendo essere presentata unicamente nei confronti di una decisione passata formalmente in giudicatonon fatta oggetto di un controllo giudiziario (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, §72 n. 9ss; DTF 129 V 110).

In ogni caso l’amministrazione non avendo l’obbligo di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione, la decisione del 17 luglio 2018 di non entrata nel merito non è censurabile tramite opposizione (Défago Gaudin, op. cit.,52 n. 14). Contro la stessa non è neppure proponibile un ricorso all’autorità giudiziaria. E’bene infatti ricordare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione. La mancata entrata in materia da parte dell’ammini-strazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è quindi impugnabile mediante opposizione e nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsi-derazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011, 9C_452/2013 del 10 luglio 2013).

2.3.2   Per quanto riguarda il ricorso di cui all’inc. 31.2018.24, per i suesposti motivi, enonper quelli indicati (che non mette conto qui di ulteriormente esaminare) nella decisione su opposizione del 14 novembre 2018 e nella decisione del 17 luglio 2018 – che hanno anche, erroneamente, dichiarato esecutiva la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 – la domanda di re-visioneprocessuale del 14 giugno 2018 va considerata irricevibile con consecutiva reiezione del gravame.

Nella misura in cui chiede di sancire la validità della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018 (cfr. petitum) e nella misura in cui, quindi, l’impugnata decisione su opposizione del 14 novembre 2018 conferma la precedente decisione di non entrata nel merito di tale domanda, il ricorso non è ricevibile.

In quanto sancisce l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.

2.3.3   Il gravame di cui all’inc. 31.2018.14 dev’essere di conseguenza dichiarato irricevibile sia in quanto è censurata la non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di cui al dispositivo n. 3 della decisione del 17 luglio 2018, sia laddove è contestata la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di revisione di cui al dispositivo n. 2 della decisione 17 luglio 2018 contro cui è dato il rimedio dell’opposizione e non del ricorso (art. 52 LPGA).

In quanto sancisce l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il dispositivo n. 1 della decisione impugnata del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.

3.   Visti gli esiti dei gravami, si giustifica assegnare all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un’indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1500.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.13èaccoltoai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché emetta una decisione su opposizione.

2.Il ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.14 èirricevibile.

Il dispositivo n. 1 della decisione del 17 luglio 2018 viene annullato con il presente giudizioper i motivi indicati al considerando 2.3.

3.Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, nella misura in cui ha per oggetto il rifiuto dell’amministrazione di entrare nel merito della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018, èirricevibile.

Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, laddove chiede che venga annullata la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 confermante l’irricevibilità della domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018, èrespintoai sensi dei considerandi.

Il dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullato con il presente giudizioper i motivi indicati al considerando 2.3.

4.   Non si prelevano nè tasse nè spese. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).