Responsabilità ex art. 52 LAVS del gerente di una Sagl. Grave negligenza, non dati motivi di discolpa
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i
contributi paritetici non versati dalla società da gennaio a giugno 2014,
acconti (cfr. consid. 1.3).
2.3. Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28
ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10;
Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01
del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II
1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24
ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa
(STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo
costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria
pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove
che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto
(RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In
concreto il danno è costituito – come accennato (cfr. consid. 1.3) – dal mancato
pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF e spese per il
2014 (da gennaio a giugno, acconti) per un importo pari a fr. 2'103.65 (cfr. consid.
1.3 e doc. 4).
La
ricorrente evidenzia che
“(…) l’Istituto delle assicurazioni sociali mi ha richiesto
il pagamento di oneri sociali su presunti stipendi versati nel 2014. (…)”
(I; vedi in questo senso anche lo scritto del 17 maggio 2017 sub doc. VIII/1).
Nella
misura in cui, ponendo in rilievo tale circostanza, l’insorgente intenda
mettere in discussone l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di
riflesso la quantificazione del danno derivante dal loro mancato pagamento, va
rilevato quanto segue.
Secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del
debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi
devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito
da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). I
contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente
dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il
periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a
obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza,
i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi,
ai fini
dell’art. 52 LAVS non è importante
che il salario sia stato o
potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale
prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V
227 consid. 3a)
ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il
lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02
del 5 marzo 2003 consid. 3.4)
. Diverso è il caso in cui si tratta
di una mera aspettativa salariale
(STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008
consid. 2.2).
L’insorgente
non sostiene (e tantomeno prova) che a TERZ 1 non sarebbe dovuto alcun salario
per l’attività svolta per la società, ella si limita ad una critica generica ed
a metterne in dubbio il versamento.
In
concreto, ritenuto che dalla scheda salariale per l’anno 2014 risulta che TERZ
1 era impiegato della società con un salario determinante AVS di fr. 48'000.--
(cfr. doc. XII/2) e che la stessa insorgente si limita a contestare genericamente
l’importo
(
cfr. lo scritto del 17 maggio 2017 sub VIII/1:
“(…) dopo
un'ulteriore verifica dei files nei miei archivi ho potuto constatare che gli
stipendi dichiarati da TERZ 1 non risultano mai stati versati nella misura da
lui indicata. Infatti dal poco di contabilità che il mio studio fiduciario
aveva potuto aggiornare mi risulta che per tutto l'anno 2014 unicamente un
importo di CHF 11862.60 sia stato versato, pertanto ritengo che verosimilmente
l'importo da lui dichiarato sia un importo fittizio. (…)”
)
, questo
Tribunale deve concludere che un salario era dovuto e che non si tratta quindi
di una mera aspettativa salariale.
L’importo
del danno fatto valere per complessivi fr. 2'103.65 (cfr. consid. 1.3) è quindi
da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì che in applicazione del
principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione
incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto
dalla cassa di compensazione non è corretto.
In
questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato, tra l’altro, che
“(…) la FA
1, iscritta nella categoria dei datori di lavoro dal 1º gennaio 2014 e ora
fallita come risulta dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio del 3 febbraio 2017, ha presentato in data 19 maggio 2015, per il
tramite del gerente a quel momento in carica, il signor TERZ 1, la dichiarazione
dei salari per l'anno 2014, indicando se stesso quale dipendente per un
ammontare annuo lordo di CHF 48'000. Non vi sono di conseguenza, malgrado le
generiche censure dell'opponente sulle capacità organizzative e finanziarie del
signor TERZ 1, elementi concreti a sostegno della propria tesi, secondo la
quale non vi sarebbero state retribuzioni soggette ai fini AVS. Peraltro la __________
__________, dichiarando di aver ricoperto la carica di gerente solo a titolo fiduciario
ed avendo dimissionato il 25 settembre 2014, non poteva conoscere l'esatta
situazione occupazionale della società per l'intero anno 2014. (…)”
(doc.
3, pagg. 8 e 9).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186
consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag.
608 consid. 5b).
2.5. La
cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei
contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,
ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi
responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza
decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai
sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid.
5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti;
Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).
I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura
questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto
della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il
tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta
(DTF 108 V 202 consid.
3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,
op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,
in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).
La giurisprudenza ritiene
che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei
contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.7. La
ricorrente
–
come accennato, gerente con diritto di firma individuale
dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014 della FA 1 (cfr. consid. 1.1)
–
sostiene di aver assunto la carica di gerente della società a titolo
fiduciario, che tutte le responsabilità sono da attribuire a TERZ 1, che la
società fin dall’inizio era insolvente e che ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla suddetta carica non appena si è accorta che la società e TERZ 1 non avrebbero
risanato la situazione economica (cfr. consid. 1.4).
Quanto
asserito non è sufficiente per esimere la ricorrente da una responsabilità ex
art. 52 LAVS.
Infatti,
accettando la carica di gerente con diritto di firma individuale della Sagl
l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Va
ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl
rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli
organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex
art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique
VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H
20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va
quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di
questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo
2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011
con riferimenti).
A
tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore
(e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle
persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne
l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’ammi-nistratore deve, di principio, informarsi periodicamente del-l’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di
paglia"
(STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre
1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che
"scopo della
norma
(art. 716a cpv. 1 CO, ndr)
è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
.
Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le
proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici
rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18
novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF
9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Dei
succitati controlli la ricorrente non ha fatto menzione, né del resto risultano
dagli atti di causa. Al contrario ella ha indicato che
“(…) non ci occupiamo
da oltre due anni di questa società (…)”
(I).
In
particolare
–
a maggiore ragione visto che conosceva e/o doveva conoscere
gli obblighi e le scadenze della FA 1 (cfr. la
“Richiesta acconto per il pagamento
dei contributi paritetici per l’anno 2014”
sub. doc. A/2, indirizzata alla FA
1, c/o __________, società, quest’ulti-ma, di cui l’attrice è amministratrice
unica) e ritenuto come, a ragione e incontestatamente addotto dalla Cassa,
“(…)
occorre sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un
organo formale con una specifica formazione economica - nel caso di specie la
signora RI 1 risulta essere iscritta all'albo dei fiduciari quale commercialista
-, che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da
consentirgli di comprendere tempestivamente I'evolversi della situazione finanziaria
e di agire di conseguenza (STFA del 5 giugno 2003 in re V.C., R.G., STCA del 17
giugno 2003 in re R.V, A.P. F.C.). (…)”
(doc. 3, pag. 6)
–
l’insorgente, nella veste di organo formale della Sagl quale gerente, doveva
controllare che dal salario di TERZ 1 venissero dedotti e versati i contributi
alla Cassa.
Va
qui rilevato che anche le richieste d’acconto per i periodi gennaio-marzo del 6
marzo 2014 e aprile-giugno del 4 giugno 2014 con la diffida del 13 agosto 2014
e il precetto dell’11 settembre 2014 (cfr. doc. 4), sono state indirizzate alla
FA 1 c/o __________. Infatti, al riguardo, la Cassa ha (incontestatamente)
osservato che
“(…) si precisa peraltro che dal momento dell’affiliazione
della società nel registro membri della cassa, avvenuta il 15 gennaio 2014, e
sino al giugno 2015 tutta la corrispondenza inerente la società è sempre stata
inviata all’indirizzo della __________. (…)”
(doc. 3, pagg. 6 e 7).
Questo
Tribunale rileva inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di
essere stata impedita nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1.
Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stata ingannata mediante
raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata
una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Va
qui osservato che l’insorgente, nella misura in cui non fosse stata in grado
e/o impedita di svolgere la funzione assunta di gerente della società, avrebbe
potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare
detta carica.
Quanto
all’asserita insolvenza della FA 1, questo Tribunale può fare proprio quanto
osservato dalla Cassa e, più precisamente, che
“(…) la ricorrente ha assunto
la carica di gerente dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014, data in cui ha
rassegnato le proprie dimissioni, ed è stata ritenuta responsabile unicamente
per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il periodo da gennaio a
giugno 2014 (acconti). Alla fattispecie che ci occupa non è quindi applicabile
la giurisprudenza secondo cui il nesso di causalità adeguato fra danno e grave
negligenza (o violazione intenzionale) va negato qualora la società era già
insolvibile o gravemente indebitata al momento dell'entrata in carica
dell'organo (STFA 29 agosto 2002, H 277/01, consid. 4). Il danno patito dalla
Cassa non è relativo al periodo precedente l'assunzione della funzione di organo,
infatti la signora RI 1 è ritenuta responsabile per il danno sopraggiunto
mentre era gerente della società. Ad ogni buon conto, al momento dell'assunzione
della carica di gerente da parte della ricorrente, avvenuta il 28 novembre
2013, non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. In
effetti, il primo attestato di carenza beni è stato rilasciato in data 10
agosto 2015, quindi non si può dire che la società era già insolvente. (…)”
(III, pag. 3).
Riguardo,
infine, all’esclusiva responsabilità imputata a TERZ 1, va ricordato che,
secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel
presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF
9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI
1996 pag. 306).
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl.
In
queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente
le imponeva, RI 1, deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno
subìto dalla Cassa.
2.8. Occorre
esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,
rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193
consid. 2b).
Costituisce
motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il
pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di
liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata
situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora
altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali
per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La
questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro
all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i
contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un
tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi
se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata
giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare
l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è
quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività
può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può
verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per
lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni
sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà
economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono
debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In
questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita
contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.
cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi
ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di
discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico
e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994
nella causa M.).
In
concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di
discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione,
rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr.
2'103.65 per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2014 (da gennaio a
giugno, acconti).
2.9. Visto
tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione
impugnata confermata.
2.10. Il
TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del
ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità
del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni
in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto
contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di
una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo
qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza
di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione
in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi
dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en
matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances
sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité
selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE
2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è
pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità
del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione
per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche
se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata
dal ricorrente).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 3.- Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dallart. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2017 31.2017.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2017 31.2017.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2017 31.2017.9
Responsabilità ex art. 52 LAVS del gerente di una Sagl. Grave negligenza, non dati motivi di discolpa
Incarto n. 31.2017.9 FS Lugano 7 dicembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 19 aprile 2017 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 4 aprile 2017 emanata da in relaz. alla fallita: chiamata in causa: CO 1 in materia di contributi AVS FA 1 radiata da RC il 3 luglio 2017 TERZ 1 ritenuto in fatto 1.1. La FA 1 con sede a __________ (in precedenza a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 28 novembre 2013 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). RI 1 è stata in carica quale gerente con diritto di firma individuale dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014 (data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni; cfr. doc. 1). Dall’8 ottobre 2014, quale gerente con diritto di firma individuale, è stato iscritto TERZ 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). 1.2. Dal
1. gennaio 2014 la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 1). L’Ufficio di esecuzione di __________, il 10 agosto 2015, il 17 ottobre 2016 e il 22 marzo 2017 (cfr. XII/1), ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici non pagati dalla FA 1 per gli anni 2014 e 2015. L’ammontare dei contributi non soluti per detti anni, inclusi interessi di mora e spese esecutive, è pari a fr. 13'333.25 (cfr. doc. 1). La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 15 dicembre 2016 della Pretura del distretto di __________ e, dopo la sospensione della procedura per mancanza di attivo pronunciata con decreto del 23 gennaio 2017, la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC il 3 luglio 2017 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). 1.3. Con decisione di risarcimento danni del 31 gennaio 2017 la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di fr. 2'103.65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel 2014 (dal mese di gennaio fino al mese di giugno, acconti), in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo e importo (cfr. doc. 1). In esito all’opposizione del 6 febbraio 2017 dell’interessata (cfr. doc. 2), con decisione su opposizione 4 aprile 2017 – concludendo che “(…) la signora RI 1, non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, riferiti al periodo da gennaio a giugno 2014 (acconti), per l'ammontare di CHF 2'103.65, non avendo ella ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave. (…)” (doc. 3, pag. 10) – la Cassa l’ha respinta e confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS (cfr. doc. 3 = doc. A/1). 1.4. Contro la decisione su opposizione insorge RI 1. Contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS sostenendo che “(…) la mia società __________, nella mia persona, era stata incaricata in via fiduciaria, da TERZ 1, di amministrare la sua società FA 1. L'Istituto delle assicurazioni sociali mi ha richiesto il pagamento di oneri sociali su presunti stipendi versati nel 2014. Non ci occupiamo da oltre due anni di questa società, messa in liquidazione per fallimento e non mi ritengo responsabile di oneri sociali che credo non siano nemmeno dovuti o che comunque competono TERZ 1 stesso. La società era insolvente fin dall'inizio, pertanto viene a mancare un nesso di causalità adeguata tra la mia carica fiduciaria per conto di TERZ 1 e la responsabilità per il pagamento di oneri sociali eventualmente dovuti. Le mie dimissioni dalla carica fiduciaria sono state inoltrate non appena mi sono accorta che la società ed il soggetto (TERZ
1) non avrebbero risanato la situazione economica della società. (…)” (I). 1.5. Con la risposta di causa – rinviando alla decisione impugnata visto che la ricorrente ha ripreso le argomentazioni già addotte con l’opposizione e precisando di avere aperto la procedura di risarcimento danni anche nei confronti di TERZ 1: “(…) contro la decisione risarcitoria del 31 gennaio 2017, quale gerente, il signor TERZ 1 non ha interposto opposizione, pertanto la stessa è passata in giudicato. (…)” (III, pag. 2) – la Cassa postula la reiezione del ricorso. 1.6. Con decreto dell’8 maggio 2017 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (V) che è rimasto silente. 1.7. Con scritti pervenuti al TCA il 19 maggio e il 2 giugno 2017 (VI e VIII con allegato VIII/1) la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso la lettera del 17 maggio 2017 inviata direttamente all’Istituto delle assicurazioni sociali. 1.8. I doc. VI, VII, VIII e VIII/1 sono stati notificati alla Cassa che, rinviando in particolare ai punti 8 e 8.1 della decisione impugnata, ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare e di riconfermarsi nel provvedimento preso (X). 1.9. Con e-mail del 13 novembre 2017 (XII e allegati XII/1-2), notificati all’attrice per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte (XIII), la Cassa ha trasmesso al TCA gli attestati di carenza di beni e le distinte salari 2014 e 2015. considerato in diritto 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). 2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno” . Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio, il 10 agosto 2015, a carico della FA 1 (in seguito sciolta in via di fallimento; cfr. consid. 1.2) del primo di diversi attestati di carenza di beni da parte dell’UE di __________, con decisione del 31 gennaio 2017, confermata con decisione su opposizione del 4 aprile 2017, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale gerente con diritto di firma individuale dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società da gennaio a giugno 2014, acconti (cfr. consid. 1.3). 2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). In concreto il danno è costituito – come accennato (cfr. consid. 1.3) – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF e spese per il 2014 (da gennaio a giugno, acconti) per un importo pari a fr. 2'103.65 (cfr. consid. 1.3 e doc. 4). La ricorrente evidenzia che “(…) l’Istituto delle assicurazioni sociali mi ha richiesto il pagamento di oneri sociali su presunti stipendi versati nel 2014. (…)” (I; vedi in questo senso anche lo scritto del 17 maggio 2017 sub doc. VIII/1). Nella misura in cui, ponendo in rilievo tale circostanza, l’insorgente intenda mettere in discussone l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione del danno derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4) . Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). L’insorgente non sostiene (e tantomeno prova) che a TERZ 1 non sarebbe dovuto alcun salario per l’attività svolta per la società, ella si limita ad una critica generica ed a metterne in dubbio il versamento. In concreto, ritenuto che dalla scheda salariale per l’anno 2014 risulta che TERZ 1 era impiegato della società con un salario determinante AVS di fr. 48'000.-- (cfr. doc. XII/2) e che la stessa insorgente si limita a contestare genericamente l’importo (cfr. lo scritto del 17 maggio 2017 sub VIII/1: “(…) dopo un'ulteriore verifica dei files nei miei archivi ho potuto constatare che gli stipendi dichiarati da TERZ 1 non risultano mai stati versati nella misura da lui indicata. Infatti dal poco di contabilità che il mio studio fiduciario aveva potuto aggiornare mi risulta che per tutto l'anno 2014 unicamente un importo di CHF 11862.60 sia stato versato, pertanto ritengo che verosimilmente l'importo da lui dichiarato sia un importo fittizio. (…)”), questo Tribunale deve concludere che un salario era dovuto e che non si tratta quindi di una mera aspettativa salariale. L’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 2'103.65 (cfr. consid. 1.3) è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì che in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto. In questo senso a ragione la Cassa ha evidenziato, tra l’altro, che “(…) la FA 1, iscritta nella categoria dei datori di lavoro dal 1º gennaio 2014 e ora fallita come risulta dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 3 febbraio 2017, ha presentato in data 19 maggio 2015, per il tramite del gerente a quel momento in carica, il signor TERZ 1, la dichiarazione dei salari per l'anno 2014, indicando se stesso quale dipendente per un ammontare annuo lordo di CHF 48'000. Non vi sono di conseguenza, malgrado le generiche censure dell'opponente sulle capacità organizzative e finanziarie del signor TERZ 1, elementi concreti a sostegno della propria tesi, secondo la quale non vi sarebbero state retribuzioni soggette ai fini AVS. Peraltro la __________ __________, dichiarando di aver ricoperto la carica di gerente solo a titolo fiduciario ed avendo dimissionato il 25 settembre 2014, non poteva conoscere l'esatta situazione occupazionale della società per l'intero anno 2014. (…)” (doc. 3, pagg. 8 e 9). 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre
– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.7. La ricorrente – come accennato, gerente con diritto di firma individuale dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014 della FA 1 (cfr. consid. 1.1) – sostiene di aver assunto la carica di gerente della società a titolo fiduciario, che tutte le responsabilità sono da attribuire a TERZ 1, che la società fin dall’inizio era insolvente e che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla suddetta carica non appena si è accorta che la società e TERZ 1 non avrebbero risanato la situazione economica (cfr. consid. 1.4). Quanto asserito non è sufficiente per esimere la ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, accettando la carica di gerente con diritto di firma individuale della Sagl l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Va ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’ammi-nistratore deve, di principio, informarsi periodicamente del-l’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Dei succitati controlli la ricorrente non ha fatto menzione, né del resto risultano dagli atti di causa. Al contrario ella ha indicato che “(…) non ci occupiamo da oltre due anni di questa società (…)” (I). In particolare – a maggiore ragione visto che conosceva e/o doveva conoscere gli obblighi e le scadenze della FA 1 (cfr. la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2014” sub. doc. A/2, indirizzata alla FA 1, c/o __________, società, quest’ulti-ma, di cui l’attrice è amministratrice unica) e ritenuto come, a ragione e incontestatamente addotto dalla Cassa, “(…) occorre sottolineare che in base alla giurisprudenza si può pretendere da un organo formale con una specifica formazione economica - nel caso di specie la signora RI 1 risulta essere iscritta all'albo dei fiduciari quale commercialista -, che disponga di sufficienti conoscenze gestionali e contabili tali da consentirgli di comprendere tempestivamente I'evolversi della situazione finanziaria e di agire di conseguenza (STFA del 5 giugno 2003 in re V.C., R.G., STCA del 17 giugno 2003 in re R.V, A.P. F.C.). (…)” (doc. 3, pag. 6) – l’insorgente, nella veste di organo formale della Sagl quale gerente, doveva controllare che dal salario di TERZ 1 venissero dedotti e versati i contributi alla Cassa. Va qui rilevato che anche le richieste d’acconto per i periodi gennaio-marzo del 6 marzo 2014 e aprile-giugno del 4 giugno 2014 con la diffida del 13 agosto 2014 e il precetto dell’11 settembre 2014 (cfr. doc. 4), sono state indirizzate alla FA 1 c/o __________. Infatti, al riguardo, la Cassa ha (incontestatamente) osservato che “(…) si precisa peraltro che dal momento dell’affiliazione della società nel registro membri della cassa, avvenuta il 15 gennaio 2014, e sino al giugno 2015 tutta la corrispondenza inerente la società è sempre stata inviata all’indirizzo della __________. (…)” (doc. 3, pagg. 6 e 7). Questo Tribunale rileva inoltre che l’insorgente non ha addotto e tantomeno provato di essere stata impedita nell’esercizio della sua carica di gerente della FA 1. Nemmeno ha sostenuto (e tantomeno documentato) di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Va qui osservato che l’insorgente, nella misura in cui non fosse stata in grado e/o impedita di svolgere la funzione assunta di gerente della società, avrebbe potuto/dovuto rassegnare immediatamente le sue dimissioni e/o non accettare detta carica. Quanto all’asserita insolvenza della FA 1, questo Tribunale può fare proprio quanto osservato dalla Cassa e, più precisamente, che “(…) la ricorrente ha assunto la carica di gerente dal 28 novembre 2013 al 25 settembre 2014, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, ed è stata ritenuta responsabile unicamente per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il periodo da gennaio a giugno 2014 (acconti). Alla fattispecie che ci occupa non è quindi applicabile la giurisprudenza secondo cui il nesso di causalità adeguato fra danno e grave negligenza (o violazione intenzionale) va negato qualora la società era già insolvibile o gravemente indebitata al momento dell'entrata in carica dell'organo (STFA 29 agosto 2002, H 277/01, consid. 4). Il danno patito dalla Cassa non è relativo al periodo precedente l'assunzione della funzione di organo, infatti la signora RI 1 è ritenuta responsabile per il danno sopraggiunto mentre era gerente della società. Ad ogni buon conto, al momento dell'assunzione della carica di gerente da parte della ricorrente, avvenuta il 28 novembre 2013, non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS. In effetti, il primo attestato di carenza beni è stato rilasciato in data 10 agosto 2015, quindi non si può dire che la società era già insolvente. (…)” (III, pag. 3). Riguardo, infine, all’esclusiva responsabilità imputata a TERZ 1, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente le imponeva, RI 1, deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. 2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, RI 1 deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 2'103.65 per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2014 (da gennaio a giugno, acconti). 2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è respinto 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti