Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Contestazione del danno subito dalla Cassa. Violazione dei doveri di controllo da parte dell'amministratore unico della società datrice di lavoro. Nessun valido motivo di discolpa e di giutificazione
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 del saldo dei contributi paritetici sui salari versati nel 2012
e
2013 (quest’ultimo fino al mese di giugno), come pure degli oneri
sociali determinati sui salari del 2013 rivendicati da dipendenti della società.
Va qui ricordato che nella
precedente procedura, in sede di risposta la Cassa aveva ridotto l’ammontare
del danno da fr. 45'724.30, fissati con la decisione su opposizione 17 febbraio
2015, a fr. 38'655.25. La riduzione era dovuta ad un nuovo conteggio dei salari
rivendicati.
Nel precedente ricorso
l’ex amministratore unico aveva contestato l’ammontare dei salari rivendicati
per i seguenti motivi, così come riportato nella STCA 31.2015.4 (consid.
2.11):
"
(…) per il
fatto che diversi dipendenti avrebbero svolto nel periodo interessato la
propria attività per altre aziende. Ora, essi dovrebbero quindi lasciarsi
imputare quanto altrove guadagnato rispettivamente i salari sarebbero dovuti
dalle aziende che li hanno occupati e non dalla FA 1.
In particolare, per quanto riguarda il dipendente __________ egli
avrebbe lavorato nei mesi da aprile a giugno 2013 presso la ditta __________ di
__________, “
ceduto in prestito
” da __________, così come il dipendente __________.
Anche altri salariati sarebbero stati ceduti ad altre ditte nel periodo in
questione (cfr. la lista in doc. 7). Necessita quindi di essere chiarita
l’effettiva titolarità dell’obbligo del pagamento del salario a buona parte dei
dipendenti nel periodo in questione. Inoltre, secondo il ricorrente il
dipendente __________ era già in età di pensionamento ed in malattia dal 15
gennaio al 5 marzo 2013 per ricaduta, per essere poi di nuovo in malattia dal 4
al 26 giugno 2015 (cfr. doc. XIV p. 9).”
Oggetto del rinvio
riguardava proprio le determinazione di questi salari rivendicati. A tal
riguardo questa Corte aveva stabilito:
"
A seguito
dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha dapprima insinuato all’UF
il suo credito con scritti del 25 ottobre 2013 per un totale di fr. 45'724.30,
e meglio fr. 3'993.85 per il 2012, fr. 29'320.15 per il 2013 (gennaio sino
all’apertura del fallimento) e fr. 12'410.30 per contributi su rivendicazioni
di salario per il periodo successivo al fallimento (doc. C, C1, C2, C3).
L’importo relativo ai salari non percepiti ma insinuati nel fallimento,
per una massa salariale di fr. 174’855.--, è stato stabilito sulla base della
documentazione prodotta all’UF dai dipendenti, rispettivamente dai loro
sindacati.
Nessun documento relativo a tali salari notificati è agli atti.
A detta del ricorrente le notifiche dei salari riferite al 2013 sarebbero
state effettuate dai sindacati e non potrebbero essere accettate, in quanto
appunto comprenderebbero salari non dovuti in quanto i lavoratori devono
vedersi imputare l’attività svolta nel periodo di disdetta presso un altro
datore di lavoro. In particolare a detta del ricorrente diversi dipendenti
avrebbero prestato la loro opera nel periodo oggetto di rivendicazione
salariale per conto di altre ditte.
In tal senso del resto emerge dall’incarto che il patrocinatore
del ricorrente aveva con scritto del 9 marzo 2015 (doc. F) segnalato tali
censure all’UF, affermando tra l’altro:
(…) Ho pure preso atto che sono
state accettate le notifiche delle pretese salariali fatte valere per l’intero
periodo di disdetta, malgrado la qualsi totalità dei dipendenti notificatisi
abbiano continuato a lavorare presso terzi, mi riferisco ad esempio a coloro
che pur risultando diondenti della fallita già lavoravano presso altri come ad
es __________, __________. Il signor __________ e il signor __________ hanno
lavorato presso la __________, __________, mentre __________ da __________. Del
signor __________ non si hanno notizie e quindi non si può neppure escludere
che abbia comunque lavorato. Vi chiedo pertanto di voler aggiornare la
graduatoria in quanto manifestamente errata, ancorché cresciuta in giudicato
(anche se non trovo agli atti la notifica del deposito dell’amministratore che
come parte interessata è stato quindi privato della possibilità di opporsi)
ricalcolando le pretese salariali e di conseguenza quelle degli istituti
sociali in base alle risultanze. Mi permetto suggerire dalle ditte indicate il
richiamo delle notifiche 2013 all’AVS per suddetti dipendenti. In effetti il
lavoratore che pretende la protezione del salario nel periodo di disdetta deve
lasciarsi imputare la differenza di salario realizzato altrove.”(doc.)
Allegata a tale scritto il legale del ricorrente ha inviato la
lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali,
a loro conoscenza, gli stessi avevano prestato la loro opera nel 2013 nel
periodo in questione, prima del fallimento o successivamente (e quindi, a
quest’ultimo proposito, sostanzialmente nel periodo di disdetta da luglio a
agosto rispettivamente per un dipendente sino ad agosto 2013 doc. F).
A seguito di tale richiesta, con scritto del 11 marzo 2015 l’UF ha
chiesto ai sindacati la verifica delle posizioni insinuate, chiedendo “un
rapporto dettagliato” in relazione al fatto che sembrava che durante il periodo
di disdetta e malgrado le notifiche di salario, i dipendenti della FA 1 avevano
trovato un’altra occupazione (doc. H).
Non è dato di sapere quale sia stata la risposta dei sindacati
all’UF né che tipo di accertamento sia in seguito stato svolto dall’UF.
Agli atti risulta infatti soltanto una e-mail inviata in data 9 giugno
2015 dalla funzionaria dell’UF all’avvocato RA 1 con la quale si comunica che “
i
sindacati dei dipendenti della fallita hanno provveduto a correggere le
insinuazioni di credito
” indicando di seguito la lista, corretta a seguito
di non note nuove notifiche di salari del 13 e 17 marzo 2015, dei salari
notificati (doc. P).
Dal canto suo la Cassa, nella risposta di causa del 20 maggio
2015, ha semplicemente affermato di aver
“incaricato il servizio ispettorato
per la verifica delle argomentazioni formulate dal ricorrente
” e che il
Servizio ispettorato,
“effettuati gli accertamenti del caso”
ha
proceduto ad allestire una nuova, modificata dichiarazione dei salari per
l’anno 2013 che è stata poi inviata all’UF il 22 e 30 aprile 2015, sulla base
di un rapporto del 22 aprile 2015 del Servizio ispettorato (doc. 9), riducendo
la massa salariale da fr. 222’741 a fr. 193'444 rispettivamente i salari
rivendicati per il 2013, al netto dell’insolvenza, da fr. 141'759 a fr.
102'179. Complessivamente quindi la pretesa risarcitoria verso il ricorrente è
stata ridotta da fr. 45'724.30 a fr. 38'655.25, come si evince dalla (nuova)
insinuazione di credito all'UF del 30 aprile 2015 (doc. 9 -12).
Ora, come detto, non sono noti gli (eventuali) accertamenti
eseguiti dalla Cassa, rispettivamente dall’UF, per chiarire e accertare
l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione.
Appare tuttavia assodato che contestualmente alla prima notifica
dei salari rivendicati effettuata dai salariati della FA 1, rispettivamente dai
loro sindacati, sono state notificate delle pretese non giustificate, prova ne
è che a seguito di una semplice lettera di richiesta d’informazioni da parte
dell’UF la massa salariale ha subito una non indifferente riduzione (di ca fr.
30'000 per i primi mesi del 2013 e ca fr. 40'000 per la seconda parte
dell’anno).
Malgrado questi dati che quantomeno rafforzano il dubbio di una
situazione tutt’altro che chiara e trasparente in seno alla FA 1, perlomeno
riguardo alle pretese salariali dei dipendenti nel corso degli ultimi mesi che
hanno preceduto il fallimento e nel periodo di disdetta dei rapporti di lavoro,
la Cassa sembra aver omesso i necessari accertamenti ulteriori limitandosi ad
ammettere direttamente le posizioni fatte proprie dall’UF.
Apparentemente la Cassa non ha in effetti chiarito se
effettivamente le insinuazioni pervenute fossero corrette, avuto anche riguardo
ai crediti relativi al periodo di tempo posteriore alla dichiarazione di
fallimento, rispettivamente se le stesse tenessero conto di eventuali
ricollocamenti professionali avvenuti nel corso dei periodi di disdetta dei
contratti di lavoro
.
In proposito il ricorrente ha ripetutamente affermato che i
dipendenti avrebbero svolto la loro attività nella forma di un addotto e non
ben precisato “prestito” di manodopera, indicando peraltro anche alcune delle
ditte presso le quali i lavoratori della fallita avrebbero prestato la loro
opera (ditta __________, __________, __________, ecc.; doc. F). Anche tale
questione merita più approfondito esame ritenuto come il collocamento di un
dipendente presso un’azienda prestataria ad opera della propria azienda
(prestatrice) implica una serie di quesiti contrattuali, che concernono anche e
soprattutto i salari interessati e la titolarità dell’obbligo di pagamento
degli stessi e, quindi, dei relativi contributi, che meritano un attento esame.
Anche le circostanze, addotte dal ricorrente, per cui taluni dipendenti
si trovassero nei mesi in oggetto in malattia o in pensionamento (cfr. doc.
XIV), meritano ulteriore verifica da parte della Cassa, ritenuto come
all’inserto non siano presenti atti o elementi tali da permettere al TCA di
procedere ad accertamenti mirati in tal senso e come, del resto, il TCA non
debba e possa supplire alle carenze istruttorie della Cassa.
Considerato come il ricorrente abbia con insistenza fatto valere
tali contestazioni, anche e malgrado la correzione del danno fatta valere con
la risposta di causa dalla Cassa, questo Tribunale ritiene imprescindibile un
più attento e accurato esame della somma del danno fatto valere dalla Cassa. La
scarna documentazione versata agli atti non permette in effetti di giungere ad
un chiaro e affidabile giudizio circa l’effettiva misura del danno
rispettivamente circa l’eventuale responsabilità di RI 1 quale organo formale
della FA 1, ove nuovamente si ricordi che secondo costante giurisprudenza,
spetta di principio all’amministrazione documentare la propria pretesa,
mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). “ (sottolineature
del redattore, STCA 31.2015.4 consid. 2.12).
2.3. A seguito del ritorno degli
atti, in data 7 marzo 2016 la Cassa, dopo un ulteriore accertamento presso
l’Ufficio fallimenti, ha proceduto ad un nuovo conteggio dei contributi determinati
sulle rivendicazioni salariali, tenendo conto delle nuove notifiche di credito
da parte dei collaboratori della società, rispettivamente dai loro rappresentanti
sindacali menzionati nell’email 9 giugno 2015 dell’Ufficio fallimenti al
rappresentante del ricorrente (doc. P inc. 31.2015.4 e inc. 31.2016.16).
Come si legge nel relativo
rapporto di revisione, l’ispettrice ha concluso:
"
La distinta
salari per l’anno 2013 del 22 aprile 2015 viene confermata.
Mentre dopo la sentenza incarto art. 52 LAVS n.31.2015.4 del 18
dicembre 2015 che ha rinviato alla Cassa per accertamenti, la tabella dei
salari rivendicati è stata modificata dopo aver effettuato le dovute verifiche.
Sono stati verificati tutti i conti individuali dei salariati per
controllare che non vi fossero sovrapposizioni di salari nei periodi di disdetta
con altri datori di lavoro.
Inoltre sono stati approfonditi in particolare la posizione del
dipendente __________ in cui si chiedeva accertamenti per pensionamento e
malattia. Lo stesso è nato il 29.03.1954 quindi non in età AVS per il periodo
da gennaio a giugno 2013, mentre per la malattia non abbiamo trovato nessun
conteggio comprovante un eventuale rimborso assicurativo per lo stesso. Per cui
si conferma i salari per l’anno 2013” (X/4).
Su richiesta del TCA, il
1° giugno 2017 l’ispettore della Cassa ha dettagliatamente esposto le singole
rivendicazioni salariali, allegando la pertinente documentazione (ciò che non
era stato il caso nella precedente procedura):
"
(…)
Come si potrà evincere dai singoli calcoli
qui sotto riportati, il rapporto 125c/2013 del 7 marzo 2016, già in possesso
del servizio giuridico, scaturisce dopo un'attenta analisi in cui sono stati presi
in considerazione:
Ie nuove
notifiche di credito
i periodi di
disdetta in cui i dipendenti hanno ricevuto indennità AD
i periodi in cui
i dipendenti erano salariati presso altri datori di lavoro.
A. __________: fr.
35'639.-
Salario rivendicato: fr.
37'436.-
(composizione,
vedi lettera __________ doc. 1)
Versamento Insolvenza: fr.
1'797.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 2)
B. __________ fr.
6'316.-
Salario rivendicato: fr.
10'744.- (vedi lettera __________ doc 3)
Versamento Insolvenza: fr.
4'428.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 4)
C. __________ fr.
7'831.-
Salario rivendicato: fr.
12'062.50, così determinato:
fr. 19'551.35 (vedi lettera __________
doc. 5)
./. 5'000.- assegni familiari
non soggetti all'AVS (vedi lettera __________ doc. 5)
./. 2'488.85.- versamento da parte della
disoccupazione dal 25'06.2013 al 18.07.2013 (vedi lettera __________ Cassa
disoccupazione doc. 6)
Versamento Insolvenza:
fr. 4'232.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 7)
D. __________ fr.
6'167.-
Salario rivendicato: fr.
10'398.80, così determinato
fr. 23'873.- (vedi lettera __________
doc. 8)
./. 1 3'474.20 (preavviso 2 mesi luglio, agosto
2013) come lettera __________ doc. 9 e indicazione del Signor __________
secondo cui per i mesi di preavviso era già salariato della ditta __________
Versamento Insolvenza: fr.
4'232.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 10)
E. __________ fr.
5'727.-
Salario rivendicato: fr.
11'549.-
fr. 20'076.30 (vedi lettera __________
doc. 11)
./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta
all'AVS (vedi lettera __________ doc. 1 1)
./. 3'756.60.- versamento da parte della
disoccupazione luglio 2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc.
12)
./. 4'591,40,- versamento da parte della
disoccupazione agosto 2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc.
13)
Versamento Insolvenza:
fr. 5'822.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 14)
F. __________ fr.
5'694.-
Salario rivendicato: fr.
11'038.-
fr. 19'867.60 (vedi lettera __________
doc. 15)
./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta
all'AVS (vedi lettera __________ doc. 15)
./. 8'649.90.- versamento da parte della disoccupazione
dal 27.06.2013 al 31 .08.2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione
doc. 16)
Versamento Insolvenza:
fr. 5'344.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc. 17)
G. __________ fr.
14'222
Salario rivendicato: fr.
19'064.-, così determinato
fr. 19'243.39 (vedi lettera __________
doc. 18)
./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta
all'AVS (vedi lettera __________ doc. 18)
Versamento Insolvenza:
fr. 4'842.-
(vedi
conteggio indennità insolvenza doc.19)
H. __________ fr.
0
Salario rivendicato: fr.
3'428.60 (*)
fr. 35'907.15 (vedi lettera __________
doc. 20)
./. 34'092.- indennità malattia non soggetta
all'AVS (vedi lettera __________ doc. 20)
(*) Dato che il versamento dell'insolvenza
è di fr. 3'428.60 (vedi lettera indennità per insolvenza doc. 21) per prassi __________
viene considerato il medesimo importo conteggiato dall'insolvenza.
Riassumendo (cfr. distinta salari
rivendicati) abbiamo:
salari rivendicati: fr.
11 5'722.-
insolvenza: fr.
34'126.-
saldo: fr.
81'596.-
(…)” (cfr. doc. XIV/5)
Inoltre, con riferimento
alla lista del 1° ottobre 2013 (doc. 9/ 3 e 4 allegato a XIV = doc.1 allegato a
XX), prodotta dal rappresentante dell’insorgente col citato scritto 9 marzo
2015 (doc. F inc. 31.2015.4 e inc. 31.2016.21) relativa ai nominativi dei
collaboratori della FA 1 che – secondo l’insorgente, su indicazioni ricevute da
__________ – avrebbero lavorato presso terzi durante il periodo di disdetta (generalmente
luglio - agosto, rispettivamente un dipendente da luglio a ottobre 2013 ed un
altro solo agosto 2013; tutti i rapporti di lavoro dei collaboratori sono stati
sciolti nel giugno 2013 a seguito dell’apertura del fallimento della società e
per quel mese hanno ricevuto l’indennità per insolvenza), va detto quanto
segue.
Come si evince dal
succitato scritto dell’ispettore, va in particolare fatto presente che i salariati
__________, __________, __________ durante il periodo di disdetta hanno percepito
delle indennità di disoccupazione (che sono state correttamente dedotte dai
salari rivendicati) motivo per cui si presume che durante il periodo in
questione essi non abbiano lavorato presso terzi. Per il dipendente __________
il revisore della Cassa ha dedotto dal salario rivendicato i due mesi di
preavviso riconoscendo quindi che durante quei mesi lo stesso ha lavorato
presso terzi. Riguardo al dipendente __________, “prestato” alla ditta __________
da giugno 2013, la rivendicazione salariale va confermata. Spettava semmai alla
ditta __________ pagare alla FA 1 la collaborazione. L’altro dipendente
“prestato” __________ dal mese di luglio 2013 alla __________ durante il
periodo di disdetta non ha rivendicato alcun salario (doc. 7/2 allegato a XIV).
Certo che, come
segnatamente evidenziato dal ricorrente nelle osservazioni 14 luglio 2017,
l’ispettore della Cassa (ma anche l’Ufficio fallimenti) si è fondato sulle
rivendicazioni salariali allestite dai sindacati che sono di parte. Tuttavia
non vi sono indizi che permettono di ritenere come errate le rivendicazioni
salariali, che vanno di conseguenza confermate. Né del resto, il ricorrente ha
fornito la controprova.
In conclusione, confermato
il totale dei salari 2013 rivendicati di fr. 115'722.--, dai quali vanno
decurtate le indennità per insolvenza di fr. 34'126.--, gli oneri sociali di
fr. 7'216,75 sono stati correttamente determinati sulla differenza di fr.
81'596.--, come da conteggio 7 marzo 2016 della Cassa, allegato alla decisione
contestata (doc. 5 allegato a X).
A tale importo vanno
aggiunti gli oneri sociali rimasti scoperti nel 2012 di fr. 3'993,80 e nel 2013
(gennaio – luglio) di fr. 29'320,15, così come risulta dagli incontestati
estratti conto del 26 aprile 2015 allegati alla decisione contestata (doc. 2 e
E. 3 allegato a X).
Complessivamente il danno
subito della Cassa di fr. 36'834,85, fatto valere con la decisione contestata,
è da confermare.
2.4. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.
1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192
consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650).
Inoltre - anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la
trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo
stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha
violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5.
La cassa
di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non
osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo
di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe allora al datore
di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità.
Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985
pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.6. A
i sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid.
5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).
I
fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili
a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare
se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo
determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid.
3a; RCC 1985
pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.
658).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Con il presente ricorso l’ex
amministratore unico della società ribadisce quanto sostenuto nel precedente gravame.
Sostiene che il
responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG era l'ex azionista della FA
1, __________, il quale gestiva la società stessa.
In primo luogo occorre ricordare
che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti
gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;
STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova
infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni
amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione,
in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di
principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114 V 219 = RCC
1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella
causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti
in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H
310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00
+ H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag.
165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo
di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27
aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8
novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che
"scopo
della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale
consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura,
ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo la nostra Massima
istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre
1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,
consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre
2010).
Visto quanto sopra, nel
caso in esame quanto asserito dall’insorgente, ossia che il responsabile del
pagamento dei contributi AVS/AI/IPG sarebbe stato l'ex azionista e amministratore
di fatto della FA 1, __________, non è sufficiente per liberarlo dalla sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.8. Il
ricorrente ritiene che vi sia stata un’interruzione del nesso di causa naturale
e adeguata tra il suo agire ed il danno subentrato. Il mancato pagamento dei
contributi è dovuto al comportamento di terzi (punto no. 2.3 del ricorso).
Secondo
la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a
provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V
290 consid. 1c con riferimenti).
Con
riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso
causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il
danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081;
Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660).
Innanzitutto occorre
evidenziare che, come risulta dall’evoluzione del pagamento dei contributi
paritetici relativi agli anni 2011 - 2013 (doc. 2 - 4), la società era
cronicamente in ritardo con il versamento degli oneri sociali; dal marzo 2011
la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e dall’aprile 2011 precettarla.
La FA 1 è riuscita a saldare i contributi del 2011, lasciando scoperti quelli
del 2012 per fr. 3'993,85; dall’acconto di aprile 2013 non ha più pagato
alcunché. In queste circostanze, il ricorrente, amministratore unico di una
piccola società con 9 dipendenti (cfr. distinte salari 2012 e 2013 allegate
alla decisione contestata), aveva l’obbligo accresciuto di vegliare affinché
gli oneri sociali fossero regolarmente e tempestivamente liquidati.
Va poi rilevato che per la
FA 1 il 2011 si è chiuso con una perdita di fr. 106'604,73 ed il 2012 con
un’altra perdita di fr. 117'144,84 (cfr. le relative chiusure presenti
nell’incarto richiamato dall’UF, XIII), motivo per cui – al di là degli
asseriti prelievi ed introiti non contabilizzati – la situazione economica
destava preoccupazione, tant`è che, come visto, la società ha avuto cronici
problemi circa il versamento dei contributi paritetici.
In queste circostanze, l’insorgente
non poteva esimersi dal regolare controllo sul pagamento dei contributi
paritetici, se del caso chiedendo alla Cassa informazioni al riguardo.
Le circostanze addotte
dall’insorgente (punto no. 2.3 del ricorso) non sono idonee a interrompere un
nesso adeguato tra il suo agire ed il danno subito dalla Cassa. Questo per i
seguenti motivi.
Dapprima il ricorrente ritiene
che la società aveva sufficiente liquidità in banca per pagare i contributi
scoperti. Il giorno del fallimento il conto cassa acquisti presentava infatti
un saldo di fr. 35'559.--. Tuttavia l’UF ha bloccato il pagamento degli oneri
sociali. Va qui ricordato che in generale spetta all’amministrazione del
fallimento mantenere il valore della massa fallimentare e di certo non favorire
alcuni creditori rispetto ad altri (riguardo ai singoli atti amministrativi
ammessi cfr. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2013, §
45 n. 21ss, pagg. 417 ss). Pertanto il blocco era pienamente giustificato.
Secondo il ricorrente,
l’UF non si sarebbe curato d’incassare tutti i crediti incontestati della
società. Certo l’amministrazione del fallimento è tenuta ad incassare i crediti
non contestati (cfr. Ammon, op. cit., § 45 n. 24, pag. 418). Tuttavia il
ricorrente non menziona quali crediti incontestati dovevano essere richiesti
dall’UF, né del resto risulta che tale eventuale omissione sia stata oggetto di
ricorso alla competente autorità di vigilanza [“
Mit der
betreibungsrechtliche Beschwerde können funktionsgemäss nur Verfügungen (oder
Unterlassungen) der Vollstreckungsorgane angefochten werde; konkrete auf den
Verfahrensgang einwirkende Massnahmen (SchKG 171 I)”
, Ammon-Walther, op.
cit., § 6 n. 7, pag. 43].
A prescindere dalla
liceità o meno del comportamento dell’UF, va sottolineato che nel caso concreto
l’agire dell’amministrazione del fallimento non può essere messo in relazione
con il mancato versamento degli oneri sociali da parte della società. Si tratta
infatti di contributi ampiamente scaduti al momento dell’apertura del
fallimento e non versati dal datore di lavoro.
L’ex amministratore unico sostiene
inoltre che solo dopo l’apertura del fallimento e secondo quanto rivelato dagli
operai della società ha appreso che a sua insaputa __________ avrebbe incassato
delle mercedi per lavori senza versarli in banca, nascondendo cosi importi
verosimilmente sostanziosi e generato ammanchi che hanno segnatamente impedito
il pagamento delle ultime fatture. __________ avrebbe inoltre proceduto a
prelievi non autorizzati, nascondendo anche degli attivi del fallimento non
dichiarando crediti per cantieri.
Va qui precisato che,
secondo costante giurisprudenza (
STCA 9 giugno 2008 [inc.
31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc.
31.1995.12])
) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.
52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a
eventuali cause di un fallimento. Pertanto, quanto sostenuto sopra non è
rilevante ai fini del presente giudizio.
Del resto l’insorgente non
ha mai sostenuto e tantomeno provato di essere stato impedito da Scolari – il
quale, come sostenuto dal primo (cfr. consid. 2.7), sarebbe stato il deus ex
machina della società – nell’esercizio della sua carica di amministrazione
unico, come pure di essere stato da lui ingannato mediante raggiri di rilevanza
penale, circostanze che avrebbero permesso di liberarlo da una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22
del 5 luglio 2007).
È vero che la Cassa ha
accolto l’opposizione di __________, non ritenendolo amministratore di fatto
della FA 1, ma è altrettanto vero che all’amministrazione non spettava, come
sostenuto in sede ricorsuale, sporgere denuncia penale contro il succitato per
le sue presunte malversazioni addotte dall’insorgente. Semmai era compito
dell’ex amministratore unico, a nome della società, di procedere in tal senso,
ciò che non ha tuttavia fatto.
Con la replica 16 novembre
2016 il ricorrente rileva poi che a bilancio nel 2013 sul conto della Banca __________
vi erano fr. 30'586,77 ed un totale attivo circolante di fr. 66'160.06, mentre
gli attivi della società ammontavano a fr. 233'401,20. Va tuttavia rilevato che
i passivi erano di fr. 495'944,65, motivo per cui, contrariamente a quanto
sostenuto, l’ex amministratore unico doveva preoccuparsi che la società liquidasse
quanto dovuto alla Cassa (doc. D).
Infine, l’insorgente
stigmatizza come la Cassa non abbia proceduto ad accertare l’effettiva gestione
del conto presso la Banca __________, così come richiesto dal TCA nella
sentenza di rinvio [
“Nell’ambito dei chiarimenti da esperire, la Cassa vorrà
pure adeguatamente acclarare l’effettiva gestione dei conti bancari della
società ad opera dell’amministratore da un lato e dell’azionista unico della
stessa dall’altro (cfr. segnatamente in relazione al conto citato dal
ricorrente presso la Banca __________, del quale non risulta agli atti alcuna
documentazione
); STCA citata consid. 2.12 in fine].
A tal riguardo, nella
decisione contestata è stato pertinentemente evidenziato che
“… dall’esame
dell’estratto conto della Banca __________, trasmessoci il 5 febbraio 2016
dall’Ufficio fallimenti di __________ non emergono elementi evidenti che
possano in alcun modo indicare chi effettivamente avesse gestito gli incassi
della FA 1 e/o se gli stessi possano prefigurare delle malversazioni di natura
penale e/o che possano aver una qualsivoglia influenza sull’attribuzione della
responsabilità ex art. 52 LAVS”
(pag. 6 della decisione contestata;
estratti sub. XIII).
Determinante è che, come
visto sopra, al ricorrente spettava un’accurata vigilanza, indipendentemente dalle
asserite inadempienze contabili.
Richiamato quanto sopra, l
a passività dimostrata dall’insorgente è in relazione di causalità
naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio
2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Né del resto vi sono le
circostanze per ritenere,
con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causa
adeguata tra la grave
negligenza del ricorrente e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa.
2.9. Occorre esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio
organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal
provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei
contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in
questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione
finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri
crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la
sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i
contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione
decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca
credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi
sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale
atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo
responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe
nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur
Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002
consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della
società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non
sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in
cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui
omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il
mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente
rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e
ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri
obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte
(normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi
sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la
giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile
dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3
con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163
segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per
giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il
differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti
venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,
giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono
stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel
senso della succitata giurisprudenza.
Va ricordato che dal mese
di marzo 2011 la Cassa ha dovuto regolarmente diffidare e dall’aprile 2011 precettare
la società. Quest’ultima ha lasciato scoperto, oltre il conguaglio 2012, gli
acconti mensili aprile – giugno 2013, come pure il relativo conguaglio (cfr. gli
specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2011,
2012 e 2013 in doc. 2- 4). Ora, dal punto di vista contributivo sono “solo” 3
gli acconti rimasti scoperti e temporalmente parlando rientrerebbero quale
motivo di giustificazione. Tuttavia ciò non è il caso, ricordato come la
società sia stata sistematicamente diffidata e precettata per il versamento dei
contributi paritetici.
In queste circostanze non
risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere,
per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse
riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una
passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243;
STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del
29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
2.10. L’insorgente ha chiesto l’audizione
di __________ e dei dipendenti della __________ che durante il periodo di
disdetta avrebbero lavorato per conto terzi, nonché il richiamo dall’UF degli
estratti bancari della Banca __________ e gli atti della precedente causa TCA inc.
31.2015.4.
Va qui ricordato che per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126
I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).
Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante,
e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo
apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Questo TCA ha richiamato
integralmente dall’UF gli atti riguardanti la società (XIII) ed acquisito l’inc.
TCA 31.2015.4.
Non è necessario sentire i
dipendenti della FA 1 avendo questa Corte richiamato dalla Cassa la
documentazione alla base delle rivendicazioni salariali (cfr. consid. 1.8). Altrettanto
non necessario è l’interrogatorio di Carlo Scolari, già per il solo motivo che
è molto inverosimile che confermi gli addebiti rivolti dal qui ricorrente. Del
resto, come visto al consid. 2.7, l’asserito agire del citato non è stato
sufficiente per liberare l’ex amministratore unico da una sua responsabilità ai
sensi dell’art. 52 LAVS.
Visto tutto quanto precede
il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata
confermata.
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51,
chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di
diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro
per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,
ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un
giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa
di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il
valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una
questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un
senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit
pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects
choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.
52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;
cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa
l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del
titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per
il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella
quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema
di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo
evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di
diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85
cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico
anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere
dimostrata dal ricorrente).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2017 31.2016.14 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2017 31.2016.14 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2017 31.2016.14
Responsabilità datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Contestazione del danno subito dalla Cassa. Violazione dei doveri di controllo da parte dell'amministratore unico della società datrice di lavoro. Nessun valido motivo di discolpa e di giutificazione
Raccomandata Incarto n. 31.2016.14 BS Lugano 21 agosto 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2016 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 7 settembre 2016 emanata da CO 1 in materia art. 52 LAVS in relazione alla fallita: FA 1 ritenuto in fatto 1.1. La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 9 marzo 2010, con iniziale sede a __________ e dall’ottobre 2012 a __________, aveva quale scopo sociale l’esecuzione di lavori di costruzione di soprastruttura e di sottostruttura, l’esecuzione di progetti e direzione lavori, e la gestione e amministrazione di beni immobili. Dall'estratto RC informatizzato risulta che RI 1 è stato in carica quale amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 9 marzo 2010 e sino alla dichiarazione di fallimento. 1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1. aprile 2010 al 30 giugno 2013. La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal marzo 2011 e precettarla dall’aprile 2011 (cfr. specchietto dell’evoluzione del debito contributivo e in doc. 4 inc. 31.2015.4). Con decreto 21 giugno 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato la società in fallimento e mediante pubblicazione del 30 luglio 2013 l’Ufficio Fallimenti (in seguito: UF) del Distretto di __________ ha autorizzato la liquidazione del fallimento con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 232 LEF (doc. B inc. 31.2015.4). Con scritto del 25 ottobre 2013 la Cassa ha insinuato all’UF un credito di fr. 45'724.30 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società fallita per gli anni 2012 (fr. 3'993.85) e, parzialmente (sino al giugno) 2013 (fr. 29'320.15), oltre contributi su rivendicazioni di credito per quest’ultimo anno (fr. 12'410.30; doc. C1, C2, C3 inc. 31.2015.4). Il 4 febbraio 2015 l’UF ha comunicato che non erano da prevedersi dividendi per i creditori di II.a classe (doc. D) e dall’8 al 27 settembre 2014 ha depositato la graduatoria del fallimento della FA 1 (doc. 14 inc. 31.2015.4). 1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 ottobre 2014 la Cassa aveva chiesto a RI 1 un risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 45'724.30 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per gli anni 2012 e 2013 (fino al mese di giugno), come pure per rivendicazioni di credito per l’anno 2013 (doc. 1 inc. 31.2015.4). In esito all’opposizione dell’interessato del 27 novembre 2014, con decisione su opposizione del 17 febbraio 2015 la Cassa aveva confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS per un danno di fr. 45'724.30 (doc. C, A inc. 31.2015.4). Con sentenza 18 dicembre 2015, in accoglimento del ricorso 25 marzo 2015 di RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il TCA aveva annullato la succitata decisione su opposizione e rinviato gli atti alla Cassa per l’espletamento di ulteriori accertamenti e per nuova decisione (inc. 31.2015.4). 1.4. Eseguiti gli accertamenti, il 29 marzo 2016 la Cassa ha emesso una nuova decisione di risarcimento per un ammontare di fr. 36'834,85, confermata con decisione su opposizione del 7 settembre 2016. 1.5. Contro la summenzionata decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento. Rimproverando alla Cassa di non aver svolto tutti gli accertamenti di cui alla STCA 18 dicembre 2015, ribadisce in sostanza come non possa essergli rimproverata una violazione per negligenza grave delle prescrizioni. Contesta nuovamente una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ricordando che l’ex azionista e organo di fatto della FA 1, __________, oltre a controllare e gestire la società, era anche il responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG. Il ricorrente ribadisce di non aver avuto dubbi sull’operato dell’ex azionista. Solo al momento del fallimento e per voce degli operai è venuto a conoscenza che __________ aveva incassato importi e proceduto a prelievi senza registrarli in contabilità, che nel giorno dell’apertura del fallimento vi era sufficiente liquidità in banca per pagare i contributi paritetici scoperti e che pertanto l’agire di __________ interrompe il nesso di causalità tra il suo (del ricorrente) comportamento e il danno subito dalla Cassa. Sostiene inoltre come l’UF non abbia proceduto all’incasso dei crediti incontestati della società. Rimprovera infine alla Cassa di non aver denunciato all’autorità penale __________, anzi di averlo liberato da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. L’insorgente ripropone la contestazione del calcolo del danno subito, in particolare riguardo all’ammontare dei salari 2013 rivendicati da dipendenti della società. Da ultimo ha chiesto, in caso di vittoria, il riconoscimento di fr. 2'800.-- di ripetibili in quanto deve essere tenuto conto anche dell’assistenza prestata dal suo legale a seguito del rinvio. 1.6. Con la risposta di causa la Cassa, confermando nella sostanza il contenuto della decisione contestata, ha postulato la reiezione del ricorso. Ritiene di aver svolto tutti i necessari accertamenti e ribadisce che l’insorgente non ha ottemperato ai suoi obblighi di diligenza e di controllo derivanti dalla sua carica di amministratore unico. Conferma altresì l’ammontare del danno fatto valere. 1.7. Il 16 novembre 2016 l’insorgente, producendo nuova documentazione, ha replicato (V), seguite da duplica della Cassa datata 6 dicembre 2016 (VII). 1.8. Il 19 maggio 2017 il TCA ha richiamato dall’Ufficio fallimenti gli atti della FA 1 (XIII) ed il 29 maggio 2017 ha proceduto ad un accertamento presso la Cassa (XII) ricevendo risposta l’8 giugno 2017 (XIV). Su richiesta del Tribunale, con scritto 14 luglio 2017 il ricorrente ha preso posizione in merito al succitato accertamento (XX). considerato in diritto 2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Q ualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, come rilevato nella STCA 31.2015.4, a seguito del fallimento della FA 1 (e al conseguente rilascio in data 22 maggio 2015 di un attestato di carenza beni), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno derivato dal mancato versamento, da parte della fallita, di parte dei dovuti contributi paritetici. 2.2. 2.2.1. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003; H 194/96 del 4 novembre 1996). 2.2.2. Nel caso in esame, il danno, per complessivi fr. 36'834,85, è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 del saldo dei contributi paritetici sui salari versati nel 2012 e 2013 (quest’ultimo fino al mese di giugno), come pure degli oneri sociali determinati sui salari del 2013 rivendicati da dipendenti della società. Va qui ricordato che nella precedente procedura, in sede di risposta la Cassa aveva ridotto l’ammontare del danno da fr. 45'724.30, fissati con la decisione su opposizione 17 febbraio 2015, a fr. 38'655.25. La riduzione era dovuta ad un nuovo conteggio dei salari rivendicati. Nel precedente ricorso l’ex amministratore unico aveva contestato l’ammontare dei salari rivendicati per i seguenti motivi, così come riportato nella STCA 31.2015.4 (consid. 2.11): " (…) per il fatto che diversi dipendenti avrebbero svolto nel periodo interessato la propria attività per altre aziende. Ora, essi dovrebbero quindi lasciarsi imputare quanto altrove guadagnato rispettivamente i salari sarebbero dovuti dalle aziende che li hanno occupati e non dalla FA 1. In particolare, per quanto riguarda il dipendente __________ egli avrebbe lavorato nei mesi da aprile a giugno 2013 presso la ditta __________ di __________, “ ceduto in prestito ” da __________, così come il dipendente __________. Anche altri salariati sarebbero stati ceduti ad altre ditte nel periodo in questione (cfr. la lista in doc. 7). Necessita quindi di essere chiarita l’effettiva titolarità dell’obbligo del pagamento del salario a buona parte dei dipendenti nel periodo in questione. Inoltre, secondo il ricorrente il dipendente __________ era già in età di pensionamento ed in malattia dal 15 gennaio al 5 marzo 2013 per ricaduta, per essere poi di nuovo in malattia dal 4 al 26 giugno 2015 (cfr. doc. XIV p. 9).” Oggetto del rinvio riguardava proprio le determinazione di questi salari rivendicati. A tal riguardo questa Corte aveva stabilito: " A seguito dell’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha dapprima insinuato all’UF il suo credito con scritti del 25 ottobre 2013 per un totale di fr. 45'724.30, e meglio fr. 3'993.85 per il 2012, fr. 29'320.15 per il 2013 (gennaio sino all’apertura del fallimento) e fr. 12'410.30 per contributi su rivendicazioni di salario per il periodo successivo al fallimento (doc. C, C1, C2, C3). L’importo relativo ai salari non percepiti ma insinuati nel fallimento, per una massa salariale di fr. 174’855.--, è stato stabilito sulla base della documentazione prodotta all’UF dai dipendenti, rispettivamente dai loro sindacati. Nessun documento relativo a tali salari notificati è agli atti. A detta del ricorrente le notifiche dei salari riferite al 2013 sarebbero state effettuate dai sindacati e non potrebbero essere accettate, in quanto appunto comprenderebbero salari non dovuti in quanto i lavoratori devono vedersi imputare l’attività svolta nel periodo di disdetta presso un altro datore di lavoro. In particolare a detta del ricorrente diversi dipendenti avrebbero prestato la loro opera nel periodo oggetto di rivendicazione salariale per conto di altre ditte. In tal senso del resto emerge dall’incarto che il patrocinatore del ricorrente aveva con scritto del 9 marzo 2015 (doc. F) segnalato tali censure all’UF, affermando tra l’altro: (…) Ho pure preso atto che sono state accettate le notifiche delle pretese salariali fatte valere per l’intero periodo di disdetta, malgrado la qualsi totalità dei dipendenti notificatisi abbiano continuato a lavorare presso terzi, mi riferisco ad esempio a coloro che pur risultando diondenti della fallita già lavoravano presso altri come ad es __________, __________. Il signor __________ e il signor __________ hanno lavorato presso la __________, __________, mentre __________ da __________. Del signor __________ non si hanno notizie e quindi non si può neppure escludere che abbia comunque lavorato. Vi chiedo pertanto di voler aggiornare la graduatoria in quanto manifestamente errata, ancorché cresciuta in giudicato (anche se non trovo agli atti la notifica del deposito dell’amministratore che come parte interessata è stato quindi privato della possibilità di opporsi) ricalcolando le pretese salariali e di conseguenza quelle degli istituti sociali in base alle risultanze. Mi permetto suggerire dalle ditte indicate il richiamo delle notifiche 2013 all’AVS per suddetti dipendenti. In effetti il lavoratore che pretende la protezione del salario nel periodo di disdetta deve lasciarsi imputare la differenza di salario realizzato altrove.”(doc.) Allegata a tale scritto il legale del ricorrente ha inviato la lista dei dipendenti della fallita con l’indicazione delle ditte per le quali, a loro conoscenza, gli stessi avevano prestato la loro opera nel 2013 nel periodo in questione, prima del fallimento o successivamente (e quindi, a quest’ultimo proposito, sostanzialmente nel periodo di disdetta da luglio a agosto rispettivamente per un dipendente sino ad agosto 2013 doc. F). A seguito di tale richiesta, con scritto del 11 marzo 2015 l’UF ha chiesto ai sindacati la verifica delle posizioni insinuate, chiedendo “un rapporto dettagliato” in relazione al fatto che sembrava che durante il periodo di disdetta e malgrado le notifiche di salario, i dipendenti della FA 1 avevano trovato un’altra occupazione (doc. H). Non è dato di sapere quale sia stata la risposta dei sindacati all’UF né che tipo di accertamento sia in seguito stato svolto dall’UF. Agli atti risulta infatti soltanto una e-mail inviata in data 9 giugno 2015 dalla funzionaria dell’UF all’avvocato RA 1 con la quale si comunica che “ i sindacati dei dipendenti della fallita hanno provveduto a correggere le insinuazioni di credito ” indicando di seguito la lista, corretta a seguito di non note nuove notifiche di salari del 13 e 17 marzo 2015, dei salari notificati (doc. P). Dal canto suo la Cassa, nella risposta di causa del 20 maggio 2015, ha semplicemente affermato di aver “incaricato il servizio ispettorato per la verifica delle argomentazioni formulate dal ricorrente ” e che il Servizio ispettorato, “effettuati gli accertamenti del caso” ha proceduto ad allestire una nuova, modificata dichiarazione dei salari per l’anno 2013 che è stata poi inviata all’UF il 22 e 30 aprile 2015, sulla base di un rapporto del 22 aprile 2015 del Servizio ispettorato (doc. 9), riducendo la massa salariale da fr. 222’741 a fr. 193'444 rispettivamente i salari rivendicati per il 2013, al netto dell’insolvenza, da fr. 141'759 a fr. 102'179. Complessivamente quindi la pretesa risarcitoria verso il ricorrente è stata ridotta da fr. 45'724.30 a fr. 38'655.25, come si evince dalla (nuova) insinuazione di credito all'UF del 30 aprile 2015 (doc. 9 -12). Ora, come detto, non sono noti gli (eventuali) accertamenti eseguiti dalla Cassa, rispettivamente dall’UF, per chiarire e accertare l’effettiva entità dei salari oggetto di legittima rivendicazione. Appare tuttavia assodato che contestualmente alla prima notifica dei salari rivendicati effettuata dai salariati della FA 1, rispettivamente dai loro sindacati, sono state notificate delle pretese non giustificate, prova ne è che a seguito di una semplice lettera di richiesta d’informazioni da parte dell’UF la massa salariale ha subito una non indifferente riduzione (di ca fr. 30'000 per i primi mesi del 2013 e ca fr. 40'000 per la seconda parte dell’anno). Malgrado questi dati che quantomeno rafforzano il dubbio di una situazione tutt’altro che chiara e trasparente in seno alla FA 1, perlomeno riguardo alle pretese salariali dei dipendenti nel corso degli ultimi mesi che hanno preceduto il fallimento e nel periodo di disdetta dei rapporti di lavoro, la Cassa sembra aver omesso i necessari accertamenti ulteriori limitandosi ad ammettere direttamente le posizioni fatte proprie dall’UF. Apparentemente la Cassa non ha in effetti chiarito se effettivamente le insinuazioni pervenute fossero corrette, avuto anche riguardo ai crediti relativi al periodo di tempo posteriore alla dichiarazione di fallimento, rispettivamente se le stesse tenessero conto di eventuali ricollocamenti professionali avvenuti nel corso dei periodi di disdetta dei contratti di lavoro . In proposito il ricorrente ha ripetutamente affermato che i dipendenti avrebbero svolto la loro attività nella forma di un addotto e non ben precisato “prestito” di manodopera, indicando peraltro anche alcune delle ditte presso le quali i lavoratori della fallita avrebbero prestato la loro opera (ditta __________, __________, __________, ecc.; doc. F). Anche tale questione merita più approfondito esame ritenuto come il collocamento di un dipendente presso un’azienda prestataria ad opera della propria azienda (prestatrice) implica una serie di quesiti contrattuali, che concernono anche e soprattutto i salari interessati e la titolarità dell’obbligo di pagamento degli stessi e, quindi, dei relativi contributi, che meritano un attento esame. Anche le circostanze, addotte dal ricorrente, per cui taluni dipendenti si trovassero nei mesi in oggetto in malattia o in pensionamento (cfr. doc. XIV), meritano ulteriore verifica da parte della Cassa, ritenuto come all’inserto non siano presenti atti o elementi tali da permettere al TCA di procedere ad accertamenti mirati in tal senso e come, del resto, il TCA non debba e possa supplire alle carenze istruttorie della Cassa. Considerato come il ricorrente abbia con insistenza fatto valere tali contestazioni, anche e malgrado la correzione del danno fatta valere con la risposta di causa dalla Cassa, questo Tribunale ritiene imprescindibile un più attento e accurato esame della somma del danno fatto valere dalla Cassa. La scarna documentazione versata agli atti non permette in effetti di giungere ad un chiaro e affidabile giudizio circa l’effettiva misura del danno rispettivamente circa l’eventuale responsabilità di RI 1 quale organo formale della FA 1, ove nuovamente si ricordi che secondo costante giurisprudenza, spetta di principio all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). “ (sottolineature del redattore, STCA 31.2015.4 consid. 2.12). 2.3. A seguito del ritorno degli atti, in data 7 marzo 2016 la Cassa, dopo un ulteriore accertamento presso l’Ufficio fallimenti, ha proceduto ad un nuovo conteggio dei contributi determinati sulle rivendicazioni salariali, tenendo conto delle nuove notifiche di credito da parte dei collaboratori della società, rispettivamente dai loro rappresentanti sindacali menzionati nell’email 9 giugno 2015 dell’Ufficio fallimenti al rappresentante del ricorrente (doc. P inc. 31.2015.4 e inc. 31.2016.16). Come si legge nel relativo rapporto di revisione, l’ispettrice ha concluso: " La distinta salari per l’anno 2013 del 22 aprile 2015 viene confermata. Mentre dopo la sentenza incarto art. 52 LAVS n.31.2015.4 del 18 dicembre 2015 che ha rinviato alla Cassa per accertamenti, la tabella dei salari rivendicati è stata modificata dopo aver effettuato le dovute verifiche. Sono stati verificati tutti i conti individuali dei salariati per controllare che non vi fossero sovrapposizioni di salari nei periodi di disdetta con altri datori di lavoro. Inoltre sono stati approfonditi in particolare la posizione del dipendente __________ in cui si chiedeva accertamenti per pensionamento e malattia. Lo stesso è nato il 29.03.1954 quindi non in età AVS per il periodo da gennaio a giugno 2013, mentre per la malattia non abbiamo trovato nessun conteggio comprovante un eventuale rimborso assicurativo per lo stesso. Per cui si conferma i salari per l’anno 2013” (X/4). Su richiesta del TCA, il 1° giugno 2017 l’ispettore della Cassa ha dettagliatamente esposto le singole rivendicazioni salariali, allegando la pertinente documentazione (ciò che non era stato il caso nella precedente procedura): " (…) Come si potrà evincere dai singoli calcoli qui sotto riportati, il rapporto 125c/2013 del 7 marzo 2016, già in possesso del servizio giuridico, scaturisce dopo un'attenta analisi in cui sono stati presi in considerazione: Ie nuove notifiche di credito i periodi di disdetta in cui i dipendenti hanno ricevuto indennità AD i periodi in cui i dipendenti erano salariati presso altri datori di lavoro. A. __________: fr. 35'639.- Salario rivendicato: fr. 37'436.- (composizione, vedi lettera __________ doc. 1) Versamento Insolvenza: fr. 1'797.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 2) B. __________ fr. 6'316.- Salario rivendicato: fr. 10'744.- (vedi lettera __________ doc 3) Versamento Insolvenza: fr. 4'428.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 4) C. __________ fr. 7'831.- Salario rivendicato: fr. 12'062.50, così determinato: fr. 19'551.35 (vedi lettera __________ doc. 5) ./. 5'000.- assegni familiari non soggetti all'AVS (vedi lettera __________ doc. 5) ./. 2'488.85.- versamento da parte della disoccupazione dal 25'06.2013 al 18.07.2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc. 6) Versamento Insolvenza: fr. 4'232.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 7) D. __________ fr. 6'167.- Salario rivendicato: fr. 10'398.80, così determinato fr. 23'873.- (vedi lettera __________ doc. 8) ./. 1 3'474.20 (preavviso 2 mesi luglio, agosto
2013) come lettera __________ doc. 9 e indicazione del Signor __________ secondo cui per i mesi di preavviso era già salariato della ditta __________ Versamento Insolvenza: fr. 4'232.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 10) E. __________ fr. 5'727.- Salario rivendicato: fr. 11'549.- fr. 20'076.30 (vedi lettera __________ doc. 11) ./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta all'AVS (vedi lettera __________ doc. 1 1) ./. 3'756.60.- versamento da parte della disoccupazione luglio 2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc. 12) ./. 4'591,40,- versamento da parte della disoccupazione agosto 2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc. 13) Versamento Insolvenza: fr. 5'822.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 14) F. __________ fr. 5'694.- Salario rivendicato: fr. 11'038.- fr. 19'867.60 (vedi lettera __________ doc. 15) ./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta all'AVS (vedi lettera __________ doc. 15) ./. 8'649.90.- versamento da parte della disoccupazione dal 27.06.2013 al 31 .08.2013 (vedi lettera __________ Cassa disoccupazione doc. 16) Versamento Insolvenza: fr. 5'344.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc. 17) G. __________ fr. 14'222 Salario rivendicato: fr. 19'064.-, così determinato fr. 19'243.39 (vedi lettera __________ doc. 18) ./. 179.20 indennità inconvenienza non soggetta all'AVS (vedi lettera __________ doc. 18) Versamento Insolvenza: fr. 4'842.- (vedi conteggio indennità insolvenza doc.19) H. __________ fr. 0 Salario rivendicato: fr. 3'428.60 (*) fr. 35'907.15 (vedi lettera __________ doc. 20) ./. 34'092.- indennità malattia non soggetta all'AVS (vedi lettera __________ doc. 20) (*) Dato che il versamento dell'insolvenza è di fr. 3'428.60 (vedi lettera indennità per insolvenza doc. 21) per prassi __________ viene considerato il medesimo importo conteggiato dall'insolvenza. Riassumendo (cfr. distinta salari rivendicati) abbiamo: salari rivendicati: fr. 11 5'722.- insolvenza: fr. 34'126.- saldo: fr. 81'596.- (…)” (cfr. doc. XIV/5) Inoltre, con riferimento alla lista del 1° ottobre 2013 (doc. 9/ 3 e 4 allegato a XIV = doc.1 allegato a XX), prodotta dal rappresentante dell’insorgente col citato scritto 9 marzo 2015 (doc. F inc. 31.2015.4 e inc. 31.2016.21) relativa ai nominativi dei collaboratori della FA 1 che – secondo l’insorgente, su indicazioni ricevute da __________ – avrebbero lavorato presso terzi durante il periodo di disdetta (generalmente luglio - agosto, rispettivamente un dipendente da luglio a ottobre 2013 ed un altro solo agosto 2013; tutti i rapporti di lavoro dei collaboratori sono stati sciolti nel giugno 2013 a seguito dell’apertura del fallimento della società e per quel mese hanno ricevuto l’indennità per insolvenza), va detto quanto segue. Come si evince dal succitato scritto dell’ispettore, va in particolare fatto presente che i salariati __________, __________, __________ durante il periodo di disdetta hanno percepito delle indennità di disoccupazione (che sono state correttamente dedotte dai salari rivendicati) motivo per cui si presume che durante il periodo in questione essi non abbiano lavorato presso terzi. Per il dipendente __________ il revisore della Cassa ha dedotto dal salario rivendicato i due mesi di preavviso riconoscendo quindi che durante quei mesi lo stesso ha lavorato presso terzi. Riguardo al dipendente __________, “prestato” alla ditta __________ da giugno 2013, la rivendicazione salariale va confermata. Spettava semmai alla ditta __________ pagare alla FA 1 la collaborazione. L’altro dipendente “prestato” __________ dal mese di luglio 2013 alla __________ durante il periodo di disdetta non ha rivendicato alcun salario (doc. 7/2 allegato a XIV). Certo che, come segnatamente evidenziato dal ricorrente nelle osservazioni 14 luglio 2017, l’ispettore della Cassa (ma anche l’Ufficio fallimenti) si è fondato sulle rivendicazioni salariali allestite dai sindacati che sono di parte. Tuttavia non vi sono indizi che permettono di ritenere come errate le rivendicazioni salariali, che vanno di conseguenza confermate. Né del resto, il ricorrente ha fornito la controprova. In conclusione, confermato il totale dei salari 2013 rivendicati di fr. 115'722.--, dai quali vanno decurtate le indennità per insolvenza di fr. 34'126.--, gli oneri sociali di fr. 7'216,75 sono stati correttamente determinati sulla differenza di fr. 81'596.--, come da conteggio 7 marzo 2016 della Cassa, allegato alla decisione contestata (doc. 5 allegato a X). A tale importo vanno aggiunti gli oneri sociali rimasti scoperti nel 2012 di fr. 3'993,80 e nel 2013 (gennaio – luglio) di fr. 29'320,15, così come risulta dagli incontestati estratti conto del 26 aprile 2015 allegati alla decisione contestata (doc. 2 e 3 allegato a X). Complessivamente il danno subito della Cassa di fr. 36'834,85, fatto valere con la decisione contestata, è da confermare. 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7). 2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.7. Con il presente ricorso l’ex amministratore unico della società ribadisce quanto sostenuto nel precedente gravame. Sostiene che il responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG era l'ex azionista della FA 1, __________, il quale gestiva la società stessa. In primo luogo occorre ricordare che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Visto quanto sopra, nel caso in esame quanto asserito dall’insorgente, ossia che il responsabile del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG sarebbe stato l'ex azionista e amministratore di fatto della FA 1, __________, non è sufficiente per liberarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. 2.8. Il ricorrente ritiene che vi sia stata un’interruzione del nesso di causa naturale e adeguata tra il suo agire ed il danno subentrato. Il mancato pagamento dei contributi è dovuto al comportamento di terzi (punto no. 2.3 del ricorso). Secondo la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 119 V 406 consid. 4a, 118 V 290 consid. 1c con riferimenti). Con riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081; Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660). Innanzitutto occorre evidenziare che, come risulta dall’evoluzione del pagamento dei contributi paritetici relativi agli anni 2011 - 2013 (doc. 2 - 4), la società era cronicamente in ritardo con il versamento degli oneri sociali; dal marzo 2011 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e dall’aprile 2011 precettarla. La FA 1 è riuscita a saldare i contributi del 2011, lasciando scoperti quelli del 2012 per fr. 3'993,85; dall’acconto di aprile 2013 non ha più pagato alcunché. In queste circostanze, il ricorrente, amministratore unico di una piccola società con 9 dipendenti (cfr. distinte salari 2012 e 2013 allegate alla decisione contestata), aveva l’obbligo accresciuto di vegliare affinché gli oneri sociali fossero regolarmente e tempestivamente liquidati. Va poi rilevato che per la FA 1 il 2011 si è chiuso con una perdita di fr. 106'604,73 ed il 2012 con un’altra perdita di fr. 117'144,84 (cfr. le relative chiusure presenti nell’incarto richiamato dall’UF, XIII), motivo per cui – al di là degli asseriti prelievi ed introiti non contabilizzati – la situazione economica destava preoccupazione, tant`è che, come visto, la società ha avuto cronici problemi circa il versamento dei contributi paritetici. In queste circostanze, l’insorgente non poteva esimersi dal regolare controllo sul pagamento dei contributi paritetici, se del caso chiedendo alla Cassa informazioni al riguardo. Le circostanze addotte dall’insorgente (punto no. 2.3 del ricorso) non sono idonee a interrompere un nesso adeguato tra il suo agire ed il danno subito dalla Cassa. Questo per i seguenti motivi. Dapprima il ricorrente ritiene che la società aveva sufficiente liquidità in banca per pagare i contributi scoperti. Il giorno del fallimento il conto cassa acquisti presentava infatti un saldo di fr. 35'559.--. Tuttavia l’UF ha bloccato il pagamento degli oneri sociali. Va qui ricordato che in generale spetta all’amministrazione del fallimento mantenere il valore della massa fallimentare e di certo non favorire alcuni creditori rispetto ad altri (riguardo ai singoli atti amministrativi ammessi cfr. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2013, § 45 n. 21ss, pagg. 417 ss). Pertanto il blocco era pienamente giustificato. Secondo il ricorrente, l’UF non si sarebbe curato d’incassare tutti i crediti incontestati della società. Certo l’amministrazione del fallimento è tenuta ad incassare i crediti non contestati (cfr. Ammon, op. cit., § 45 n. 24, pag. 418). Tuttavia il ricorrente non menziona quali crediti incontestati dovevano essere richiesti dall’UF, né del resto risulta che tale eventuale omissione sia stata oggetto di ricorso alla competente autorità di vigilanza [“ Mit der betreibungsrechtliche Beschwerde können funktionsgemäss nur Verfügungen (oder Unterlassungen) der Vollstreckungsorgane angefochten werde; konkrete auf den Verfahrensgang einwirkende Massnahmen (SchKG 171 I)”, Ammon-Walther, op. cit., § 6 n. 7, pag. 43]. A prescindere dalla liceità o meno del comportamento dell’UF, va sottolineato che nel caso concreto l’agire dell’amministrazione del fallimento non può essere messo in relazione con il mancato versamento degli oneri sociali da parte della società. Si tratta infatti di contributi ampiamente scaduti al momento dell’apertura del fallimento e non versati dal datore di lavoro. L’ex amministratore unico sostiene inoltre che solo dopo l’apertura del fallimento e secondo quanto rivelato dagli operai della società ha appreso che a sua insaputa __________ avrebbe incassato delle mercedi per lavori senza versarli in banca, nascondendo cosi importi verosimilmente sostanziosi e generato ammanchi che hanno segnatamente impedito il pagamento delle ultime fatture. __________ avrebbe inoltre proceduto a prelievi non autorizzati, nascondendo anche degli attivi del fallimento non dichiarando crediti per cantieri. Va qui precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12])) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Pertanto, quanto sostenuto sopra non è rilevante ai fini del presente giudizio. Del resto l’insorgente non ha mai sostenuto e tantomeno provato di essere stato impedito da Scolari – il quale, come sostenuto dal primo (cfr. consid. 2.7), sarebbe stato il deus ex machina della società – nell’esercizio della sua carica di amministrazione unico, come pure di essere stato da lui ingannato mediante raggiri di rilevanza penale, circostanze che avrebbero permesso di liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007). È vero che la Cassa ha accolto l’opposizione di __________, non ritenendolo amministratore di fatto della FA 1, ma è altrettanto vero che all’amministrazione non spettava, come sostenuto in sede ricorsuale, sporgere denuncia penale contro il succitato per le sue presunte malversazioni addotte dall’insorgente. Semmai era compito dell’ex amministratore unico, a nome della società, di procedere in tal senso, ciò che non ha tuttavia fatto. Con la replica 16 novembre 2016 il ricorrente rileva poi che a bilancio nel 2013 sul conto della Banca __________ vi erano fr. 30'586,77 ed un totale attivo circolante di fr. 66'160.06, mentre gli attivi della società ammontavano a fr. 233'401,20. Va tuttavia rilevato che i passivi erano di fr. 495'944,65, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto, l’ex amministratore unico doveva preoccuparsi che la società liquidasse quanto dovuto alla Cassa (doc. D). Infine, l’insorgente stigmatizza come la Cassa non abbia proceduto ad accertare l’effettiva gestione del conto presso la Banca __________, così come richiesto dal TCA nella sentenza di rinvio [ “Nell’ambito dei chiarimenti da esperire, la Cassa vorrà pure adeguatamente acclarare l’effettiva gestione dei conti bancari della società ad opera dell’amministratore da un lato e dell’azionista unico della stessa dall’altro (cfr. segnatamente in relazione al conto citato dal ricorrente presso la Banca __________, del quale non risulta agli atti alcuna documentazione); STCA citata consid. 2.12 in fine]. A tal riguardo, nella decisione contestata è stato pertinentemente evidenziato che “… dall’esame dell’estratto conto della Banca __________, trasmessoci il 5 febbraio 2016 dall’Ufficio fallimenti di __________ non emergono elementi evidenti che possano in alcun modo indicare chi effettivamente avesse gestito gli incassi della FA 1 e/o se gli stessi possano prefigurare delle malversazioni di natura penale e/o che possano aver una qualsivoglia influenza sull’attribuzione della responsabilità ex art. 52 LAVS” (pag. 6 della decisione contestata; estratti sub. XIII). Determinante è che, come visto sopra, al ricorrente spettava un’accurata vigilanza, indipendentemente dalle asserite inadempienze contabili. Richiamato quanto sopra, l a passività dimostrata dall’insorgente è in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Né del resto vi sono le circostanze per ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’interruzione del nesso di causa adeguata tra la grave negligenza del ricorrente e l’insorgenza del danno subito dalla Cassa. 2.9. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. Va ricordato che dal mese di marzo 2011 la Cassa ha dovuto regolarmente diffidare e dall’aprile 2011 precettare la società. Quest’ultima ha lasciato scoperto, oltre il conguaglio 2012, gli acconti mensili aprile – giugno 2013, come pure il relativo conguaglio (cfr. gli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo negli anni 2011, 2012 e 2013 in doc. 2- 4). Ora, dal punto di vista contributivo sono “solo” 3 gli acconti rimasti scoperti e temporalmente parlando rientrerebbero quale motivo di giustificazione. Tuttavia ciò non è il caso, ricordato come la società sia stata sistematicamente diffidata e precettata per il versamento dei contributi paritetici. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). 2.10. L’insorgente ha chiesto l’audizione di __________ e dei dipendenti della __________ che durante il periodo di disdetta avrebbero lavorato per conto terzi, nonché il richiamo dall’UF degli estratti bancari della Banca __________ e gli atti della precedente causa TCA inc. 31.2015.4. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). Questo TCA ha richiamato integralmente dall’UF gli atti riguardanti la società (XIII) ed acquisito l’inc. TCA 31.2015.4. Non è necessario sentire i dipendenti della FA 1 avendo questa Corte richiamato dalla Cassa la documentazione alla base delle rivendicazioni salariali (cfr. consid. 1.8). Altrettanto non necessario è l’interrogatorio di Carlo Scolari, già per il solo motivo che è molto inverosimile che confermi gli addebiti rivolti dal qui ricorrente. Del resto, come visto al consid. 2.7, l’asserito agire del citato non è stato sufficiente per liberare l’ex amministratore unico da una sua responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti