Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza in relazione al pagamento dei contributi da parte del socio gerente di una Sagl. Conferma della decisione di risarcimento
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Sagl non ha versato durante il periodo di attività gennaio – agosto 2009 per
fr. 13'064,40. Nel conteggio 27 gennaio 2011 di fr. 14'488,40, inviato dalla
Cassa all’allora legale della ricorrente, sono stati inclusi anche i premi
all’assicurazione malattia perdita di guadagno, che rettamente non sono stati computati
nell’importo del danno subito ex art. 52 LAVS e fatto valere con la decisione
impugnata.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con
riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di
lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad
assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria
attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi
dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della
LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6.
La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi
ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore
di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione
dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide,
abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag
307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore
di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid.
1b; Frésard, op. cit.,
in RSA 1987 p. 7).
2.7. A
i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 p. 634 consid.
5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con
riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non
sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in
modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state
attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid.
3a; RCC
1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das
Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p.
658).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura
una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8. Nella
fattispecie in esame, RI 1 sostiene di aver messo a disposizione il suo nome
per la costituzione della FA 1 Sagl, di aver unicamente lavorato come cameriera,
evidenziando come il responsabile della società fosse PI 1.
Va
qui ricordato che i contributi dovuti (gennaio – agosto 2009) dalla società e
mai versati si riferiscono al periodo in cui l’insorgente rivestiva la carica
di socia e gerente, con diritto di firma individuale.
Ciò
premesso, quanto asserito dalla ricorrente non è sufficiente per liberarla da
una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Conformemente
la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono
dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di
una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS,
il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima
(DTF 126 V 238 = Pratique VSI
2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno
2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della
gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli
amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H
95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10
giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002);
Accettando
il mandato di socia gerente l’insorgente
ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF
9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA
H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA
H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di
una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente)
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H
282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF
114
V 219 = RCC
1989 p. 116; cfr. anche
STFA 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in
conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02
del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H
209/00 del 28 aprile 2003; DTF
108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,
p. 165).
Evidenziare
in questo contesto che l’amministrazione della società era nella mani di PI 1
(anche lui per altro destinatario di una decisione di risarcimento) e quindi
sostenere di non essere stata a conoscenza degli oneri impagati, non costituisce
valido motivo di discolpa.
Non
va poi dimenticato che l’insorgente, socia e gerente con diritto di firma individuale,
ha partecipato alla fondazione della società.
Fatto
sta che RI 1
ha omesso di verificare che i contributi sociali venissero
pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del
dovere di diligenza di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socia
gerente della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Del resto,
la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (STFA
H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H
38/01 del 17 gennaio 2002).
2.9.
Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il
datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi
(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di
giustificazione
il caso in cui un
datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una
mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa
che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento
sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo
modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei
lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al
tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno
soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,
non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda
potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro
prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12
dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung
des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss;
vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,
2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c
e
DTF 123 V 244 consid. 4b
). In questo contesto, l’Alta
Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la
sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H
336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito
che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in
cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità
della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se
non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza
(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da
distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per
salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,
vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione
dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di
discolpa
.
Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento
a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato,
dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro,
cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa
di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi
della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre
mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (
STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti;
cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op.
cit., p. 36
).
Va poi ricordato
che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se
il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i
pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e
numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa
M.).
2.10. In
concreto, n
on sono stati invocati motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che già poco dopo la costituzione della
FA 1 la Cassa ha
iniziato a diffidare la società (dal mese
di maggio 2009) e precettarla (da giugno 2009) senza aver mai ricevuto alcun
pagamento. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che
l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento
dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della
società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V
244, 121 V 243, 108 V 188; STFA
H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H
297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC
1992
p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto
a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo
dell'art. 52 LAVS
, a condizione che il datore di lavoro
abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non
corrisponde al caso in esame.
In
conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente
di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non
versati dalla FA 1 Sagl per complessivi fr. 13'064,40.
2.11. Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, applicabile anche all’AVS (cfr. art. 1
LAVS), la procedura giudiziaria è gratuita.
Ne
consegue che l’istanza di assistenza giudiziaria, intesa quale esonero delle
tasse e spese di giustizia visto che la ricorrente non è patrocinata, è priva
di oggetto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2011 31.2011.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2011 31.2011.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2011 31.2011.1
Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Violazione dell'obbligo di vigilanza in relazione al pagamento dei contributi da parte del socio gerente di una Sagl. Conferma della decisione di risarcimento
Raccomandata Incarto n. 31.2011.1 BS Lugano 5 agosto 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2011 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 31 gennaio 2011 emanata da in relazione alla terzo chiamata in causa CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 in liquidazione, (cancellata da RC il 20 ottobre 2010) PI 1, ritenuto in fatto 1.1. La FA 1 Sagl, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 15 gennaio 2009, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di esercizi pubblici ecc.. Dalla costituzione della società sino al 25 novembre 2009 (data di pubblicazione nel FUSC) RI 1 ha assunto la carica di socia e gerente, con diritto di firma individuale, divenendo in seguito socia senza diritto di firma. PI 1, beneficiario del diritto di firma individuale, è stato socio e presidente della gerenza dal 25 novembre 2009 (cfr. estratto RC informatizzato). 1.2. La FA 1 Sagl è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio al 31 agosto 2009, data in cui è stata stralciata per cessazione dell’attività. La società gestiva il __________. La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto diffidarla da maggio 2009 e precettarla da agosto 2009, ricevendo quattro attestati di carenza beni rilasciati dall’UEF di __________ (il 5 novembre 2009, l’11 dicembre 2009, l’11 dicembre 2009 ed il 1° luglio 2010; doc. 5-7). Con decreti 14 maggio 2010 e 8 giugno 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società rispettivamente ha sospeso la procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni nel FUSC __________ e __________). La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione. La ragione sociale è stata infine cancellata da RC il __________ (pubblicazione __________). 1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 11 novembre 2010, confermata con decisione su opposizione 31 gennaio 2011, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'064,40 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 Sagl per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 agosto 2009, con vincolo di solidarietà con PI 1 per analogo periodo ed importo (doc. 1 e 3). 1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. In sostanza rileva di aver messo a disposizione il suo nome per la costituzione della società, svolgendo unicamente l’attività di cameriera senza aver avuto modo di occuparsi dell’amministrazione che veniva gestita dal responsabile signor PI
1. Essa contesta una grave negligenza non essendo a conoscenza degli oneri sociali non pagati, in quanto tutta la documentazione era in possesso del succitato responsabile. L’insorgente ha chiesto che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo e di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria. 1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della querelata decisione. In particolare, sottolinea la negligenza della ricorrente nel non essersi interessata del pagamento degli oneri sociali. 1.6. Con decreto 5 maggio 2011 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (doc. VIII), il quale è tuttavia rimasto silente. 1.7. Il TCA ha richiamato dalla Cassa copia delle diffide di pagamento degli oneri sociali ed i relativi attestati carenza beni (doc. 5-7). considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). 2.2. L’insorgente ha chiesto che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo. Come ricordato dal Vicepresidente del TCA alle parti con ordinanza 4 aprile 2011 (cfr. VII), di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 73 n. 12; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2003 ad art. 56 n. 21 p. 564). Tuttavia, l’art. 97 LAVS, applicabile anche all’assicurazione per l’invalidità a seguito del rinvio di cui all’art. 66 LAI, dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione che riguarda prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 PA; Nel caso in esame, oggetto del ricorso è la condanna dell’insorgente ad un risarcimento ex art. 52 LAVS. Il gravame ha effetto sospensivo per cui l’istanza dell’insorgente è priva di oggetto. Infatti, l’amministrazione non ha tolto l’effetto sospensivo. Nel merito 2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Q ualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni nei confronti della FA 1 Sagl, la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, a RI 1, organo formale della società, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società. 2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che la FA 1 Sagl non ha versato durante il periodo di attività gennaio – agosto 2009 per fr. 13'064,40. Nel conteggio 27 gennaio 2011 di fr. 14'488,40, inviato dalla Cassa all’allora legale della ricorrente, sono stati inclusi anche i premi all’assicurazione malattia perdita di guadagno, che rettamente non sono stati computati nell’importo del danno subito ex art. 52 LAVS e fatto valere con la decisione impugnata. 2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre
- anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987 p. 7). 2.7. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.8. Nella fattispecie in esame, RI 1 sostiene di aver messo a disposizione il suo nome per la costituzione della FA 1 Sagl, di aver unicamente lavorato come cameriera, evidenziando come il responsabile della società fosse PI 1. Va qui ricordato che i contributi dovuti (gennaio – agosto 2009) dalla società e mai versati si riferiscono al periodo in cui l’insorgente rivestiva la carica di socia e gerente, con diritto di firma individuale. Ciò premesso, quanto asserito dalla ricorrente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Conformemente la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.02.10 del 10 giugno 2002 e STCA 31.01.38-39 del 14 ottobre 2002); Accettando il mandato di socia gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 5/02 dle 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991,
p. 165). Evidenziare in questo contesto che l’amministrazione della società era nella mani di PI 1 (anche lui per altro destinatario di una decisione di risarcimento) e quindi sostenere di non essere stata a conoscenza degli oneri impagati, non costituisce valido motivo di discolpa. Non va poi dimenticato che l’insorgente, socia e gerente con diritto di firma individuale, ha partecipato alla fondazione della società. Fatto sta che RI 1 ha omesso di verificare che i contributi sociali venissero pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. Essa non poteva, nella veste di socia gerente della fallita, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65 /01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). 2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa . Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.10. In concreto, n on sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza. Non va in ogni caso dimenticato che già poco dopo la costituzione della FA 1 la Cassa ha iniziato a diffidare la società (dal mese di maggio 2009) e precettarla (da giugno 2009) senza aver mai ricevuto alcun pagamento. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992
p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame. In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, la ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 Sagl per complessivi fr. 13'064,40. 2.11. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, applicabile anche all’AVS (cfr. art. 1 LAVS), la procedura giudiziaria è gratuita. Ne consegue che l’istanza di assistenza giudiziaria, intesa quale esonero delle tasse e spese di giustizia visto che la ricorrente non è patrocinata, è priva di oggetto. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti