Erwägungen (14 Absätze)
E. 2.1 Nella misura in cui linsorgente domanda lannullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata, anche delle decisioni formali del 7 aprile 2020 e del 17 novembre 2022 con le quali la Cassa ha calcolato i contributi e gli interessi mora per gli anni 2016 e 2017, il suo ricorso è irricevibile.
Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
E. 2.2 Il ricorrente sostiene che la decisione su opposizione impugnata non affronta le contestazioni sollevate in sede di opposizione in relazione con lesistenza della sostanza indicata, la correttezza degli importi utilizzati ed il fatto di non possedere in Svizzera i beni presi in considerazione dalla Cassa.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
E. 2.3 In concreto, nella decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa ha preso posizione in merito allesistenza della sostanza indicata, alla correttezza degli importi utilizzati ed al fatto che i beni presi in considerazione si trovano in parte allestero.
Lamministrazione ha affermato di aver chiesto conferma al fisco circa la crescita in giudicato delle rispettive tassazioni e circa lassenza di errori degli importi ivi indicati ed al consid. 4 ha precisato che per sostanza determinante si intende linsieme netto della sostanza detenuta dalla persona senza attività lucrativa in Svizzera ed allestero, facendo riferimento alle direttive applicabili nel caso di specie.
Il ricorrente in sede di osservazioni aggiunge che una motivazione conforme allart. 29 cpv. 2 Cost. fed. deve permettere al ricorrente di comprendere quali beni siano considerati, a quale coniuge sono stati attribuiti, quale valore netto sia stato applicato, quali debiti sono stati dedotti e come sia stato determinato limporto rilevante ai fini AVS.
Dalla lettura delle decisioni formali e su opposizione, oltre che dalla risposta di causa, emerge che la Cassa ha esposto in maniera chiara le cifre sulle quali ha calcolato i contributi, che del resto lo stesso ricorrente ha citato. Lamministrazione ha più volte ribadito, come si vedrà meglio in seguito, che determinanti sono i dati fiscali e che lautorità competente ha comunicato alla Cassa la sostanza netta, ossia priva dei debiti del ricorrente. Non determinante, come si vedrà in seguito, sapere se i beni appartengono alla moglie od al marito, poiché per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa si prendono in considerazione i beni di entrambi i coniugi. Né vi deve essere un elenco dei beni considerati, poiché la persona assicurata, la cui tassazione è cresciuta incontestata in giudicato e da cui sono evinti i dati per il calcolo del contributo, è a conoscenza dei suoi beni personali, avendoli dichiarati lei stessa.
Non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito dellassicurato. Il ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto lamministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede, prendendo poi nuovamente posizione anche in merito alla risposta di causa ed agli accertamenti effettuati da questo Tribunale.
Non va poi dimenticato che come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se lannullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Questo Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
E. 2.4 Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere è il calcolo dei contributi dellassicurato quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2016 e 2017.
Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
E. 2.5 Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per lart. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con unattività lucrativa.
Secondo lart. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano unattività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano unattività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare limporto limite in funzione delle condizioni sociali dellassicurato per le persone che non esercitano durevolmente unattività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V 254, consid. 4).
Nella sua giurisprudenza, il TF ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).
Per sostanza ai sensi dellart. 28 OAVS si deve intendere linsieme dei beni mobili o immobili di proprietà dellassicurato, situati sia in Svizzera che allestero. Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
Nella citata DTF 143 V 254 il Tribunale federale ha stabilito che per le persone che non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della sostanza rimane conforme alla legge e alla Costituzione federale anche dopo la modifica del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3). È invece rimasta aperta la questione se le persone che non esercitano attività lucrativa, che potrebbero sottrarsi al calcolo dei contributi sulla base della sostanza esercitando un'attività lucrativa, possono invocare la garanzia della proprietà (cfr. consid. 6.4.2).
Nella STF 9C_618/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 AHV Nr. 7 (cfr. anche STF 9C_78/2021 del 26 marzo 2021, consid. 3.4.1), l'Alta Corte ha ribadito che il calcolo dei contributi AVS in base alla sostanza per le persone senza attività lucrativa è conforme alla legge e alla Costituzione federale (cfr. consid. 5.2). Corrisponde alla volontà del legislatore il fatto di gravare un po' di più le persone senza attività lucrativa che sono molto benestanti, ciò che consente di meglio tenere conto del principio di solidarietà (cfr. consid. 6.3).
E. 2.6 Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano unattività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
E. 2.7 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
E. 2.8 Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).
Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione dufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione dufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare unattività indipendente.
Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" () Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.
Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.
Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
E. 2.9 In concreto il ricorrente, cittadino ______ (cfr. doc. 28), giunto in Svizzera il 10 giugno 2016, è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa dalla Cassa fino al 31 dicembre 2017 in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS.
Egli accenna alla circostanza che la Cassa non avrebbe esaminato lapplicazione di convenzioni internazionali, senza tuttavia indicare quale Convenzione sarebbe applicabile nel caso di specie.
Considerato che linsorgente e sua moglie, anchessa cittadina ______ (cfr. doc. 28), nel periodo in esame non hanno svolto alcuna attività lucrativa e sono stati entrambi domiciliati in Svizzera, a giusta ragione la Cassa ha determinato il loro assoggettamento nel nostro Paese in applicazione della LAVS. Infatti, tra la ______ e la Svizzera non è stato sottoscritto alcun accordo in materia di sicurezza sociale (cfr. anche le direttive sullobbligo assicurativo edite dallUFAS [DOA], Stato: gennaio 2026, marginale 2011 e 2069-2070).
E. 2.10 Per quanto concerne il calcolo dei contributi quale persona senza attività lucrativa de ricorrente, occorre far capo alle sue tassazioni fiscali del 2016 e del 2017, cresciute in giudicato (cfr. consid. 2.6 e 2.7.).
In concreto dagli accertamenti effettuati dalla Cassa presso il fisco emerge che nel periodo in esame linsorgente e sua moglie non hanno conseguito un reddito sotto forma di rendita (doc. 7).
Per il calcolo del contributo è pertanto determinante unicamente la sostanza netta in Svizzera ed allestero evinta dalle rispettive tassazioni fiscali, tenuto conto dei riparti intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS; Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte; cfr. anche consid. 2.5).
Il valore di ripartizione per gli immobili non agricoli nel Canton Ticino negli anni dal 2002 al 2018 corrispondeva al 115% (Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte, punto 2).
Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che limporto preso in considerazione dalla Cassa per il calcolo dei contributi (fr. 7'138'206 per il 2016 e fr. 6'161'300 per il 2017) non corrisponde a quello fissato dal fisco dopo il reclamo inoltrato dal ricorrente (cfr. VIII).
Dalle tassazioni cantonali dopo reclamo per gli anni 2016 e 2017, datate 3 luglio 2024 e confermate dalla sentenza 80.2024.157/158 della Camera di diritto tributario del Tribunale dappello del 13 marzo 2025 (il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9C_287/2025 del 28 maggio 2025), risulta quanto segue:
- 2016:
totale attivi: fr. 6'677349
passivi in % degli attivi: fr. 3'143
correttivo di ripartizione IFD fr. 56078
sostanza fr. 6'618'128;
- 2017:
totale attivi: fr. 5'895499
correttivo di ripartizione IFD fr. 66032
sostanza fr. 5'829'467.
Preliminarmente va ribadito che, trattandosi di importi evinti dalle tassazioni su reclamo 2016 e 2017 cresciute in giudicato, essi sono vincolanti per la Cassa di compensazione ed il ricorrente non può più rimetterli in discussione chiedendo che lamministrazione, rispettivamente il Tribunale, verifichi alcuni aspetti specifici quali la titolarità effettiva dei beni, il loro valore netto, i debiti gravanti i singoli beni, la corretta conversione e valutazione, la data di riferimento, la corretta imputazione della sostanza ai due coniugi, così come la conformità del valore fiscale alla nozione di sostanza determinante AVS o effettui un calcolo analitico che consenta di verificare tali elementi (cfr. anche consid. 2.3. e 2.8).
Infatti, l'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Ciò manifestamente non è il caso in concreto. Le tassazioni su reclamo 2016 e 2017 non contengono errori manifesti e debitamente comprovati, ritenuto che sono state oggetto di esame anche da parte della Camera di diritto tributario del Tribunale dAppello e che il ricorrente, cui incombe lonere probatorio (cfr. art. 8 CC), non lo dimostra. Esse inoltre portano su aspetti rilevanti anche dal profilo fiscale, alla luce dellimportanza della sostanza detenuta dal ricorrente (qu questo aspetto cfr. anche DTF 147 V 114, consid. 3.4.2).
Laspetto della corretta imputazione della sostanza ai due coniugi non è inoltre importante in ambito AVS, ritenuto come in ogni caso la sostanza di entrambi va sommata e poi divisa per due (cfr. art. 28 OAVS).
È pertanto corretto fondarsi sui dati forniti dal fisco senza la necessità di procedere ad accertamenti autonomi della sostanza.
Stabilito che le rispettive tassazioni su reclamo sono cresciute in giudicato e che i loro valori vanno presi in considerazione per determinare lammontare del debito contributivo, occorre ancora stabilire a quanto ammonta limporto alla base del calcolo del contributo del ricorrente.
Conformemente a quanto indicato dalla Cassa nelle osservazioni del 10 agosto 2026 (doc. X), agli importi di fr. 6'618128 (per il 2016 [fr. 6'677349] [fr. 3'143 di passivi]), rispettivamente di fr. 5'829'467 per il 2017, deve essere aggiunto il corrispettivo valore di ripartizione IFD di fr. 56'078 (2016), rispettivamente di fr. 66'032 (2017), come previsto dallart. 29 cpv. 3 OAVS e dalla Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte. A questo proposito va rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tutti gli attivi devono essere valutati, a livello intercantonale, secondo regole coerenti per tutti i Cantoni, perlomeno per la ripartizione degli interessi passivi. Considerato che gli immobili sono valutati differentemente tra i Cantoni, occorre determinare un valore di riferimento uniforme per una ripartizione corretta ed unimposizione adeguata. A questo scopo vengono utilizzati i valori di ripartizione. Sulla base dei risultati di uninchiesta nazionale i guadagni della vendita dei beni immobili sono comparati ai rispettivi valori fiscali cantonali; su questa base vengono calcolati i valori di ripartizione (cfr. Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte, punto 1).
Dal riparto dopo reclamo prodotto dal fisco (doc. VIII/1 e VIII/2), emerge che il correttivo di ripartizione IFD (fr. 56'078 nel 2016 e fr. 66'032 nel 2017), corrisponde alla differenza tra il valore di stima totale dellimmobile posseduto dal ricorrente in Ticino (fr. 373'864 nel 2016 e fr. 440223 nel 2017) ed il valore dellimmobile dopo lapplicazione della percentuale di ripartizione 115% (fr. 429'942 nel 2016 e fr. 506'255 nel 2017).
In queste condizioni la sostanza determinante sulla quale la Cassa deve calcolare i contributi ammonta a fr. 6'674'206 (6'618'128 + 56'078) nel 2016 e a fr. 5'895'499 (5'829'467 + 66'032) nel 2017, prima della divisione per due ai sensi dellart. 28 cpv. 4 OAVS.
Gli importi su cui calcolare i contributi ammontano di conseguenza a fr. 3'337103 (fr. 6'674'206 : 2) nel 2016 e a fr. 2947750 (5'895'499 : 2) nel 2017.
Su questo punto il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto.
E. 2.11 Alla luce della modifica degli elementi di calcolo alla base della determinazione dei contributi per il 2016 ed il 2017, anche gli interessi di mora vanno ricalcolati.
A questo proposito, va rammentato quanto segue.
L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nellambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nellambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
Pronunciandosi nellambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente, debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
LAlta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
E. 2.12 Alla luce quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e lincarto va rinviato alla Cassa affinché ricalcoli i contributi dovuti dal ricorrente nel 2016 e nel 2017 sulla base di una sostanza determinante di fr. 3'337103 (fr. 6'674'206 : 2), rispettivamente di fr. 2947750 (5'895'499 : 2).
Contestualmente lamministrazione dovrà ricalcolare gli interessi di mora.
E. 2.13 Questo Tribunale rinuncia allassunzione di ulteriori prove e segnatamente al richiamo di tutto lincarto fiscale dellinsorgente.
Infatti, interpellando il fisco e dando alle parti la possibilità di esprimersi in merito, il TCA ha già accertato definitivamente lammontare della sostanza alla base del calcolo dei contributi per gli anni litigiosi.
Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
E. 2.14 Secondo lart. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.
Al ricorrente, non rappresentato, non vanno assegnate ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. § La decisione su opposizione impugnata è annullata e lincarto rinviato allamministrazione affinché ricalcoli i contributi dovuti dal ricorrente nel 2016 sulla base di una sostanza determinante di fr. fr. 3'337103 e nel 2017 di fr. 2947750. Contestualmente lamministrazione dovrà ricalcolare gli interessi di mora.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n. 30.2026.8
cs
Lugano
14 settembre 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2026 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2026 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1955, cittadino ______ (cfr. doc. 28), è giunto in Svizzera il 10 giugno 2016 e dal 1° luglio 2016 fino al 31 dicembre 2017 è stato affiliato, insieme alla moglie, quale persona senza attività lucrativa presso la CO1.
1.2. Con due distinte decisioni formali del 7 aprile 2020 e del 17 novembre 2022, confermate da ununica decisione su opposizione del 12 maggio 2026, la CO1 ha fissato i contributi dovuti da RI1 quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2016 (fr. 5'734.70 dal 1° luglio al 31 dicembre) e 2017 (fr. 9'514.25 per tutto lanno), nonché i rispettivi interessi di mora (fr. 1'197.65 e fr. 477.90), sulla base di un reddito nullo e di una sostanza netta in Svizzera ed allestero di fr. 3'569'103 (7'138'206 : 2), rispettivamente di fr. 3'080'650 (6'161'300 : 2).
1.3. RI1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone lannullamento e domandando il rinvio degli atti alla Cassa per un nuovo accertamento dei fatti (doc. I). Il ricorrente afferma che la decisione su opposizione impugnata si fonda esclusivamente su dati trasmessi dallUfficio di tassazione ma che la sostanza presa in considerazione dal fisco comprende anche beni e valori patrimoniali situati allestero, in particolare ______ e ______. Secondo linsorgente la semplice esistenza di una tassazione fiscale non dispensa la Cassa dal verificare se gli elementi considerati costituiscono effettivamente una base imponibile ai fini della LAVS. La tassazione fiscale e lobbligo contributivo perseguono finalità giuridiche differenti e non possono essere automaticamente equiparati.
Per lassicurato, lamministrazione ha omesso qualsiasi verifica circa la natura dei beni considerati, la loro effettiva appartenenza al ricorrente, la loro rilevanza ai fini contributivi AVS, la compatibilità della loro inclusione con il diritto federale e con le convenzioni internazionali applicabili. La decisione su opposizione, secondo il ricorrente, è insufficientemente istruita e motivata.
In secondo luogo, linteressato evidenzia di non aver percepito, negli anni in esame, redditi da attività lucrativa in Svizzera, soggetti a contribuzione. La decisione su opposizione impugnata non identifica alcun reddito svizzero effettivamente percepito e si limita a richiamare dati fiscali concernenti sostanza e redditi esteri senza dimostrare lesistenza di una base contributiva AVS effettiva in Svizzera. Lobbligo contributivo deve fondarsi su elementi economicamente reali e giuridicamente pertinenti. Lautorità non ha dimostrato lesistenza di tali presupposti.
Il ricorrente fa poi valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché nelle opposizioni aveva contestato lesistenza della sostanza indicata, la correttezza degli importi utilizzati ed il fatto di non possedere in Svizzera i beni presi in considerazione dalla Cassa. La decisione su opposizione impugnata non affronta concretamente tali contestazioni. Lamministrazione si limita ad affermare che le comunicazioni fiscali sarebbero vincolanti senza procedere ad alcun esame individuale delle censure formulate.
Infine, il ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità e dellaccertamento dufficio dei fatti perché la Cassa ha rinunciato a qualsiasi accertamento autonomo limitandosi a recepire automaticamente dati provenienti dalla procedura fiscale, ciò che sarebbe incompatibile con gli obblighi di accertamento derivanti dalla LPGA.
1.4. Con risposta del 5 luglio 2026 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Con replica del 15 luglio 2026 (doc. V), trasmessa per conoscenza alla Cassa, il ricorrente afferma di non chiedere al Tribunale di sostituirsi al giudice fiscale, ma contesta che i dati fiscali siano stati recepiti automaticamente, senza verificare se tutti gli elementi comunicati dallautorità fiscale costituiscano, nella loro concreta composizione e quantificazione sostanza determinante ai sensi degli art. 28 e 29 OAVS. Il carattere vincolante della comunicazione fiscale non esonera lamministrazione dal verificare leffettiva titolarità dei beni attribuiti al ricorrente e alla coniuge, il valore netto, previa deduzione dei debiti gravanti sui singoli beni, la consistenza patrimoniale al 31 dicembre di ciascun anno contributivo e leventuale inclusione di elementi fiscalmente rilevanti ma non determinanti o determinanti diversamente ai fini AVS.
La cassa non attribuisce il dovuto rilievo alleccezione secondo cui può scostarsi dalla tassazione in presenza di errori manifesti e debitamente comprovati. In concreto i dubbi risultano dai seguenti elementi: le originarie tassazioni sono state annullate e sostituite da nuove decisioni del 3 luglio 2024, la procedura fiscale ha avuto un iter complesso e pluriennale, la sostanza è composta da elementi situati allestero, non è stata prodotta una ricostruzione analitica dei singoli beni, dei relativi debiti e dei criteri di conversione utilizzati, gli importi sono stati recepiti in forma aggregata, senza consentire di verificare la loro esatta riconducibilità alla sostanza determinante AVS.
Il ricorrente ribadisce che la cassa ha accertato i fatti in maniera insufficiente, limitandosi a chiedere conferma della crescita in giudicato delle tassazioni e degli importi complessivi comunicati. Non risultano prodotti linventario analitico dei beni considerati, lindicazione della loro ubicazione e titolarità, i debiti dedotti o non dedotti, i criteri di valutazione e di conversione valutaria, il calcolo completo che conduce dalle notifiche fiscali agli importi di fr. 3'569'103 per il 2016 e fr. 3'080'650 per il 2017. In assenza di tali elementi linteressato non può verificare la base di calcolo e il Tribunale non può controllare la legalità della trasposizione dei dati fiscali al calcolo contributivo.
La Cassa ammette che il reddito conseguito in forma di rendita è pari a fr. 0 e pertanto confonde il tema dellassenza di redditi imponibili AVS con quello della sostanza determinante. Proprio perché lintera pretesa contributiva dipende dalla sostanza, la relativa base deve essere verificabile in modo particolarmente preciso.
Il ricorrente solleva nuovamente una violazione del diritto di essere sentito e della motivazione, poiché aveva contestato sin dalle opposizioni la consistenza e la corretta attribuzione della sostanza utilizzata. La Cassa non ha risposto puntualmente a tali contestazioni ma ha opposto solo il carattere vincolante delle comunicazioni fiscali. Una motivazione conforme allart. 29 cpv. 2 Cost. fed. deve permettere al ricorrente di comprendere quali beni siano considerati, a quale coniuge sono stati attribuiti, quale valore netto sia stato applicato, quali debiti sono stati dedotti e come sia stato determinato limporto rilevante ai fini AVS. Tali elementi non emergono neppure nella risposta di causa.
Il ricorrente afferma poi che per quanto concerne gli interessi nella risposta la Cassa non produce un conteggio completo che indichi il capitale contributivo, gli acconti effettivamente versati, la differenza percentuale, il dies a quo e il dies a quem, il tasso applicato leffetto della sospensione della procedura in attesa delle tassazioni definitive. Essi non possono essere confermati da un rinvio generale agli art. 24. 25 e 41 bis OAVS.
Il ricorrente si riconferma nella richiesta di annullamento della decisione su opposizione ed in via subordinata chiede il rinvio alla Cassa per ulteriori accertamenti descritti nelle osservazioni.
Egli chiede infine che il Tribunale cantonale ordini, qualora necessario, lacquisizione degli atti fiscali integrali e proceda allaccertamento dei fatti determinanti conformemente allart. 61 LPGA. Il mero richiamo allesistenza di una tassazione fiscale cresciuta in giudicato non consente di verificare la corretta trasposizione dei dati fiscali nella base contributiva AVS né sostituisce lesame dei fatti specificamente rilevanti in materia di assicurazioni sociali.
1.6. Il 17 luglio 2026 il TCA ha interpellato lUfficio circondariale di tassazione competente chiedendogli di comunicare a quanto ammonta la sostanza netta complessiva in Svizzera ed allestero, tenuto conto dei valori di riparto intercantonali (cfr. anche la Circolare 22 della Conferenza svizzera delle imposte), evinta dalle tassazioni 2016 e 2017 al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017, per il calcolo dei contributi sociali nei rispettivi anni (cfr. art. 29 cpv. 3 OAVS).
1.7. Il 23 luglio 2026 lautorità fiscale ha prodotto il riparto dopo reclamo del 3 luglio 2024 delle imposte cantonali 2016 e 2017 ed ha affermato:
" () Dai relativi riparti si evince che la sostanza netta (attivi meno passivi senza considerare le deduzioni sociali) è la seguente:
2016
Totale globale CHF 6'618128
Totale TI/CH CHF 4'846962
2017
Totale globale CHF 5'829467
Totale TI/CH CHF 4'057467 (doc. VIII)
1.8. La Cassa ha osservato:
" ()
Si prende atto della risposta del lodevole UT di ______, il quale conferma che la sostanza valida al 31.12.2016 e al 31.12.2017 per la cassa di compensazione AVS comprende sia la sostanza posseduta in Svizzera che allestero.
Difatti, come già indicato nella Risposta di causa del 6 luglio 2026, secondo le normative federali vigenti nellAVS per il calcolo dei contributi delle persone non attive, la determinazione della sostanza considera linsieme netto della sostanza, detenuta dalla persona non attiva in Svizzera e allestero (marg. 2080 DIN).
Daltro canto, in merito agli importi indicati dallUT nella sua risposta del 23 luglio 2026 in base alle nuove decisioni di tassazione dopo reclamo datate 3 luglio 2024 (cresciute in giudicato dopo ricorso alla CDT), la Cassa tiene ad osservare che la sostanza netta determinante per la cassa di compensazione, tenuto conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS) ammonta a:
2016 fr. 6'674'206 (Sostanza fr. 6'618'128 + correttivo di ripartizione IFD fr. 56'078)
2017 fr. 5'895'499 (Sostanza fr. 5'829'467 + correttivo di ripartizione IFD fr. 66'032)
Alla luce degli elementi forniti e confermati dalla competente autorità fiscale, la Cassa è daccordo di utilizzare gli importi sopra indicati, comprensivi dellaggiunta del correttivo del riparto intercantonale (art. 29 cpv. 3 OAVS) (doc. X)
1.9. Chiamato ad esprimersi sia sulle affermazioni del fisco che sulla presa di posizione della Cassa, con osservazioni del 20 agosto 2026 (doc. XII), trasmesse per conoscenza allamministrazione il 21 agosto 2026 (doc. XIII), il ricorrente ha ribadito le sue censure, rilevando che lUfficio circondariale di tassazione ha espressamente indicato come sostanza netta (attivi meno passivi) gli importi di fr. 6'618'128 e fr. 5'289'467. Non risulterebbe pertanto corretto aggiungere ulteriormente il correttivo IFD come chiesto dalla Cassa.
Linsorgente afferma di non contestare in astratto che la sostanza allestero possa, in determinate condizioni, essere presa in considerazione per persone senza attività lucrativa. Egli sostiene tuttavia che tali valori non possono essere recepiti automaticamente senza verificare la titolarità effettiva dei beni, il loro valore netto, i debiti gravanti sui singoli beni, la corretta conversione e valutazione, la data di riferimento, la corretta imputazione tra i coniugi e la conformità del valore fiscale alla nozione di sostanza determinante AVS. La Cassa non avrebbe prodotto un calcolo analitico che consenta di verificare tali elementi.
Considerato che i valori patrimoniali non corrispondono a quelli utilizzati per il calcolo figurante nella decisione su opposizione impugnata, anche gli interessi di mora dovranno essere ricalcolati.
In conclusione il ricorrente chiede al Tribunale di non confermare la decisione su opposizione impugnata, di accertare che i valori patrimoniali utilizzati originariamente dalla Cassa non corrispondono a quelli successivamente comunicati dallUfficio circondariale di tassazione, di accertare che la successiva aggiunta del correttivo di ripartizione IFD da parte della Cassa necessita di specifica giustificazione giuridica e contabile, di ordinare, se necessario, la produzione di un calcolo completo e analitico della sostanza determinante AVS per il 2016 ed il 2017, di verificare separatamente beni, debiti, valori di riparto, attribuzione tra i coniugi e patrimonio situato allestero, di annullare la decisione su opposizione impugnata e rinviare lincarto alla Cassa per nuova decisione e nuovo conteggio conformi agli accertamenti risultanti dal procedimento, subordinatamente di procedere direttamente alla determinazione dei contributi sulla base dei valori corretti, di annullare e ricalcolare integralmente gli interessi di mora conseguenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella misura in cui linsorgente domanda lannullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata, anche delle decisioni formali del 7 aprile 2020 e del 17 novembre 2022 con le quali la Cassa ha calcolato i contributi e gli interessi mora per gli anni 2016 e 2017, il suo ricorso è irricevibile.
Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
2.2. Il ricorrente sostiene che la decisione su opposizione impugnata non affronta le contestazioni sollevate in sede di opposizione in relazione con lesistenza della sostanza indicata, la correttezza degli importi utilizzati ed il fatto di non possedere in Svizzera i beni presi in considerazione dalla Cassa.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.3. In concreto, nella decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa ha preso posizione in merito allesistenza della sostanza indicata, alla correttezza degli importi utilizzati ed al fatto che i beni presi in considerazione si trovano in parte allestero.
Lamministrazione ha affermato di aver chiesto conferma al fisco circa la crescita in giudicato delle rispettive tassazioni e circa lassenza di errori degli importi ivi indicati ed al consid. 4 ha precisato che per sostanza determinante si intende linsieme netto della sostanza detenuta dalla persona senza attività lucrativa in Svizzera ed allestero, facendo riferimento alle direttive applicabili nel caso di specie.
Il ricorrente in sede di osservazioni aggiunge che una motivazione conforme allart. 29 cpv. 2 Cost. fed. deve permettere al ricorrente di comprendere quali beni siano considerati, a quale coniuge sono stati attribuiti, quale valore netto sia stato applicato, quali debiti sono stati dedotti e come sia stato determinato limporto rilevante ai fini AVS.
Dalla lettura delle decisioni formali e su opposizione, oltre che dalla risposta di causa, emerge che la Cassa ha esposto in maniera chiara le cifre sulle quali ha calcolato i contributi, che del resto lo stesso ricorrente ha citato. Lamministrazione ha più volte ribadito, come si vedrà meglio in seguito, che determinanti sono i dati fiscali e che lautorità competente ha comunicato alla Cassa la sostanza netta, ossia priva dei debiti del ricorrente. Non determinante, come si vedrà in seguito, sapere se i beni appartengono alla moglie od al marito, poiché per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa si prendono in considerazione i beni di entrambi i coniugi. Né vi deve essere un elenco dei beni considerati, poiché la persona assicurata, la cui tassazione è cresciuta incontestata in giudicato e da cui sono evinti i dati per il calcolo del contributo, è a conoscenza dei suoi beni personali, avendoli dichiarati lei stessa.
Non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito dellassicurato. Il ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto lamministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede, prendendo poi nuovamente posizione anche in merito alla risposta di causa ed agli accertamenti effettuati da questo Tribunale.
Non va poi dimenticato che come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se lannullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Questo Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere è il calcolo dei contributi dellassicurato quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2016 e 2017.
Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.5. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per lart. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con unattività lucrativa.
Secondo lart. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano unattività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano unattività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare limporto limite in funzione delle condizioni sociali dellassicurato per le persone che non esercitano durevolmente unattività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V 254, consid. 4).
Nella sua giurisprudenza, il TF ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).
Per sostanza ai sensi dellart. 28 OAVS si deve intendere linsieme dei beni mobili o immobili di proprietà dellassicurato, situati sia in Svizzera che allestero. Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
Nella citata DTF 143 V 254 il Tribunale federale ha stabilito che per le persone che non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della sostanza rimane conforme alla legge e alla Costituzione federale anche dopo la modifica del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3). È invece rimasta aperta la questione se le persone che non esercitano attività lucrativa, che potrebbero sottrarsi al calcolo dei contributi sulla base della sostanza esercitando un'attività lucrativa, possono invocare la garanzia della proprietà (cfr. consid. 6.4.2).
Nella STF 9C_618/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 AHV Nr. 7 (cfr. anche STF 9C_78/2021 del 26 marzo 2021, consid. 3.4.1), l'Alta Corte ha ribadito che il calcolo dei contributi AVS in base alla sostanza per le persone senza attività lucrativa è conforme alla legge e alla Costituzione federale (cfr. consid. 5.2). Corrisponde alla volontà del legislatore il fatto di gravare un po' di più le persone senza attività lucrativa che sono molto benestanti, ciò che consente di meglio tenere conto del principio di solidarietà (cfr. consid. 6.3).
2.6. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano unattività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
2.7. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
2.8. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).
Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione dufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione dufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare unattività indipendente.
Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" () Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.
Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.
Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
2.9. In concreto il ricorrente, cittadino ______ (cfr. doc. 28), giunto in Svizzera il 10 giugno 2016, è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa dalla Cassa fino al 31 dicembre 2017 in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS.
Egli accenna alla circostanza che la Cassa non avrebbe esaminato lapplicazione di convenzioni internazionali, senza tuttavia indicare quale Convenzione sarebbe applicabile nel caso di specie.
Considerato che linsorgente e sua moglie, anchessa cittadina ______ (cfr. doc. 28), nel periodo in esame non hanno svolto alcuna attività lucrativa e sono stati entrambi domiciliati in Svizzera, a giusta ragione la Cassa ha determinato il loro assoggettamento nel nostro Paese in applicazione della LAVS. Infatti, tra la ______ e la Svizzera non è stato sottoscritto alcun accordo in materia di sicurezza sociale (cfr. anche le direttive sullobbligo assicurativo edite dallUFAS [DOA], Stato: gennaio 2026, marginale 2011 e 2069-2070).
2.10. Per quanto concerne il calcolo dei contributi quale persona senza attività lucrativa de ricorrente, occorre far capo alle sue tassazioni fiscali del 2016 e del 2017, cresciute in giudicato (cfr. consid. 2.6 e 2.7.).
In concreto dagli accertamenti effettuati dalla Cassa presso il fisco emerge che nel periodo in esame linsorgente e sua moglie non hanno conseguito un reddito sotto forma di rendita (doc. 7).
Per il calcolo del contributo è pertanto determinante unicamente la sostanza netta in Svizzera ed allestero evinta dalle rispettive tassazioni fiscali, tenuto conto dei riparti intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS; Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte; cfr. anche consid. 2.5).
Il valore di ripartizione per gli immobili non agricoli nel Canton Ticino negli anni dal 2002 al 2018 corrispondeva al 115% (Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte, punto 2).
Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che limporto preso in considerazione dalla Cassa per il calcolo dei contributi (fr. 7'138'206 per il 2016 e fr. 6'161'300 per il 2017) non corrisponde a quello fissato dal fisco dopo il reclamo inoltrato dal ricorrente (cfr. VIII).
Dalle tassazioni cantonali dopo reclamo per gli anni 2016 e 2017, datate 3 luglio 2024 e confermate dalla sentenza 80.2024.157/158 della Camera di diritto tributario del Tribunale dappello del 13 marzo 2025 (il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9C_287/2025 del 28 maggio 2025), risulta quanto segue:
- 2016:
totale attivi: fr. 6'677349
passivi in % degli attivi: fr. 3'143
correttivo di ripartizione IFD fr. 56078
sostanza fr. 6'618'128;
- 2017:
totale attivi: fr. 5'895499
correttivo di ripartizione IFD fr. 66032
sostanza fr. 5'829'467.
Preliminarmente va ribadito che, trattandosi di importi evinti dalle tassazioni su reclamo 2016 e 2017 cresciute in giudicato, essi sono vincolanti per la Cassa di compensazione ed il ricorrente non può più rimetterli in discussione chiedendo che lamministrazione, rispettivamente il Tribunale, verifichi alcuni aspetti specifici quali la titolarità effettiva dei beni, il loro valore netto, i debiti gravanti i singoli beni, la corretta conversione e valutazione, la data di riferimento, la corretta imputazione della sostanza ai due coniugi, così come la conformità del valore fiscale alla nozione di sostanza determinante AVS o effettui un calcolo analitico che consenta di verificare tali elementi (cfr. anche consid. 2.3. e 2.8).
Infatti, l'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Ciò manifestamente non è il caso in concreto. Le tassazioni su reclamo 2016 e 2017 non contengono errori manifesti e debitamente comprovati, ritenuto che sono state oggetto di esame anche da parte della Camera di diritto tributario del Tribunale dAppello e che il ricorrente, cui incombe lonere probatorio (cfr. art. 8 CC), non lo dimostra. Esse inoltre portano su aspetti rilevanti anche dal profilo fiscale, alla luce dellimportanza della sostanza detenuta dal ricorrente (qu questo aspetto cfr. anche DTF 147 V 114, consid. 3.4.2).
Laspetto della corretta imputazione della sostanza ai due coniugi non è inoltre importante in ambito AVS, ritenuto come in ogni caso la sostanza di entrambi va sommata e poi divisa per due (cfr. art. 28 OAVS).
È pertanto corretto fondarsi sui dati forniti dal fisco senza la necessità di procedere ad accertamenti autonomi della sostanza.
Stabilito che le rispettive tassazioni su reclamo sono cresciute in giudicato e che i loro valori vanno presi in considerazione per determinare lammontare del debito contributivo, occorre ancora stabilire a quanto ammonta limporto alla base del calcolo del contributo del ricorrente.
Conformemente a quanto indicato dalla Cassa nelle osservazioni del 10 agosto 2026 (doc. X), agli importi di fr. 6'618128 (per il 2016 [fr. 6'677349] [fr. 3'143 di passivi]), rispettivamente di fr. 5'829'467 per il 2017, deve essere aggiunto il corrispettivo valore di ripartizione IFD di fr. 56'078 (2016), rispettivamente di fr. 66'032 (2017), come previsto dallart. 29 cpv. 3 OAVS e dalla Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte. A questo proposito va rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tutti gli attivi devono essere valutati, a livello intercantonale, secondo regole coerenti per tutti i Cantoni, perlomeno per la ripartizione degli interessi passivi. Considerato che gli immobili sono valutati differentemente tra i Cantoni, occorre determinare un valore di riferimento uniforme per una ripartizione corretta ed unimposizione adeguata. A questo scopo vengono utilizzati i valori di ripartizione. Sulla base dei risultati di uninchiesta nazionale i guadagni della vendita dei beni immobili sono comparati ai rispettivi valori fiscali cantonali; su questa base vengono calcolati i valori di ripartizione (cfr. Circolare n. 22 della conferenza svizzera delle imposte, punto 1).
Dal riparto dopo reclamo prodotto dal fisco (doc. VIII/1 e VIII/2), emerge che il correttivo di ripartizione IFD (fr. 56'078 nel 2016 e fr. 66'032 nel 2017), corrisponde alla differenza tra il valore di stima totale dellimmobile posseduto dal ricorrente in Ticino (fr. 373'864 nel 2016 e fr. 440223 nel 2017) ed il valore dellimmobile dopo lapplicazione della percentuale di ripartizione 115% (fr. 429'942 nel 2016 e fr. 506'255 nel 2017).
In queste condizioni la sostanza determinante sulla quale la Cassa deve calcolare i contributi ammonta a fr. 6'674'206 (6'618'128 + 56'078) nel 2016 e a fr. 5'895'499 (5'829'467 + 66'032) nel 2017, prima della divisione per due ai sensi dellart. 28 cpv. 4 OAVS.
Gli importi su cui calcolare i contributi ammontano di conseguenza a fr. 3'337103 (fr. 6'674'206 : 2) nel 2016 e a fr. 2947750 (5'895'499 : 2) nel 2017.
Su questo punto il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto.
2.11. Alla luce della modifica degli elementi di calcolo alla base della determinazione dei contributi per il 2016 ed il 2017, anche gli interessi di mora vanno ricalcolati.
A questo proposito, va rammentato quanto segue.
L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nellambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nellambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
Pronunciandosi nellambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente, debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
LAlta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
2.12. Alla luce quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e lincarto va rinviato alla Cassa affinché ricalcoli i contributi dovuti dal ricorrente nel 2016 e nel 2017 sulla base di una sostanza determinante di fr. 3'337103 (fr. 6'674'206 : 2), rispettivamente di fr. 2947750 (5'895'499 : 2).
Contestualmente lamministrazione dovrà ricalcolare gli interessi di mora.
2.13. Questo Tribunale rinuncia allassunzione di ulteriori prove e segnatamente al richiamo di tutto lincarto fiscale dellinsorgente.
Infatti, interpellando il fisco e dando alle parti la possibilità di esprimersi in merito, il TCA ha già accertato definitivamente lammontare della sostanza alla base del calcolo dei contributi per gli anni litigiosi.
Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14. Secondo lart. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.
Al ricorrente, non rappresentato, non vanno assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e lincarto rinviato allamministrazione affinché ricalcoli i contributi dovuti dal ricorrente nel 2016 sulla base di una sostanza determinante di fr. fr. 3'337103 e nel 2017 di fr. 2947750. Contestualmente lamministrazione dovrà ricalcolare gli interessi di mora.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti