opencaselaw.ch

30.2026.7

Assicurato domiciliato in Svizzera che lavora per società con sede in UE. Affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS non è corretta. La società va coinvolta nella procedura. Rinvio atti alla Cassa

Ticino ·TCA · 2026-09-14 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (19 Absätze)

E. 2 Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

E. 2.1 Oggetto del contendere è la qualifica dell’attività svolta dal ricorrente per la ________ con sede a ________ e la questione di sapere se l’interessato va affiliato alla LAVS quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, come stabilito dalla Cassa (cfr. art. 6 LAVS).

E. 2.2 Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, applicabile al caso di specie.

Infatti, con la decisione su opposizione la Cassa ha confermato l’affiliazione del ricorrente quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS dal 1° gennaio 2024 e quale indipendente a titolo accessorio per l’attività di intermediazione di investitori in operazioni immobiliari svolta in nome e per conto proprio per clienti privati e per società che non hanno il suo stesso scopo sociale dal 1° gennaio 2026.

E. 2.3 La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino svizzero, domiciliato in Svizzera (cfr. estratto riguardante l’assicurato del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100), che ha lavorato dal 1° gennaio 2024 per una società con sede a ________.

Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CE) n. 1408/71;

d. regolamento (CE) n. 574/72.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein.

Secondo l’art. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea” designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

E. 2.4 La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino svizzero residente in Svizzera, che ha lavorato dal 1° gennaio 2024 per una società con sede a ________.

Ratione temporis sono pertanto applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione (cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019 e STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).

L'ALC ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità svizzera e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l’assicurato, residente in Svizzera lavora per una società con sede a ________ (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; cfr. pure STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017).

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

E. 2.5 Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201; sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa.

Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

E. 2.6 L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

" 1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

E. 2.7 Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

In concreto, considerato che l’insorgente ha affermato che l’attività svolta in favore della società ________ viene esercitata in Svizzera da remoto, per stabilire la qualifica (dipendente o indipendente) dell’attività svolta per la citata società, si applica di conseguenza il diritto svizzero.

A questo proposito la LAVS prevede che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

E. 2.8 Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica, infatti, possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

E. 2.9 Va ancora rammentato che fino al 31 dicembre 2011 i contributi delle persone il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS erano percepiti applicando per analogia le norme relative agli indipendenti (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 3 ad art. 6, pag. 154; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 211 e seguenti).

Secondo l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011:

" 1 I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

Con il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 6 LAVS che dal 1° gennaio 2020 prevede:

" 1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.

"2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

"

Secondo l’art. 12 LAVS:

" 1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

"2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

"3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

"a. l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;

"b. l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.”

"

Secondo l’art. 21 par. 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.

Per l’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.

Come rammenta il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2010 (FF 2011, pag. 497), l’articolo 6 capoverso 1 disciplina l’obbligo di versare i contributi applicabile ai lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo.

Circa la modifica in vigore dal 1° gennaio 2012 nel Messaggio figura, inoltre, che (pag. 502 e seguenti):

" Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di amministrazione.

"Dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da quando la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dell’UE, la definizione di salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di versare i contributi ha rivelato qualche lacuna. Secondo il diritto dell’UE, un datore di lavoro con sede in uno Stato membro il cui dipendente è assicurato in Svizzera deve versare i contributi anche nel nostro Paese. La stessa regola si applica alle imprese dei Paesi dell’AELS in virtù dell’Accordo AELS. L’obbligo dei datori di lavoro esteri di pagare i contributi all’AVS svizzera deriva pertanto direttamente dal diritto europeo: grazie alla proposta modifica dell’articolo 12 capoverso 3 LAVS tale obbligo risulterà nel diritto interno. Il diritto dell’UE prevede inoltre (riferendosi, nell’esempio qui considerato, ai lavoratori assicurati in Svizzera) la possibilità che il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato convengano che quest’ultimo adempia gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi in Svizzera (art. 109 del regolamento [CEE] n. 574/726: ndr: ora art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009). La Svizzera ha potuto mettere a disposizione dei salariati che hanno concluso un tale accordo la struttura prevista per i lavoratori il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Essi versano dunque i loro contributi in Svizzera come questi ultimi. Nella pratica, tuttavia, questo disciplinamento ha alcuni effetti indesiderati. Nella misura in cui concludono un accordo ai sensi dell’articolo 109 del regolamento [CEE] n. 574/72, i datori di lavoro senza sede in Svizzera si impegnano a pagare al lavoratore, oltre al salario, la totalità dei contributi padronali, inclusi i contributi alle spese di amministrazione, mentre il salariato paga contributi AVS pari solo al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS, beneficiando nel contempo anche della tavola scalare. Se il reddito corrisponde per esempio al livello più basso della tavola scalare, i contributi raggiungono, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LAVS, solo il 4,2 per cento del salario determinante. In questo caso, la parte versata dal datore di lavoro copre la totalità dei contributi dovuti dal salariato. Il nostro Collegio è del parere che sia necessario eliminare queste conseguenze del diritto svizzero, ingiustificate, e che per quanto concerne l’importo dei contributi, gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo vadano trattati come i salariati «normali». Le conseguenze di questo aumento dell’aliquota contributiva per i salariati interessati non vanno sopravvalutate, nemmeno nei casi in cui i datori di lavoro (esclusi quelli con sede nell’UE e nell’AELS) non sono tenuti a regolare i conti con gli organi d’esecuzione svizzeri né a pagare la loro parte di contributi. Infatti, nei contratti è sovente stipulato in modo esplicito che il datore di lavoro assume la totalità o una parte dei contributi. A questo proposito, la situazione dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi non è paragonabile a quella dei lavoratori indipendenti che, in sostanza, devono pagare di tasca propria i loro contributi. La presente modifica dell’articolo 6 LAVS non pregiudica dunque il livello dei contributi dei lavoratori indipendenti. L’aliquota contributiva preferenziale non può essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente all’articolo 11 LAVS. Nel 2007, circa 3500 assicurati hanno versato contributi come salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo. In media, il loro reddito ammontava a 66 000 franchi circa. Sulla base di questi dati, la modifica proposta dovrebbe fruttare circa 2 milioni di franchi.”

E. 2.10 Secondo il marginale 1016 delle direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC; stato: 1° gennaio 2026), sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera, se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto internazionale (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell’UE/AELS, se è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004.

A questo proposito il marginale 1021 DRC prevede che i datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS, senza stabilimento d’impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS).

Tuttavia, per il marginale 1022 DRC, se concludono con i loro salariati assicurati in Svizzera un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009, sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro. Questi salariati non sono però considerati quali assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (cfr. marginale 1042 DRC; cfr. anche marginale 1022 DRC in tedesco: “Es handelt sich dabei nicht um Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige Arbeitgebende (s. Rz 1042)”).

Il marginale 1023 DRC prevede che in questo caso (N. 1022 DRC) sono i salariati che versano i contributi e i contributi per le spese di amministrazione generalmente a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi. La conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009 non esenta i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei loro salariati.

Secondo il marginale 1024 DRC, in linea di massima, i datori di lavoro stranieri dovrebbero informare la cassa di compensazione dell’accordo concluso con i loro salariati in base al quale sono questi ultimi a versare i contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a un accordo concluso in virtù dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009, le casse di compensazione li possono comunque affiliare.

Per il marginale 1025 DRC di norma, per la determinazione dei contributi, ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all’estero. Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro in Svizzera.

Secondo il marginale 1042 DRC sono considerati salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (ANOBAG) gli assicurati:

- il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

- il cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo in virtù dell’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);

- che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa dipendente per conto di un datore di lavoro avente domicilio, sede o stabilimento d’impresa nell’UE/AELS o nel Regno Unito e che non sono soggetti né al regolamento (CE) 883/2004 né alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (cittadini di Stati terzi);

- domiciliati in Svizzera, ma che in base a convenzioni internazionali non sono assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS.

Il marginale 1043 DRC prevede che per i salariati di datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE/AELS che hanno concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 R 987/2009 si applicano i marginali 1021 segg. DRC.

E. 2.11 Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

E. 2.12 In concreto, dalle tavole processuali emerge che il 4 dicembre 2024 il ricorrente ha scritto all’amministrazione affermando di percepire dal 2022 un reddito da attività lucrativa all’estero, ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Cassa ed ha chiesto se fosse in regola con il pagamento degli oneri sociali (doc. 1).

Il 10 dicembre 2024 la Cassa ha risposto che, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/04, le persone che esercitano simultaneamente un’attività dipendente in più Stati sono soggette ai contributi sociali nello Stato di residenza se vi esercitano una parte sostanziale dell’attività (almeno il 25%) e di conseguenza i contributi previdenziali sul reddito conseguito all’estero avrebbero dovuto essere assoggettati in Svizzera dal 1° aprile 2022.

Nel corso del mese di settembre 2025 l’insorgente ha inoltrato una richiesta di iscrizione quale lavoratore indipendente con effetto dal 1° luglio 2025, indicando di lavorare come consigliere di amministrazione indipendente per tre società estere e come membro del comitato di investimento di una società estera e di aver percepito nel 2025 un reddito netto di fr. 74'100 per investimenti pari a fr. 5'000, allegando tra l’altro una fattura della ________ di Euro 2'500 del 15 giugno 2025 con l’indicazione “Quarter Fee” (doc. 3d).

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, il 26 novembre 2025 l’insorgente ha risposto ad alcune domande poste dalla Cassa, evidenziando in particolare che il reddito da attività indipendente accessoria del 2020 di fr. 3'940 proviene dall’attività di ________ e di collaborare dal 1° gennaio 2022 con ________ e con ________ con sede ________, dal 1° aprile 2022 con ________ con sede nelle ________ e dal 1° gennaio 2024 con ________ con sede a ________.

Egli ha allegato i contratti con le società ed ha precisato che con ________ è attivo quale membro non-executive del consiglio di amministrazione. Il contratto è di prestazione e al punto 8.2 specifica che non esiste un rapporto di dipendenza, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera.

Per ________ lavora come co-direttore; il contratto è di prestazione di servizi e al punto 11.4 specifica che non esiste un rapporto di lavoro subordinato, si tratta di una funzione indipendente, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera. Per ________ lavora come direttore; il contratto è di prestazione di servizi e al punto 11.4 specifica che non esiste un rapporto di lavoro subordinato, si tratta di una funzione indipendente, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera.

Per ________ (________) lavora quale membro del comitato di investimenti, non esiste un rapporto di dipendenza, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto in Svizzera.

L’insorgente ha aggiunto che si tratta di contratti di prestazione e di servizi stipulati con le società, non sono contratti di lavoro subordinato, agisce in autonomia e non sotto direzione gerarchica quotidiana, svolge funzioni di governance e non esecutive, è nominato dagli azionisti, non è assunto ed è revocabile in qualsiasi momento. Infine ha precisato che fino al 30 giugno 2025 la sua attività principale era dipendente con sede a ________, mentre dal 1° luglio 2025 non svolge alcuna attività dipendente in Svizzera ma solo le attività indipendenti indicate.

Il 16 dicembre 2025 la Cassa ha affiliato l’insorgente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 quale indipendente per l’attività accessoria di insegnamento della vela ed il 19 dicembre 2025 quale dipendente per le attività svolte per le 4 società estere a partire dall’inizio delle varie collaborazioni.

Il 20 gennaio 2026 l’interessato ha chiesto alcune delucidazioni in merito alla comunicazione della Cassa ed ha prodotto una nuova richiesta di affiliazione quale indipendente dal 1° gennaio 2026, producendo un contratto del 27 maggio 2024 con la ________.

Con decisione del 19 gennaio (recte: febbraio) 2026, che annulla e sostituisce la decisione del 19 dicembre 2025, l’amministrazione ha stabilito:

che l’insorgente va affilato come salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi AVS per l’attività svolta in favore della ________ di ________ dal 1° gennaio 2024, chiedendo di trasmettere l’accordo con il datore di lavoro ai sensi dell’art. 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 987/09;

che a partire dal 1° gennaio 2026 sarà inoltre affiliato quale indipendente a titolo accessorio per l’attività di intermediazione di investitori in operazioni immobiliari svolta in nome e per proprio conto per clienti privati e per ditte che non hanno lo stesso scopo;

che le attività di consigliere di amministrazione per le società ________ con sede alle ________ dal 1° aprile 2022, con la società ________ e con la società ________ con sede ________ dal 1° marzo 2022 sono esentate dal calcolo dei contributi in applicazione dell’art. 6ter lett. b OAVS, per il quale sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

Il 2 marzo 2026 l’insorgente ha informato la Cassa di aver sottoposto l’accordo ai sensi dell’art. 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 987/09 alla società ________, la quale ha tuttavia precisato di non poterlo sottoscrivere poiché la funzione esercitata è di natura indipendente ed il 10 marzo 2026 ha inoltrato opposizione contro la qualifica dell’attività svolta per la ________.

La Cassa, con la decisione su opposizione qui impugnata ha confermato la qualifica di dipendente poiché l’insorgente è stato incaricato di svolgere mansioni che rientrano nelle attività ordinarie della società, agendo così negli interessi di quest’ultima, è tenuto a presenziare periodicamente alle riunioni della società, è tenuto ad informare la società qualora dovessero insorgere dei conflitti di interesse, è soggetto alla guida e alle istruzioni emanate dalla società, collabora con una società attiva nel suo stesso ramo professionale apportando le sue competenze nel campo degli investimenti.

In sostanza l’amministrazione afferma che la società, il cui scopo consiste nel progettare e implementare una struttura di fondi di investimento che rispecchino le esigenze dei clienti, esercita l’attività nel settore professionale in cui è già attivo, poiché si occupa di supervisione, valutazione ed approvazione di strategie di investimento gestendo i rischi e migliorandone le prestazioni per conto dei clienti della società,

Egli è inoltre membro dell’Investment Committee all’interno della società ________ con delle mansioni e dei compiti prevalentemente assimilabili ad un funzionario dirigente: supervisione e contributi di valutazione a livello di comitato (governance), definizione/valutazione di linee guida e parametri, monitoraggio dell’evoluzione delle posizioni e delle strategie in coordinamento con i soggetti preposti alla gestione con conseguenti riunioni trimestrali da remoto con altre due persone. L’attività lavorativa svolta dall’insorgente al servizio della società configura un elemento essenziale per la qualifica di dipendente e si manifesta attraverso un rapporto di subordinazione economica ed organizzativa.

E. 2.13 In concreto, questo Tribunale deve preliminarmente evidenziare che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’attività svolta ha carattere dipendente oppure indipendente, l’affiliazione del ricorrente nella categoria dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi non può essere confermata, poiché l’assicurato lavora per una società avente sede in uno Stato dell’UE (________).

In questo caso, nella misura in cui l’assicurato va qualificato quale dipendente, il datore di lavoro è responsabile per il pagamento dei contributi anche nel caso in cui le parti avessero concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009 (cfr. marginali 1021 e seguenti DRC), secondo cui il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro. Di norma, per la determinazione dei contributi ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all’estero.

Inoltre, questo articolo, contrariamente a quanto sembra sostenere la Cassa al punto 7, in fine, della decisione su opposizione impugnata, non disciplina la possibilità di trasferire gli obblighi contributivi dal datore di lavoro al lavoratore subordinato se il datore di lavoro non ha intenzione di regolare direttamente gli obblighi contributivi previdenziali con l’ente dello Stato competente, ma permette a datore di lavoro ed assicurato di convenire di comune accordo che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi.

Nel caso di specie l’insorgente ha comunicato alla Cassa che la società ________ si è rifiutata di sottoscrivere un eventuale accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009, poiché non ritiene l’assicurato un suo dipendente.

Il pagamento di eventuali contributi paritetici non può di conseguenza essere richiesto al ricorrente, ma deve semmai essere domandato alla società ________.

Tuttavia, dagli atti non emerge che quest’ultima società sia stata coinvolta nella procedura ed in particolare che le sia stata trasmessa la decisione su opposizione qui impugnata. Interpellata in merito la Cassa ha confermato di non avere notificato le decisioni formali e su opposizione alla società estera, né di averla implicata nel procedimento (doc. VII).

Ora, nella misura in cui la Cassa ritiene che la ________ di ________ sia la datrice di lavoro del ricorrente, è necessario notificarle la decisione per garantirle il suo diritto di essere sentita, poiché in caso di crescita in giudicato della decisione su opposizione sarebbe responsabile per il pagamento dei contributi sociali e l’amministrazione potrebbe procedere nei suoi confronti per il loro versamento (marginali 1021 e seguenti DRC; STF H 162/06 del 20 dicembre 2007, consid. 2.7 [dove il Tribunale federale ha stabilito che il [presunto] datore di lavoro avrebbe dovuto essere chiamato in causa]; STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 4.2 che precisa la DTF 113 V 2, consid. 2; Volz Melchior, in: Hurst Robert/Pfiffner Rauber Brigitte/Zünd Christian (editori), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, unter Einschluss des Verfahrens betreffend Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 3a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2024, parte 2: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht / C. Verfahren (§§ 13–28) / § 14 Beiladung N. 19).

La giurisprudenza prevede infatti solo alcune eccezioni per le quali è possibile prescindere dalla notifica della decisione, ma unicamente nei confronti del lavoratore.

Ad esempio, quando quest’ultimo ha una posizione dominante in seno alla società, perché è amministratore unico con diritto di firma individuale della ditta (STF H 182/01 del 22 maggio 2002 consid. 2 e STF H 304/00 del 10 marzo 2003 consid. 3; Volz Melchior, op. cit., loc. cit.).

Inoltre, la decisione non deve necessariamente essere notificata ai lavoratori nel caso in cui ci si trova confrontati con un grande numero di dipendenti e se il loro domicilio si trova in un Paese a cui non si applica l’ALC (Volz Melchior, op. cit., loc. cit. con riferimento all’art. 76 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 ed alla STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 4.2) o se si tratta di importi minimi di contributi sociali (DTF 113 V 1 consid. 2 con rinvii; STF H 312/01 del 17 dicembre 2002, consid. 3).

Se una decisione su opposizione impugnata da un datore di lavoro non è stata notificata al lavoratore, il Tribunale cantonale può chiamarlo in causa per garantirgli il diritto di essere sentito, Il Tribunale può tuttavia, invece di chiamare in causa il lavoratore, rinviare la causa alla Cassa affinché applichi correttamente la procedura notificando la decisione anche al dipendente (cfr. DTF 113 V 1).

Nella già citata STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, al consid. 4.2 il TF ha confermato la necessità di notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1 al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell’UE con cui, in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, la notifica postale diretta è ammessa (art. 76 par. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa di compensazione dall’esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo alla persona assicurata.

In quel caso si trattava della qualifica dell’attività svolta in favore di una Sagl da parte di 8 interpreti domiciliati in Germania.

Il Tribunale federale ha stabilito che il solo fatto che i (presunti) dipendenti risiedessero all’estero non esonerava la Cassa dai suoi obblighi, nella misura in cui si trattava di notificare delle decisioni in un Paese dell’Unione europea con il quale è in vigore la libera circolazione delle persone e nei confronti del quale è consentita la consegna postale diretta ai sensi dell’art. 76 par. 3 del regolamento (CE) 883/2004 secondo cui “ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti” (“[ ] Allein der Wohnsitz der Arbeitnehmer im Ausland vermag die Ausgleichskasse in Bezug zum EU-Ausland, mit dem Freizügigkeit herrscht und in welches die direkte postalische Zustellung zulässig ist, nicht davon zu entbinden (Art. 76 Abs. 3 der Vo Nr. 883/2004; für die Schweiz anwendbar aufgrund von Art. 8 FZA sowie dessen Anhang II, Art. 1 Abschnitt A lautet: "Die Behörden und Träger der Mitgliedstaaten können für die Zwecke dieser Verordnung miteinander sowie mit den betroffenen Personen oder deren Vertretern unmittelbar in Verbindung treten" [vgl. dazu etwa BERNHARD SPIEGEL, N. 19 zu Art. 76 Vo Nr. 883/2004, in: Maximilian Fuchs {Hrsg.}, Europäisches Sozialrecht, 7. Aufl., Baden-Baden 2018]) [ ]”).

Il Tribunale federale ha poi precisato che la giurisprudenza di cui alla DTF 113 V 1, consid. 2 si fondava in particolare sulla STF H 18/80 del 13 novembre 1981, non comparabile al caso giudicato il 29 gennaio 2019, poiché la sentenza del 1981 concerneva l’obbligo di versare contributi su compensi versati a circa 78 collaboratori freelance di una casa editrice che non risiedevano solo in Svizzera e in altri Paesi europei, ma in tutto il mondo (“Insoweit ist BGE 113 V 1 E. 2 S. 3 (wonach u.a. ein ausländischer Wohnsitz des Arbeitnehmers dazu führen kann, dass diesem eine Verfügung ausnahmsweise nicht eröffnet werden muss) zu präzisieren, verweist er nämlich vor allem auf das - mit dem vorliegenden Fall nicht zu vergleichende - nicht publizierte Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 18/80 vom 13. November 1981. Streitgegenstand war dort die Beitragspflicht auf den Honoraren von 78 (mehr oder weniger) freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Verlagshauses, die - soweit bekannt - nebst der Schweiz und dem europäischen Ausland auch in der ganzen Welt verteilt wohnhaft waren”; cfr. anche Métral Jean / Rochat Andrea, parte 3: Schweizerische Praxis im Europarecht und Bilaterale Abkommen / La pratique suisse en matière de droit européen et les Accords bilatéraux / Assurances sociales et aide sociale: jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Accord sur la libre circulation des personnes, in: Epiney Astrid / Hehemann Lena / Zitescu Petru Emanuel (editori), Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht / annuaire suisse de droit européen 2018/2019, Zurigo, Basilea, Ginevra 2019, pag. 50 e seguenti).

Nel caso di specie se l’interessato, come stabilito dalla Cassa, va qualificato di dipendente della ________ con sede a ________, vista l’assenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009, spetterebbe alla società versare i contributi. L’amministrazione non l’ha tuttavia coinvolta nella procedura e non le ha notificato alcuna decisione, malgrado la sede si trovi nell’Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, la decisione su opposizione della Cassa, nella misura in cui accerta la dipendenza del ricorrente nei confronti della ________ed intende qualificarlo quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, non può essere confermata. Su questo punto deve essere annullata e l’incarto deve esserle rinviato affinché l’amministrazione coinvolga la società ________ nel procedimento, le notifichi una decisione ed applichi l’art. 76 cpv. 3 del regolamento (CE) 883/04.

In queste condizioni, è prematuro stabilire se la qualifica di dipendente è corretta.

E. 2.14 Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [STF 8C_135/2025 del 21 agosto 2025 con rinvio alla DTF 146 V 28, consid. 7 e 137 V 210 consid. 7.1]), il ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

E. 2.15 Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

E. 3 La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

E. 4 Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

E. 5 Le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione è annullata nella misura in cui accerta la qualifica di dipendente di RI1 nei confronti della ________con sede a ________ e intende affiliarlo quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come ai considerandi.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n. 30.2026.7

cs

Lugano

14 settembre 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2026 di

RI1, ________

rappr. da: avv. RA1, ________

contro

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2026 emanata da

Cassa CO1, ________

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 19 febbraio 2026, confermata dalla decisione su opposizione dell’8 maggio 2026, la Cassa CO1 ha parzialmente respinto la domanda di affiliazione come indipendente di RI1, nato nel 1975, ritenendolo dipendente della ________con sede a ________, il cui scopo consiste nel progettare ed implementare una struttura di fondi di investimento che rispecchino le esigenze dei clienti (tipologia di investitori, strategia di investimento, scelta dei fornitori di servizi, ecc.). L’amministrazione ha ritenuto predominanti le caratteristiche dell’attività dipendente rispetto a quelle dell’attività indipendente ed ha concluso affermando inoltre:

" ()

7.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla definizione della legislazione applicabile secondo il Reg. (CE) n. 883/2004 citata al punto 7) dell’opposizione, la Cassa osserva quanto segue.

In base all’art. 11 par. 3 lett. a) del Reg. (CE) n. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Nel presente caso, il sig. RI1 ha dichiarato nello scritto del 26 novembre 2025 che l’attività viene svolta da remoto dalla Svizzera e che pertanto, la legislazione applicabile è chiaramente in Svizzera.

Essendo applicabile la legislazione svizzera, la Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) prevede all’art. 1a cpv. 1 lett. a. e b. che sottostanno all’assicurazione obbligatoria le persone fisiche domiciliate in Svizzera e/o le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera. In base a quanto precede la Cassa è pertanto legittimata a valutare lo statuto contributivo del sig. RI1 secondo le normative AVS vigenti in Svizzera.

Avendo la Cassa attribuito al sig. RI1 lo statuto di lavoratore subordinato ed avendo il datore di lavoro in questione sede a ________, trova applicazione anche l’articolo 21 par. 2 del Regolamento (CE) n. 987/2009, che definisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) 883/2004, il quale disciplina la possibilità di trasferire gli obblighi contributivi previdenziali del datore di lavoro situato nell’altro Stato al lavoratore subordinato se il datore di lavoro con sede all’estero non ha intenzione di regolare direttamente gli obblighi contributivi previdenziali con l’ente dello Stato competente.

()

9.

In riferimento a quanto precede, quando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato, il signor RI1 per l’attività svolta per conto della società ________(________), verrà assoggettato alle assicurazioni sociali svizzere a decorrere dal 1° gennaio 2024 nella categoria dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS (PSDL).

D’altra parte, come da nostra decisione del 19 febbraio 2026, verrà affiliato nella categoria degli indipendenti a titolo accessorio a partire dal 1° gennaio 2026, unicamente per l’attività di intermediazione di investitori in operazioni immobiliari svolta in nome e per proprio conto per clienti privati e per società che non hanno il suo stesso scopo sociale.”

1.2. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale l’annullamento e l’accertamento che l’attività svolta per la società ________configura un’attività lucrativa indipendente ed in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti (doc. I). Il ricorrente richiama l’intero suo incarto.

L’insorgente afferma che la Cassa ha erroneamente valorizzato, eccedendo il proprio potere e margine di apprezzamento, in modo del tutto assertivo ed immotivato, alcuni aspetti del caso concreto, tralasciando in maniera arbitraria tutta una serie di indicatori di segno contrario, per sostenere in maniera generica l’esistenza di un rapporto di subordinazione che in specie non sarebbe dato.

Il ricorrente sostiene che non è stato incaricato di svolgere mansioni rientranti nelle attività ordinarie della società, agendo nell’interesse di quest’ultima.

Dalla documentazione emerge una chiara distinzione tra il Portfolio Manager cui competono le funzioni operative di gestione del portafoglio e di esecuzione delle strategie di investimento e l’Investment Committee, quale organo collegiale indipendente con funzioni di analisi indirizzo e supervisione strategica.

Il ricorrente opera esclusivamente nel secondo organo, con funzioni strategiche (analisi delle politiche di investimento, revisione della struttura di portafoglio, definizione di linee guida). Il rapporto con il Portfolio Manager non può essere qualificato in termini gerarchici o di subordinazione, ma come rapporto funzionale tra soggetti distinti nell’ambito della governance della struttura. Una tale interazione è fisiologica nell’ambito delle strutture di investimento collettivo e non può di per sé essere considerata indice di subordinazione.

La separazione tra funzione operativa e di supervisione costituisce un elemento che depone in maniera chiara a favore dell’assenza di integrazione del ricorrente nell’organizzazione del lavoro altrui e, quindi, della natura indipendente dell’attività svolta.

Il suo ruolo è di mera consulenza e supervisione e non esecutivo.

L’investment Committee è un organo composto da tre membri, incaricato dall’analisi delle politiche di investimento, della revisione della struttura di portafoglio, della definizione di linee guida e, se del caso, dell’emissione di “written investment decisions” indirizzate al Portfolio Manager nell’ambito di attività di consulenza e supervisione. Le sue funzioni descrivono un’attività di indirizzo e supervisione propria alla governance, non attività ordinarie operative d’impresa svolte con inserimento personale nell’organizzazione del lavoro. Le funzioni al suo interno non comportano l’inserimento personale nella struttura operativa, né un potere direttivo sulla società e sono rese con piena autonomia da ogni singolo membro. Ciò alla stregua di qualsiasi attività svolta da un terzo quale consulente indipendente.

L’investment Committee secondo il diritto ________ raccoglie persone con altri incarichi societari anche in entità terze che non sottostanno ad alcun rapporto di subordinazione né di lavoro con la società.

Il ricorrente sostiene che non vi sono neppure i presupposti per ritenere un prestito di manodopera. Il ricorrente non è stato distaccato presso terzi per svolgere compiti esecutivi ma ha unicamente operato quale membro dell’Investment Committee della società con funzioni di indirizzo e supervisione e con riunioni trimestrali da remoto. Come un qualsiasi indipendente che fornisce la propria prestazione in favore di un terzo.

Secondo l’insorgente la Cassa valorizza eccessivamente la portata della presenza a riunioni periodiche quale indice di subordinazione. In concreto si tratta di riunioni trimestrali, ossia 4 all’anno, gestite da remoto, nel contesto di un organo di supervisione collegiale. I membri si trovano per trattare temi strategici, senza imposizione di orari, presenza fisica continuativa o controllo gerarchico personale, ovvero senza alcun criterio tipico di un rapporto di dipendenza. Il fatto che una persona debba presenziare alle riunioni per svolgere la propria attività non ne fa un salariato. Peraltro, tra una riunione e l’altra i membri svolgono altre attività indipendenti in favore di terzi, si documentano, studiano il mercato, si formano, il tutto senza essere remunerati.

Inoltre, il ricorrente si riferisce ad alcuni scambi di email dove gli viene chiesto di fornire periodicamente un aggiornamento circa l’andamento delle performance ed una valutazione prospettica dell’evoluzione futura delle medesime. Le richieste sono formulate senza istruzioni e senza vincoli. Si tratta di un’attività di analisi, valutazione e reporting di natura strategica, coerente con il ruolo da lui ricoperto quale consulente indipendente. Le richieste sono formulate in termini collaborativi e non imperativi. Non si è in presenza di istruzioni vincolanti riconducibili ad un rapporto di subordinazione ma richieste tipiche di un rapporto tra pari nell’ambito di una collaborazione professionale qualificata. La richiesta emana del resto dal Portfolio Manager ________ e non dalla società ________, ciò che conferma e rafforza la posizione di indipendente. Le prestazioni presentano carattere episodico e cadenzato, circostanza che esclude un inserimento nell’organizzazione del lavoro della società. Le richieste sono tipiche di un rapporto funzionale tra professionisti nell’ambito del ruolo di mandato, consulenza e supervisione.

Il ricorrente evidenzia poi che l’obbligo di informare in merito ad eventuali conflitti di interesse è un obbligo tipico di chi svolge un’attività indipendente, alla stessa stregua di un consulente, di un revisore, di un legale, un fiduciario, ecc. chiamato da una società a svolgere un lavoro di supervisione e di consulenza strategica.

Circa la subordinazione alla guida e alle istruzioni della società, il ricorrente rileva che l’Investment Committee si colloca in un sistema di corporate governance nel contesto di rapporti tra organi. Non vi è alcun potere direttivo diretto e personale nei confronti dei membri dell’Investment Committee e quindi del ricorrente. Del resto, qualsiasi professionista indipendente sottostà alle direttive del proprio mandante, senza che ciò lo renda un salariato.

Per quanto concerne la collaborazione con società del medesimo ramo, l’insorgente afferma che la mera circostanza che apporta competenze proprie in materia d’investimenti, partecipando nell’ambito di un organo collegiale indipendente e fornisca consulenza in ambito strategico in favore della società non configura alcun valido indizio in favore di un’attività dipendente. L’attività di consulente e collaborazione nella definizione di linee guida strategiche è per sua natura indipendente, salvo che intervenga un manifesto vincolo di subordinazione nell’organizzazione del lavoro. È peraltro normale che un professionista sia chiamato a fornire la propria opera in virtù delle sue conoscenze specifiche nel contesto del mercato in cui opera.

Secondo il ricorrente la Cassa non avrebbe invece esaminato una serie di criteri che depongono a favore di un’attività indipendente, violando il principio inquisitorio.

In primo luogo, il ricorrente si presenta e opera sul mercato quale professionista indipendente, mettendo a disposizione competenze specialistiche nel contesto di mandati di natura fiduciaria e strategica, senza alcuna integrazione in una struttura gerarchica altrui e senza essere assoggettato ad un potere direttivo personale.

Secondariamente, dispone di una propria organizzazione professionale autonoma esercitando la propria attività da uffici siti a ________ e che non hanno nulla a che fare con la società ________.

Egli utilizza esclusivamente mezzi propri per lo svolgimento dell’attività, quali computer, strumenti informatici, linee telefoniche, accessi internet, software e attrezzature professionali, tutti acquistati e mantenuti a proprie spese. Sostiene personalmente i costi di formazione, aggiornamento professionale e sviluppo delle proprie competenze, assumendosi il rischio economico connesso al mantenimento ed all’accrescimento della propria qualifica sul mercato. Emette regolarmente fatture per le prestazioni rese, secondo modalità proprie di un prestatore indipendente, assumendosi il rischio di mancato pagamento ed operando nell’ambito di rapporti contrattuali tra pari. La sua attività non comporta alcuna dipendenza personale continuativa, né obblighi di presenza, né inserimento di turni, né controllo gerarchico, né valutazioni di performance.

Ha personalmente procacciato e introdotto alla società ________ il cliente ________. A conferma che opera sul mercato in proprio, facendo capo alla propria rete di relazioni professionali e opportunità commerciali e contatti da lui stesso generati.

Per il ricorrente l’insieme delle circostanze delinea in modo evidente una realtà economica e organizzativa caratterizzata da autonomia decisionale e operativa, organizzazione propria e indipendente, utilizzo di mezzi propri, assunzione di costi e rischi professionali, assenza di vincolo gerarchico personale.

Infine, il ricorrente evidenzia come la società ________ ha rifiutato di sottoscrivere il documento emesso dalla Cassa in applicazione dell’art. 21 del regolamento (CE) n 883/04 perché non ha ritenuto un rapporto di subordinazione.

1.3. Con risposta del 30 giugno 2026, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione evidenzia che per la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente si è fondata sulle spiegazioni fornite dall’assicurato e sul “Terms of Reference of the Investment Committee” della società ________.

L’amministrazione afferma che il citato Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione e i tre membri di comitato hanno anche diritto di voto. ________, nominata gestore principale del portafoglio, prende le decisioni di investimento quotidiane secondo i parametri stabiliti dall’Investment Committee il quale fornisce la politica generale da far rispettare e la supervisione. Nel mandato i tre membri del Comitato sono tenuti a svolgere almeno quattro riunioni all’anno (obbligo di presenza) durante le quali i membri discutono circa il monitoraggio e la revisione delle politiche di investimenti, in base al mandato loro conferito, elaborano le norme per la selezione delle azioni (stock selection) che siano conformi al mandato loro conferito. Infine, l’Investment Committee attraverso i suoi poteri discrezionali, pubblica successivamente le sue decisioni di investimento all’attenzione del Portfolio Manager. Nel mandato è esplicitamente indicato che la maggior parte delle riunioni devono essere svolte in presenza a ________. Tutte le attività del Comitato sono sorvegliate dal Consiglio di amministrazione ed il Comitato è soggetto alle direttive ed alle istruzioni del Consiglio di amministrazione.

Le attività del Portfolio Manager sono controllate dall’Investment Committee e dal Consiglio di amministrazione ed il Portfolio Manager è soggetto alle direttive e istruzioni dell’Investment Committee.

L’interessato è soggetto a istruzioni e vincoli (“The Investment Committee shall be subject to the guidance and instruction of the Board of Directors; the Portfolio Manager shall be subject to the guidance and instructions of the Board of Directors and Investment Committee”).

Per la Cassa sono di conseguenza preponderanti gli elementi in favore di un’attività dipendente.

1.4. Con osservazioni del 6 agosto 2026 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa, ribadendo le sue censure e producendo un ulteriore documento (doc. V).

1.5. Il 7 agosto 2026 il TCA ha trasmesso lo scritto dell’assicurato alla Cassa per esprimersi in merito e le ha chiesto di voler precisare se le decisioni formali, rispettivamente la decisione su opposizione sono state notificate alla ________ a ________ ed in caso contrario di indicarne i motivi (doc. VI).

1.6. Con scritto del 21 agosto 2026 (doc. VII), trasmesso al ricorrente per conoscenza il 27 agosto 2026 (doc. VIII), l’amministrazione, in relazione con la notifica delle decisioni alla società ________, ha affermato che:

" () Per quanto concerne le decisioni formali del 19 dicembre 2025, del 19 gennaio (recte: febbraio) 2026, rispettivamente la decisione su opposizione dell’8 maggio 2026, esse non sono state notificate anche alla ________ a ________.

La Cassa, già durante i primi contatti telefonici con il sig. RI1 durante le fasi di accertamento iniziali, era stata messa al corrente da quest’ultimo che la società ________ non intendeva considerarlo quale suo salariato e non intendeva sottoscrivere il Modulo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale edito dall’UFAS, riguardante l’Accordo giusta l’articolo 21 par. 2 del Regolamento (CE) n. 987/09. Concetto ribadito dal ricorrente anche nel ricorso dell’8 giugno 2026 (p.to 13, pag. 11). Preso atto della situazione ancora non definitiva sullo statuto contributivo del sig. RI1 e della posizione della società ________ (contraria a considerare il sig. RI1 subordinato della società ________), allo scopo di tutelare per quanto possibile l’accordo di collaborazione ancora in essere tra la società ________ e il sig. RI1, la Cassa fino ad ora non le ha intimato alcun atto formale.” (doc. VII)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la qualifica dell’attività svolta dal ricorrente per la ________ con sede a ________ e la questione di sapere se l’interessato va affiliato alla LAVS quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, come stabilito dalla Cassa (cfr. art. 6 LAVS).

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, applicabile al caso di specie.

Infatti, con la decisione su opposizione la Cassa ha confermato l’affiliazione del ricorrente quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS dal 1° gennaio 2024 e quale indipendente a titolo accessorio per l’attività di intermediazione di investitori in operazioni immobiliari svolta in nome e per conto proprio per clienti privati e per società che non hanno il suo stesso scopo sociale dal 1° gennaio 2026.

2.3. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino svizzero, domiciliato in Svizzera (cfr. estratto riguardante l’assicurato del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100), che ha lavorato dal 1° gennaio 2024 per una società con sede a ________.

Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CE) n. 1408/71;

d. regolamento (CE) n. 574/72.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein.

Secondo l’art. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea” designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

2.4. La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino svizzero residente in Svizzera, che ha lavorato dal 1° gennaio 2024 per una società con sede a ________.

Ratione temporis sono pertanto applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione (cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019 e STCA 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).

L'ALC ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità svizzera e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l’assicurato, residente in Svizzera lavora per una società con sede a ________ (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; cfr. pure STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017).

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

2.5. Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201; sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa.

Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

2.6. L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

" 1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli 12-16:

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:

"

1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

1.

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5. Le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."

5.

2.7. Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

In concreto, considerato che l’insorgente ha affermato che l’attività svolta in favore della società ________ viene esercitata in Svizzera da remoto, per stabilire la qualifica (dipendente o indipendente) dell’attività svolta per la citata società, si applica di conseguenza il diritto svizzero.

A questo proposito la LAVS prevede che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.8. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica, infatti, possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.9. Va ancora rammentato che fino al 31 dicembre 2011 i contributi delle persone il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS erano percepiti applicando per analogia le norme relative agli indipendenti (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 3 ad art. 6, pag. 154; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 211 e seguenti).

Secondo l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011:

" 1 I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

Con il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo tenore dell’art. 6 LAVS che dal 1° gennaio 2020 prevede:

" 1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.

"2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

"

Secondo l’art. 12 LAVS:

" 1 È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

"2 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

"3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

"a. l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;

"b. l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.”

"

Secondo l’art. 21 par. 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.

Per l’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.

Come rammenta il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2010 (FF 2011, pag. 497), l’articolo 6 capoverso 1 disciplina l’obbligo di versare i contributi applicabile ai lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo.

Circa la modifica in vigore dal 1° gennaio 2012 nel Messaggio figura, inoltre, che (pag. 502 e seguenti):

" Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di amministrazione.

"Dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da quando la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dell’UE, la definizione di salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di versare i contributi ha rivelato qualche lacuna. Secondo il diritto dell’UE, un datore di lavoro con sede in uno Stato membro il cui dipendente è assicurato in Svizzera deve versare i contributi anche nel nostro Paese. La stessa regola si applica alle imprese dei Paesi dell’AELS in virtù dell’Accordo AELS. L’obbligo dei datori di lavoro esteri di pagare i contributi all’AVS svizzera deriva pertanto direttamente dal diritto europeo: grazie alla proposta modifica dell’articolo 12 capoverso 3 LAVS tale obbligo risulterà nel diritto interno. Il diritto dell’UE prevede inoltre (riferendosi, nell’esempio qui considerato, ai lavoratori assicurati in Svizzera) la possibilità che il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato convengano che quest’ultimo adempia gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi in Svizzera (art. 109 del regolamento [CEE] n. 574/726: ndr: ora art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009). La Svizzera ha potuto mettere a disposizione dei salariati che hanno concluso un tale accordo la struttura prevista per i lavoratori il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Essi versano dunque i loro contributi in Svizzera come questi ultimi. Nella pratica, tuttavia, questo disciplinamento ha alcuni effetti indesiderati. Nella misura in cui concludono un accordo ai sensi dell’articolo 109 del regolamento [CEE] n. 574/72, i datori di lavoro senza sede in Svizzera si impegnano a pagare al lavoratore, oltre al salario, la totalità dei contributi padronali, inclusi i contributi alle spese di amministrazione, mentre il salariato paga contributi AVS pari solo al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS, beneficiando nel contempo anche della tavola scalare. Se il reddito corrisponde per esempio al livello più basso della tavola scalare, i contributi raggiungono, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LAVS, solo il 4,2 per cento del salario determinante. In questo caso, la parte versata dal datore di lavoro copre la totalità dei contributi dovuti dal salariato. Il nostro Collegio è del parere che sia necessario eliminare queste conseguenze del diritto svizzero, ingiustificate, e che per quanto concerne l’importo dei contributi, gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo vadano trattati come i salariati «normali». Le conseguenze di questo aumento dell’aliquota contributiva per i salariati interessati non vanno sopravvalutate, nemmeno nei casi in cui i datori di lavoro (esclusi quelli con sede nell’UE e nell’AELS) non sono tenuti a regolare i conti con gli organi d’esecuzione svizzeri né a pagare la loro parte di contributi. Infatti, nei contratti è sovente stipulato in modo esplicito che il datore di lavoro assume la totalità o una parte dei contributi. A questo proposito, la situazione dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi non è paragonabile a quella dei lavoratori indipendenti che, in sostanza, devono pagare di tasca propria i loro contributi. La presente modifica dell’articolo 6 LAVS non pregiudica dunque il livello dei contributi dei lavoratori indipendenti. L’aliquota contributiva preferenziale non può essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente all’articolo 11 LAVS. Nel 2007, circa 3500 assicurati hanno versato contributi come salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo. In media, il loro reddito ammontava a 66 000 franchi circa. Sulla base di questi dati, la modifica proposta dovrebbe fruttare circa 2 milioni di franchi.”

2.10. Secondo il marginale 1016 delle direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC; stato: 1° gennaio 2026), sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera, se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto internazionale (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell’UE/AELS, se è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004.

A questo proposito il marginale 1021 DRC prevede che i datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS, senza stabilimento d’impresa in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS).

Tuttavia, per il marginale 1022 DRC, se concludono con i loro salariati assicurati in Svizzera un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009, sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro. Questi salariati non sono però considerati quali assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (cfr. marginale 1042 DRC; cfr. anche marginale 1022 DRC in tedesco: “Es handelt sich dabei nicht um Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige Arbeitgebende (s. Rz 1042)”).

Il marginale 1023 DRC prevede che in questo caso (N. 1022 DRC) sono i salariati che versano i contributi e i contributi per le spese di amministrazione generalmente a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi. La conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009 non esenta i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei loro salariati.

Secondo il marginale 1024 DRC, in linea di massima, i datori di lavoro stranieri dovrebbero informare la cassa di compensazione dell’accordo concluso con i loro salariati in base al quale sono questi ultimi a versare i contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a un accordo concluso in virtù dell’art. 21 par. 2 regolamento (CE) n. 987/2009, le casse di compensazione li possono comunque affiliare.

Per il marginale 1025 DRC di norma, per la determinazione dei contributi, ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all’estero. Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro in Svizzera.

Secondo il marginale 1042 DRC sono considerati salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (ANOBAG) gli assicurati:

- il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

- il cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo in virtù dell’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);

- che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa dipendente per conto di un datore di lavoro avente domicilio, sede o stabilimento d’impresa nell’UE/AELS o nel Regno Unito e che non sono soggetti né al regolamento (CE) 883/2004 né alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (cittadini di Stati terzi);

- domiciliati in Svizzera, ma che in base a convenzioni internazionali non sono assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS.

Il marginale 1043 DRC prevede che per i salariati di datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE/AELS che hanno concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 R 987/2009 si applicano i marginali 1021 segg. DRC.

2.11. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.12. In concreto, dalle tavole processuali emerge che il 4 dicembre 2024 il ricorrente ha scritto all’amministrazione affermando di percepire dal 2022 un reddito da attività lucrativa all’estero, ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Cassa ed ha chiesto se fosse in regola con il pagamento degli oneri sociali (doc. 1).

Il 10 dicembre 2024 la Cassa ha risposto che, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/04, le persone che esercitano simultaneamente un’attività dipendente in più Stati sono soggette ai contributi sociali nello Stato di residenza se vi esercitano una parte sostanziale dell’attività (almeno il 25%) e di conseguenza i contributi previdenziali sul reddito conseguito all’estero avrebbero dovuto essere assoggettati in Svizzera dal 1° aprile 2022.

Nel corso del mese di settembre 2025 l’insorgente ha inoltrato una richiesta di iscrizione quale lavoratore indipendente con effetto dal 1° luglio 2025, indicando di lavorare come consigliere di amministrazione indipendente per tre società estere e come membro del comitato di investimento di una società estera e di aver percepito nel 2025 un reddito netto di fr. 74'100 per investimenti pari a fr. 5'000, allegando tra l’altro una fattura della ________ di Euro 2'500 del 15 giugno 2025 con l’indicazione “Quarter Fee” (doc. 3d).

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, il 26 novembre 2025 l’insorgente ha risposto ad alcune domande poste dalla Cassa, evidenziando in particolare che il reddito da attività indipendente accessoria del 2020 di fr. 3'940 proviene dall’attività di ________ e di collaborare dal 1° gennaio 2022 con ________ e con ________ con sede ________, dal 1° aprile 2022 con ________ con sede nelle ________ e dal 1° gennaio 2024 con ________ con sede a ________.

Egli ha allegato i contratti con le società ed ha precisato che con ________ è attivo quale membro non-executive del consiglio di amministrazione. Il contratto è di prestazione e al punto 8.2 specifica che non esiste un rapporto di dipendenza, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera.

Per ________ lavora come co-direttore; il contratto è di prestazione di servizi e al punto 11.4 specifica che non esiste un rapporto di lavoro subordinato, si tratta di una funzione indipendente, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera. Per ________ lavora come direttore; il contratto è di prestazione di servizi e al punto 11.4 specifica che non esiste un rapporto di lavoro subordinato, si tratta di una funzione indipendente, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto dalla Svizzera.

Per ________ (________) lavora quale membro del comitato di investimenti, non esiste un rapporto di dipendenza, non è perciò possibile indicare una percentuale di occupazione. Il lavoro viene svolto da remoto in Svizzera.

L’insorgente ha aggiunto che si tratta di contratti di prestazione e di servizi stipulati con le società, non sono contratti di lavoro subordinato, agisce in autonomia e non sotto direzione gerarchica quotidiana, svolge funzioni di governance e non esecutive, è nominato dagli azionisti, non è assunto ed è revocabile in qualsiasi momento. Infine ha precisato che fino al 30 giugno 2025 la sua attività principale era dipendente con sede a ________, mentre dal 1° luglio 2025 non svolge alcuna attività dipendente in Svizzera ma solo le attività indipendenti indicate.

Il 16 dicembre 2025 la Cassa ha affiliato l’insorgente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 quale indipendente per l’attività accessoria di insegnamento della vela ed il 19 dicembre 2025 quale dipendente per le attività svolte per le 4 società estere a partire dall’inizio delle varie collaborazioni.

Il 20 gennaio 2026 l’interessato ha chiesto alcune delucidazioni in merito alla comunicazione della Cassa ed ha prodotto una nuova richiesta di affiliazione quale indipendente dal 1° gennaio 2026, producendo un contratto del 27 maggio 2024 con la ________.

Con decisione del 19 gennaio (recte: febbraio) 2026, che annulla e sostituisce la decisione del 19 dicembre 2025, l’amministrazione ha stabilito:

che l’insorgente va affilato come salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi AVS per l’attività svolta in favore della ________ di ________ dal 1° gennaio 2024, chiedendo di trasmettere l’accordo con il datore di lavoro ai sensi dell’art. 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 987/09;

che a partire dal 1° gennaio 2026 sarà inoltre affiliato quale indipendente a titolo accessorio per l’attività di intermediazione di investitori in operazioni immobiliari svolta in nome e per proprio conto per clienti privati e per ditte che non hanno lo stesso scopo;

che le attività di consigliere di amministrazione per le società ________ con sede alle ________ dal 1° aprile 2022, con la società ________ e con la società ________ con sede ________ dal 1° marzo 2022 sono esentate dal calcolo dei contributi in applicazione dell’art. 6ter lett. b OAVS, per il quale sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

Il 2 marzo 2026 l’insorgente ha informato la Cassa di aver sottoposto l’accordo ai sensi dell’art. 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 987/09 alla società ________, la quale ha tuttavia precisato di non poterlo sottoscrivere poiché la funzione esercitata è di natura indipendente ed il 10 marzo 2026 ha inoltrato opposizione contro la qualifica dell’attività svolta per la ________.

La Cassa, con la decisione su opposizione qui impugnata ha confermato la qualifica di dipendente poiché l’insorgente è stato incaricato di svolgere mansioni che rientrano nelle attività ordinarie della società, agendo così negli interessi di quest’ultima, è tenuto a presenziare periodicamente alle riunioni della società, è tenuto ad informare la società qualora dovessero insorgere dei conflitti di interesse, è soggetto alla guida e alle istruzioni emanate dalla società, collabora con una società attiva nel suo stesso ramo professionale apportando le sue competenze nel campo degli investimenti.

In sostanza l’amministrazione afferma che la società, il cui scopo consiste nel progettare e implementare una struttura di fondi di investimento che rispecchino le esigenze dei clienti, esercita l’attività nel settore professionale in cui è già attivo, poiché si occupa di supervisione, valutazione ed approvazione di strategie di investimento gestendo i rischi e migliorandone le prestazioni per conto dei clienti della società,

Egli è inoltre membro dell’Investment Committee all’interno della società ________ con delle mansioni e dei compiti prevalentemente assimilabili ad un funzionario dirigente: supervisione e contributi di valutazione a livello di comitato (governance), definizione/valutazione di linee guida e parametri, monitoraggio dell’evoluzione delle posizioni e delle strategie in coordinamento con i soggetti preposti alla gestione con conseguenti riunioni trimestrali da remoto con altre due persone. L’attività lavorativa svolta dall’insorgente al servizio della società configura un elemento essenziale per la qualifica di dipendente e si manifesta attraverso un rapporto di subordinazione economica ed organizzativa.

2.13. In concreto, questo Tribunale deve preliminarmente evidenziare che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’attività svolta ha carattere dipendente oppure indipendente, l’affiliazione del ricorrente nella categoria dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi non può essere confermata, poiché l’assicurato lavora per una società avente sede in uno Stato dell’UE (________).

In questo caso, nella misura in cui l’assicurato va qualificato quale dipendente, il datore di lavoro è responsabile per il pagamento dei contributi anche nel caso in cui le parti avessero concluso un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009 (cfr. marginali 1021 e seguenti DRC), secondo cui il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro. Di norma, per la determinazione dei contributi ci si basa sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all’estero.

Inoltre, questo articolo, contrariamente a quanto sembra sostenere la Cassa al punto 7, in fine, della decisione su opposizione impugnata, non disciplina la possibilità di trasferire gli obblighi contributivi dal datore di lavoro al lavoratore subordinato se il datore di lavoro non ha intenzione di regolare direttamente gli obblighi contributivi previdenziali con l’ente dello Stato competente, ma permette a datore di lavoro ed assicurato di convenire di comune accordo che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi.

Nel caso di specie l’insorgente ha comunicato alla Cassa che la società ________ si è rifiutata di sottoscrivere un eventuale accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009, poiché non ritiene l’assicurato un suo dipendente.

Il pagamento di eventuali contributi paritetici non può di conseguenza essere richiesto al ricorrente, ma deve semmai essere domandato alla società ________.

Tuttavia, dagli atti non emerge che quest’ultima società sia stata coinvolta nella procedura ed in particolare che le sia stata trasmessa la decisione su opposizione qui impugnata. Interpellata in merito la Cassa ha confermato di non avere notificato le decisioni formali e su opposizione alla società estera, né di averla implicata nel procedimento (doc. VII).

Ora, nella misura in cui la Cassa ritiene che la ________ di ________ sia la datrice di lavoro del ricorrente, è necessario notificarle la decisione per garantirle il suo diritto di essere sentita, poiché in caso di crescita in giudicato della decisione su opposizione sarebbe responsabile per il pagamento dei contributi sociali e l’amministrazione potrebbe procedere nei suoi confronti per il loro versamento (marginali 1021 e seguenti DRC; STF H 162/06 del 20 dicembre 2007, consid. 2.7 [dove il Tribunale federale ha stabilito che il [presunto] datore di lavoro avrebbe dovuto essere chiamato in causa]; STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 4.2 che precisa la DTF 113 V 2, consid. 2; Volz Melchior, in: Hurst Robert/Pfiffner Rauber Brigitte/Zünd Christian (editori), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, unter Einschluss des Verfahrens betreffend Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 3a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2024, parte 2: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht / C. Verfahren (§§ 13–28) / § 14 Beiladung N. 19).

La giurisprudenza prevede infatti solo alcune eccezioni per le quali è possibile prescindere dalla notifica della decisione, ma unicamente nei confronti del lavoratore.

Ad esempio, quando quest’ultimo ha una posizione dominante in seno alla società, perché è amministratore unico con diritto di firma individuale della ditta (STF H 182/01 del 22 maggio 2002 consid. 2 e STF H 304/00 del 10 marzo 2003 consid. 3; Volz Melchior, op. cit., loc. cit.).

Inoltre, la decisione non deve necessariamente essere notificata ai lavoratori nel caso in cui ci si trova confrontati con un grande numero di dipendenti e se il loro domicilio si trova in un Paese a cui non si applica l’ALC (Volz Melchior, op. cit., loc. cit. con riferimento all’art. 76 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 ed alla STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 4.2) o se si tratta di importi minimi di contributi sociali (DTF 113 V 1 consid. 2 con rinvii; STF H 312/01 del 17 dicembre 2002, consid. 3).

Se una decisione su opposizione impugnata da un datore di lavoro non è stata notificata al lavoratore, il Tribunale cantonale può chiamarlo in causa per garantirgli il diritto di essere sentito, Il Tribunale può tuttavia, invece di chiamare in causa il lavoratore, rinviare la causa alla Cassa affinché applichi correttamente la procedura notificando la decisione anche al dipendente (cfr. DTF 113 V 1).

Nella già citata STF 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019, al consid. 4.2 il TF ha confermato la necessità di notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1 al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell’UE con cui, in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, la notifica postale diretta è ammessa (art. 76 par. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa di compensazione dall’esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo alla persona assicurata.

In quel caso si trattava della qualifica dell’attività svolta in favore di una Sagl da parte di 8 interpreti domiciliati in Germania.

Il Tribunale federale ha stabilito che il solo fatto che i (presunti) dipendenti risiedessero all’estero non esonerava la Cassa dai suoi obblighi, nella misura in cui si trattava di notificare delle decisioni in un Paese dell’Unione europea con il quale è in vigore la libera circolazione delle persone e nei confronti del quale è consentita la consegna postale diretta ai sensi dell’art. 76 par. 3 del regolamento (CE) 883/2004 secondo cui “ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti” (“[ ] Allein der Wohnsitz der Arbeitnehmer im Ausland vermag die Ausgleichskasse in Bezug zum EU-Ausland, mit dem Freizügigkeit herrscht und in welches die direkte postalische Zustellung zulässig ist, nicht davon zu entbinden (Art. 76 Abs. 3 der Vo Nr. 883/2004; für die Schweiz anwendbar aufgrund von Art. 8 FZA sowie dessen Anhang II, Art. 1 Abschnitt A lautet: "Die Behörden und Träger der Mitgliedstaaten können für die Zwecke dieser Verordnung miteinander sowie mit den betroffenen Personen oder deren Vertretern unmittelbar in Verbindung treten" [vgl. dazu etwa BERNHARD SPIEGEL, N. 19 zu Art. 76 Vo Nr. 883/2004, in: Maximilian Fuchs {Hrsg.}, Europäisches Sozialrecht, 7. Aufl., Baden-Baden 2018]) [ ]”).

Il Tribunale federale ha poi precisato che la giurisprudenza di cui alla DTF 113 V 1, consid. 2 si fondava in particolare sulla STF H 18/80 del 13 novembre 1981, non comparabile al caso giudicato il 29 gennaio 2019, poiché la sentenza del 1981 concerneva l’obbligo di versare contributi su compensi versati a circa 78 collaboratori freelance di una casa editrice che non risiedevano solo in Svizzera e in altri Paesi europei, ma in tutto il mondo (“Insoweit ist BGE 113 V 1 E. 2 S. 3 (wonach u.a. ein ausländischer Wohnsitz des Arbeitnehmers dazu führen kann, dass diesem eine Verfügung ausnahmsweise nicht eröffnet werden muss) zu präzisieren, verweist er nämlich vor allem auf das - mit dem vorliegenden Fall nicht zu vergleichende - nicht publizierte Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 18/80 vom 13. November 1981. Streitgegenstand war dort die Beitragspflicht auf den Honoraren von 78 (mehr oder weniger) freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Verlagshauses, die - soweit bekannt - nebst der Schweiz und dem europäischen Ausland auch in der ganzen Welt verteilt wohnhaft waren”; cfr. anche Métral Jean / Rochat Andrea, parte 3: Schweizerische Praxis im Europarecht und Bilaterale Abkommen / La pratique suisse en matière de droit européen et les Accords bilatéraux / Assurances sociales et aide sociale: jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’Accord sur la libre circulation des personnes, in: Epiney Astrid / Hehemann Lena / Zitescu Petru Emanuel (editori), Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht / annuaire suisse de droit européen 2018/2019, Zurigo, Basilea, Ginevra 2019, pag. 50 e seguenti).

Nel caso di specie se l’interessato, come stabilito dalla Cassa, va qualificato di dipendente della ________ con sede a ________, vista l’assenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore ai sensi dell’art. 21 par. 2 del regolamento (CE) 879/2009, spetterebbe alla società versare i contributi. L’amministrazione non l’ha tuttavia coinvolta nella procedura e non le ha notificato alcuna decisione, malgrado la sede si trovi nell’Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, la decisione su opposizione della Cassa, nella misura in cui accerta la dipendenza del ricorrente nei confronti della ________ed intende qualificarlo quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, non può essere confermata. Su questo punto deve essere annullata e l’incarto deve esserle rinviato affinché l’amministrazione coinvolga la società ________ nel procedimento, le notifichi una decisione ed applichi l’art. 76 cpv. 3 del regolamento (CE) 883/04.

In queste condizioni, è prematuro stabilire se la qualifica di dipendente è corretta.

2.14. Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [STF 8C_135/2025 del 21 agosto 2025 con rinvio alla DTF 146 V 28, consid. 7 e 137 V 210 consid. 7.1]), il ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.15. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è annullata nella misura in cui accerta la qualifica di dipendente di RI1 nei confronti della ________con sede a ________ e intende affiliarlo quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti