Erwägungen (1 Absätze)
E. 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
In concreto la Cassa ha esonerato lassicurata, come da sua richiesta, dallobbligo contributivo per il 2021.
Nellambito dellevasione del ricorso/opposizione del 26 maggio 2026, alla luce della circostanza che la decisione formale del 24 aprile 2026 è favorevole alla ricorrente, la Cassa dovrà pertanto esaminare se nel caso di specie linteressata ha un interesse degno di protezione a contestare tale provvedimento.
Allassicurata va pure rammentato che, conformemente a quanto prevede lart. 141 OAVS, ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lei un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. Lestratto di conto è rilasciato gratuitamente.
5. Alla luce dellesito della procedura alla ricorrente non vanno assegnate ripetibili.
6. Secondo lart. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).
Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad uniniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STCA 38.2025.16 dell11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2026.6
cs
Lugano
2 giugno 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2025 emanata da
Cassa CO1,______
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
In queste condizioni, accertato che il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione del 23 aprile 2025 è già stato annullato con la STCA 30.2025.12 del 18 agosto 2025 e che agli atti non vi è unulteriore decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si rivela irricevibile (cfr. STCA 35.2025.49 del 14 luglio 2025).
Il ricorso (cautelativo) del 26 maggio 2026 deve di conseguenza essere trasmesso allamministrazione a valere quale opposizione contro la decisione formale del 24 aprile 2026 (cfr. STCA 35.2025.49 del 14 luglio 2025).
La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o lannullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da questultima. Linteresse degno di protezione consiste pertanto nellutilità pratica che laccoglimento dellimpugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
Linteresse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. lAlta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
"() È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101consid.1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art.89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274consid.1.3 pag. 276 seg.)."
In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di uninteresse degnodi protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere,dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418;106 V 91consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr.DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se linsorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. ancheDTF 119 V 171consid. 1 pag. 173).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di unassicurata che non contestava né lentità della rendita AI attribuita, né linizio della determinazione della rendita, ma nellottica del riconoscimento di una rendita dinvalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto unaltra definizione dellinsorgenza dellinvalidità. LAlta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione allannullamento della decisione dellAI, in quanto linsorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_151/2025 del 19 marzo 2025; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
In concreto la Cassa ha esonerato lassicurata, come da sua richiesta, dallobbligo contributivo per il 2021.
Nellambito dellevasione del ricorso/opposizione del 26 maggio 2026, alla luce della circostanza che la decisione formale del 24 aprile 2026 è favorevole alla ricorrente, la Cassa dovrà pertanto esaminare se nel caso di specie linteressata ha un interesse degno di protezione a contestare tale provvedimento.
Allassicurata va pure rammentato che, conformemente a quanto prevede lart. 141 OAVS, ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lei un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. Lestratto di conto è rilasciato gratuitamente.
5. Alla luce dellesito della procedura alla ricorrente non vanno assegnate ripetibili.
6. Secondo lart. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).
Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad uniniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STCA 38.2025.16 dell11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti