opencaselaw.ch

30.2026.3

Conferma dell'affiliazione quale indipendente in seguito alla qualifica di commerciante quasi professionale di immobili sulla base della tassazione fiscale (IFD). Non sono dati i presupposti per ritenere la buona fede

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti;sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3;DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2;sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1;sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Infine, in DTF 150 II 409 il Tribunale federale ha rammentato chese non vi è un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione di tassazione nella procedura fiscale, tale interesse non è nemmeno ravvisabile nel fatto che la qualifica degli immobili in questione (patrimonio aziendale o privato) possa avere conseguenze in materia di contributi AVS. La persona interessata può in tal caso sollevare le obiezioni corrispondenti nell'ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (consid. 2.4.3).

2.7.  Nel caso di specie con decisione di tassazione per l’imposta federale diretta per l’anno 2021, del 22 febbraio 2023, l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 60'000 il reddito da attività indipendente accessoria della ricorrente, indicando le ragioni a fondamento della ripresa nel seguente modo: “Per l’imposta federale diretta è da imporre un reddito dal commercio quasi-professionale d’immobili in riferimento alla vendita del foglio PPP ____ del fondo ___ di ______. Si annota che l’immobile in questione apparteneva in precedenza alla sostanza aziendale di ______, madre della contribuente e promotrice dell’operazione immobiliare “______”, che nel 2017 e 2018 aveva già alienato diverse unità abitative presso il medesimo fondo. L’imposizione del reddito è effettuata secondo l’utile conseguito dalla vendita del fondo, per la quota di ½ di proprietà della contribuente, ridotto dell’accantonamento per contributi AVS/AI/IPG” (cfr. incarto fiscale 2021).

L’imposizione è stata confermata nella decisione di tassazione dopo reclamo del 3 maggio 2023, cresciuta incontestata in giudicato. L’interessata aveva contestato le tassazioni cantonale e federale del 2021 in relazione al reddito immobiliare e alla limitazione della deduzione per spese di manutenzione degli immobili, ma senza sollevare obiezioni contro l’imposizione del reddito IFD del commercio quasi-professionale di immobili (cfr. doc. VI e incarto fiscale 2021).

L’insorgente ha poi venduto la PPP n. ____ nel 2021.

Tutti gli indizi esposti ai considerandi precedenti, alla luce anche delle vendite pregresse nel 2017 e nel 2018 di altri appartamenti facenti parte della medesima PPP, non possono essere sovvertiti dal carattere unico e isolato dell’operazione immobiliare da parte dell’interessata.

Inoltre, va ribadito che in sede di tassazione fiscale l’insorgente non ha contestato la qualifica di commerciante quasi-professionale di immobili, rispettivamente di reddito da attività indipendente accessoria.

Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti.

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2; cfr. ancheSTF9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 5.2).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge sei seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

Nellasentenza 9C_1/2022 del

E. 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), il Tribunale federale ha negato la buona fede al ricorrente. L’Alta Corte ha accertato che l’insorgente non ha fatto valere di aver chiesto alla Cassa l’adeguamento dei contributi d’acconto o di aver domandato di poterne versare in maniera più consistente. Inoltre circa la sua affermazione secondo cui in seguito ad una telefonata all’Agenzia AVS avrebbe rinunciato a versare ulteriori contributi d’acconto, l’interessato non ha apportato alcuna prova (consid. 4.4.2: “Dass mit der Erhebung der Akontobeiträge von Fr. 3664.60 hinsichtlich des Verzugszinses eine Vertrauensgrundlage geschaffen worden sein soll, bringt der Beschwerdeführer zu Recht nicht vor. Er macht auch nicht geltend, dass er der Ausgleichskasse eine wesentliche Abweichung vom für die Akontobeiträge berücksichtigten Einkommen gemeldet (vgl. vorangehende E. 4.1.3) oder sonstwie die Erhebung weiterer Akontobeiträge verlangt habe. In Bezug auf seine Behauptung, wonach er aufgrund einer telefonischen Auskunft der AHV-Zweigstelle keine Vorkehren zur Bezahlung von zusätzlichen Akontobeiträgen getroffen habe, ist die Vorinstanz von Beweislosigkeit ausgegangen. Dass diese Beweiswürdigung - resp. die damit implizit verbundene Feststellung einer fehlenden telefonischen Auskunft - offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht behauptet. Sie bleibt daher für das Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1.2). Sodann sind (bis zur Verzugszinserhebung vom 12. November

2019) keine Unterlagen aktenkundig, in denen der gesetzlich vorgesehene Verzugszins überhaupt thematisiert oder diesbezüglich gar ein Zugeständnis gemacht worden wäre.

Somit fehlt es an einer von der zuständigen Behörde geschaffenen Vertrauensgrundlage, was den Verzicht auf Verzugszinsen gestützt auf den Vertrauensschutz ausschliesst.”).

2.12.  Nel caso di specie dalle tavole processuali emerge che la ricorrente il 16 dicembre 2019 aveva chiesto alla CO1 l’affiliazione come indipendente per “costruzione occasionale di un immobile con relativa vendita di appartamenti”, con riferimento alle vendite delle 5 PPP eseguite dalla madre nel 2017 (3) e nel 2018 (2), in seguito all’emissione a nome della comunione ereditaria fu ______ delle imposte sugli utili immobiliari del 24 ottobre 2019. Nelle osservazioni figura che “io e mio fratello ______ abbiamo ereditato da nostra madre, fu ______, la costruzione di questo immobile a ______, fondo ___. Sono stati venduti 5 appartamenti su 8. L’utile lordo dichiarato si basa su queste 5 vendite, vedi tabella allegata” (doc. 1).

Dopo aver contattato l’autorità fiscale, un funzionario della Cassa in una nota interna del 14 gennaio 2020 ha indicato che “si tratta di un caso abbastanza particolare e che dai loro accertamenti il reddito verrebbe tassato sotto la sostanza” (doc. 1).

Il 22 gennaio 2020 la Cassa ha scritto all’insorgente, affermando:

In concreto, le condizioni per ritenere la buona fede dell’assicurata non sono adempiute.

La Cassa, con lo scritto del 22 gennaio 2020, ha informato la ricorrente che in seguito a quanto stabilito dall’autorità fiscale in merito alle compravendite sfociate nelle decisioni di tassazione sull’utile immobiliare del 24 ottobre 2019, non si sarebbe proceduto ad un’affiliazione come indipendente.

Le citate operazioni immobiliari, eseguite nel 2017 e nel 2018 dalla madre della ricorrente, erano state ritenute quali reddito da sostanza (cfr. nota interna della Cassa, doc. 1).

L’amministrazione non si è espressa in merito ad eventuali vendite future delle restanti PPP da parte dell’insorgente e non ha fornito alcuna informazione errata circa la qualifica del reddito che la ricorrente avrebbe potuto conseguire in futuro in caso di alienazione delle restanti tre PPP.

Inoltre, la Cassa ha annullato la richiesta di interessi di mora per i contributi dovuti in relazione con il reddito conseguito nel 2021 e l’interessata non indica quale comportamento od omissione pregiudizievole avrebbe adottato in seguito allo scritto del 22 gennaio 2020. La ricorrente non sostiene, né emerge dagli atti, che avrebbe agito differentemente se avesse saputo che il reddito derivante dalla vendita della PPP ____ RFD ___ di ______ sarebbe stato qualificato di attività indipendente (cfr. anche STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).

Infine, non va dimenticato che la fattispecie in esame non corrisponde a quella che ha portato la Cassa a scrivere la lettera del 22 gennaio 2020.

La vendita della PPP ____ RFD ______, iscritta a registro fondiario il 29 gennaio 2021, è stata effettuata dalla ricorrente, unitamente a suo fratello, e non da sua madre, ed il fisco l’ha esplicitamente qualificata di commercio quasi-professionale di immobili, inserendo nella tassazione dell’imposta federale diretta l’importo di fr 60'000 quale attività indipendente accessoria, con l’esplicita indicazione, nelle motivazioni, delle ragioni che hanno portato a tale classificazione.

2.13.  Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.14.Secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2026.3

cs

Lugano

18 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24/25 marzo 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 2 marzo 2026 emanata da

Cassa CO1,______

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

2.6.  Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1,il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti;sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3;DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2;sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1;sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Infine, in DTF 150 II 409 il Tribunale federale ha rammentato chese non vi è un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione di tassazione nella procedura fiscale, tale interesse non è nemmeno ravvisabile nel fatto che la qualifica degli immobili in questione (patrimonio aziendale o privato) possa avere conseguenze in materia di contributi AVS. La persona interessata può in tal caso sollevare le obiezioni corrispondenti nell'ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (consid. 2.4.3).

2.7.  Nel caso di specie con decisione di tassazione per l’imposta federale diretta per l’anno 2021, del 22 febbraio 2023, l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 60'000 il reddito da attività indipendente accessoria della ricorrente, indicando le ragioni a fondamento della ripresa nel seguente modo: “Per l’imposta federale diretta è da imporre un reddito dal commercio quasi-professionale d’immobili in riferimento alla vendita del foglio PPP ____ del fondo ___ di ______. Si annota che l’immobile in questione apparteneva in precedenza alla sostanza aziendale di ______, madre della contribuente e promotrice dell’operazione immobiliare “______”, che nel 2017 e 2018 aveva già alienato diverse unità abitative presso il medesimo fondo. L’imposizione del reddito è effettuata secondo l’utile conseguito dalla vendita del fondo, per la quota di ½ di proprietà della contribuente, ridotto dell’accantonamento per contributi AVS/AI/IPG” (cfr. incarto fiscale 2021).

L’imposizione è stata confermata nella decisione di tassazione dopo reclamo del 3 maggio 2023, cresciuta incontestata in giudicato. L’interessata aveva contestato le tassazioni cantonale e federale del 2021 in relazione al reddito immobiliare e alla limitazione della deduzione per spese di manutenzione degli immobili, ma senza sollevare obiezioni contro l’imposizione del reddito IFD del commercio quasi-professionale di immobili (cfr. doc. VI e incarto fiscale 2021).

L’insorgente ha poi venduto la PPP n. ____ nel 2021.

Tutti gli indizi esposti ai considerandi precedenti, alla luce anche delle vendite pregresse nel 2017 e nel 2018 di altri appartamenti facenti parte della medesima PPP, non possono essere sovvertiti dal carattere unico e isolato dell’operazione immobiliare da parte dell’interessata.

Inoltre, va ribadito che in sede di tassazione fiscale l’insorgente non ha contestato la qualifica di commerciante quasi-professionale di immobili, rispettivamente di reddito da attività indipendente accessoria.

Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti.

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2; cfr. ancheSTF9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 5.2).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge sei seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

Nellasentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), il Tribunale federale ha negato la buona fede al ricorrente. L’Alta Corte ha accertato che l’insorgente non ha fatto valere di aver chiesto alla Cassa l’adeguamento dei contributi d’acconto o di aver domandato di poterne versare in maniera più consistente. Inoltre circa la sua affermazione secondo cui in seguito ad una telefonata all’Agenzia AVS avrebbe rinunciato a versare ulteriori contributi d’acconto, l’interessato non ha apportato alcuna prova (consid. 4.4.2: “Dass mit der Erhebung der Akontobeiträge von Fr. 3664.60 hinsichtlich des Verzugszinses eine Vertrauensgrundlage geschaffen worden sein soll, bringt der Beschwerdeführer zu Recht nicht vor. Er macht auch nicht geltend, dass er der Ausgleichskasse eine wesentliche Abweichung vom für die Akontobeiträge berücksichtigten Einkommen gemeldet (vgl. vorangehende E. 4.1.3) oder sonstwie die Erhebung weiterer Akontobeiträge verlangt habe. In Bezug auf seine Behauptung, wonach er aufgrund einer telefonischen Auskunft der AHV-Zweigstelle keine Vorkehren zur Bezahlung von zusätzlichen Akontobeiträgen getroffen habe, ist die Vorinstanz von Beweislosigkeit ausgegangen. Dass diese Beweiswürdigung - resp. die damit implizit verbundene Feststellung einer fehlenden telefonischen Auskunft - offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht behauptet. Sie bleibt daher für das Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1.2). Sodann sind (bis zur Verzugszinserhebung vom 12. November

2019) keine Unterlagen aktenkundig, in denen der gesetzlich vorgesehene Verzugszins überhaupt thematisiert oder diesbezüglich gar ein Zugeständnis gemacht worden wäre.

Somit fehlt es an einer von der zuständigen Behörde geschaffenen Vertrauensgrundlage, was den Verzicht auf Verzugszinsen gestützt auf den Vertrauensschutz ausschliesst.”).

2.12.  Nel caso di specie dalle tavole processuali emerge che la ricorrente il 16 dicembre 2019 aveva chiesto alla CO1 l’affiliazione come indipendente per “costruzione occasionale di un immobile con relativa vendita di appartamenti”, con riferimento alle vendite delle 5 PPP eseguite dalla madre nel 2017 (3) e nel 2018 (2), in seguito all’emissione a nome della comunione ereditaria fu ______ delle imposte sugli utili immobiliari del 24 ottobre 2019. Nelle osservazioni figura che “io e mio fratello ______ abbiamo ereditato da nostra madre, fu ______, la costruzione di questo immobile a ______, fondo ___. Sono stati venduti 5 appartamenti su 8. L’utile lordo dichiarato si basa su queste 5 vendite, vedi tabella allegata” (doc. 1).

Dopo aver contattato l’autorità fiscale, un funzionario della Cassa in una nota interna del 14 gennaio 2020 ha indicato che “si tratta di un caso abbastanza particolare e che dai loro accertamenti il reddito verrebbe tassato sotto la sostanza” (doc. 1).

Il 22 gennaio 2020 la Cassa ha scritto all’insorgente, affermando:

In concreto, le condizioni per ritenere la buona fede dell’assicurata non sono adempiute.

La Cassa, con lo scritto del 22 gennaio 2020, ha informato la ricorrente che in seguito a quanto stabilito dall’autorità fiscale in merito alle compravendite sfociate nelle decisioni di tassazione sull’utile immobiliare del 24 ottobre 2019, non si sarebbe proceduto ad un’affiliazione come indipendente.

Le citate operazioni immobiliari, eseguite nel 2017 e nel 2018 dalla madre della ricorrente, erano state ritenute quali reddito da sostanza (cfr. nota interna della Cassa, doc. 1).

L’amministrazione non si è espressa in merito ad eventuali vendite future delle restanti PPP da parte dell’insorgente e non ha fornito alcuna informazione errata circa la qualifica del reddito che la ricorrente avrebbe potuto conseguire in futuro in caso di alienazione delle restanti tre PPP.

Inoltre, la Cassa ha annullato la richiesta di interessi di mora per i contributi dovuti in relazione con il reddito conseguito nel 2021 e l’interessata non indica quale comportamento od omissione pregiudizievole avrebbe adottato in seguito allo scritto del 22 gennaio 2020. La ricorrente non sostiene, né emerge dagli atti, che avrebbe agito differentemente se avesse saputo che il reddito derivante dalla vendita della PPP ____ RFD ___ di ______ sarebbe stato qualificato di attività indipendente (cfr. anche STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).

Infine, non va dimenticato che la fattispecie in esame non corrisponde a quella che ha portato la Cassa a scrivere la lettera del 22 gennaio 2020.

La vendita della PPP ____ RFD ______, iscritta a registro fondiario il 29 gennaio 2021, è stata effettuata dalla ricorrente, unitamente a suo fratello, e non da sua madre, ed il fisco l’ha esplicitamente qualificata di commercio quasi-professionale di immobili, inserendo nella tassazione dell’imposta federale diretta l’importo di fr 60'000 quale attività indipendente accessoria, con l’esplicita indicazione, nelle motivazioni, delle ragioni che hanno portato a tale classificazione.

2.13.  Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.14.Secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti