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30.2025.5

Ripresa spese considerate quale salario determinante di un dipendente socio e gerente della società e parzialmente inabile al lavoro. Cassa ha chiesto produzione di documenti atti a comprovare le spese. Società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione

Ticino · 2025-07-14 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b). Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d' importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche. A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà. A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili. Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4). 2.5.  Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle. Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione. Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD). Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD). Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD). Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD). Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD). 2.6.  In concreto, il 23 luglio 2024 la __________ ha allestito un rapporto di revisione della società ricorrente in seguito al controllo eseguito il 18 giugno 2024 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (doc. B1). Nel rapporto figura che non vi è un regolamento delle spese dell’azienda. “ forfait non accettati . Fornite indicazioni future per il rimborso pasti in conformità al CCL del ramo ” (doc. B1, pag. 2). Per quanto qui d’interesse, il revisore della __________ ha ripreso fr. 1'649 nel 2022, fr. 1'283.50 nel 2021, fr. 977.50 nel 2020 e fr. 561 nel 2019 (doc. B1), indicando, in relazione ad RI 2, per gli anni 2019 e 2020 “ind. di trasferta non ammessa in infortunio (50%) ” e nel 2021 e 2022 “ ind. di trasferta non ammessa in malattia (…) (50%) ”. In sostanza il revisore ha ripreso il 50% delle indennità di trasferta dichiarate, integrandole nel salario, mentre ha riconosciuto il restante 50% quale rimborso spese effettivo, essendo l’insorgente in grado di lavorare solo al 50% a causa di infortunio e poi malattia (cfr. decisione su opposizione, pag. 2 e plico doc. AA06). La ripresa è stata fatta propria della Cassa con decisione del 23 agosto 2024 (doc. B2). Il 18 settembre 2024 la ricorrente ha inoltrato opposizione rilevando che tali indennità vengono riconosciute non sulla base delle ore prestate ma sull’ubicazione del cantiere e sono dovute anche quando l’occupazione lavorativa è limitata al 50%. La società ha citato l’art. 23 cpv. 2 CCL nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura per il quale se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro). Il 23 ottobre 2024 la Cassa ha interpellato il revisore della __________ che ha affermato: " (…) Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt. Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. Ausserdem ist er, wie Sie unserer Betriebsbeschreibung entnehmen können, in erster Linie ein Verwaltungsangestellter und hätte daher keinen Anspruch auf die Tarifvertrag vorgesehen Zulage. (…) Bei der __________ gab es keinen Einspruch und die 30 Tage ab Rechnungsdatum sind verstrichen, so dass die zurückgenommenen Beträge für uns gültig sind” (doc. B5) Nella descrizione dell’impresa, eseguita sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2 all’inizio), e che funge da base per i premi della __________, poiché l’assicuratore attribuisce l’azienda alla relativa comunità di rischio (classe) ed in seguito stabilisce il grado nella tariffa dei premi, figura che la società nel suo complesso svolge l’attività di tinteggiatura e posa di carta da parati per il 78% e di attività d’ufficio per il 22%. Da parte sua RI 2 svolge per il 90% attività amministrativa e per il 10% attività di tinteggiatura (doc. B5.2). Il 24 ottobre 2024 la Cassa ha informato la ricorrente che secondo l’art. 1 cpv. 1 in fine CCL sono esclusi dal campo di applicazione i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il personale d’ufficio: “ Nel caso specifico lei è un socio e gerente” della società “ed è generalmente escluso dal CCL. Inoltre, come risulta dalla descrizione della __________ (allegato 1), la ripartizione delle attività sarebbe pari al 90% nel settore uffici (…) e l’attività da Voi svolta come tinteggiatura e posa di carta da parati 10%. Di conseguenza, solo per l’attività del 10% si dovrebbe prendere in considerazione la compensazione prevista dall’articolo 23 CCL. Sono stati controllati i totali degli stipendi 2019.2022. Secondo il colloquio con il revisore dei conti della __________, non sono stati presentati fogli di presenza o altre prove delle spese effettive. Le spese devono essere generalmente riconosciute nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o il dipendente devono fornire la prova delle spese o almeno dimostrare in modo credibile che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute (…) L’importo di 17 franchi previsto dall’art. 23 del CCL dovrebbe quindi corrispondere alle spese effettive, almeno nel complesso, ossia essere in linea con le circostanze reali del singolo caso. Sulla base delle dichiarazioni sopra riportate in merito all’esclusione di un amministratore delegato di una SAGL e in considerazione della situazione generale dovuta alla Sua incapacità lavorativa (malattie e infortunio nell’ordine del 50%) e tenendo conto del suo effettivo carico di lavoro nel settore dei lavori di pittura e tappezzeria (l’unico settore soggetto allo ZGB, ovvero all’art. 23 CCL), deve essere approvata la compensazione dell’indennità di spesa di 17 franchi (…) con il relativo stipendio. Inoltre per quanto riguarda la Vostra suddivisione del lavoro in relazione all’art. 23 CCL, sembra necessario fornire in futuro prove chiare (Rapporti orari/assegnazione) ” (doc. B6). Il 13 novembre 2024 la società ricorrente ha informato la Cassa che dopo “ un’attenta verifica del documento __________ “descrizione dell’impresa” del 21 giugno 2024, abbiamo constatato che la descrizione dell’impresa non è stata correttamente allestita ed è sfuggita alla nostra attenzione. Per tale motivo abbiamo richiesto immediatamente alla __________ di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione d’impresa che non è mutata nel tempo ” (doc. 2). La ricorrente ha allegato una lettera dell’11 novembre 2024 dell’__________ secondo cui “ come risulta dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio si sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025 ”. Nella nuova descrizione il 95% è attribuito a tinteggiatura e posa di carta da parati e il 5% ad attività d’ufficio (alleati doc. A2). Il 29 novembre 2024 la Cassa ha scritto alla Commissione paritetica cantonale affermando: " (…) Da un lato, vorremmo sapere come interpretate in pratica l’art. 1 comma 2 del CCL: << Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl e il personale d’ufficio>>. Si presume che nel caso di una posizione di azionista e amministratore delegato, la ratio legis sia volta a escludere questa persona dal CCL. Come si configura l’interpretazione nella pratica se questo socio lavora anche nell’edilizia? Inoltre, come interpretate la situazione se due soci sono iscritti nel registro delle imprese? 23 al. 2 CCL, in relazione ai lavoratori a tempo parziale (…) Inoltre se una persona è soggetta a CCL ma lavora solo a tempo parziale, riteniamo che l’art. 23 al. 2 CCL si applichi solo se questa persona deve effettivamente fare una “pausa pranzo” in cantiere. L’art. 23 CCL, comma 2, viene interpretato nel senso che una persona che lavora a tempo parziale (ad esempio al 50%), che lavora ogni giorno a più di 12 km di distanza dal cantiere, ma che può tornare a casa per il pranzo dalle 8.00 alle 12.00, non ha diritto alla regolamentazione delle spese prevista. Il criterio dell’art. 22 CCL, comma 2, non sono i 12 chilometri al giorno, ma l’effettiva necessità di mangiare in cantiere.” (doc. B8) Il 20 dicembre 2024 la Cassa, con riferimento all’opposizione della ricorrente, le ha scritto affermando di essere in attesa di “ una dichiarazione ufficiale da parte della Commissione paritetica in merito all’interpretazione degli art. 1 e 23 CCL nella pratica in Ticino ” ed ha chiesto di “ dimostrarci (come già nella lettera del 24 ottobre 2024) tramite fogli di presenza/rapporti di lavoro o altre prove che durante il carico di lavoro del 50% non siete potuti tornare a casa per la pausa pranzo e che avete diritto all’indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL ” (doc. 7). Il 7 gennaio 2025 la Commissione paritetica cantonale ha risposto: " (…) 1. (…) Conformemente a una decennale prassi adottata non solamente da questa CP, bensì anche da numerose altre, attive in diversi settori dell’artigianato (falegnameria, posa di piastrelle, posa di pavimenti, ecc.), se un’azienda viene costituita come una SA o una Sagl e vi lavora un’unica persona fisica, quest’ultima viene considerata come se fosse un lavoratore alle dipendenze della persona giuridica (SA o Sagl). In quanto tale viene assoggettata al campo di applicazione personale e aziendale CCL. Se le persone fisiche sono due ed entrambe dovessero risultare iscritte a registro di commercio, siccome qualcuno deve inevitabilmente recarsi in modo preponderante in cantiere a lavorare, la CP assoggetterebbe un unico lavoratore al CCL. L’altro, che in modo preponderante assolve compiti amministrativi e/o dirigenziali, lo escluderemmo dal campo di applicazione personale del CCL. Ogni anno, tutte le aziende assoggettate al CCL devono formalmente dichiarare alla CO quante persone sono assoggettate al CCL, le generalità, il loro numero AVS in quale classe salariale è stato inserito lo stipendio e a quanto ammonta. Questi dati sono fondamentali per poter incassare i contributi paritetici ai sensi dell’art. 12 CCL. La CP esegue controlli dell’assoggettamento sporadicamente e a campione; se una ditta dovesse dichiarare tutti i propri dipendenti come assoggettato al CCL, esse rimarranno assoggettati al campo di applicazione personale fino a prova del contrario. 2. (…) L’indennità di cui all’art. 23 cpv. 2 CCL non deve essere versata se il lavoratore può rientrare a casa a consumare un pasto. A maggior ragione se è stato assunto a tempo parziale.” (doc. B9) Il 20 gennaio 2025 la Cassa ha trasmesso le risposte alla ricorrente, chiedendo di inviarle le notifiche trasmesse annualmente alla Commissione paritetica cantonale ed ha affermato che con un carico di lavoro del 50%, e fatta salva la consegna di tutti i documenti giustificativi (fogli di presenza, rapporti di lavoro, ecc.) che dimostrerebbero la necessità di non poter tornare a casa all’ora di pranzo, non va presa in considerazione alcuna indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL per RI 2 (doc. B10). Il 22 gennaio 2025 la società ricorrente ha allegato i conteggi dei salari emessi dalla Commissione paritetica cantonale (CPC) nel corso degli anni e che comprendono anche RI 2 ed ha affermato che la risposta alla domanda due non concerne il caso di specie poiché RI 2 era presente l’intera giornata lavorativa ma era attivo con un carico di lavoro ridotto del 50%. Essa ha allegato uno scritto del 6 gennaio 2025 dove aveva affermato che dal foglio di presenza o, meglio, “rapporto ore”, si può desumere unicamente l’inizio e la fine del tempo di lavoro e l’inizio e fine pausa, così come disposto dalla legge sul lavoro, che in ogni caso la pausa pranzo, limitata ad un’ora, viene svolta in cantiere o in luoghi di ristoro se disponibili nelle immediate vicinanze del cantiere e nel rapporto ore o di presenza, non essendo disposto da alcuna legge, non è dato sapere come o dove il dipendente consuma il pasto. Inoltre l’ispettore della __________ ha indicato che l’indennità pranzo riconosciuta è quella del contratto collettivo e non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio vacanze e altro. Per la ricorrente “ ovviamente per assenza s’intende totalmente assente dal posto di lavoro ” (allegato doc. A3). Il 10 febbraio 2025, la Cassa, dopo aver citato la dottrina e le direttive, ha chiesto alla società di “ fornire prove di documenti specifici (…) e di fornire alla cassa di compensazione prove credibili sulla base, tra l’altro, con elementi come le ricevute di lavoro o le buste paga mensili che indicano il numero di giorni in cui lavorate fuori casa per 17 franchi al giorno. Per quanti giorni all’anno sono soddisfatte le condizioni previste dal CCL e se ha prenotato correttamente questi giorni, cioè in ogni singolo caso per evento CCL. Lei fa anche riferimento al lavoro a tempo pieno in cantiere. Esiste un certificato medico se si dichiara di lavorare tutto il giorno in cantiere, ma con una riduzione del 50% della prestazione lavorativa rispetto all’orario pieno, con limitazioni di attività o di intensità ” (doc. B11). Il 4 marzo 2025 la ricorrente ha risposto allo scritto, non allegando ulteriore documentazione. Circa l’aspetto medico l’insorgente ha aggiunto che “ non vi sono documenti in merito ma solo una disposizione orale del medico, tenuto conto della necessità di prestare l’apporto lavorativo al 50% durante l’intera giornata lavorativa ” (doc. A4). In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medicina generale, del 18 aprile 2025, del seguente tenore: " (…) In risposta alla vostra richiesta vi comunico che il Signor RI 2, in base alla documentazione in mio possesso, nell’arco temporale dal 2019 al 2022. (sic!) Nei periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare di impresa di pittura.” (doc. C) Le parti, nelle more processuali, hanno tra l’altro allegato uno scritto del 23 luglio 2024 della __________ che, per quanto concerne le spese generali e le indennità pasti, conclude affermando che “ l’indennità pranzo riconosciuta è quella da contratto collettivo e non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro ” (doc. B12 e doc. B). 2.7.  Nel caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la ripresa salariale effettuata dall’amministrazione, poiché la ricorrente non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (cfr. STF 9C_353/2024 del 25 febbraio 2025, consid. 4.2.1 con rinvio alle DTF 150 II 321 consid. 3.6.3, DTF 148 V 427, consid. 3.2 e DTF 144 V 427, consid. 3.2), che l’” indennità di trasferta ”, versata ad RI 2 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 e così registrata nel suo conto salario (doc. B5.3) corrisponde nella sua interezza alle spese da lui effettivamente sostenute. Di principio, per costante giurisprudenza, il rimborso spese concesso sotto forma d' importi forfetari deve infatti corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD). RI 2, socio e gerente della società, e che nel periodo litigioso è stato incapace al lavoro, al 50% (cfr. doc. VIII), malgrado gli sia stato richiesto già nell’ambito della revisione della società, effettuata in loco dalla __________ il 18 giugno 2024, non ha prodotto alcuna documentazione relativa ai suoi orari di lavoro (“ […] Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. […] ”), alla presenza sui cantieri, ai rapporti di lavoro, ai lavori da lui eseguiti, ecc.. Ciò non è avvenuto né nei mesi successivi, quando la Cassa, in più occasioni (cfr. scritto del 24 ottobre 2024 [doc. B6]; scritto del 20 dicembre 2024 [doc. B7]; scritto del 10 febbraio 2025 [doc. B11]), ha chiesto alla ricorrente di produrre fogli di presenza, rapporti di lavoro o altri atti che potessero comprovare la sua reale attività nel corso degli anni, né nelle more processuali. Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: STF 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF 145 V 90, consid. 3.2) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni. In concreto, spettava alla ricorrente apportare le prove necessarie a sostegno della sua tesi, secondo cui tutti i giorni in cui ha esposto le spese per il pranzo di fr. 17 (registrate come indennità di trasferta) era effettivamente al lavoro sui cantieri. L’insorgente sostiene che la ripresa non deve essere effettuata poiché RI 2 è soggetto al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, il cui art. 23 cpv. 2 prevede che se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro). Considerato che agli altri dipendenti della sua ditta (6 nel 2022, 5 nel 2021 e nel 2020 e 3 nel 2019 [cfr. allegati doc. A3]) i forfait di trasferta (conto __________) sono stati riconosciuti conformemente ad una prassi consolidata da anni e non hanno dato luogo ad alcuna ripresa, la ricorrente non capisce per quale motivo invece RI 2 è stato trattato in maniera diversa. Questo Tribunale rileva che, indipendentemente dalla questione di sapere se all’interessato vada applicato il contratto collettivo di lavoro, la sua situazione è differente rispetto a quella degli altri dipendenti della società. In primo luogo non può essere sottaciuto che quando ancora non conosceva le conseguenze delle sue affermazioni, lo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2, dati di contatto e “ […] la descrizione dell’impresa riporta le attività della sua azienda, da lei indicate, e funge da base per determinare i premi […] ”) aveva indicato alla __________ che la sua attività consisteva nel 90% in lavori amministrativi e nel 10% in lavori di tinteggiatura (doc. B5.2, complessivamente per la società 78% di lavori di tinteggiatura e 22% di lavori amministrativi). Solo dopo aver ricevuto la decisione della Cassa e la richiesta del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive di RI 2 in relazione alla percentuale delle attività svolte (amministrative e di pittura), la ricorrente ha scritto alla __________, chiedendo “ di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione d’impresa che non è mutata nel tempo ” (doc. A2), ossia complessivamente, per la ditta, 95% di lavori di tinteggiatura e 5% di lavori amministrativi. Tuttavia, da una parte con scritto dell’11 novembre 2024 la __________ ha affermato che “ come risulta dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio si sono modificate . La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025 ” (sottolineature del redattore). La nuova descrizione vale dunque solo per il futuro. D’altra parte, nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47) In queste condizioni occorre concludere che RI 2 nel periodo in esame svolgeva attività amministrativa nella misura del 90% e per stabilire il diritto all’eventuale rimborso spese per il pranzo era di conseguenza necessario disporre della documentazione atta a comprovare l’attività giornaliera dell’interessato per stabilire quando e se potevano essere riconosciute indennità per i pasti sul cantiere. In secondo luogo, ed in ogni caso, indipendentemente dalla percentuale di attività in ambito amministrativo, non va dimenticato che nel periodo litigioso RI 2 è stato inabile al lavoro (doc. B5: “ Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt ”), apparentemente al 50% (cfr. doc. VIII). La __________ dapprima, e la Cassa in seguito, dovevano di conseguenza stabilire se e in quale misura l’interessato era presente sui cantieri e se effettivamente non ritornava a casa a mangiare. La sua situazione non è pertanto paragonabile a quella degli altri dipendenti. Anche perché, come indicato dalla __________, l’indennità per pranzo riconosciuta dal contratto collettivo non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia. Ritenuto che l’interessato è anche socio e gerente della società, e che dunque può organizzare la sua attività in maniera più flessibile rispetto agli altri dipendenti, a ragione la Cassa, nel preciso caso di specie, alla luce dell’incapacità lavorativa di RI 2, indipendentemente dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, necessitava della documentazione atta a comprovare se, quando ed in quale misura era attivo al di fuori della sede dell’azienda. Anche perché, pur se previste dal CCL, le spese devono essere state effettivamente sostenute per motivi professionali; in caso di assenza esse non possono essere riconosciute. Il certificato medico del dr. med. __________, emesso solo il 18 aprile 2025, non cambia l’esito della procedura. Il medico non indica la percentuale di incapacità lavorativa e si limita ad affermare che nei “ periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare d’impresa di pittura ” (doc. C). Egli, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non ha attestato che l’interessato lavorava al 100% con una riduzione del rendimento del 50%. Al contrario, dal documento sembra semmai emergere che RI 2 poteva lavorare solo nella percentuale per la quale non era inabile al lavoro (“ era autorizzato a proseguire per la durata del giorno nella percentuale stabilita ”) ed in ogni caso l’attività che poteva svolgere era quella di “ titolare d’impresa di pittura ”, ossia un lavoro prettamente amministrativo che non necessitava la presenza sui cantieri. Alla luce di quanto sopra esposto, nel preciso caso di specie, considerata la particolare situazione di RI 2 (socio e gerente della società, inabile al lavoro al 50% durante tutto il periodo litigioso, attivo al 90% in ambito amministrativo), la Cassa non poteva riconoscere automaticamente il rimborso spese per pranzo di fr. 17 al giorno previsto dal CCL per la pittura ed affini senza richiedere, come ha fatto, la documentazione atta a comprovare l’attività svolta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 per accertare la natura esatta dei compensi ricevuti e per rendere credibili le spese in funzione dei rapporti sulle ore, dei rapporti di lavoro, dei giornali di cantiere, dell’elenco dei luoghi di lavoro, ecc.. Le spese devono infatti di principio corrispondere a quelle effettive e necessarie per una percentuale ridotta di lavoro. La circostanza che queste spese sono previste da un contratto collettivo di lavoro non impedisce alla Cassa, in caso di dubbi sull’effettività delle spese fatte valere, di accertarne la veridicità. Questo Tribunale ritiene semmai che riconoscendo comunque il 50% delle spese, la Cassa ha deciso in maniera favorevole alla ricorrente. Ci si potrebbe infatti chiedere se, alla luce della mancata collaborazione della società, la ripresa non sarebbe potuta essere maggiore e considerare l’intera indennità di trasferta (cfr. anche la STF 9C_577/2022 del 7 dicembre 2023, pubblicata in SVR 2024 AHV Nr. 7 secondo cui se delle spese della vita privata sono prese a carico del datore di lavoro alla quale la persona tenuta a pagare i contributi partecipa in virtù del diritto societario, occorre determinare se sono i rapporti di lavoro o i rapporti societari che ne costituiscono la base). Non può invece essere d’aiuto la citata, dalla ricorrente, DTF 142 V 395, trattandosi di un caso dove il Tribunale federale ha dovuto statuire in merito alla legittimazione a ricorrere contro la pianificazione ospedaliera e non concernendo il consid. 4.3.1 la ripresa di spese (“ Il ricorrente invoca infine un precedente nella sentenza 2C_796/2011 del

E. 10 luglio 2011. In quell'occasione il Tribunale federale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere a un medico che aveva contestato nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico una modifica della LCAMal concernente l'organizzazione della pianificazione e del finanziamento ospedalieri. Per provare la sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente aveva fatto valere che, in caso di ricovero ospedaliero, la sua libertà di scelta della struttura sanitaria, sarebbe stata toccata dalla modifica legislativa. Il Tribunale federale ha ritenuto che tale evenienza non era inverosimile, motivo per cui è entrato in materia sul ricorso (cfr. consid. 1.2.3 della sentenza citata) ”). Del resto il passaggio citato dall’insorgente (“ in assenza di elementi oggettivi contrari, l’amministrazione deve prendere in considerazione la documentazione fornita dal datore di lavoro, specialmente se conforme alla prassi e al contratto collettivo applicabile ”), conferma che in presenza di elementi particolari, e dunque in caso di dubbi, come in concreto, l’amministrazione può esigere la documentazione necessaria atta a verificare l’effettività delle spese, indipendentemente dall’applicazione di un CCL. In concreto, in assenza della documentazione rilevante, a giusta ragione le spese non sono state riconosciute come tali nella loro interezza e sono state considerate come salario determinante. La decisione su opposizione impugnata merita conferma. 2.8.  L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto» .

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2025.5

cs

Lugano

14 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2025 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

nel merito

2.3.  I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020; nel 2019: 4,2%).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate siaseparatamentedal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, siainclusenel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.4.  Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma,spese generali rimborsabilile spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.

Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

-  l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

-  l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2;Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientementedettagliatoed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando unimporto forfetario(sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

2.5.  Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).

Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD).

Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).

Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).

Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD).

Di principio, per costante giurisprudenza, il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve infatti corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD).

RI 2, socio e gerente della società, e che nel periodo litigioso è stato incapace al lavoro, al 50% (cfr. doc. VIII), malgrado gli sia stato richiesto già nell’ambito della revisione della società, effettuata in loco dalla __________ il 18 giugno 2024, non ha prodotto alcuna documentazione relativa ai suoi orari di lavoro (“[…] Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. […]”), alla presenza sui cantieri, ai rapporti di lavoro, ai lavori da lui eseguiti, ecc..

Ciò non è avvenuto né nei mesi successivi, quando la Cassa, in più occasioni (cfr. scritto del 24 ottobre 2024 [doc. B6]; scritto del 20 dicembre 2024 [doc. B7]; scritto del 10 febbraio 2025 [doc. B11]), ha chiesto alla ricorrente di produrre fogli di presenza, rapporti di lavoro o altri atti che potessero comprovare la sua reale attività nel corso degli anni, né nelle more processuali.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni(a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: STF 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF 145 V 90, consid. 3.2)non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava alla ricorrente apportare le prove necessarie a sostegno della sua tesi, secondo cui tutti i giorni in cui ha esposto le spese per il pranzo di fr. 17 (registrate come indennità di trasferta) era effettivamente al lavoro sui cantieri.

L’insorgente sostiene che la ripresa non deve essere effettuata poiché RI 2 è soggetto al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, il cui art. 23 cpv. 2 prevede che se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro).

Considerato che agli altri dipendenti della sua ditta (6 nel 2022, 5 nel 2021 e nel 2020 e 3 nel 2019 [cfr. allegati doc. A3]) i forfait di trasferta (conto __________) sono stati riconosciuti conformemente ad una prassi consolidata da anni e non hanno dato luogo ad alcuna ripresa, la ricorrente non capisce per quale motivo invece RI 2 è stato trattato in maniera diversa.

Questo Tribunale rileva che, indipendentemente dalla questione di sapere se all’interessato vada applicato il contratto collettivo di lavoro, la sua situazione è differente rispetto a quella degli altri dipendenti della società.

In primo luogo non può essere sottaciuto che quando ancora non conosceva le conseguenze delle sue affermazioni, lo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2, dati di contatto e “[…]la descrizione dell’impresa riporta le attività della sua azienda, da lei indicate, e funge da base per determinare i premi […]”) aveva indicato alla __________ che la sua attività consisteva nel 90% in lavori amministrativi e nel 10% in lavori di tinteggiatura (doc. B5.2, complessivamente per la società 78% di lavori di tinteggiatura e 22% di lavori amministrativi).

Solo dopo aver ricevuto la decisione della Cassa e la richiesta del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive di RI 2 in relazione alla percentuale delle attività svolte (amministrative e di pittura), la ricorrente ha scritto alla __________, chiedendo “di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione d’impresa che non è mutata nel tempo” (doc. A2), ossia complessivamente, per la ditta, 95% di lavori di tinteggiatura e 5% di lavori amministrativi.

Tuttavia, da una parte con scritto dell’11 novembre 2024 la __________ ha affermato che “come risulta dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024le condizioni d’esercizio si sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di classificazione con i tassi di premio validi dal1° gennaio 2025” (sottolineature del redattore).

La nuova descrizione vale dunque solo per il futuro.

D’altra parte,nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47)

In queste condizioni occorre concludere che RI 2 nel periodo in esame svolgeva attività amministrativa nella misura del 90% e per stabilire il diritto all’eventuale rimborso spese per il pranzo era di conseguenza necessario disporre della documentazione atta a comprovare l’attività giornaliera dell’interessato per stabilire quando e se potevano essere riconosciute indennità per i pasti sul cantiere.

In secondo luogo, ed in ogni caso, indipendentemente dalla percentuale di attività in ambito amministrativo, non va dimenticato che nel periodo litigioso RI 2 è stato inabile al lavoro (doc. B5: “Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt”), apparentemente al 50% (cfr. doc. VIII).

La __________ dapprima, e la Cassa in seguito, dovevano di conseguenza stabilire se e in quale misura l’interessato era presente sui cantieri e se effettivamente non ritornava a casa a mangiare. La sua situazione non è pertanto paragonabile a quella degli altri dipendenti. Anche perché, come indicato dalla __________, l’indennità per pranzo riconosciuta dal contratto collettivo non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia.

Ritenuto che l’interessato è anche socio e gerente della società, e che dunque può organizzare la sua attività in maniera più flessibile rispetto agli altri dipendenti, a ragione la Cassa, nel preciso caso di specie, alla luce dell’incapacità lavorativa di RI 2, indipendentemente dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, necessitava della documentazione atta a comprovare se, quando ed in quale misura era attivo al di fuori della sede dell’azienda. Anche perché, pur se previste dal CCL, le spese devono essere state effettivamente sostenute per motivi professionali; in caso di assenza esse non possono essere riconosciute.

Il certificato medico del dr. med. __________, emesso solo il 18 aprile 2025, non cambia l’esito della procedura. Il medico non indica la percentuale di incapacità lavorativa e si limita ad affermare che nei “periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare d’impresa di pittura” (doc. C). Egli, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non ha attestato che l’interessato lavorava al 100% con una riduzione del rendimento del 50%. Al contrario, dal documento sembra semmai emergere che RI 2 poteva lavorare solo nella percentuale per la quale non era inabile al lavoro (“era autorizzato a proseguire per la durata del giorno nella percentuale stabilita”) ed in ogni caso l’attività che poteva svolgere era quella di “titolare d’impresa di pittura”, ossia un lavoro prettamente amministrativo che non necessitava la presenza sui cantieri.

La decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.8.  L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti