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30.2025.24

Conferma della compensazione tra i contributi sociali non soluti dall'assicurato e la rendita AVS. Ricorrente non ha trasmesso tempestivamente le decisioni di fissazione dei contributi all'USSI per il pagamento. Calcolo del minimo vitale. Richiesta di condono dei contributi

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.30.2025.24

cs

Lugano

30 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2025 emanata da

CO1,______

in materia di rendite AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa,a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine(art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso in esame, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata il 5 novembre 2025 (doc. I). Interpellata dal Tribunale per stabilire quando la decisione su opposizione gli è stata notificata, la Cassa è rimasta silente (doc. VII e X).

Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, la decisione contestata è da ritenere notificata il 5 novembre 2025 ed il ricorso, trasmesso tramite la posta______e pervenuto al TCA il 4 dicembre 2025, ossia entro il termine di 30 giorni (scaduto il 5 dicembre 2025), va considerato tempestivo.

nel merito

entrate annue: fr. 20'052 (rendita di vecchiaia)

uscite annue: fr. 9'343.20 (minimo esistenziale per coniugi)

fr. 7'296 (affitto)

fr. 1'559.55 (riscaldamento)

Differenza:    fr. 1'853.25

Trattenuta mensile massima: fr. 154.44

Il debito contributivo di complessivi fr. 3'122.15 (1'533.70 + 1'533.70 + 54.75) per i contributi dovuti nel 2018 e nel 2019 non è di conseguenza stato soluto.

Come rammentato dal TCA nella STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, al consid. 2.8, il termine di tre mesi entro il quale far valere le proprie domande di prestazioni speciali non è censurabile, ritenuto che l’assistenza sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351; STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in DTF 136 I 129).

L’Alta Corte ha, sì, indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni. Il TF ha, però, specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; DTF 136 I 129).

Tuttavia, giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in ogni caso limitata a tre mesi (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.8).

Inoltre la concessione di prestazioni retroattive rappresenta in ogni caso una facoltà dell’amministrazione (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid. 2.8).

La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (STCA 42.2025.19 del 20 giugno 2025, consid 2.8 con rinvio al Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

In concreto, accertato che l’USSI ha affermato di non aver ricevuto dal ricorrente le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2018 e 2019 e che esse non sono di conseguenza state solute, il debito contributivo è ancora attuale.

Per quanto concerne l’affermazione del ricorrente secondo cui una funzionaria dell’USSI (______) nel 2019 lo avrebbe rassicurato circa il fatto che i contributi AVS sarebbero stati pagati dal suo Servizio, ciò che non è avvenuto, questo TCA ribadisce che, come appena indicato, spettava al ricorrente trasmettere le decisioni di fissazione dei contributi all’USSI per il loro pagamento. Non avendolo fatto entro i termini previsti dalla legge, la sua richiesta è adesso tardiva.

Infine, la circostanza sollevata dall’insorgente in relazione al calcolo della rendita, effettuato dopo aver esaminato le basi di calcolo, non modifica l’esito della vertenza, perché si tratta di due aspetti separati. Il fatto che al ricorrente sia stata attribuita una prestazione di vecchiaia non significa necessariamente che tutti i contributi siano già stati pagati.

2.5.  Con una seconda censura, il ricorrente afferma che al momento della redazione del formulario per il calcolo del minimo esistenziale, suo figlio ______, nato nel 2002, “non era a carico del nostro nucleo famigliare, diventandolo di fatto con l’iscrizione all’Università”. Il figlio si è iscritto all’accademia ______ universitaria in ______ (______) per la durata di un anno a partire dal mese di settembre 2025 fino al 22 maggio 2026 (doc. C). La tassa di iscrizione ammonta a sterline 9’000 (cfr. doc. C). Il padre ha contratto un prestito bancario a nome di suo figlio di euro 6’120.

L’insorgente chiede pertanto di prendere in considerazione le spese da lui sostenute per gli studi di suo figlio, comprendendolo nel nucleo famigliare, ritenuto che secondo il diritto ______ i genitori devono mantenere il proprio figlio anche oltre i 25 anni e fino alla fine della sua formazione.

Per quanto concerne la presa in considerazione nel calcolo del minimo vitale di un figlio maggiorenne che continua gli studi universitari, in una sentenza DCSO/83/2025 del 19 febbraio 2025, al consid. 3.1.4, la Corte di giustizia di Ginevra, ha rammentato:

In una sentenza 15.2023.109 del 27 dicembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, al consid. 3.1, ad un assicurato, in fase di divorzio, che pagava mensilmente fr. 1'300 di alimenti alla moglie e fr. 283.80 di cassa malati alla figlia agli studi presso un’Università ed al quale era stato calcolato il minimo di esistenza utilizzando il minimo base di fr. 1'200, ha rammentato:

Questo concetto è stato rammentato dal Tribunale federale nella STF 5A_429/2013 del 16 agosto 2013, dove ha affermato:

Alla luce della giurisprudenza sopra espostaè a giusta ragione che la Cassa non ha preso in considerazione l’importo base per il figlio e le spese sostenute per i suoi studi universitari.

Infatti, il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitarianon può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF, ritenuto che l’obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC dipende dalla capacità finanziaria dei genitori, e se questa fa difetto (ciò è il caso, di regola, quando il genitore è oggetto di un pignoramento dei suoi redditi), l’obbligo di mantenimento non sussiste oltre la maggiore età del figlio. Il suo mantenimento non può essere incluso nel minimo vitale dei genitori, poiché non si giustifica di autorizzare i genitori a mantenere un figlio maggiorenne a detrimento dei creditori (STF 5A_429/2013 del 16 agosto 2013; CEF 15.2023.109 del 27 dicembre 2023 e sentenza DCSO/83/2025 del 19 febbraio 2025, al consid. 3.1.4).

2.6.  Il ricorrente propone infine un calcolo alternativo del suo minimo vitale sulla base di dati evinti dal sito Numbeo.com, utilizzato anche dalla Cassa per calcolare il costo della vita in ______, giungendo ad un “totale costo reale mensile” di euro 1'978.

Egli quale punto di partenza utilizza l’importo di euro 2'548.60, pari ai costi mensili stimati per una famiglia di 4 persone, da cui deduce euro 705.60, corrispondente ai costi mensili stimati per una persona singola ed ai quali aggiunge 225 euro di quota parte di affitto, ritenuto che un appartamento di 3 camere da letto fuori centro città costa 675 euro al mese.

Il calcolo proposto dall’assicurato non è corretto.

Infatti, il calcolo del minimo esistenziale va effettuato secondo le regole del diritto esecutivo svizzero sulla base dei dati figuranti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanato dalla CEF ed in vigore dal 1° settembre 2009 (cfr. marginale 3033 DIN applicabile in virtù del rinvio di cui al marginale 10920 DR).

L’importo base mensile per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli, ammonta a fr. 1'700 al mese (fr. 20'400 all’anno). L’importo base comprende le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. Esse sono in linea di principio ritenute come assolutamente necessarie e impignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF.

Nel caso in cui il debitore, come in concreto, è domiciliato all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo base mensile va ridotto proporzionalmente sulla base dei siti www.numbeo.com o www.oecd.org/ (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emanato dalla CEF).

La Cassa, per prassi, utilizza i dati del sito numbeo.com, come suo diritto.

Sulla base di tali dati l’amministrazione ha accertato che il costo della vita in ______, al momento del calcolo del minimo di esistenza, era del 54.2% inferiore a quello della Svizzera (doc. 3). Per cui l’importo base mensile annuo è stato ridotto da fr. 20'400 a fr. 9'343.20.

Da tale importo ha dedotto l’affitto (fr. 7'296) e le spese di riscaldamento (fr. 1'559,55), sulla base dei documenti prodotti dal medesimo insorgente (doc. 1/F). Anche in questo caso l’amministrazione ha applicato il tasso di cambio valido al momento del calcolo del minimo vitale, che corrispondeva a 0.96 franchi per euro.

Da cui, un’eccedenza di fr. 154.44 al mese.

In sede di opposizione l’assicurato aveva accennato brevemente a presunte spese per medicamenti pagati in contanti per le patologie di cui è affetta sua moglie, senza tuttavia produrre alcuna documentazione in merito. Tali spese, non comprovate, non possono pertanto essere prese in considerazione.

Infatti, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

Nel caso di specie l’insorgente non ha comprovato la presenza di spese mediche cui deve far fronte personalmente.

La decisione della Cassa di dedurre fr. 150 al mese dalla rendita del ricorrente fino a concorrenza di fr. 3'122.15, ossia per poco più di 20 mesi, è pertanto corretta.

2.7.  Con le osservazioni del 6 febbraio 2026 il ricorrente ha anche chiesto il condono (doc. XII).

Per l’art. 11 cpv. 1 LAVS i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

Secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

I contributi, pertanto, se date le condizioni, possono dapprima essere ridotti ed in seguito condonati.

Tuttavia, il marginale 3038 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), prevede che la possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS o una rendita AI, come in concreto, esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.

In concreto una riduzione, rispettivamente un condono dei contributi dovuti dal ricorrente è pertanto esclusa.

2.8.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti