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30.2025.19

Rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo emesso da una Cassa di compensazione per mancato pagamento di contributi trimestrali. Conferma dell'importo richiesto tranne per quanto concerne spese di diffida per contributi relativi ad altri periodi

Ticino ·TCA · 2025-12-01 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 2.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve versare alla Cassa l’importo complessivo di fr. 1'845.65 per contributi sociali non pagati per il periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, compresi interessi e spese e se va rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 5 settembre 2024 di complessivi fr. 1'739.95 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2024, interessi di fr. 15.70 e “Diffida, Fattura del 04.06.2024” di fr. 40.

Non sono invece oggetto della decisione su opposizione impugnata le altre questioni evocate dalla ricorrente e segnatamente l’asserita revoca di una dilazione di pagamento per i contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e la richiesta di risarcimento danni (cfr. anche decisione su opposizione del 27 agosto 2025, punto 9: “[ ] In merito ai contributi dell’anno 2021 oggetto dell’esecuzione n. __________, comunichiamo di non entrare nel merito in quanto non concernono l’anno 2024, oggetto della presente vertenza”).

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella misura in cui la ricorrente chiede di accertare “l’infondatezza della revoca della dilazione per i contributi paritetici per il periodo dal 01.01.21 al 31.12.2021, dilazione revocata per mancato pagamento dei contributi 1.4.2024 al 30.6.24, fattura d’acconto 4.6.24, la ricorrente ha diritto al risarcimento danni da stabilirsi e quantificarsi in altri e separato giudizio”, il ricorso si rivela irricevibile.

E. 2.2 Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

Secondo l’art. 12 cpv. 2 LAVS sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

Per l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

L’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS prevede che devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre.

Per l’art. 34 cpv. 2 OAVS in casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Secondo l’art. 34a cpv. 1 OAVS le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

L’art. 34a cpv. 2 OAVS prevede che con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

L’art. 36 cpv. 1 OAVS prevede che i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

Per l’art. 36 cpv. 2 OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

Ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 OAVS il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

Secondo l’art. 36 cpv. 4 OAVS la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS).

Per l’art. 38 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno.

Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).

Per l’art. 15 cpv. 1 LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

E. 2.3 Nel caso di specie, il 4 giugno 2024 la Cassa ha inoltrato alla ricorrente una fattura d’acconto di complessivi fr. 1'779.95 per i contributi paritetici dovuti dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, con l’indicazione che l’importo sarebbe dovuto pervenire entro il 10 luglio 2024, che trascorso il termine di pagamento sarebbe stata spedita automaticamente una diffida soggetta a tassa e che alla scadenza del termine di pagamento sarebbe stato conteggiato un interesse di mora del 5% (doc. 4).

Non avendo ricevuto l’ammontare richiesto, il 9 agosto 2024 l’amministrazione ha diffidato l’insorgente a pagare i fr. 1'779.95 entro il 19 agosto 2024, ritenuto che la tassa di diffida di fr. 20 sarebbe stata addebitata con la prossima fattura. L’amministrazione ha inoltre aggiunto che non vi sarebbe stata nessun’altra diffida e che se la società non avesse rispettato il nuovo termine di pagamento, sarebbe stata avviata la procedura esecutiva. Gli interessi sarebbero stati fatturati dopo il pagamento o nel corso della procedura esecutiva (doc. 1/B).

Tramite email del 21 agosto 2024 la società ha chiesto, con riferimento allo scritto del 9 agosto 2024, “da oggi ulteriori 10 giorni per procedere al pagamento essendo spirato il termine del 19 agosto per i motivi di cui sopra” (doc. 5).

In assenza di qualsiasi pagamento, il 5 settembre 2024 è stato spiccato il PE n. __________ di fr. 1'739.95 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2024, fr. 15.70 di interessi, fr. 40 di “Diffida, Fattura del 04.06.2024” e fr. 74 di spese di precetto esecutivo (doc. 1D).

Alla luce dell’opposizione interposta dalla società contro il suddetto PE, con tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 la Cassa ha condannato la ricorrente al pagamento di un importo complessivo di fr. 1'845.65, comprensivo di fr. 31.05 di spese amministrative, fr. 40 di diffide, multe, tassazioni d’ufficio, fr. 50 di spese giudiziarie e fr. 15.70 di interessi di mora, aggiungendo che “in assenza di impugnazione, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________, emesso dall’Ufficio esecuzione e notificato il 13.09.2024 per il pagamento dei contributi paritetici per il periodo contributivo 01.04.2024-30.06.2024 oltre ad interessi, tasse e spese, sarà considerata rigettata in via definitiva” (doc. 1E).

Il 20 marzo 2025 la società ha inoltrato un’opposizione contro la predetta tassazione d’ufficio, contestando segnatamente gli importi di fr. 31.05 per le spese amministrative, di fr. 40 per la diffida e di fr. 50 per spese giudiziarie in quanto non giustificate ed ha aggiunto che non risultano “pervenute diffide e/o richiami prima del proposto precetto opposto, pertanto spese ed interessi non sono giustificati” ed ha chiesto la “prova di consegna e ricevimento di eventuali diffide e/o richiami”. La ricorrente ha citato la DTF 144 IV 56 consid. 4.1 e le STCA 36.2024.35 e 36.2024.37 “in ordine all’onere della prova di cui alla notifica di diffide”.

Con decisione su opposizione del 27 agosto 2025 la Cassa ha confermato la tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 ed ha condannato l’assicurata a versare l’importo complessivo di fr. 1'845.65.

La Cassa, di principio, ha agito correttamente.

Infatti, dopo aver trasmesso la fattura d’acconto del 4 giugno 2024 per il pagamento dei contributi paritetici per il periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS), in assenza del versamento dell’importo richiesto entro il 10 luglio 2024 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS), conformemente a quanto previsto dall’art. 34a cpv. 1 OAVS, il 9 agosto 2024 l’amministrazione ha diffidato la società a pagare la somma insoluta entro il 19 agosto 2024.

Non avendo ricevuto alcun importo, neppure entro il termine di 10 giorni supplementari richiesti dalla medesima società (doc. 1C), il 5 settembre 2024 è stato spiccato un precetto esecutivo in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 LAVS.

Con decisione di tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025, emessa in virtù dell’art. 38 cpv. 1 OAVS, confermata dalla decisione su opposizione del 27 agosto 2025 qui impugnata, la Cassa ha condannato la ricorrente al pagamento di fr. 1'845.65 ed ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo.

E. 2.4 Con il ricorso la società contesta tuttavia innanzitutto di aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 e la diffida del 9 agosto 2024. La Cassa non avrebbe di conseguenza agito conformemente alla legge. Anche perché, secondo l’assicurata, l’amministrazione sarebbe tenuta “ad una particolare forma di notifica” dei suoi atti.

A questo proposito va rammentato che in una sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 in ambito AI, il Tribunale federale ha affermato che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni. L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A Plus” non è pertanto criticabile.

Con sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca di un permesso di soggiorno, il Tribunale federale, al consid. 2.4 ha respinto la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A Plus” in luogo della raccomandata, l’amministrazione violerebbe il principio della parità di trattamento, influendo sul termine di ricorso. Nel suo giudizio il TF ha rilevato che il termine di ricorso rimane lo stesso e comincia sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio allo sportello, in caso di invio non raccomandato, quando l’invio è depositato nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né il contenuto né le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.

In DTF 142 III 599 il TF ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus. Al consid. 2.4.1 l’Alta Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso. In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Per l’Alta Corte le divergenze tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.

Considerato che neppure la LAVS contiene norme relative al metodo di notifica di fatture o diffide, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero nell’avere trasmesso la fattura del 4 giugno 2024 e la diffida del 9 agosto 2024 per posta semplice.

Va ora esaminato cosa comporta l’invio di atti senza possibilità di tracciamento.

Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b).

L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8, consid. 2.2; DTF 124 V 400, consid. 2a).

La spedizione con la posta normale (e non raccomandata o A Plus) non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che la prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4); DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3).

Nel caso di specie, seppure non trasmesse per raccomandata o tramite Posta A Plus, questo Tribunale, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante applicabile nell’ambito dell’amministrazione di massa (STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b), deve concludere, per i motivi che seguono, che la società ricorrente ha ricevuto sia la fattura del 4 giugno 2024 che la diffida del 9 agosto 2024.

Con email del 21 agosto 2024 l’avv. RA 1, socio e gerente della società, si è rivolto alla Cassa, facendo riferimento alla “vs. comunicazione datata 9 agosto 2024, ricevuta solamente oggi 21.08.24 per fermo postale per le ferie estive” e chiedendo “da oggi ulteriori 10 giorni per procedere al pagamento essendo spirato il termine del 19 agosto”, indicando quale oggetto il numero di conteggio figurante sulla citata diffida (doc. 5).

Non vi è alcun dubbio che l’insorgente ha ricevuto la diffida del 9 agosto 2024.

La ricorrente, inoltre, nello scritto del 21 agosto 2024 non afferma di non aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 relativa ai contributi del secondo trimestre di quell’anno, citata nello scritto del 9 agosto 2024, e non esprime neppure alcuna sorpresa per essersi vista recapitare la diffida. L’insorgente ha unicamente domandato una proroga di 10 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Oltre a ciò, nell’opposizione del 20 marzo 2025 contro la decisione di tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025, la ricorrente contesta, come visto a torto, di aver ricevuto la diffida del 9 agosto 2024, nonché altre diffide precedenti di cui si dirà in seguito (consid. 2.6.), ma non accenna minimamente ad un eventuale mancato recapito della fattura del 4 giugno 2024 (doc. 2:“[ ] non risultano infatti pervenute diffide e/o richiami [ ]”; “[ ] si richiede pertanto per quanto sopra, la prova di consegna e ricevimento di eventuali diffide e/o richiami [ ]”; “[ ] soprattutto in ordine all’onere della prova di cui alla notifica di diffide [ ]”; “[ ] Per quanto sopra, infatti ben venga, poi il giudizio di merito avanti il Tribunale delle assicurazioni al fine di accertare la correttezza nell’applicazione dell’art. 34 OAVS, con l’accertamento dell’effettiva notifica della diffida [ ]”; “[ ] Si chiede pertanto in questa fase, la prova della notifica della diffida di cui sopra [ ]”).

Alla luce dell’insieme delle circostanze (la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 né nell’email del 21 agosto 2024, né nell’opposizione del 20 marzo 2025), occorre concludere che la società ha ricevuto anche la fattura del 4 giugno 2024.

Ne segue che la Cassa ha applicato correttamente la procedura prevista dalla LAVS e dall’OAVS (cfr. consid. 2.3: invio della fattura per il pagamento dei contributi paritetici, notifica della diffida, emanazione di un precetto esecutivo, emissione di una decisione di tassazione d’ufficio con cui viene tolta l’opposizione al precetto esecutivo).

E. 2.5 L’insorgente sostiene che l’importo dei contributi paritetici di fr. 2'070.10 non corrisponde a quello della fattura del 4 giugno 2024 di fr. 1'779.95 “che a sua volta comprende la decurtazione di somme in compensazione, calcolate dopo e non prima, tra l’altro la percentuale di 1.5% non la si comprende. Per quanto già detto circa i CHF 40,00 delle diffide non è dato rinvenire la consegna e il tracciamento delle stesse; spese giudiziarie, poi queste non sono dovute, rilevato che semmai in questa fase possono ritenersi giudiziarie”.

Va preliminarmente evidenziato che l’ammontare di fr. 2'070.10 corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla società, fissati in base all’aliquota del 10.6% sulla massa salariale trimestrale di fr. 19'529 (fr. 78'116 : 4), come per l’anno precedente e considerato che la ricorrente non ha chiesto un adeguamento (cfr. art. 35 cpv. 1 e 2 OAVS).

L’aliquota del 10.6 % è composta di 8.7% di AVS (art. 5 cpv. 1 LAVS [4.35 X 2]), 1.4% di AI (art. 3 LAI) e 0.5% di IPG (art. 27 LIPG e art. 36 cpv. 1 OIPG).

L’importo di fr. 1'779.95 consiste invece nella somma tra i contributi delle assicurazioni sociali a livello nazionale (AVS, AI, IPG e LADI), i contributi alle assicurazioni sociali a livello cantonale (CAF, AFI, AP, Lorform) e le spese amministrative, per complessivi fr. 2'939.95 a cui sono stati aggiunti fr. 40 di “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” e da cui sono stati dedotti fr. 1'200 di “assegni anticipati per salariati” (cfr. doc. 4).

Il calcolo è pertanto corretto.

E. 2.6 La società ritiene di non dover pagare le spese di diffida di fr. 40.

L’ammontare delle spese di diffida è previsto dall’art. 34a OAVS per il quale con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

Nel caso di specie la Cassa nella fattura del 4 giugno 2024 e con la successiva tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 ha chiesto alla ricorrente di pagare un importo di fr. 40 per “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio”.

Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha giustificato l’importo di fr. 40 con l’invio delle diffide dell’8 maggio 2024 (fr. 20) per i contributi dovuti nel primo trimestre 2024 e del 20 marzo 2024 (fr. 20), per i contributi dovuti nel 2023 (doc. 1 e 1/G).

Ora, contrariamente allo scritto del 9 agosto 2024 (consid. 2.4.), la Cassa, nel caso di specie, non ha comprovato di aver notificato le citate diffide alla ricorrente.

L’amministrazione si è limitata a produrre i richiami senza rendere verosimile, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la società li ha ricevuti.

La Cassa afferma che l’iter in caso di mancato pagamento delle fatture non è sconosciuto all’insorgente poiché già oggetto di 14 diffide dal 2019, di cui ha prodotto l’elenco (doc.6), e che “scadenzati da un efficiente e rigoroso sistema informatico e spediti tramite La Posta Svizzera sempre al medesimo indirizzo di corrispondenza (che tra la Cassa e il ricorrente è invero copiosa), proprio per gli scritti di diffida – inviati in momenti diversi – quest’ultimo si lamenta solo a seguito della decisione di tassazione d’ufficio di non averli ricevuti per pretendere l’annullamento della relativa tassa, ciò che è pretestuoso e rasenta un abuso di diritto. A maggior ragione se si considera che le tasse di diffida erano contemplate sia nella fattura di acconto del 4 giugno 2024 sia nell’importo oggetto dello scritto di diffida dell’8 (recte: 9) agosto 2024 e poi ancora nell’ammontare poi precettato il 5 settembre 2024. Al riguardo non risultano né contestazioni né richieste di informazione sull’importo fatturato da parte del ricorrente”.

Sennonché, considerato che gli invii del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 non sono tracciabili, poiché non trasmessi tramite raccomandata o Posta A Plus e che l’amministrazione, contrariamente a quanto accaduto per la fattura del 4 giugno 2024 e la successiva diffida del 9 agosto 2024, non ha prodotto alcuna corrispondenza o alcun indizio che, tenuto conto delle circostanze, possa far ritenere, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurata li abbia ricevuti, occorre concludere che essi non sono stati recapitati alla società (cfr. giurisprudenza di cui al consid. 2.3: STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b).

È vero che l’interessata ha contestato l’importo di fr. 40 dovuto a titolo di “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” per la prima volta con l’opposizione alla tassazione d’ufficio. Tuttavia è solo nella decisione su opposizione che la Cassa ha esplicitato l’origine della richiesta di tale ammontare, indicando che si trattava dei costi per le diffide del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 (doc. A1, punto 9) ed è pertanto unicamente a partire da quel momento che l’insorgente ha potuto sviluppare gli argomenti alla base della sua impugnazione. La mancata precedente critica dell’importo di fr. 40 richiestogli non può far ritenere che l’insorgente abbia ammesso di aver ricevuto gli scritti del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 mai tematizzati in precedenza.

I fr. 40 per “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” non sono pertanto dovuti.

E. 2.7 Circa le spese amministrative di fr. 31.05, va rammentato che, fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la Cassa di compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.

In applicazione di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al DFI il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il DFI ha così promulgato l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:

" I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.”

In concreto la Cassa ha applicato un tasso del 1.5% sull’importo di fr. 2'070.10 di contributi AVS/AI/IPG, nei limiti previsti dall’ordinanza. Le spese amministrative di fr. 31.05, comprese nell’importo complessivo di fr. 1'845.65 chiesto dalla Cassa (da cui, come visto, vanno dedotti i fr. 40 per “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” non dovuti [cfr. consid. 2.6 e 2.10]) sono pertanto state calcolate correttamente.

E. 2.8 La società contesta l’importo di fr. 50 chiesto dalla Cassa a titolo di “AVS spese giudiziarie”.

L’amministrazione afferma che esse sono dovute e si riferiscono alla tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025.

Secondo l’art. 38 cpv. 3 OAVS, le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente.

In concreto l’importo richiesto, proporzionato rispetto all’ammontare complessivo richiesto (fr. 1'755.65 [1'845.65 – 40 {spese di diffida non dovute; cfr. consid. 2.6} – 50 {le presenti spese per la tassazione d’ufficio}]), è dovuto.

Certo, come rileva la società assicurata, la Cassa nella decisione formale ha parlato impropriamente di “spese giudiziarie”.

Essa avrebbe invece dovuto inserirle nella finca relativa alle “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” (sottolineatura del redatto), poiché sono dovute per l’emanazione della tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025.

Considerato che l’amministrazione ha spiegato già nella decisione su opposizione a cosa si riferivano queste spese, che esse sono dovute a causa del mancato pagamento degli oneri sociali del secondo trimestre 2024 da parte della ricorrente e che trovano il loro fondamento nell’art. 38 cpv. 3 OAVS, il loro prelievo va confermato.

E. 2.9 Per quanto concerne le spese esecutive di fr. 74, va rammentato che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti).

Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

E. 2.10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto la ricorrente va condannata a versare alla cassa l’importo complessivo di fr. 1'805.65 (1'845.65 – 40).

L’opposizione al Precetto Esecutivo n. __________ del 5 settembre 2024 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1'739.95, oltre fr. 15.70 di interessi e interessi di mora al 5% dal 6 settembre 2024 su fr. 1'739.95.

E. 2.11 L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

E. 2.12 L’insorgente, parzialmente vincente in lite, è patrocinato dall’avv RA 1, socio e gerente della società, con diritto di firma individuale.

Si pone dunque la questione di sapere se può essergli riconosciuto il diritto a ripetibili parziali.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 Lptca; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid. 7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Sul tema cfr. anche DTF 129 V 113 = Pratique VSI 2004 pag. 60, a proposito di ripetibili a favore di un esecutore testamentario.

Nel caso di specie l’avv. RA 1 ha agito nella sua qualità di socio e gerente della __________, con potere di rappresentare la società in sede processuale (cfr. ricorso doc. I, pag. 1: “[ ] nell’interesse di RI 1 [ ] rappresentata e patrocinata dal gerente Avv. RA 1 [ ]”).

Per cui per stabilire se il legale ha diritto a ripetibili parziali, va esaminato se sono adempiute le condizioni previste dalla giurisprudenza nei casi di una persona che agisce nella propria causa.

In concreto l’avv. RA 1 non ha dovuto agire in una causa complessa la cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro svolto abbia impedito notevolmente la sua attività professionale. Inoltre la causa è stata parzialmente vinta su un punto marginale concernente un importo assai limitato (fr. 40 di spese di diffida).

Per cui non vanno attribuite ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G., H 257/03).

Dispositiv
  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. § La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 l’importo di fr. 1'805.65. §§ L’opposizione al Precetto Esecutivo n. __________ del 5 settembre 2024 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1'739.95, oltre fr. 15.70 di interessi, e interessi di mora al 5% dal 6 settembre 2024 su fr. 1'739.95.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n. 30.2025.19

cs

Lugano

1° dicembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 agosto 2025 emanata da

CO 1 __________

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. La società RI 1 è affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa CO 1 dal 1° febbraio 2015.

1.2. Il 4 giugno 2024 la Cassa ha emesso una fattura di fr. 1'779.95 quale acconto per i contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 (doc. 4).

1.3. In data 9 agosto 2024 la Cassa ha diffidato la società, chiedendo di pagare la fattura entro il 19 agosto 2024 (doc. 1B).

1.4. Con email del 21 agosto 2024 l’avv. RA 1, socio e gerente della società RI 1, ha affermato:

" () La presente per quanto in epigrafe, vs. comunicazione datata 9 agosto 2024, ricevuta solamente oggi 21.08.24 per fermo postale per le ferie estive, per richiedere da oggi ulteriori 10 giorni per procedere al pagamento essendo spirato il termine del 19 agosto per i motivi di cui sopra” (doc. 5)

1.5. La Cassa, accertato che la società non ha soluto i contributi d’acconto del secondo trimestre 2024 nemmeno entro il termine richiesto di proroga di 10 giorni, ha dato avvio ad una procedura esecutiva, sfociata nell’emanazione del precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’UE di __________ del 5 settembre 2024 di complessivi fr. 1'739.95 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2024, fr. 40 di “Diffida, Fattura del 04.06.2024” e fr. 15.70 di interessi, contro cui RI 1 ha interposto opposizione (doc. 1D).

1.6. Con decisione formale del 13 febbraio 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 27 agosto 2025 (doc. 1), la Cassa ha condannato RI 1 al pagamento di un importo complessivo di fr. 1'845.65 ed ha rigettato l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________ del 5 settembre 2024.

1.7. RI 1, rappresentata dal suo socio e gerente, avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo:

" ()

1) Il Ricorso è accolto

2) Il Precetto n __________ UE __________ è annullato e cancellato a spese della convenuta.

3) Accertata l’infondatezza della revoca della dilazione per i contributi paritetici per il periodo dal 01.01.21 al 31.12.2021, dilazione revocata per mancato pagamento dei contributi 1.4.2024 al 30.6.24, fattura d’acconto 4.6.24, la ricorrente ha diritto al risarcimento danni da stabilirsi e quantificarsi in altro e separato giudizio.

4) Protestate spese e ripetibili.” (doc. I)

RI 1 afferma che “gli importi indicati appaiono errati in particolare le spese amministrative di CHF 31,05, CHF 40,00 per diffide, CHF 50,00 per spese giudiziarie in quanto non appaiono giustificate,” che “in ordine alla prova del ricevimento di una sola comunicazione e non quella del 4 giugno 2024, la stessa non pare sufficiente in ordine all’effettivo ricevimento, in quanto non sottoscritta e priva di riscontro”, che “in ordine ai suddetti ricevimenti, notifiche ed onere della prova, si richiama la giurisprudenza del Tribunale federale DTF 144 IV 57 Consid. 4.1 decisione alla quale ha fatto riferimento anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, in Decisioni per casi analoghi” che “Evidente che il mancato invio della fattura d’acconto (4.6.2024) non può determinare l’immediata applicazione di una diffida soggetta a tassa, tanto è vero che la stessa diffida non specifica il conteggio ma rinvia ad un conteggio precedente non inviato, cioè quello, appunto, del 4 giugno 2024”.

La ricorrente evidenzia poi come il precetto esecutivo spiccato “senza le dovute e previste preventive notifiche, ha determinato, tra l’altro, da parte della convenuta, la revoca di una dilazione di pagamento” e su cui la Cassa non entra nel merito sostenendo che si tratta di un altro precetto e di altri contributi. La società afferma che “ancora per quanto rileva le somme contestate, già si evidenzia un importo di CHF 2.070,10 che non corrisponde alla fattura che è di CHF 1.779,95, che a sua volta comprende la decurtazione di somme in compensazione, calcolate dopo e non prima, tra l’altro la percentuale di 1,5% non la si comprende. Per quanto già detto circa i CHF 40,00 delle diffide non è dato rinvenire la consegna ed il tracciamento delle stesse; spese giudiziarie, poi queste non sono dovute, rilevato che semmai in questa fase possono ritenersi giudiziarie”.

1.8. Con risposta del 20 ottobre 2025 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.9. Con osservazioni del 31 ottobre 2025 la ricorrente ha ribadito le sue censure (doc. V).

1.10. Con scritto del 7 novembre 2025, trasmesso per conoscenza alla ricorrente il 10 novembre 2025 (doc. VIII), la Cassa ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso, affermando che l’insorgente “con il proprio scritto del 21 agosto 2024 (doc. 5) ha riconosciuto di dover pagare l’importo oggetto del richiamo del 9 agosto 2024 (doc. B allegato al doc. 1) riferito alla fattura del 4 giugno 2024” (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve versare alla Cassa l’importo complessivo di fr. 1'845.65 per contributi sociali non pagati per il periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, compresi interessi e spese e se va rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 5 settembre 2024 di complessivi fr. 1'739.95 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2024, interessi di fr. 15.70 e “Diffida, Fattura del 04.06.2024” di fr. 40.

Non sono invece oggetto della decisione su opposizione impugnata le altre questioni evocate dalla ricorrente e segnatamente l’asserita revoca di una dilazione di pagamento per i contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e la richiesta di risarcimento danni (cfr. anche decisione su opposizione del 27 agosto 2025, punto 9: “[ ] In merito ai contributi dell’anno 2021 oggetto dell’esecuzione n. __________, comunichiamo di non entrare nel merito in quanto non concernono l’anno 2024, oggetto della presente vertenza”).

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella misura in cui la ricorrente chiede di accertare “l’infondatezza della revoca della dilazione per i contributi paritetici per il periodo dal 01.01.21 al 31.12.2021, dilazione revocata per mancato pagamento dei contributi 1.4.2024 al 30.6.24, fattura d’acconto 4.6.24, la ricorrente ha diritto al risarcimento danni da stabilirsi e quantificarsi in altri e separato giudizio”, il ricorso si rivela irricevibile.

2.2. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

Secondo l’art. 12 cpv. 2 LAVS sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

Per l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

L’art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS prevede che devono pagare i contributi alla cassa di compensazione i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre.

Per l’art. 34 cpv. 2 OAVS in casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Secondo l’art. 34a cpv. 1 OAVS le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

L’art. 34a cpv. 2 OAVS prevede che con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

L’art. 36 cpv. 1 OAVS prevede che i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

Per l’art. 36 cpv. 2 OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

Ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 OAVS il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

Secondo l’art. 36 cpv. 4 OAVS la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS).

Per l’art. 38 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno.

Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).

Per l’art. 15 cpv. 1 LAVS i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

2.3. Nel caso di specie, il 4 giugno 2024 la Cassa ha inoltrato alla ricorrente una fattura d’acconto di complessivi fr. 1'779.95 per i contributi paritetici dovuti dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024, con l’indicazione che l’importo sarebbe dovuto pervenire entro il 10 luglio 2024, che trascorso il termine di pagamento sarebbe stata spedita automaticamente una diffida soggetta a tassa e che alla scadenza del termine di pagamento sarebbe stato conteggiato un interesse di mora del 5% (doc. 4).

Non avendo ricevuto l’ammontare richiesto, il 9 agosto 2024 l’amministrazione ha diffidato l’insorgente a pagare i fr. 1'779.95 entro il 19 agosto 2024, ritenuto che la tassa di diffida di fr. 20 sarebbe stata addebitata con la prossima fattura. L’amministrazione ha inoltre aggiunto che non vi sarebbe stata nessun’altra diffida e che se la società non avesse rispettato il nuovo termine di pagamento, sarebbe stata avviata la procedura esecutiva. Gli interessi sarebbero stati fatturati dopo il pagamento o nel corso della procedura esecutiva (doc. 1/B).

Tramite email del 21 agosto 2024 la società ha chiesto, con riferimento allo scritto del 9 agosto 2024, “da oggi ulteriori 10 giorni per procedere al pagamento essendo spirato il termine del 19 agosto per i motivi di cui sopra” (doc. 5).

In assenza di qualsiasi pagamento, il 5 settembre 2024 è stato spiccato il PE n. __________ di fr. 1'739.95 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2024, fr. 15.70 di interessi, fr. 40 di “Diffida, Fattura del 04.06.2024” e fr. 74 di spese di precetto esecutivo (doc. 1D).

Alla luce dell’opposizione interposta dalla società contro il suddetto PE, con tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 la Cassa ha condannato la ricorrente al pagamento di un importo complessivo di fr. 1'845.65, comprensivo di fr. 31.05 di spese amministrative, fr. 40 di diffide, multe, tassazioni d’ufficio, fr. 50 di spese giudiziarie e fr. 15.70 di interessi di mora, aggiungendo che “in assenza di impugnazione, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________, emesso dall’Ufficio esecuzione e notificato il 13.09.2024 per il pagamento dei contributi paritetici per il periodo contributivo 01.04.2024-30.06.2024 oltre ad interessi, tasse e spese, sarà considerata rigettata in via definitiva” (doc. 1E).

Il 20 marzo 2025 la società ha inoltrato un’opposizione contro la predetta tassazione d’ufficio, contestando segnatamente gli importi di fr. 31.05 per le spese amministrative, di fr. 40 per la diffida e di fr. 50 per spese giudiziarie in quanto non giustificate ed ha aggiunto che non risultano “pervenute diffide e/o richiami prima del proposto precetto opposto, pertanto spese ed interessi non sono giustificati” ed ha chiesto la “prova di consegna e ricevimento di eventuali diffide e/o richiami”. La ricorrente ha citato la DTF 144 IV 56 consid. 4.1 e le STCA 36.2024.35 e 36.2024.37 “in ordine all’onere della prova di cui alla notifica di diffide”.

Con decisione su opposizione del 27 agosto 2025 la Cassa ha confermato la tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 ed ha condannato l’assicurata a versare l’importo complessivo di fr. 1'845.65.

La Cassa, di principio, ha agito correttamente.

Infatti, dopo aver trasmesso la fattura d’acconto del 4 giugno 2024 per il pagamento dei contributi paritetici per il periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS), in assenza del versamento dell’importo richiesto entro il 10 luglio 2024 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS), conformemente a quanto previsto dall’art. 34a cpv. 1 OAVS, il 9 agosto 2024 l’amministrazione ha diffidato la società a pagare la somma insoluta entro il 19 agosto 2024.

Non avendo ricevuto alcun importo, neppure entro il termine di 10 giorni supplementari richiesti dalla medesima società (doc. 1C), il 5 settembre 2024 è stato spiccato un precetto esecutivo in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 LAVS.

Con decisione di tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025, emessa in virtù dell’art. 38 cpv. 1 OAVS, confermata dalla decisione su opposizione del 27 agosto 2025 qui impugnata, la Cassa ha condannato la ricorrente al pagamento di fr. 1'845.65 ed ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo.

2.4. Con il ricorso la società contesta tuttavia innanzitutto di aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 e la diffida del 9 agosto 2024. La Cassa non avrebbe di conseguenza agito conformemente alla legge. Anche perché, secondo l’assicurata, l’amministrazione sarebbe tenuta “ad una particolare forma di notifica” dei suoi atti.

A questo proposito va rammentato che in una sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 in ambito AI, il Tribunale federale ha affermato che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi, segnatamente delle decisioni. L’invio di una decisione di soppressione di rendita tramite posta “A Plus” non è pertanto criticabile.

Con sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca di un permesso di soggiorno, il Tribunale federale, al consid. 2.4 ha respinto la contestazione secondo cui utilizzando la posta “A Plus” in luogo della raccomandata, l’amministrazione violerebbe il principio della parità di trattamento, influendo sul termine di ricorso. Nel suo giudizio il TF ha rilevato che il termine di ricorso rimane lo stesso e comincia sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella sfera di possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo contenuto. In caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro dell’invio allo sportello, in caso di invio non raccomandato, quando l’invio è depositato nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso della raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può conoscere né il contenuto né le motivazioni della decisione, prima del ritiro dell’invio.

In DTF 142 III 599 il TF ha stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con le quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus. Al consid. 2.4.1 l’Alta Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono alcun metodo specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è pertanto ammesso. In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da quando l’atto rientra nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa quando l’interessato prende effettivamente conoscenza del contenuto. Nell’ambito del diritto civile invece il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Per l’Alta Corte le divergenze tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.

Considerato che neppure la LAVS contiene norme relative al metodo di notifica di fatture o diffide, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero nell’avere trasmesso la fattura del 4 giugno 2024 e la diffida del 9 agosto 2024 per posta semplice.

Va ora esaminato cosa comporta l’invio di atti senza possibilità di tracciamento.

Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b).

L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8, consid. 2.2; DTF 124 V 400, consid. 2a).

La spedizione con la posta normale (e non raccomandata o A Plus) non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3, dove, in ambito penale, il TF ha precisato che la prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario – unica determinante – non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4); DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3).

Nel caso di specie, seppure non trasmesse per raccomandata o tramite Posta A Plus, questo Tribunale, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante applicabile nell’ambito dell’amministrazione di massa (STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b), deve concludere, per i motivi che seguono, che la società ricorrente ha ricevuto sia la fattura del 4 giugno 2024 che la diffida del 9 agosto 2024.

Con email del 21 agosto 2024 l’avv. RA 1, socio e gerente della società, si è rivolto alla Cassa, facendo riferimento alla “vs. comunicazione datata 9 agosto 2024, ricevuta solamente oggi 21.08.24 per fermo postale per le ferie estive” e chiedendo “da oggi ulteriori 10 giorni per procedere al pagamento essendo spirato il termine del 19 agosto”, indicando quale oggetto il numero di conteggio figurante sulla citata diffida (doc. 5).

Non vi è alcun dubbio che l’insorgente ha ricevuto la diffida del 9 agosto 2024.

La ricorrente, inoltre, nello scritto del 21 agosto 2024 non afferma di non aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 relativa ai contributi del secondo trimestre di quell’anno, citata nello scritto del 9 agosto 2024, e non esprime neppure alcuna sorpresa per essersi vista recapitare la diffida. L’insorgente ha unicamente domandato una proroga di 10 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Oltre a ciò, nell’opposizione del 20 marzo 2025 contro la decisione di tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025, la ricorrente contesta, come visto a torto, di aver ricevuto la diffida del 9 agosto 2024, nonché altre diffide precedenti di cui si dirà in seguito (consid. 2.6.), ma non accenna minimamente ad un eventuale mancato recapito della fattura del 4 giugno 2024 (doc. 2:“[ ] non risultano infatti pervenute diffide e/o richiami [ ]”; “[ ] si richiede pertanto per quanto sopra, la prova di consegna e ricevimento di eventuali diffide e/o richiami [ ]”; “[ ] soprattutto in ordine all’onere della prova di cui alla notifica di diffide [ ]”; “[ ] Per quanto sopra, infatti ben venga, poi il giudizio di merito avanti il Tribunale delle assicurazioni al fine di accertare la correttezza nell’applicazione dell’art. 34 OAVS, con l’accertamento dell’effettiva notifica della diffida [ ]”; “[ ] Si chiede pertanto in questa fase, la prova della notifica della diffida di cui sopra [ ]”).

Alla luce dell’insieme delle circostanze (la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la fattura del 4 giugno 2024 né nell’email del 21 agosto 2024, né nell’opposizione del 20 marzo 2025), occorre concludere che la società ha ricevuto anche la fattura del 4 giugno 2024.

Ne segue che la Cassa ha applicato correttamente la procedura prevista dalla LAVS e dall’OAVS (cfr. consid. 2.3: invio della fattura per il pagamento dei contributi paritetici, notifica della diffida, emanazione di un precetto esecutivo, emissione di una decisione di tassazione d’ufficio con cui viene tolta l’opposizione al precetto esecutivo).

2.5. L’insorgente sostiene che l’importo dei contributi paritetici di fr. 2'070.10 non corrisponde a quello della fattura del 4 giugno 2024 di fr. 1'779.95 “che a sua volta comprende la decurtazione di somme in compensazione, calcolate dopo e non prima, tra l’altro la percentuale di 1.5% non la si comprende. Per quanto già detto circa i CHF 40,00 delle diffide non è dato rinvenire la consegna e il tracciamento delle stesse; spese giudiziarie, poi queste non sono dovute, rilevato che semmai in questa fase possono ritenersi giudiziarie”.

Va preliminarmente evidenziato che l’ammontare di fr. 2'070.10 corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla società, fissati in base all’aliquota del 10.6% sulla massa salariale trimestrale di fr. 19'529 (fr. 78'116 : 4), come per l’anno precedente e considerato che la ricorrente non ha chiesto un adeguamento (cfr. art. 35 cpv. 1 e 2 OAVS).

L’aliquota del 10.6 % è composta di 8.7% di AVS (art. 5 cpv. 1 LAVS [4.35 X 2]), 1.4% di AI (art. 3 LAI) e 0.5% di IPG (art. 27 LIPG e art. 36 cpv. 1 OIPG).

L’importo di fr. 1'779.95 consiste invece nella somma tra i contributi delle assicurazioni sociali a livello nazionale (AVS, AI, IPG e LADI), i contributi alle assicurazioni sociali a livello cantonale (CAF, AFI, AP, Lorform) e le spese amministrative, per complessivi fr. 2'939.95 a cui sono stati aggiunti fr. 40 di “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” e da cui sono stati dedotti fr. 1'200 di “assegni anticipati per salariati” (cfr. doc. 4).

Il calcolo è pertanto corretto.

2.6. La società ritiene di non dover pagare le spese di diffida di fr. 40.

L’ammontare delle spese di diffida è previsto dall’art. 34a OAVS per il quale con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

Nel caso di specie la Cassa nella fattura del 4 giugno 2024 e con la successiva tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025 ha chiesto alla ricorrente di pagare un importo di fr. 40 per “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio”.

Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha giustificato l’importo di fr. 40 con l’invio delle diffide dell’8 maggio 2024 (fr. 20) per i contributi dovuti nel primo trimestre 2024 e del 20 marzo 2024 (fr. 20), per i contributi dovuti nel 2023 (doc. 1 e 1/G).

Ora, contrariamente allo scritto del 9 agosto 2024 (consid. 2.4.), la Cassa, nel caso di specie, non ha comprovato di aver notificato le citate diffide alla ricorrente.

L’amministrazione si è limitata a produrre i richiami senza rendere verosimile, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la società li ha ricevuti.

La Cassa afferma che l’iter in caso di mancato pagamento delle fatture non è sconosciuto all’insorgente poiché già oggetto di 14 diffide dal 2019, di cui ha prodotto l’elenco (doc.6), e che “scadenzati da un efficiente e rigoroso sistema informatico e spediti tramite La Posta Svizzera sempre al medesimo indirizzo di corrispondenza (che tra la Cassa e il ricorrente è invero copiosa), proprio per gli scritti di diffida – inviati in momenti diversi – quest’ultimo si lamenta solo a seguito della decisione di tassazione d’ufficio di non averli ricevuti per pretendere l’annullamento della relativa tassa, ciò che è pretestuoso e rasenta un abuso di diritto. A maggior ragione se si considera che le tasse di diffida erano contemplate sia nella fattura di acconto del 4 giugno 2024 sia nell’importo oggetto dello scritto di diffida dell’8 (recte: 9) agosto 2024 e poi ancora nell’ammontare poi precettato il 5 settembre 2024. Al riguardo non risultano né contestazioni né richieste di informazione sull’importo fatturato da parte del ricorrente”.

Sennonché, considerato che gli invii del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 non sono tracciabili, poiché non trasmessi tramite raccomandata o Posta A Plus e che l’amministrazione, contrariamente a quanto accaduto per la fattura del 4 giugno 2024 e la successiva diffida del 9 agosto 2024, non ha prodotto alcuna corrispondenza o alcun indizio che, tenuto conto delle circostanze, possa far ritenere, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurata li abbia ricevuti, occorre concludere che essi non sono stati recapitati alla società (cfr. giurisprudenza di cui al consid. 2.3: STF 9C_406/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 6.3; DTF 136 V 295, consid. 5.9, DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5 consid. 3b).

È vero che l’interessata ha contestato l’importo di fr. 40 dovuto a titolo di “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” per la prima volta con l’opposizione alla tassazione d’ufficio. Tuttavia è solo nella decisione su opposizione che la Cassa ha esplicitato l’origine della richiesta di tale ammontare, indicando che si trattava dei costi per le diffide del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 (doc. A1, punto 9) ed è pertanto unicamente a partire da quel momento che l’insorgente ha potuto sviluppare gli argomenti alla base della sua impugnazione. La mancata precedente critica dell’importo di fr. 40 richiestogli non può far ritenere che l’insorgente abbia ammesso di aver ricevuto gli scritti del 20 marzo 2024 e dell’8 maggio 2024 mai tematizzati in precedenza.

I fr. 40 per “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” non sono pertanto dovuti.

2.7. Circa le spese amministrative di fr. 31.05, va rammentato che, fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la Cassa di compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.

In applicazione di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al DFI il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il DFI ha così promulgato l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:

" I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.”

In concreto la Cassa ha applicato un tasso del 1.5% sull’importo di fr. 2'070.10 di contributi AVS/AI/IPG, nei limiti previsti dall’ordinanza. Le spese amministrative di fr. 31.05, comprese nell’importo complessivo di fr. 1'845.65 chiesto dalla Cassa (da cui, come visto, vanno dedotti i fr. 40 per “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” non dovuti [cfr. consid. 2.6 e 2.10]) sono pertanto state calcolate correttamente.

2.8. La società contesta l’importo di fr. 50 chiesto dalla Cassa a titolo di “AVS spese giudiziarie”.

L’amministrazione afferma che esse sono dovute e si riferiscono alla tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025.

Secondo l’art. 38 cpv. 3 OAVS, le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente.

In concreto l’importo richiesto, proporzionato rispetto all’ammontare complessivo richiesto (fr. 1'755.65 [1'845.65 – 40 {spese di diffida non dovute; cfr. consid. 2.6} – 50 {le presenti spese per la tassazione d’ufficio}]), è dovuto.

Certo, come rileva la società assicurata, la Cassa nella decisione formale ha parlato impropriamente di “spese giudiziarie”.

Essa avrebbe invece dovuto inserirle nella finca relativa alle “Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” (sottolineatura del redatto), poiché sono dovute per l’emanazione della tassazione d’ufficio del 13 febbraio 2025.

Considerato che l’amministrazione ha spiegato già nella decisione su opposizione a cosa si riferivano queste spese, che esse sono dovute a causa del mancato pagamento degli oneri sociali del secondo trimestre 2024 da parte della ricorrente e che trovano il loro fondamento nell’art. 38 cpv. 3 OAVS, il loro prelievo va confermato.

2.9. Per quanto concerne le spese esecutive di fr. 74, va rammentato che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti).

Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la ricorrente va condannata a versare alla cassa l’importo complessivo di fr. 1'805.65 (1'845.65 – 40).

L’opposizione al Precetto Esecutivo n. __________ del 5 settembre 2024 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1'739.95, oltre fr. 15.70 di interessi e interessi di mora al 5% dal 6 settembre 2024 su fr. 1'739.95.

2.11. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.12. L’insorgente, parzialmente vincente in lite, è patrocinato dall’avv RA 1, socio e gerente della società, con diritto di firma individuale.

Si pone dunque la questione di sapere se può essergli riconosciuto il diritto a ripetibili parziali.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 Lptca; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid. 7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Sul tema cfr. anche DTF 129 V 113 = Pratique VSI 2004 pag. 60, a proposito di ripetibili a favore di un esecutore testamentario.

Nel caso di specie l’avv. RA 1 ha agito nella sua qualità di socio e gerente della __________, con potere di rappresentare la società in sede processuale (cfr. ricorso doc. I, pag. 1: “[ ] nell’interesse di RI 1 [ ] rappresentata e patrocinata dal gerente Avv. RA 1 [ ]”).

Per cui per stabilire se il legale ha diritto a ripetibili parziali, va esaminato se sono adempiute le condizioni previste dalla giurisprudenza nei casi di una persona che agisce nella propria causa.

In concreto l’avv. RA 1 non ha dovuto agire in una causa complessa la cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro svolto abbia impedito notevolmente la sua attività professionale. Inoltre la causa è stata parzialmente vinta su un punto marginale concernente un importo assai limitato (fr. 40 di spese di diffida).

Per cui non vanno attribuite ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G., H 257/03).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 l’importo di fr. 1'805.65.

§§ L’opposizione al Precetto Esecutivo n. __________ del 5 settembre 2024 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1'739.95, oltre fr. 15.70 di interessi, e interessi di mora al 5% dal 6 settembre 2024 su fr. 1'739.95.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti