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30.2025.16

Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un posatore di marmo per le cucine. In concreto, nei confronti della società ricorrente, gli elementi a favore dell'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli dell'attività indipendente

Ticino · 2026-01-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.10.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.11.  Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che svolgono un’attivitàdipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF8C_647/2023 del 9 luglio 2024 consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

2.12.  Nel caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, la RI1 il 2 giugno 2025 ha contestato anche la decisione del 1° maggio 2025 della ______ che ha qualificato ______ quale suo dipendente (incarto 35.2025.43).

Questo Tribunale, con STCA 35.2025.43 del 20 gennaio 2026, ha respinto il predetto ricorso e confermato la qualifica di dipendente.

Accertato che la ricorrente ha richiamato il predetto incarto 35.2025.43, che questo Tribunale ha preso in considerazione nella procedura qui pendente, e che il presente ricorso ha ripreso in gran parte le censure già sollevate con l’impugnativa del 2 giugno 2025 (cfr. doc. I, “premessa”), il TCA conferma anche in questa sede il carattere dipendente dell’attività svolta da ______ nei confronti della RI1, riprendendo le motivazioni della citata STCA 35.2025.43.

La decisione su opposizione va confermata nella misura in cui accerta che ______ è dipendente di RI1 da settembre 2020 a dicembre 2023.

Essa va invece annullata per quanto concerne l’importo dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre 2023.

Su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per stabilire se sull’importo qualificato di salario determinante sono già stati prelevati contributi quale indipendente e, in caso di risposta affermativa, vengano attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro (marginale 3027 DRC).

Al ricorrente, patrocinato in causa da un legale fino al 5 dicembre 2025, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

2.19.Per quanto concerne le spesel’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.10.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.11.  Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che svolgono un’attivitàdipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF8C_647/2023 del 9 luglio 2024 consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

2.12.  Nel caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, la RI1 il 2 giugno 2025 ha contestato anche la decisione del 1° maggio 2025 della ______ che ha qualificato ______ quale suo dipendente (incarto 35.2025.43).

Questo Tribunale, con STCA 35.2025.43 del 20 gennaio 2026, ha respinto il predetto ricorso e confermato la qualifica di dipendente.

Accertato che la ricorrente ha richiamato il predetto incarto 35.2025.43, che questo Tribunale ha preso in considerazione nella procedura qui pendente, e che il presente ricorso ha ripreso in gran parte le censure già sollevate con l’impugnativa del 2 giugno 2025 (cfr. doc. I, “premessa”), il TCA conferma anche in questa sede il carattere dipendente dell’attività svolta da ______ nei confronti della RI1, riprendendo le motivazioni della citata STCA 35.2025.43.

La decisione su opposizione va confermata nella misura in cui accerta che ______ è dipendente di RI1 da settembre 2020 a dicembre 2023.

Essa va invece annullata per quanto concerne l’importo dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre 2023.

Su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per stabilire se sull’importo qualificato di salario determinante sono già stati prelevati contributi quale indipendente e, in caso di risposta affermativa, vengano attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro (marginale 3027 DRC).

Al ricorrente, patrocinato in causa da un legale fino al 5 dicembre 2025, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

2.19.Per quanto concerne le spesel’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione è confermata nella misura in cui stabilisce che ______ è dipendente di RI1 da settembre 2020 a dicembre 2023. §§ La decisione su opposizione è annullata per quanto concerne l’ammontare dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre 2023 e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2025.16

cs

Lugano

26 gennaio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione dell’8 luglio 2025 emanata da

Cassa CO1,______

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.6.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.7.  Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.8.  Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.10.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.11.  Nel caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che svolgono un’attivitàdipendente. Essi possono essere qualificati quali lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF8C_647/2023 del 9 luglio 2024 consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.2).

2.12.  Nel caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, la RI1 il 2 giugno 2025 ha contestato anche la decisione del 1° maggio 2025 della ______ che ha qualificato ______ quale suo dipendente (incarto 35.2025.43).

Questo Tribunale, con STCA 35.2025.43 del 20 gennaio 2026, ha respinto il predetto ricorso e confermato la qualifica di dipendente.

Accertato che la ricorrente ha richiamato il predetto incarto 35.2025.43, che questo Tribunale ha preso in considerazione nella procedura qui pendente, e che il presente ricorso ha ripreso in gran parte le censure già sollevate con l’impugnativa del 2 giugno 2025 (cfr. doc. I, “premessa”), il TCA conferma anche in questa sede il carattere dipendente dell’attività svolta da ______ nei confronti della RI1, riprendendo le motivazioni della citata STCA 35.2025.43.

La decisione su opposizione va confermata nella misura in cui accerta che ______ è dipendente di RI1 da settembre 2020 a dicembre 2023.

Essa va invece annullata per quanto concerne l’importo dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre 2023.

Su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per stabilire se sull’importo qualificato di salario determinante sono già stati prelevati contributi quale indipendente e, in caso di risposta affermativa, vengano attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro (marginale 3027 DRC).

Al ricorrente, patrocinato in causa da un legale fino al 5 dicembre 2025, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

2.19.Per quanto concerne le spesel’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione è confermata nella misura in cui stabilisce che ______ è dipendente di RI1 da settembre 2020 a dicembre 2023.

§§ La decisione su opposizione è annullata per quanto concerne l’ammontare dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre 2023 e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti