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30.2024.11

Conferma della ripresa da parte della cassa di compensazione di spese forfetarie ritenute quale salario e di un salario dapprima versato ed in seguito restituito alla società dopo diversi mesi. No buona fede

Ticino · 2025-04-07 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 7 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

1.__________rappr. da: __________2.__________

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

2.4.  I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate siaseparatamentedal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, siainclusenel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.5.  Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma,spese generali rimborsabilile spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.

Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

-  l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

-  l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del

E. 9 luglio 2008, consid. 3.2;Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientementedettagliatoed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando unimporto forfetario(sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

2.6.  Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).

Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD).

Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).

Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).

Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD).

2.7.  Nel caso di specie il 31 dicembre 2019 la società ricorrente ha trasmesso a __________ uno scritto intitolato “Modifica del suo contratto di lavoro” (doc. 2/1), dove figura che dal 1° gennaio 2020 lo stipendio sarebbe stato aumentato da fr. 23'500 a fr. 25'000 al mese (fr. 300'000 all’anno) e che nel corso dell’anno la ricorrente avrebbe voluto sottoporre un regolamento spese alle autorità competenti. Se il regolamento fosse approvato, “il suo stipendio annuo diventerebbe di CHF 284'000 più un’indennità forfettaria annua per le spese di rappresentanza di CHF 16'000.00. Il relativo conguaglio sarebbe fatto durante il mese di dicembre”.

Il

E. 12 giugno 2020 la società ricorrente ha adottato un regolamento spese, applicabile a tutti i suoi dipendenti (art. 1), che sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 8), in caso di approvazione da parte della Divisione delle contribuzioni (cfr. art. 7).

Il regolamento spese complementare per il personale dirigente, prevede che l’ammontare annuo delle spese forfetarie per un salario lordo annuale al 100% tra fr. 250'001 e fr. 500'000 è pari a fr. 16'000 (art. 4). L’importo sarebbe stato indicato nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza” alla cifra 13.2.1 (art. 4). L’11 settembre 2020 ed il 14 ottobre 2020 la Divisione delle contribuzioni, rispettivamente la Cassa di compensazione, hanno approvato il regolamento con alcune precisazioni (cfr. doc. 4).

Dal “conto salario personale con totale azienda 2020” di __________, risulta che l’interessato ha percepito un salario lordo mensile di fr. 25'000 da gennaio a novembre e di fr. 9'000 in dicembre, oltre ad un bonus di fr. 30'000 a giugno. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto fr. 16'000 di rimborso spese (doc. 4).

Da parte sua __________ ha ricevuto nel 2020 un salario lordo di fr. 41'500 in gennaio e febbraio, di fr. 43'000 in marzo e di fr. 42'000 da aprile a dicembre. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto un rimborso spese di fr. 24'000 (doc. 5).

Va ancora aggiunto che __________ ha iniziato la sua attività presso la ricorrente il __________ 2016 e in quell’anno ha conseguito un reddito lordo di fr. 163'200, nel 2017 di fr. 214'800, nel 2018 di fr. 245'050, nel 2019 di fr. 287'400 (doc. VII e allegati). L’insorgente ha rilevato che lo “stipendio è stato aumentato di anno in anno, in base ai risultati ottenuti. Prima dell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII). Egli ha poi ancora lavorato per la ricorrente fino al __________ 2021, conseguendo fr. 71'010.

Nel certificato di salario del 2020 figura un salario lordo di fr. 289'198.50, cui è stato aggiunto un bonus di fr. 30'000, per un salario complessivo di fr. 319'198.50 e sono state indicate spese forfetarie di rappresentanza per fr. 16'000 (doc. I).

2.8.  Chiamato ad esprimersi in merito, questo Tribunale evidenzia che l’insorgente ha affermato che nella sua funzione di gestore patrimoniale __________, all’epoca direttore della società, doveva spesso sostenere delle trasferte per le visite ai clienti (doc. I). La società ha aggiunto che prima “dell’introduzione del regolamento sulle spese (ndr. del 12 giugno 2020 ed approvato l’11 settembre 2020 dalla Divisione delle contribuzioni ed il 14 ottobre 2020 dalla Cassa di compensazione) le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII).

Sulla base di quanto affermato, occorre concludere che le spese, per parte del 2020, se riconosciute dalla ricorrente e dunque se effettivamente dovute, sono già state pagate a __________ e dunque, perlomeno per il periodo già coperto dal rimborso spese effettivo non poteva coesistere anche un sistema forfetario di rimborso spese dell’entità figurante nel regolamento.

Anche perché né __________, né l’insorgente sostengono che le spese effettive siano state restituite alla società contestualmente al versamento dell’importo di fr. 16'000.

Inoltre va rilevato che __________, altro dipendente confrontato con spese professionali in relazione alla professione svolta, è stato trattato differentemente da __________ poiché si è visto correttamente versare l’importo delle spese forfetarie (fr. 24'000), in aggiunta al salario lordo mensile (fr. 42'000 in media nel 2020; cfr. doc. 6). Egli non ha subito alcuna decurtazione di salario in seguito al riconoscimento del regolamento sulle spese, malgrado la società ricorrente abbia affermato che “analogamente, anche gli altri dipendenti della società sono confrontati con delle spese professionali, connaturali alla professione svolta”.

In ogni caso, anche se nel corso del 2020 le spese effettive non fossero state versate, la conclusione della Cassa secondo cui l’importo di fr. 16'000 pagato al ricorrente nel mese di dicembre 2020 non corrisponde ad un rimborso spese forfetario, ma al salario effettivamente dovuto a __________ nel 2020, va condivisa per i seguenti motivi.

Dallo scritto del 31 dicembre 2019 emerge che la società ha informato il proprio dipendente che il suo salario mensile nel 2020 sarebbe stato aumentato da fr. 23'500 a fr. 25'000, con la riserva che se il regolamento sulle spese fosse stato approvato, lo stipendio sarebbe diminuito di fr. 16'000, corrispondente all’importo del rimborso spese forfetario previsto dal regolamento (doc. 2/1).

Come rilevato dall’amministrazione, con l’approvazione del regolamento, vi è di conseguenza stata una trasformazione di parte del salario dovuto al proprio dipendente nel mese di dicembre 2020 (soggetto al prelievo dei contributi AVS), in rimborso spese forfetarie (non soggetto al prelievo dei contributi AVS; cfr. anche doc. 5). __________ ha infatti percepito un salario mensile lordo di fr. 25'000 da gennaio a novembre 2020 e di fr. 9'000 (25'000 – 16'000) nel mese di dicembre 2020.

Se avesse voluto riconoscere un rimborso spese forfetario, la società avrebbe semmai dovuto versare l’importo di fr. 16'000 in aggiunta al salario lordo concordato con il proprio dipendente, come fatto con __________ e non dedurlo dal salario lordo.

Con la ripresa dell’importo di fr. 16’000 la Cassa non ha violato le direttive. Infatti il marginale 3012 DSD prevede che se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazionedovrebberoadottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive. In concreto l’amministrazione non si è allineata a quanto effettuato a livello fiscale (cfr. doc. I, pag. 7, punto 31), poiché ha potuto accertare che il rimborso forfetario delle spese corrispondeva in realtà ad un versamento di salario vero e proprio. Inoltre, come visto, il riconoscimento di un rimborso spese forfetario nel 2020 sarebbe stato eccessivo ritenuto che __________ aveva già ricevuto il rimborso delle spese effettive (“Primadell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate”).

Ne segue che la Cassa poteva, come ha fatto, non prendere in considerazione quanto figura nel certificato di salario a titolo di indennità per le spese forfetarie (cfr. anche art. 5 cpv. 2 LAVS per il quale il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro).

In queste condizioni la ripresa della Cassa va confermata.

Ripresa dell’importo di fr. 144'000 versato a __________

Nel 2020 (doc. 7):

31.12.2020

correzione stipendio __________ 2020

stipendio __________ 2020                              avere: conto __________ CHF 144'000 (lordo)

salario ricevuto in troppo dare:  conto __________ CHF 137'429 (netto)

Nel 2021 (doc. 8):

14.07.2021

conto __________ CHF ricavi non ancora ricevuti:

avere: incasso da __________ salario ricevuto in troppo CHF 137’429

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge sei seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

2.13.  Nel caso di specie le condizioni per riconoscere la buona fede non sono date. Infatti, la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, ma si è limitata ad emettere un conteggio finale relativo al 2020 conformemente a quanto richiesto dalla società ricorrente dopo che __________ aveva segnalato all’amministrazione che si era incorsi in un “errore contabile” (cfr. plico doc. E).

2.15.  L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

E. 17 dicembre 2012, 30.2015.25+28 del 18 gennaio 2016 e 30.2017.48/30.2018.7 del 26 marzo 2018. 2.10.  Nel caso di specie la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio __________ (cfr. estratto del registro di commercio, doc. C). __________ è amministratore unico della società con diritto di firma individuale. Nel 2020 RI 1 aveva sei dipendenti (doc. I, pag. 2, numero 2; cfr. tuttavia plico doc. 9: 4 dipendenti). Nel 2019 __________ ha conseguito un salario lordo di fr. 240'000 (plico doc. 9), nel 2021 di fr. 390'000 (plico doc. 9), nel 2022 di fr. 360'000 (plico doc. 9), nel 2023 di fr. 425'000 (plico doc. 9). Nel corso del 2020 la ricorrente ha versato a __________ un salario lordo complessivo di fr. 504'000, con le seguenti modalità: fr. 41'500 in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr. 42'000 da aprile a dicembre (doc. 6). In dicembre gli sono inoltre stati versati fr. 24'000 di spese forfetarie (doc. 6). Nella dichiarazione di salario per l’anno 2020, il 19 gennaio 2021 la società ricorrente ha indicato, per __________, un salario complessivo di fr. 504'000 (doc. 10). Con email del 25 febbraio 2021 l’insorgente ha scritto alla Cassa chiedendole di voler correggere il salario versato a __________ nel 2020 da fr. 504'000 a fr. 360'000 (plico doc. E). Interpellato circa i motivi della riduzione dell’importo soggetto a contribuzione, il 1° marzo 2021 __________ ha indicato che si era trattato di un “ errore contabile ” (plico doc. E). In data 1° marzo 2021 l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura per l’anno 2020 con un nuovo calcolo dei contributi e l’indicazione: “ incluso modifica salario per signor __________ come da vostra comunicazione mail del 23.2.2021 ” (plico doc. E). Il 14 luglio 2021 sul conto commerciale della ricorrente è stato accreditato l’importo di fr. 137'429 (corrispondente all’importo netto del lordo di fr. 144'000; doc. F, cfr. anche doc. G). La società ha registrato in contabilità le seguenti operazioni in relazione con la modifica del salario: Nel 2020 (doc. 7): 31.12.2020 correzione stipendio __________ 2020 stipendio __________ 2020                              avere: conto __________ CHF 144'000 (lordo) salario ricevuto in troppo dare:  conto __________ CHF 137'429 (netto) Nel 2021 (doc. 8): 14.07.2021 conto __________: dare: incasso da __________ salario ricevuto in troppo CHF 137’429 conto __________ CHF ricavi non ancora ricevuti: avere: incasso da __________ salario ricevuto in troppo CHF 137’429 2.11.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali, emerge che __________ nel corso del 2020 ha conseguito, mensilmente, in media, un salario lordo di fr. 42'000 (cfr. doc. 6: fr. 41'500 in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr. 42'000 da aprile a dicembre). La ricorrente gli ha corrisposto il salario ogni mese, per le sue prestazioni lavorative e sulla base di quanto era stato concordato all’inizio dell’anno (cfr. doc. XIV: i salari “ venivano decisi e deliberati all’inizio dell’anno in base a delle previsioni di fatturato calcolate dall’ufficio contabilità” e lo “stipendio mi viene bonificato dall’ufficio contabilità salari mensilmente, come agli altri dipendenti, senza interventi di sorta da parte mia” ). Egli ha pertanto maturato il diritto all’intero salario mensilmente e per tutto il 2020. L’importo pattuito non era una mera aspettativa, ritenuto che il salario non è solo stato accreditato contabilmente ma è pure stato concretamente versato, in maniera regolare, ogni mese (cfr. doc. 5). Tant’è che esso figura anche nella dichiarazione dei salari 2020 della società del 19 gennaio 2021. Il dipendente aveva pertanto, nei confronti del datore di lavoro, un vero e proprio credito salariale dell’importo concordato all’inizio dell’anno. Il reddito da attività lavorativa, per l’intero 2020, si è realizzato su tutto l’ammontare di fr. 504'000 con il versamento al proprio dipendente (cfr. anche la citata sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004). Il debito contributivo della società è pertanto insorto sull’integralità della somma versata e non solo accreditata a __________ (cfr. marginale 1010 DSD). Nella misura in cui la società riteneva di aver versato salari troppo elevati tali da mettere in pericolo la sua sopravvivenza, sarebbe spettato a quest’ultima mettere in atto le misure necessarie al suo risanamento, che non possono tuttavia consistere nel chiedere la restituzione del salario regolarmente pattuito e sul quale, dal momento del suo versamento, si realizza il debito contributivo (cfr. anche la citata sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004). In concreto, non si è in presenza di un errore contabile, nel senso di un versamento di un salario non dovuto o troppo elevato rispetto a quanto stabilito ed immediatamente restituito. Si tratta semmai di una valutazione troppo ottimistica da parte della società in relazione all’importo che avrebbe potuto essere versato al proprio amministratore unico quale salario. Un errore di valutazione circa le capacità finanziare delle società non permette tuttavia a quest’ultima di sfuggire al pagamento dei contributi sociali sui salari effettivamente versati. È pertanto a giusta ragione che la Cassa ha proceduto con la ripresa salariale. Infatti, per giurisprudenza costante, i contributi vanno prelevati nel momento in cui il dipendente realizza il suo diritto al salario, ossia con il pagamento del salario stesso. Basti qui rammentare che in una sentenza 9C_95/2009 del 7 settembre 2009, al considerando 4.1.2 l’Alta Corte ha affermato che nel caso in cui i salari versati all’azionista principale non sono pagati in contanti ma sono accreditati sul suo conto creditore, il diritto al salario si realizza quando avviene l’accredito per il lavoro appena effettuato. I relativi versamenti di stipendio devono quindi figurare nella distinta dei salari („ Dasselbe gilt für die Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg. Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5). Die entsprechenden Lohnzahlungen sind daher zu Recht auf der Lohnmeldung angegeben.“ ). Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie dove i salari non sono solo stati accreditati ma effettivamente versati in quanto pattuiti in tale misura. Nell’evenienza concreta il pagamento del salario è avvenuto mensilmente. È dunque corretto che il datore di lavoro abbia provveduto a riscuotere ogni mese i contributi del dipendente, poiché ciò avviene al momento in cui l’assicurato ha realizzato il suo diritto al salario e dunque al momento del pagamento/accreditamento del salario. Anche la ripresa dell’importo di fr. 144’000.- va pertanto confermata. 2.12.  __________ invoca la propria buona fede, affermando che “una volta constatato l’errore contabile, si è subito proceduto a correggerlo, coinvolgendo, come è giusto che fosse, anche lo CO 1, che ha accettato per iscritto la correzione proposta, che sia la società che il sottoscritto hanno quindi creduto, in buona fede, essere regolare. La correzione è avvenuta in modo contabilmente corretto, anche dal punto di vista degli oneri sociali ” (doc. XIV). Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti : 1. si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede. (cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata ). La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). 2.13.  Nel caso di specie le condizioni per riconoscere la buona fede non sono date. Infatti, la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, ma si è limitata ad emettere un conteggio finale relativo al 2020 conformemente a quanto richiesto dalla società ricorrente dopo che __________ aveva segnalato all’amministrazione che si era incorsi in un “ errore contabile ” (cfr. plico doc. E). Ciò tuttavia non preclude la possibilità, nell’ambito della successiva revisione da parte della Cassa, di verificare se la massa salariale dichiarata corrisponde all’effettivo importo da assoggettare ai contributi sociali e, in caso di differenza, di effettuare una ripresa salariale (cfr. art. 68 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 e art. 68b LAVS in vigore dal 1° gennaio 2024). Infatti, l’art. 163 cpv. 1 OAVS prevede che l’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione. Inoltre per il cpv. 2 il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune. 2.14.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma. 2.15.  L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto» .

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2024.11

cs

Lugano

7 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

1.__________rappr. da: __________2.__________

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

2.4.  I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate siaseparatamentedal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, siainclusenel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.5.  Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma,spese generali rimborsabilile spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.

Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

-  l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

-  l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2;Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientementedettagliatoed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando unimporto forfetario(sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

2.6.  Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).

Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD).

Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).

Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).

Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD).

2.7.  Nel caso di specie il 31 dicembre 2019 la società ricorrente ha trasmesso a __________ uno scritto intitolato “Modifica del suo contratto di lavoro” (doc. 2/1), dove figura che dal 1° gennaio 2020 lo stipendio sarebbe stato aumentato da fr. 23'500 a fr. 25'000 al mese (fr. 300'000 all’anno) e che nel corso dell’anno la ricorrente avrebbe voluto sottoporre un regolamento spese alle autorità competenti. Se il regolamento fosse approvato, “il suo stipendio annuo diventerebbe di CHF 284'000 più un’indennità forfettaria annua per le spese di rappresentanza di CHF 16'000.00. Il relativo conguaglio sarebbe fatto durante il mese di dicembre”.

Il 12 giugno 2020 la società ricorrente ha adottato un regolamento spese, applicabile a tutti i suoi dipendenti (art. 1), che sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 8), in caso di approvazione da parte della Divisione delle contribuzioni (cfr. art. 7).

Il regolamento spese complementare per il personale dirigente, prevede che l’ammontare annuo delle spese forfetarie per un salario lordo annuale al 100% tra fr. 250'001 e fr. 500'000 è pari a fr. 16'000 (art. 4). L’importo sarebbe stato indicato nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza” alla cifra 13.2.1 (art. 4). L’11 settembre 2020 ed il 14 ottobre 2020 la Divisione delle contribuzioni, rispettivamente la Cassa di compensazione, hanno approvato il regolamento con alcune precisazioni (cfr. doc. 4).

Dal “conto salario personale con totale azienda 2020” di __________, risulta che l’interessato ha percepito un salario lordo mensile di fr. 25'000 da gennaio a novembre e di fr. 9'000 in dicembre, oltre ad un bonus di fr. 30'000 a giugno. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto fr. 16'000 di rimborso spese (doc. 4).

Da parte sua __________ ha ricevuto nel 2020 un salario lordo di fr. 41'500 in gennaio e febbraio, di fr. 43'000 in marzo e di fr. 42'000 da aprile a dicembre. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto un rimborso spese di fr. 24'000 (doc. 5).

Va ancora aggiunto che __________ ha iniziato la sua attività presso la ricorrente il __________ 2016 e in quell’anno ha conseguito un reddito lordo di fr. 163'200, nel 2017 di fr. 214'800, nel 2018 di fr. 245'050, nel 2019 di fr. 287'400 (doc. VII e allegati). L’insorgente ha rilevato che lo “stipendio è stato aumentato di anno in anno, in base ai risultati ottenuti. Prima dell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII). Egli ha poi ancora lavorato per la ricorrente fino al __________ 2021, conseguendo fr. 71'010.

Nel certificato di salario del 2020 figura un salario lordo di fr. 289'198.50, cui è stato aggiunto un bonus di fr. 30'000, per un salario complessivo di fr. 319'198.50 e sono state indicate spese forfetarie di rappresentanza per fr. 16'000 (doc. I).

2.8.  Chiamato ad esprimersi in merito, questo Tribunale evidenzia che l’insorgente ha affermato che nella sua funzione di gestore patrimoniale __________, all’epoca direttore della società, doveva spesso sostenere delle trasferte per le visite ai clienti (doc. I). La società ha aggiunto che prima “dell’introduzione del regolamento sulle spese (ndr. del 12 giugno 2020 ed approvato l’11 settembre 2020 dalla Divisione delle contribuzioni ed il 14 ottobre 2020 dalla Cassa di compensazione) le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII).

Sulla base di quanto affermato, occorre concludere che le spese, per parte del 2020, se riconosciute dalla ricorrente e dunque se effettivamente dovute, sono già state pagate a __________ e dunque, perlomeno per il periodo già coperto dal rimborso spese effettivo non poteva coesistere anche un sistema forfetario di rimborso spese dell’entità figurante nel regolamento.

Anche perché né __________, né l’insorgente sostengono che le spese effettive siano state restituite alla società contestualmente al versamento dell’importo di fr. 16'000.

Inoltre va rilevato che __________, altro dipendente confrontato con spese professionali in relazione alla professione svolta, è stato trattato differentemente da __________ poiché si è visto correttamente versare l’importo delle spese forfetarie (fr. 24'000), in aggiunta al salario lordo mensile (fr. 42'000 in media nel 2020; cfr. doc. 6). Egli non ha subito alcuna decurtazione di salario in seguito al riconoscimento del regolamento sulle spese, malgrado la società ricorrente abbia affermato che “analogamente, anche gli altri dipendenti della società sono confrontati con delle spese professionali, connaturali alla professione svolta”.

In ogni caso, anche se nel corso del 2020 le spese effettive non fossero state versate, la conclusione della Cassa secondo cui l’importo di fr. 16'000 pagato al ricorrente nel mese di dicembre 2020 non corrisponde ad un rimborso spese forfetario, ma al salario effettivamente dovuto a __________ nel 2020, va condivisa per i seguenti motivi.

Dallo scritto del 31 dicembre 2019 emerge che la società ha informato il proprio dipendente che il suo salario mensile nel 2020 sarebbe stato aumentato da fr. 23'500 a fr. 25'000, con la riserva che se il regolamento sulle spese fosse stato approvato, lo stipendio sarebbe diminuito di fr. 16'000, corrispondente all’importo del rimborso spese forfetario previsto dal regolamento (doc. 2/1).

Come rilevato dall’amministrazione, con l’approvazione del regolamento, vi è di conseguenza stata una trasformazione di parte del salario dovuto al proprio dipendente nel mese di dicembre 2020 (soggetto al prelievo dei contributi AVS), in rimborso spese forfetarie (non soggetto al prelievo dei contributi AVS; cfr. anche doc. 5). __________ ha infatti percepito un salario mensile lordo di fr. 25'000 da gennaio a novembre 2020 e di fr. 9'000 (25'000 – 16'000) nel mese di dicembre 2020.

Se avesse voluto riconoscere un rimborso spese forfetario, la società avrebbe semmai dovuto versare l’importo di fr. 16'000 in aggiunta al salario lordo concordato con il proprio dipendente, come fatto con __________ e non dedurlo dal salario lordo.

Con la ripresa dell’importo di fr. 16’000 la Cassa non ha violato le direttive. Infatti il marginale 3012 DSD prevede che se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazionedovrebberoadottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive. In concreto l’amministrazione non si è allineata a quanto effettuato a livello fiscale (cfr. doc. I, pag. 7, punto 31), poiché ha potuto accertare che il rimborso forfetario delle spese corrispondeva in realtà ad un versamento di salario vero e proprio. Inoltre, come visto, il riconoscimento di un rimborso spese forfetario nel 2020 sarebbe stato eccessivo ritenuto che __________ aveva già ricevuto il rimborso delle spese effettive (“Primadell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate”).

Ne segue che la Cassa poteva, come ha fatto, non prendere in considerazione quanto figura nel certificato di salario a titolo di indennità per le spese forfetarie (cfr. anche art. 5 cpv. 2 LAVS per il quale il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro).

In queste condizioni la ripresa della Cassa va confermata.

Ripresa dell’importo di fr. 144'000 versato a __________

Nel 2020 (doc. 7):

31.12.2020

correzione stipendio __________ 2020

stipendio __________ 2020                              avere: conto __________ CHF 144'000 (lordo)

salario ricevuto in troppo dare:  conto __________ CHF 137'429 (netto)

Nel 2021 (doc. 8):

14.07.2021

conto __________ CHF ricavi non ancora ricevuti:

avere: incasso da __________ salario ricevuto in troppo CHF 137’429

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge sei seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

2.13.  Nel caso di specie le condizioni per riconoscere la buona fede non sono date. Infatti, la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, ma si è limitata ad emettere un conteggio finale relativo al 2020 conformemente a quanto richiesto dalla società ricorrente dopo che __________ aveva segnalato all’amministrazione che si era incorsi in un “errore contabile” (cfr. plico doc. E).

2.15.  L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti