Sachverhalt
dallassicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dellattività, le spese generali incorse sono sopportate dallassicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di unattività lucrativa indipendente è lesercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di unattività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando lassicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante lattività svolta, è integrato nellazienda di questultimo, e non può praticamente esercitare unaltra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito allorganizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dellimpresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che il rischio economico dellimprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dellesistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio dincasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di unattività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. In una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di amministrazione dellinteressata, lassenza di un rapporto di subordinazione non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha esercitato unattività indipendente. LAlta Corte ha aggiunto che anche quando vi è unidentità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere allesame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per ammettere che lattività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che linteressata sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di questultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale cantonale ha costatato che lassicurata coordinava e gestiva in maniera indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte dallassicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con lindicazione che si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e per proprio conto.
Nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato una società con lo scopo di fornire, tra laltro, prestazioni giuridiche in Svizzera e allestero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. Lavvocato, ricorrente, era azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale qualificando lavvocato ricorrente quale dipendente della società anonima.
Al consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che cè unidentità economica completa tra la società e lavvocato ricorrente, ciò che permette di escludere qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso giudicato, vi è identità economica tra la società e lorgano dirigente e non esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere ad un esame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il rischio economico era sopportato dalla società anonima e che lavvocato ricorrente non disponeva di una reale organizzazione dimpresa indipendente da quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che questultima metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state sottoscritte in favore della società e dellavvocato. La società pertanto, conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato. Inoltre lassicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta dalla società anonima. Non risultava che lavvocato ricorrente impiegava dei collaboratori o sopportava le spese per lesercizio della sua attività. La società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici.
La remunerazione di fr. 10'000 versata allavvocato sotto forma di acconti pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore dellesercizio di unattività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dallavvocato in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo lattività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e dellintegrazione dellavvocato ricorrente nellorganizzazione della società anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi differenti elementi evidenziavano che lavvocato ricorrente non sopportava il rischio dimpresa e non disponeva di unorganizzazione distinta da quella della società.
2.8. In concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma individuale.
La società, di cui linteressato è stato dapprima direttore dal mese di __________ 2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr. estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________.
RI 2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019.
Nel 2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc. 6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr. 10'000 al mese (plico doc. 7).
Dal 1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente (attività svolta a titolo principale quale consulente dimpresa; doc. 43/3).
Nel 2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre 2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13).
Nel 2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze allinteressato (doc. 26).
Nel 2021 lassicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un importo di euro 30'000 allinizio di ogni trimestre con il riferimento consulenza I trimestre 2021; consulenza II trimestre 2021, consulenza III trimestre 2021 e consulenza IV trimestre 2021 (cfr. doc. 43/2).
La Cassa non ha ritenuto lintero importo fatturato alla ricorrente quale reddito da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________, ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021 (doc. III, pag. 7).
Per il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8).
2.9. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione qui impugnata.
RI 2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva un reddito mensile di fr. 10'000.
Dopo essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha continuato a svolgere lattività di consulente, conseguendo, per il lavoro esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000 (doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2).
RI 2 dipende economicamente dal lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la totalità delle sue entrate deriva dallattività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc. 38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento essenziale in favore della qualifica dellattività di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).
Quanto alla circostanza che le parti sono sempre partite dal presupposto che lattività in esame fosse di carattere indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno 2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta allamministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire chegli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per quanto concerne la censura secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni ai sensi dellart. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha sottoscritto unassicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio malattia, trova comunque applicazione lart. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento dun obbligo legale o duna funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sul tema cfr.sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr.Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. ancheIvano Ranzanici, Les effets de lincapacité de travailler pour cause dune maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti).
Né può essere daiuto alla ricorrente la circostanza che linteressato ha svolto, tra laltro in parte quando era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio 2019), lattività di presidente del Consiglio di amministrazione, rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS).
In queste condizioni,gli elementi in favore di unattività dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di unattività indipendente.
Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.10. La società ricorrente chiede linterrogatorio formale di RI 2 e richiama lincarto fiscale di questultimo, oltre a domandare genericamente lassunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza.
2.11. Lart.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 , pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 ; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111). 2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000). 2.4. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa ( Rehbinder , Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer , Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). 2.5. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). 2.6. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2). Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti). A questo proposito il TF ha rammentato che “ il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati ” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 ). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 , con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4). Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 ; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1). Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020. 2.7. In una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di amministrazione dell’interessata, l’assenza di un rapporto di subordinazione non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha esercitato un’attività indipendente. L’Alta Corte ha aggiunto che anche quando vi è un’identità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere all’esame dell’insieme delle circostanze del caso concreto per determinare se l’attività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per ammettere che l’attività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che l’interessata sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di quest’ultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale cantonale ha costatato che l’assicurata coordinava e gestiva in maniera indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte dall’assicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con l’indicazione che si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e per proprio conto. Nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato una società con lo scopo di fornire, tra l’altro, prestazioni giuridiche in Svizzera e all’estero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. L’avvocato, ricorrente, era azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale. L’Alta Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale qualificando l’avvocato ricorrente quale dipendente della società anonima. Al consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che c’è un’identità economica completa tra la società e l’avvocato ricorrente, ciò che permette di escludere qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso giudicato, vi è identità economica tra la società e l’organo dirigente e non esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere ad un esame dell’insieme delle circostanze del caso concreto per determinare se l’attività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il rischio economico era sopportato dalla società anonima e che l’avvocato ricorrente non disponeva di una reale organizzazione d’impresa indipendente da quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che quest’ultima metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state sottoscritte in favore della società e dell’avvocato. La società pertanto, conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato. Inoltre l’assicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta dalla società anonima. Non risultava che l’avvocato ricorrente impiegava dei collaboratori o sopportava le spese per l’esercizio della sua attività. La società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici. La remunerazione di fr. 10'000 versata all’avvocato sotto forma di acconti pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore dell’esercizio di un’attività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dall’avvocato in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo l’attività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e dell’integrazione dell’avvocato ricorrente nell’organizzazione della società anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi differenti elementi evidenziavano che l’avvocato ricorrente non sopportava il rischio d’impresa e non disponeva di un’organizzazione distinta da quella della società. 2.8. In concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma individuale. La società, di cui l’interessato è stato dapprima direttore dal mese di __________ 2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr. estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________. RI 2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019. Nel 2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc. 6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr. 10'000 al mese (plico doc. 7). Dal 1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente (“ attività svolta a titolo principale quale consulente d’impresa ”; doc. 43/3). Nel 2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre 2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13). Nel 2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze all’interessato (doc. 26). Nel 2021 l’assicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un importo di euro 30'000 all’inizio di ogni trimestre con il riferimento “ consulenza I trimestre 2021 ”; “ consulenza II trimestre 2021 ”, “ consulenza III trimestre 2021 ” e “ consulenza IV trimestre 2021 ” (cfr. doc. 43/2). La Cassa non ha ritenuto l’intero importo fatturato alla ricorrente quale reddito da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________, ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021 (doc. III, pag. 7). Per il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8). 2.9. Nel caso di specie , per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione qui impugnata. RI 2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva un reddito mensile di fr. 10'000. Dopo essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha continuato a svolgere l’attività di consulente, conseguendo, per il lavoro esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000 (doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2). RI 2 dipende economicamente dal lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la totalità delle sue entrate deriva dall’attività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc. 38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento essenziale in favore della qualifica dell’attività di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza 9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti ). In caso di mancanza di lavoro fornitogli dalla società, egli si troverebbe nella medesima situazione di un lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non può pagare gli stipendi o lo priva della propria attività. La sua condizione sarebbe paragonabile a quella di un salariato che perde il suo impiego . L’interessato è inoltre integrato a livello organizzativo nella società, tanto da farne parte dal 2004, esserne l’amministratore unico con diritto di firma individuale e azionista di maggioranza (al 66.8%, cfr. doc. 39) ed esserne stato dipendente fino al 30 giugno 2019. RI 2 dispone anche di un indirizzo internet della ricorrente (cfr. doc. D: __________) e svolge la sua attività in favore di una società il cui scopo sociale è proprio quello di fornire a terzi consulenze di vario genere, ossia l’attività da lui esercitata. Inoltre, perlomeno a partire dal 2021, l’importo conseguito dall’interessato è costante, ossia euro 30'000 a trimestre, non molto differente da quanto percepiva quando era dipendente della società (fr. 10'000 al mese). Le fatture sono inoltre emesse anticipatamente, prima di svolgere il proprio lavoro. (cfr. doc. 43/2). Come rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021 al consid. 5.2.2, la remunerazione versata sotto forma di acconti pagabile mensilmente, rispettivamente nel caso di specie ogni trimestre, in maniera regolare, costituisce un indizio in favore dell’esercizio di un’attività dipendente (“ […] Contrairement à ce que expose A.________ SA, la rémunération versée à l'avocat, sous forme d'acomptes payables par mensualités de 10'000 fr., le 25 de chaque mois, constitue également un indice en faveur de l'exercice d'une activité dépendante […] ”). Dalle tavole processuali non emerge né che per l’attività svolta in favore della società ricorrente egli fatturi direttamente ai clienti di RI 1, che si accolla di conseguenza il rischio d’incasso, né che occupa del personale (dalla contabilità degli anni 2019 e 2020 presente nell’incarto, non risulta avere alcun impiegato; doc. 37 e 38). Le affermazioni secondo le quali svolgerebbe l’attività di consulente anche per altre società non è stata supportata da alcuna prova documentale, ad eccezione di una fattura del 2 luglio 2019 di fr. 1'000, ma riferita ad un incarico del maggio 2019, ossia prima di essere affiliato quale indipendente, per un “ supporto al reperimento di finanziamenti relativi al progetto d’investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti di cioccolateria ” (plico doc. F). In ogni caso, il fatto di esercitare o aver esercitato il medesimo lavoro per altri committenti, non impedisce di affiliarlo come dipendente per l’attività svolta in favore della ricorrente. Infatti, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). Quanto alla circostanza che le parti sono sempre partite dal presupposto che l’attività in esame fosse di carattere indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno 2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta all’amministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 , pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10 ; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per quanto concerne la censura secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha sottoscritto un’assicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio malattia, trova comunque applicazione l’art. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sul tema cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel , Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007 , pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. anche Ivano Ranzanici , Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti) . Né può essere d’aiuto alla ricorrente la circostanza che l’interessato ha svolto, tra l’altro in parte quando era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio 2019), l’attività di presidente del Consiglio di amministrazione, rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS). Alla luce di quanto sopra occorre concludere che RI 2 dipende dalla ricorrente dal punto di vista lavorativo, organizzativo, economico e temporale. In queste condizioni, gli elementi in favore di un’attività dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività indipendente. Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma. 2.10. La società ricorrente chiede l’interrogatorio formale di RI 2 e richiama l’incarto fiscale di quest’ultimo, oltre a domandare genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza. Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia ad ulteriori accertamenti e segnatamente al richiamo dell’incarto fiscale dell’assicurato ed alla sua audizione. L’incarto fiscale di RI 2, alla luce della documentazione allegata dalla Cassa di compensazione alla risposta di causa dalla quale già emerge che quanto conseguito dall’interessato nel 2019 e nel 2020 corrisponde in gran parte a quanto fatturato alla società ricorrente (cfr. doc. 37 e 38), si rivela superfluo. Gli atti dell’incarto, non contestati nel loro contenuto, sono inoltre sufficienti per decidere nel merito della vertenza senza che sia necessario sentire l’interessato, il quale ha potuto esprimersi in merito sulle prese di posizione delle parti. Va qui rammentato che per l'art.
E. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la società ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha domandato l’interrogatorio formale di RI 2. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del
E. 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la società ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere ad altre prove. Per i suddetti motivi, l’audizione dell’assicurato si rivela superflua. 2.11. L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
E. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito allorganizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dellimpresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che il rischio economico dellimprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dellesistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio dincasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di unattività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. In una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di amministrazione dellinteressata, lassenza di un rapporto di subordinazione non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha esercitato unattività indipendente. LAlta Corte ha aggiunto che anche quando vi è unidentità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere allesame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per ammettere che lattività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che linteressata sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di questultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale cantonale ha costatato che lassicurata coordinava e gestiva in maniera indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte dallassicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con lindicazione che si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e per proprio conto.
Nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato una società con lo scopo di fornire, tra laltro, prestazioni giuridiche in Svizzera e allestero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. Lavvocato, ricorrente, era azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale qualificando lavvocato ricorrente quale dipendente della società anonima.
Al consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che cè unidentità economica completa tra la società e lavvocato ricorrente, ciò che permette di escludere qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso giudicato, vi è identità economica tra la società e lorgano dirigente e non esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere ad un esame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il rischio economico era sopportato dalla società anonima e che lavvocato ricorrente non disponeva di una reale organizzazione dimpresa indipendente da quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che questultima metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state sottoscritte in favore della società e dellavvocato. La società pertanto, conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato. Inoltre lassicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta dalla società anonima. Non risultava che lavvocato ricorrente impiegava dei collaboratori o sopportava le spese per lesercizio della sua attività. La società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici.
La remunerazione di fr. 10'000 versata allavvocato sotto forma di acconti pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore dellesercizio di unattività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dallavvocato in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo lattività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e dellintegrazione dellavvocato ricorrente nellorganizzazione della società anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi differenti elementi evidenziavano che lavvocato ricorrente non sopportava il rischio dimpresa e non disponeva di unorganizzazione distinta da quella della società.
2.8. In concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma individuale.
La società, di cui linteressato è stato dapprima direttore dal mese di __________ 2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr. estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________.
RI 2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019.
Nel 2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc. 6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr. 10'000 al mese (plico doc. 7).
Dal 1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente (attività svolta a titolo principale quale consulente dimpresa; doc. 43/3).
Nel 2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre 2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13).
Nel 2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze allinteressato (doc. 26).
Nel 2021 lassicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un importo di euro 30'000 allinizio di ogni trimestre con il riferimento consulenza I trimestre 2021; consulenza II trimestre 2021, consulenza III trimestre 2021 e consulenza IV trimestre 2021 (cfr. doc. 43/2).
La Cassa non ha ritenuto lintero importo fatturato alla ricorrente quale reddito da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________, ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021 (doc. III, pag. 7).
Per il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8).
2.9. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione qui impugnata.
RI 2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva un reddito mensile di fr. 10'000.
Dopo essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha continuato a svolgere lattività di consulente, conseguendo, per il lavoro esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000 (doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2).
RI 2 dipende economicamente dal lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la totalità delle sue entrate deriva dallattività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc. 38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento essenziale in favore della qualifica dellattività di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).
Quanto alla circostanza che le parti sono sempre partite dal presupposto che lattività in esame fosse di carattere indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno 2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta allamministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire chegli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per quanto concerne la censura secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni ai sensi dellart. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha sottoscritto unassicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio malattia, trova comunque applicazione lart. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento dun obbligo legale o duna funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sul tema cfr.sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr.Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. ancheIvano Ranzanici, Les effets de lincapacité de travailler pour cause dune maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti).
Né può essere daiuto alla ricorrente la circostanza che linteressato ha svolto, tra laltro in parte quando era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio 2019), lattività di presidente del Consiglio di amministrazione, rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS).
In queste condizioni,gli elementi in favore di unattività dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di unattività indipendente.
Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.10. La società ricorrente chiede linterrogatorio formale di RI 2 e richiama lincarto fiscale di questultimo, oltre a domandare genericamente lassunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza.
2.11. Lart.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2024.1
cs
Lugano
22 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2024 di
1.RI 1
2.RI 2
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.2.Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di unattività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dallassicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dellattività, le spese generali incorse sono sopportate dallassicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di unattività lucrativa indipendente è lesercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di unattività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando lassicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante lattività svolta, è integrato nellazienda di questultimo, e non può praticamente esercitare unaltra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5.Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6.Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito allorganizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dellimpresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che il rischio economico dellimprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2,pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dellesistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio dincasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di unattività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. In una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di amministrazione dellinteressata, lassenza di un rapporto di subordinazione non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha esercitato unattività indipendente. LAlta Corte ha aggiunto che anche quando vi è unidentità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere allesame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per ammettere che lattività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che linteressata sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di questultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale cantonale ha costatato che lassicurata coordinava e gestiva in maniera indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte dallassicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con lindicazione che si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e per proprio conto.
Nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato una società con lo scopo di fornire, tra laltro, prestazioni giuridiche in Svizzera e allestero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. Lavvocato, ricorrente, era azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto federale qualificando lavvocato ricorrente quale dipendente della società anonima.
Al consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che cè unidentità economica completa tra la società e lavvocato ricorrente, ciò che permette di escludere qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso giudicato, vi è identità economica tra la società e lorgano dirigente e non esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e amministratore unico, occorre procedere ad un esame dellinsieme delle circostanze del caso concreto per determinare se lattività è esercitata in maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il rischio economico era sopportato dalla società anonima e che lavvocato ricorrente non disponeva di una reale organizzazione dimpresa indipendente da quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che questultima metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state sottoscritte in favore della società e dellavvocato. La società pertanto, conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato. Inoltre lassicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta dalla società anonima. Non risultava che lavvocato ricorrente impiegava dei collaboratori o sopportava le spese per lesercizio della sua attività. La società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici.
La remunerazione di fr. 10'000 versata allavvocato sotto forma di acconti pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore dellesercizio di unattività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dallavvocato in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo lattività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e dellintegrazione dellavvocato ricorrente nellorganizzazione della società anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi differenti elementi evidenziavano che lavvocato ricorrente non sopportava il rischio dimpresa e non disponeva di unorganizzazione distinta da quella della società.
2.8. In concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma individuale.
La società, di cui linteressato è stato dapprima direttore dal mese di __________ 2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr. estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________.
RI 2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019.
Nel 2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc. 6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr. 10'000 al mese (plico doc. 7).
Dal 1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente (attività svolta a titolo principale quale consulente dimpresa; doc. 43/3).
Nel 2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre 2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13).
Nel 2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze allinteressato (doc. 26).
Nel 2021 lassicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un importo di euro 30'000 allinizio di ogni trimestre con il riferimento consulenza I trimestre 2021; consulenza II trimestre 2021, consulenza III trimestre 2021 e consulenza IV trimestre 2021 (cfr. doc. 43/2).
La Cassa non ha ritenuto lintero importo fatturato alla ricorrente quale reddito da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________, ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021 (doc. III, pag. 7).
Per il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8).
2.9. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione qui impugnata.
RI 2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva un reddito mensile di fr. 10'000.
Dopo essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha continuato a svolgere lattività di consulente, conseguendo, per il lavoro esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000 (doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2).
RI 2 dipende economicamente dal lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la totalità delle sue entrate deriva dallattività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc. 38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento essenziale in favore della qualifica dellattività di dipendente (cfr. sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza9C_132/2011 del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).
Quanto alla circostanza che le parti sono sempre partite dal presupposto che lattività in esame fosse di carattere indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno 2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta allamministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire chegli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid.3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per quanto concerne la censura secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni ai sensi dellart. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha sottoscritto unassicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio malattia, trova comunque applicazione lart. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento dun obbligo legale o duna funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sul tema cfr.sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr.Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. ancheIvano Ranzanici, Les effets de lincapacité de travailler pour cause dune maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti).
Né può essere daiuto alla ricorrente la circostanza che linteressato ha svolto, tra laltro in parte quando era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio 2019), lattività di presidente del Consiglio di amministrazione, rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS).
In queste condizioni,gli elementi in favore di unattività dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di unattività indipendente.
Ne segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.10. La società ricorrente chiede linterrogatorio formale di RI 2 e richiama lincarto fiscale di questultimo, oltre a domandare genericamente lassunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza.
2.11. Lart.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti