Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali. Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.
E. 7 prima frase OAVS). 2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha costantemente interpretato la nozione di " reddito conseguito in forma di rendite " in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186). L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176). Le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023, elencano le situazioni, tratte dalla giurisprudenza, in cui le prestazioni sono considerate reddito determinante conseguito in forma di rendita (N. 2089), fra cui le prestazioni versate a una persona assicurata in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, e quelle in cui le prestazioni non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendita (N. 2090). Per lo stesso motivo, per sostanza ai sensi dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser , Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser , Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS). Nella DTF 143 V 254, il Tribunale federale ha stabilito che per le persone che non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della sostanza rimane conforme alla legge e alla Costituzione federale anche dopo la modifica al 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (cfr. consid. 6.3). È invece rimasta aperta la questione se le persone che non esercitano attività lucrativa, che potrebbero sottrarsi al calcolo dei contributi sulla base della sostanza esercitando un'attività lucrativa, possono invocare la garanzia della proprietà (cfr. consid. 6.4.2). Nella STF 9C_618/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 AHV Nr. 7, l'Alta Corte ha ribadito che il calcolo dei contributi AVS in base alla sostanza per le persone senza attività lucrativa è conforme alla legge e alla Costituzione federale (cfr. consid. 5.2). Corrisponde alla volontà del legislatore il fatto di gravare un po' più le persone senza attività lucrativa che sono molto benestanti, ciò che consente di meglio tenere conto del principio di solidarietà (cfr. consid. 6.3). 2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2). L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3). Come rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4 ). Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale ( STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; STF 9C_256/2018 del 19 luglio 2018, consid. 4.2). Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3). In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d'ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d'ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un'attività indipendente. Questi principi sono stati confermati nella citata STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.5 e nella DTF 147 V 114 al considerando 3.4.2, in cui l'Alta Corte ha ribadito che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS (art. 23 cpv. 4 OAVS) per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indipendente o dipendente. Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale. Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita , va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30 del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015 ; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N. 2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS. "). 2.6. Nel caso di specie, la Cassa ha fissato in via definitiva i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sulla base dei dati evinti dalla notifica di tassazione IC 2020 del 2 febbraio 2022 (doc. A8), cresciuta incontestata in giudicato. L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di Fr. 55'758.- considerando i valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS) e di un reddito d'altra fonte di Fr. 75'000.-. Sulla scorta di questi dati ha determinato la sostanza determinante in Fr. 1'555'758.-, ovvero ha sommato il reddito soggetto a contribuzione di Fr. 1'500'000.- (Fr. 75'000 x
20) alla sostanza netta di Fr. 55'758.- e ha fissato in Fr. 4'340,90 il contributo AVS/AI/IPG e AF complessivo dovuto per il 2020 dall'assicurata come persona senza attività lucrativa (doc. 8). Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1 LAVS: " I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. ") e corretta. In effetti, non lavorando, la ricorrente doveva versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS) e, disponendo in contemporanea di sostanza e di una rendita, essi andavano calcolati sommando alla sostanza i redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti (art. 28 cpv. 2 OAVS). 2.7. Per quanto concerne il calcolo effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 13 settembre 2022 (doc.
3) presso l'Ufficio di tassazione competente che il reddito d'altra fonte di Fr. 75'000.- " è stato stabilito per apprezzamento in mancanza di dati precisi riferiti alla situazione economica della contribuente e all'acquisto di un immobile " e che " per la contribuente citata in oggetto, per l'anno 2020 è stata eseguita una tassazione d'ufficio per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta. ". A questo proposito va segnalato che, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2022.21 del 16 febbraio 2023, consid. 2.7; STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000). Inoltre, laddove, come in concreto, si è in presenza di un reddito valutato dall'autorità fiscale per il fabbisogno dell'insorgente, questo TCA applica per analogia l'art. 29 cpv. 5 OAVS (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.2000.142 del 12 marzo 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2). Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendita va intesa in senso lato e che include dunque anche i redditi d'altra fonte, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2020 quale persona senza attività lucrativa basandosi sulla notifica di tassazione IC 2020, cresciuta in giudicato . 2.8. La circostanza secondo cui l'insorgente avrebbe contestato la notifica di tassazione IC 2020 inoltrando una domanda di revisione non corrispondendo, a suo dire, alla realtà dei fatti come risulterebbe dalla documentazione prodotta al TCA, non può portare, al momento, a un diverso giudizio. Dovendo infatti anche la scrivente Corte basarsi sulla corrispondente tassazione fiscale, ed essendosi già avvalsa, la Cassa, della collaborazione dell'autorità fiscale per determinare il reddito della ricorrente conseguito sotto forma di rendita, fintanto che non sarà emanata una nuova decisione di tassazione per l'anno 2020 non è possibile scostarsi dai dati evinti dalla notifica di tassazione IC 2020 del 2 febbraio 2022 . La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata. 2.9. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2023.9
TB
Lugano
6 novembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2023 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Come rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.4.1,il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti;STF 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4; DTF 134 V 250, consid. 3;DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (STF9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2;STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 con riferimenti;STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4).
Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1;STF 9C_256/2018 del 19 luglio 2018, consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3).
Questi principi sono stati confermati nella citata STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.5 e nella DTF 147 V 114 al considerando 3.4.2, in cui l'Alta Corte ha ribadito che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS (art. 23 cpv. 4 OAVS) per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indipendente o dipendente. Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti