Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare
in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.
STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;
DTF 127 I 31
consid.
2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.
2a; STFA H 61/00 del 9
agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza
prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa
probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una
durata
prolungata
dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza
preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare
l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad
agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la
notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC
1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del
13 settembre 2000).
Nel caso di assenza
di
breve durata
– di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità
dinanzi alla quale è pendente una procedura e chiederle di attendere il proprio
rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione,
formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità
secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti
tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è
incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la
procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che
sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo
domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione,
cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque
responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che
l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per
esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;
RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45
pag. 172 -177.
Generalmente un
secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia;
essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000;
DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia,
l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente
un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine
originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda
notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione
del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C
189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid.
4).
In
proposito cfr. anche STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20
novembre 2008.
4. Nell’evenienza
concreta la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della buona
fede, l’emanazione di una decisione su opposizione da parte della Cassa di
compensazione, avendo la stessa, il 26 novembre 2020, inoltrato opposizione
contro le decisioni formali del 20 novembre 2020 di fissazione dei contributi
per gli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 11).
L’amministrazione,
l’11 dicembre 2020, ha del resto trasmesso all’insorgente uno scritto in cui le
comunicava, segnatamente, di avere ricevuto la sua opposizione (cfr. doc. 10).
La
censura dell’assicurata secondo cui ella non ha mai avuto a che fare con la
Cassa di compensazione ma unicamente con il fisco, e che dunque non avrebbe
dovuto segnalare alcuna modifica di indirizzo, non trova pertanto conferma
negli atti.
Né può
esserle d’aiuto la circostanza, peraltro non sollevata, che la Cassa ha trasmesso
la fattura di chiusura dei contributi personali 2019 del 21 settembre 2021 del
suo compagno, __________, al nuovo indirizzo di __________ (doc. A11), poiché
si tratta di un’altra persona e porta un cognome diverso.
Spettava
alla ricorrente notificare tempestivamente il cambiamento del suo indirizzo
alla Cassa di compensazione (cfr. consid. 2 e 3).
Dalla documentazione agli atti non
risulta, invece, che la ricorrente abbia avvisato l’amministrazione.
In concreto,
l’invio del 22 maggio 2023, è stato oggetto di un recapito infruttuoso il 23
maggio 2023 ed è stato ritornato alla Cassa il medesimo giorno poiché la
ricorrente ha cambiato indirizzo (cfr. doc. II/2).
In
queste condizioni, rammentato che il termine di giacenza di sette giorni che
definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per
raccomandata ma non ritirata, non può essere prolungato, occorre concludere che
la decisione su opposizione, nell’ipotesi più favorevole alla ricorrente, è
stata notificata il 30 maggio 2023 (art. 38 cpv. 2
bis
LPGA).
5. La circostanza che il 6 giugno 2023
la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 sia stata nuovamente spedita all’insorgente
dalla Cassa mediante Posta “A” all’indirizzo di __________, dove sono
notificate le tassazioni, e poi deviata dalla Posta ad un ulteriore recapito,
in “__________”, si rivela, per i seguenti motivi, nella presente fattispecie,
ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del
termine originario per interporre ricorso (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22
del 30 luglio 2019).
In concreto, l’amministrazione, in
seguito al ritorno della raccomandata, ha verificato tramite i dati fiscali, il
recapito al quale vengono notificate le tassazioni alla ricorrente. Accertato
che l’indirizzo era “__________” (ndr: dal 9 luglio 2021; cfr. doc. 3), la
Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione all’assicurata a
quest’ultimo indirizzo, allegando una lettera datata 6 giugno 2023, in cui figurava:
"
(…) In data 22 maggio 2023 la Cassa CO 1 le ha notificato una decisione
su opposizione che, spedita per plico raccomandato non ritirato, è stata
ritornata al mittente (cfr. copia doc. allegata).
Rileviamo che l’invio raccomandato, in
caso di mancato ritiro, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di
ritiro alla Posta, che è di sette giorni (art. 38 cpv. 2
bis
LPGA;
STCA del 15 febbraio 2007 inc. no. 39.2006.8). Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA in
relazione all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 30 giorni per inoltrare
reclamo inizia a decorrere il giorno seguente la notifica, fermo restando che
durante le ferie giudiziarie stabilite all’art. 38 cpv. 4 LPGA i termini non
decorrono.
In allegato le rimandiamo una copia
della decisione del 22 maggio 2023.” (doc. 2)
Tale
scritto è stato deviato dalla posta in “__________”.
Il
provvedimento rispeditole il 6 giugno 2023 per conoscenza e che era datato 22
maggio 2023, quale mezzo di diritto indicava la facoltà di ricorso al TCA entro
30 giorni dalla notifica.
All’insorgente, dopo la lettura
della comunicazione del 6 giugno 2023, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il
dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla
notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa
scadenza (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
La
medesima avrebbe, così, dovuto se non altro, contattare la Cassa per chiedere
ragguagli in merito. Dalle carte processuali non risulta, tuttavia, che abbia
interpellato la parte resistente prima del ricorso del 10 luglio 2023 (cfr. a
questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Tutto ben considerato, dunque, in
casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. a questo
proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Risulta, di conseguenza, che il
termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del
22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nell’ipotesi a lei più favorevole,
il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che
il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è
scaduto il 30 giugno 2023
.
L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare
ricorso entro questa data.
Consegnata alla Posta, per contro, il
10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato),
l’impugnativa si rivela tardiva.
6. Occorre
ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento
e compia l’atto omesso.
A
questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini
costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre
applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.
STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;
DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,
consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.
2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.
1a).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.
2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2
luglio 2003).
7. Nel
caso di specie, questo
Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per
interporre opposizione contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023.
In effetti il TCA non ravvede alcun
valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso. L’insorgente
non ha infatti mai notificato alla Cassa il nuovo indirizzo e non fornisce
spiegazioni convincenti a questo proposito. Ella si limita a sostenere che l’indirizzo
“
di residenza a __________ non è più attivo dal 2020, ma è solo un indirizzo
legale di registrazione/residenza. Il motivo può essere spiegato più
dettagliatamente in un documento giudiziario, ma non è importante. In ogni
caso, la spedizione postale a questo indirizzo non è possibile. Cerco sempre di
sottolinearlo chiaramente in tutte le mie lettere. Poiché non ho più una
residenza permanente, faccio recapitare la posta a un “ufficio postale” dove
posso ritirarla. Purtroppo, spesso i moduli sono indirizzati automaticamente,
soprattutto dagli uffici governativi, e quindi vengono consegnati in modo
errato. Anche la lettera che mi avete inviato, a cui rispondo qui, è stata
deviata da __________ a __________ a da lì ad __________, il che richiede un
po' di temp
o”. (doc. IV/bis).
Per il resto l’insorgente si limita
ad affermare di aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, senza
tuttavia allegare alcuna documentazione medica e senza spiegare per quale
motivo questa circostanza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione
su opposizione.
Infine, non è un motivo giustificativo
la poca dimestichezza con la lingua italiana. Da una parte la decisione su
opposizione è stata emessa in italiano poiché si tratta della lingua ufficiale
del Canton Ticino e d’altra parte l’interessata ha inoltrato il proprio ricorso
in tedesco, sua lingua madre, indicando i motivi per i quali, secondo lei, non
doveva essere affiliata quale indipendente, dimostrando così di comprenderne il
contenuto. Inoltre ella è stata in grado di tradurre l’impugnativa in italiano
nei termini concessi da questo Tribunale.
8. Il
ricorso inoltrato il 10 luglio 2023 contro la decisione su opposizione del 22
maggio 2023 è dunque irricevibile, in quanto tardivo.
9.
L’art.
61 lett.
f
bis
LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza
8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “
(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis
LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).
".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il
principio della gratuità generalizzata (
STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5;
STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese
giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr.
Ares Bernasconi
, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2023.11
cs
Lugano
27 settembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell8 (recte: 10) luglio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2. Secondo lart. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui unopposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per lart. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui lopposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Ai sensi dellart. 38 cpv. 2bisLPGAuna comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dallufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove lassicurato doveva prevedere linvio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell8 gennaio 2020 consid. 4.1.;STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018;STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Linvio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dallufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che latto entri nella sua sfera dazione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
3.Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;DTF 127 I 31 consid.2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dellautorità, si assenta per unadurata prolungatadal suo indirizzo abituale conosciuto da questultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare lautorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata allindirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza dibreve durata di qualche settimana è usuale avvertire lautorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e chiederle di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dallautorità secondo il principio della buona fede, a meno che lassicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e lobbligo dellautorità di condurre la procedura diligentemente.
Se lassicurato, che sta aspettando lassegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone lamministrazione, cosicché questultima differisce lemissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che lamministrazione venga informata anche di unassenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Dalla documentazione agli atti non risulta, invece, che la ricorrente abbia avvisato lamministrazione.
5. La circostanza che il 6 giugno 2023 la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 sia stata nuovamente spedita allinsorgente dalla Cassa mediante Posta A allindirizzo di __________, dove sono notificate le tassazioni, e poi deviata dalla Posta ad un ulteriore recapito, in __________, si rivela, per i seguenti motivi, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
In concreto, lamministrazione, in seguito al ritorno della raccomandata, ha verificato tramite i dati fiscali, il recapito al quale vengono notificate le tassazioni alla ricorrente. Accertato che lindirizzo era __________ (ndr: dal 9 luglio 2021; cfr. doc. 3), la Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione allassicurata a questultimo indirizzo, allegando una lettera datata 6 giugno 2023, in cui figurava:
Allinsorgente, dopo la lettura della comunicazione del 6 giugno 2023, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il dubbio in merito allinizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa scadenza (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dellinsorgente non può essere tutelata (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nellipotesi a lei più favorevole, il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è scaduto il 30 giugno 2023.
Linsorgente avrebbe dovuto inoltrare ricorso entro questa data.
Consegnata alla Posta, per contro, il 10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), limpugnativa si rivela tardiva.
Ai sensi dellart. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che linteressato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dellimpedimento e compia latto omesso.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile linoltro tardivo del ricorso. Linsorgente non ha infatti mai notificato alla Cassa il nuovo indirizzo e non fornisce spiegazioni convincenti a questo proposito. Ella si limita a sostenere che lindirizzo di residenza a __________ non è più attivo dal 2020, ma è solo un indirizzo legale di registrazione/residenza. Il motivo può essere spiegato più dettagliatamente in un documento giudiziario, ma non è importante. In ogni caso, la spedizione postale a questo indirizzo non è possibile. Cerco sempre di sottolinearlo chiaramente in tutte le mie lettere. Poiché non ho più una residenza permanente, faccio recapitare la posta a un ufficio postale dove posso ritirarla. Purtroppo, spesso i moduli sono indirizzati automaticamente, soprattutto dagli uffici governativi, e quindi vengono consegnati in modo errato. Anche la lettera che mi avete inviato, a cui rispondo qui, è stata deviata da __________ a __________ a da lì ad __________, il che richiede un po' di tempo. (doc. IV/bis).
Per il resto linsorgente si limita ad affermare di aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica e senza spiegare per quale motivo questa circostanza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione su opposizione.
Infine, non è un motivo giustificativo la poca dimestichezza con la lingua italiana. Da una parte la decisione su opposizione è stata emessa in italiano poiché si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino e daltra parte linteressata ha inoltrato il proprio ricorso in tedesco, sua lingua madre, indicando i motivi per i quali, secondo lei, non doveva essere affiliata quale indipendente, dimostrando così di comprenderne il contenuto. Inoltre ella è stata in grado di tradurre limpugnativa in italiano nei termini concessi da questo Tribunale.
9.Lart.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti