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30.2023.11

Ricorso irricevibile in quanto tardivo. Nel caso di specie il secondo invio non fa nascere un nuovo termine di ricorso

Ticino · 2023-09-27 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare

in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati,

comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.

STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;

DTF 127 I 31

consid.

2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.

2a; STFA H 61/00 del 9

agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

La giurisprudenza

prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa

probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una

durata

prolungata

dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza

preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare

l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad

agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la

notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC

1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del

13 settembre 2000).

Nel caso di assenza

di

breve durata

– di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità

dinanzi alla quale è pendente una procedura e chiederle di attendere il proprio

rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione,

formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità

secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti

tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è

incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la

procedura diligentemente.

Se l’assicurato, che

sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo

domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione,

cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque

responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che

l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per

esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;

RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45

pag. 172 -177.

Generalmente un

secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia;

essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000;

DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

Se, tuttavia,

l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente

un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine

originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda

notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione

del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C

189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid.

4).

In

proposito cfr. anche STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20

novembre 2008.

4.  Nell’evenienza

concreta la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della buona

fede, l’emanazione di una decisione su opposizione da parte della Cassa di

compensazione, avendo la stessa, il 26 novembre 2020, inoltrato opposizione

contro le decisioni formali del 20 novembre 2020 di fissazione dei contributi

per gli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 11).

L’amministrazione,

l’11 dicembre 2020, ha del resto trasmesso all’insorgente uno scritto in cui le

comunicava, segnatamente, di avere ricevuto la sua opposizione (cfr. doc. 10).

La

censura dell’assicurata secondo cui ella non ha mai avuto a che fare con la

Cassa di compensazione ma unicamente con il fisco, e che dunque non avrebbe

dovuto segnalare alcuna modifica di indirizzo, non trova pertanto conferma

negli atti.

Né può

esserle d’aiuto la circostanza, peraltro non sollevata, che la Cassa ha trasmesso

la fattura di chiusura dei contributi personali 2019 del 21 settembre 2021 del

suo compagno, __________, al nuovo indirizzo di __________ (doc. A11), poiché

si tratta di un’altra persona e porta un cognome diverso.

Spettava

alla ricorrente notificare tempestivamente il cambiamento del suo indirizzo

alla Cassa di compensazione (cfr. consid. 2 e 3).

Dalla documentazione agli atti non

risulta, invece, che la ricorrente abbia avvisato l’amministrazione.

In concreto,

l’invio del 22 maggio 2023, è stato oggetto di un recapito infruttuoso il 23

maggio 2023 ed è stato ritornato alla Cassa il medesimo giorno poiché la

ricorrente ha cambiato indirizzo (cfr. doc. II/2).

In

queste condizioni, rammentato che il termine di giacenza di sette giorni che

definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per

raccomandata ma non ritirata, non può essere prolungato, occorre concludere che

la decisione su opposizione, nell’ipotesi più favorevole alla ricorrente, è

stata notificata il 30 maggio 2023 (art. 38 cpv. 2

bis

LPGA).

5.  La circostanza che il 6 giugno 2023

la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 sia stata nuovamente spedita all’insorgente

dalla Cassa mediante Posta “A” all’indirizzo di __________, dove sono

notificate le tassazioni, e poi deviata dalla Posta ad un ulteriore recapito,

in “__________”, si rivela, per i seguenti motivi, nella presente fattispecie,

ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del

termine originario per interporre ricorso (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22

del 30 luglio 2019).

In concreto, l’amministrazione, in

seguito al ritorno della raccomandata, ha verificato tramite i dati fiscali, il

recapito al quale vengono notificate le tassazioni alla ricorrente. Accertato

che l’indirizzo era “__________” (ndr: dal 9 luglio 2021; cfr. doc. 3), la

Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione all’assicurata a

quest’ultimo indirizzo, allegando una lettera datata 6 giugno 2023, in cui figurava:

"

(…) In data 22 maggio 2023 la Cassa CO 1 le ha notificato una decisione

su opposizione che, spedita per plico raccomandato non ritirato, è stata

ritornata al mittente (cfr. copia doc. allegata).

Rileviamo che l’invio raccomandato, in

caso di mancato ritiro, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di

ritiro alla Posta, che è di sette giorni (art. 38 cpv. 2

bis

LPGA;

STCA del 15 febbraio 2007 inc. no. 39.2006.8). Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA in

relazione all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 30 giorni per inoltrare

reclamo inizia a decorrere il giorno seguente la notifica, fermo restando che

durante le ferie giudiziarie stabilite all’art. 38 cpv. 4 LPGA i termini non

decorrono.

In allegato le rimandiamo una copia

della decisione del 22 maggio 2023.” (doc. 2)

Tale

scritto è stato deviato dalla posta in “__________”.

Il

provvedimento rispeditole il 6 giugno 2023 per conoscenza e che era datato 22

maggio 2023, quale mezzo di diritto indicava la facoltà di ricorso al TCA entro

30 giorni dalla notifica.

All’insorgente, dopo la lettura

della comunicazione del 6 giugno 2023, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il

dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla

notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa

scadenza (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

La

medesima avrebbe, così, dovuto se non altro, contattare la Cassa per chiedere

ragguagli in merito. Dalle carte processuali non risulta, tuttavia, che abbia

interpellato la parte resistente prima del ricorso del 10 luglio 2023 (cfr. a

questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

Tutto ben considerato, dunque, in

casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. a questo

proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

Risulta, di conseguenza, che il

termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del

22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nell’ipotesi a lei più favorevole,

il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che

il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è

scaduto il 30 giugno 2023

.

L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare

ricorso entro questa data.

Consegnata alla Posta, per contro, il

10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato),

l’impugnativa si rivela tardiva.

6.  Occorre

ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento

e compia l’atto omesso.

A

questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini

costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre

applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.

STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71;

DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123,

consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.

2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.

1a).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.

2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

7.  Nel

caso di specie, questo

Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti

stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per

interporre opposizione contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023.

In effetti il TCA non ravvede alcun

valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso. L’insorgente

non ha infatti mai notificato alla Cassa il nuovo indirizzo e non fornisce

spiegazioni convincenti a questo proposito. Ella si limita a sostenere che l’indirizzo

di residenza a __________ non è più attivo dal 2020, ma è solo un indirizzo

legale di registrazione/residenza. Il motivo può essere spiegato più

dettagliatamente in un documento giudiziario, ma non è importante. In ogni

caso, la spedizione postale a questo indirizzo non è possibile. Cerco sempre di

sottolinearlo chiaramente in tutte le mie lettere. Poiché non ho più una

residenza permanente, faccio recapitare la posta a un “ufficio postale” dove

posso ritirarla. Purtroppo, spesso i moduli sono indirizzati automaticamente,

soprattutto dagli uffici governativi, e quindi vengono consegnati in modo

errato. Anche la lettera che mi avete inviato, a cui rispondo qui, è stata

deviata da __________ a __________ a da lì ad __________, il che richiede un

po' di temp

o”. (doc. IV/bis).

Per il resto l’insorgente si limita

ad affermare di aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, senza

tuttavia allegare alcuna documentazione medica e senza spiegare per quale

motivo questa circostanza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione

su opposizione.

Infine, non è un motivo giustificativo

la poca dimestichezza con la lingua italiana. Da una parte la decisione su

opposizione è stata emessa in italiano poiché si tratta della lingua ufficiale

del Canton Ticino e d’altra parte l’interessata ha inoltrato il proprio ricorso

in tedesco, sua lingua madre, indicando i motivi per i quali, secondo lei, non

doveva essere affiliata quale indipendente, dimostrando così di comprenderne il

contenuto. Inoltre ella è stata in grado di tradurre l’impugnativa in italiano

nei termini concessi da questo Tribunale.

8.  Il

ricorso inoltrato il 10 luglio 2023 contro la decisione su opposizione del 22

maggio 2023 è dunque irricevibile, in quanto tardivo.

9.

L’art.

61 lett.

f

bis

LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza

8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “

(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).

".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il

principio della gratuità generalizzata (

STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese

giudiziarie.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr.

Ares Bernasconi

, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2023.11

cs

Lugano

27 settembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 (recte: 10) luglio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.  Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.

Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).

Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bisLPGAuna comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.;STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018;STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

3.Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;DTF 127 I 31 consid.2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).

La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per unadurata prolungatadal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

Nel caso di assenza dibreve durata– di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e chiederle di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.

Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).

Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

Dalla documentazione agli atti non risulta, invece, che la ricorrente abbia avvisato l’amministrazione.

5.  La circostanza che il 6 giugno 2023 la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 sia stata nuovamente spedita all’insorgente dalla Cassa mediante Posta “A” all’indirizzo di __________, dove sono notificate le tassazioni, e poi deviata dalla Posta ad un ulteriore recapito, in “__________”, si rivela, per i seguenti motivi, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

In concreto, l’amministrazione, in seguito al ritorno della raccomandata, ha verificato tramite i dati fiscali, il recapito al quale vengono notificate le tassazioni alla ricorrente. Accertato che l’indirizzo era “__________” (ndr: dal 9 luglio 2021; cfr. doc. 3), la Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione all’assicurata a quest’ultimo indirizzo, allegando una lettera datata 6 giugno 2023, in cui figurava:

All’insorgente, dopo la lettura della comunicazione del 6 giugno 2023, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa scadenza (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).

Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nell’ipotesi a lei più favorevole, il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è scaduto il 30 giugno 2023.

L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare ricorso entro questa data.

Consegnata alla Posta, per contro, il 10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), l’impugnativa si rivela tardiva.

Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso. L’insorgente non ha infatti mai notificato alla Cassa il nuovo indirizzo e non fornisce spiegazioni convincenti a questo proposito. Ella si limita a sostenere che l’indirizzo “di residenza a __________ non è più attivo dal 2020, ma è solo un indirizzo legale di registrazione/residenza. Il motivo può essere spiegato più dettagliatamente in un documento giudiziario, ma non è importante. In ogni caso, la spedizione postale a questo indirizzo non è possibile. Cerco sempre di sottolinearlo chiaramente in tutte le mie lettere. Poiché non ho più una residenza permanente, faccio recapitare la posta a un “ufficio postale” dove posso ritirarla. Purtroppo, spesso i moduli sono indirizzati automaticamente, soprattutto dagli uffici governativi, e quindi vengono consegnati in modo errato. Anche la lettera che mi avete inviato, a cui rispondo qui, è stata deviata da __________ a __________ a da lì ad __________, il che richiede un po' di tempo”. (doc. IV/bis).

Per il resto l’insorgente si limita ad affermare di aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica e senza spiegare per quale motivo questa circostanza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione su opposizione.

Infine, non è un motivo giustificativo la poca dimestichezza con la lingua italiana. Da una parte la decisione su opposizione è stata emessa in italiano poiché si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino e d’altra parte l’interessata ha inoltrato il proprio ricorso in tedesco, sua lingua madre, indicando i motivi per i quali, secondo lei, non doveva essere affiliata quale indipendente, dimostrando così di comprenderne il contenuto. Inoltre ella è stata in grado di tradurre l’impugnativa in italiano nei termini concessi da questo Tribunale.

9.L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti