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30.2022.10

Restituzione di rendite indebitamente percepite. Verifica se assicurato ha debitamente informato Agenzia comunale AVS che ha divorziato e se in Ticino le Agenzie comunali AVS vanno ritenute come parte organizzativa della Cassa cantonale di compensazione. "Ciò che sa l'Agenzia lo sa anche la Cassa"

Ticino · 2022-03-03 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 agosto 2018 (doc. D2).

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V 472 consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

E. 2.3 .  In concreto, il

10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la "

Richiesta di

ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)

" presentata

dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia

il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il ____________________

2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il ____________________

2018 (doc. 15).

La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare

la rendita AVS sulla base dello splitting dei redditi anche del secondo

matrimonio per il periodo dal 2001 (anno seguente il matrimonio) al 2016 (anno

precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente all'art. 29

quinquies

cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. a LAVS.

Con la decisione del 3 marzo 2022 ha

stabilito un diritto inferiore alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 al

28 febbraio 2022 e ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di Fr. 11'247.-

per prestazioni versate in eccesso in quel periodo,

corrispondenti

alla differenza tra le prestazioni a cui ha diritto l'insorgente, pari a Fr. 90'663.-

([Fr. 2'087 x 5] + [Fr. 2'105 x 24] + [Fr. 2'122 x 14]) e le prestazioni

effettivamente versategli, pari a Fr. 102'090.- ([Fr. 2'350 x 5] + [Fr. 2'370 x

24] + [Fr. 2'390 x 14]).

Nella decisione impugnata l'amministrazione

ha sostenuto sia che la rendita è stata versata sulla base di una decisione

errata, non avendo effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del

divorzio del 2018, sia che la correzione riveste una notevole importanza. Essa

ha quindi implicitamente riesaminato la decisione di attribuzione della rendita

di vecchiaia.

La decisione del 12 luglio 2017 è per

contro corretta. Infatti, a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato e il

suo diritto alla rendita di vecchiaia è stato dunque calcolato senza lo

splitting dei redditi. Come a buon diritto sostenuto dall'assicurato, detta

decisione non è pertanto manifestamente errata e non può di conseguenza essere sottoposta

a una riconsiderazione.

La Cassa ha così proceduto alla

revisione delle decisioni informali successive alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio

(DTF 129 V 110; STF 8C_366/2019 dell'8

luglio 2019) -

la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è

possibile, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, indipendentemente dalla questione di

sapere se sono state corrisposte mediante decisione formale o informale (SVR

2011 IV Nr. 24) - e con le quali ha continuato a versare all'assicurato la

rendita.

Gli importi di Fr. 28'200.- nel 2018 (doc.

11), di Fr. 28'440.- nel 2019 (doc. 12), di Fr. 28'440.- anche nel 2020 (doc.

13) e di Fr. 28'680.- nel 2021 (doc. 19), sono stati in effetti calcolati senza

tenere conto del fatto nuovo emerso, ossia dello scioglimento del secondo

matrimonio, non essendo, allora, la Cassa CO 1, a conoscenza della modifica

dello stato civile del ricorrente.

N

on va del resto

dimenticato che, di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno

restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre, infatti,

ristabilire l'ordine legale (STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1,

con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne segue che, di

principio,

constatato quindi il riconoscimento di prestazioni non dovute

a seguito di un fatto nuovo,

a giusta ragione l'amministrazione

ha chiesto,

a norma dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA,

la

restituzione dell'importo indebitamente percepito dopo avere proceduto alla

revisione delle predette decisioni informali

.

2.4.  Litigioso,

fra le parti, è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del

ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA

sarebbe ampiamente decorso quando il 3 marzo 2022 è stato emesso l'ordine di

restituzione, avendo la Cassa di compensazione avuto conoscenza già il 2 agosto

2018 del cambiamento del suo stato civile per il tramite della sua Agenzia

comunale AVS.

Occorre quindi esaminare se questa

decisione sia tempestiva.

Come visto, per l'art. 25 cpv. 2 1a

frase LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo

un anno

a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Dal 1° gennaio 2021, questo diritto si

estingue

tre anni dopo

che l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione.

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020

IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di

perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore,

dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto

riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione

(cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la

restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di

necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di

perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio

viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda

la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid.

3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta

valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione

è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba

essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente

corretta (cfr. consid. 4.2).

Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR

2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti

tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato

che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di

compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della

restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del

termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del

diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia

stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non

competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di

perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4).

Come rammentato dal Tribunale federale

con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche

DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014

del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119

V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una

determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione

dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da

restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per

stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai

necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di

perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di

emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione

che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già

dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate

indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba

accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti

supplementari.

Il termine annuo di perenzione comincia

dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità

della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021,

consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza

9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106;

consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K

70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se

per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre

2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto

alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative

incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V

431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione

(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal

momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag.

383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente,

se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla

data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità

per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto

per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF

124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più

unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della

decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria, ma soltanto quando, in un momento successivo,

subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre

2003 consid. 3.2.2).

2.5.  Occorre

dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere

la pretesa di restituzione di prestazioni indebitamente percepite quando ha

emesso la decisione nel marzo 2022.

In concreto la Cassa è venuta a

conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 10 novembre 2021 (doc. 15), quando

la ex moglie dell'assicurato ha compilato il formulario per la "

Richiesta

di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)

", a cui ha

allegato la sentenza di divorzio emessa il __________ 2018 dal Pretore __________,

che è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2018.

Il 3 marzo 2022 la Cassa di

compensazione ha quindi emanato la decisione formale, con cui ha stabilito sia

il nuovo diritto alla rendita dal 1° agosto 2018 sia l'importo da restituire.

Detta decisione è pertanto manifestamente

tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine

relativo (un anno secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al

31 dicembre 2020 o 3 anni giusta l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore

dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

2.6.  L'insorgente ha tuttavia sostenuto di

essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla

Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione

all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia

comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2022.10

TB

Lugano

22 agosto 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa CO 1 nei confronti del ricorrente per le prestazioni apparentemente versate in maniera erroneadal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022,checon la decisione del 3 marzo 2022, confermate dalla decisione su opposizione contestata,la Cassa ha calcolato ammontare aFr. 11'427.-.

2.2.L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1),perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2;STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere allarevisione processuale di una decisione cresciuta in giudicatoquando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione puòriconsiderare una decisione passata formalmente in giudicatoe sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2;STF 9C_439/ 2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1).

2.3.  In concreto, il 10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la "Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)" presentata dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il ____________________ 2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il ____________________ 2018 (doc. 15).

2.6.  L'insorgente ha tuttavia sostenuto di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018 (doc. D2).

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V 472 consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti