Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
E. 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
E. 4 L'importo
della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.
Sul
diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di
Anne Meier
, La retraite anticipée, la
retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances
sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).
In
generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS
dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve
essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta
gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto
l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla
rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere
richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell’art. 67 cpv.
2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono,
mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle
prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.
Secondo
il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1°
gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che
l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione
(RCC 1975 pag. 386).
In
una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid.
4.1.), l’Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività
della richiesta di una rendita anticipata:
"
L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria
anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta
le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale
6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la
cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita
deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa
anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se
una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal
legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal
1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62
anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età
successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova
numerazione, la cifra marginale 6104).
Come il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie
analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02,
pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis
OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e
non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte
ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza
tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche
in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.”
Le
Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione
del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest’ultima recita
letteralmente che:
"
Se dunque
una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le
donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo
il compimento dell’anno successivo.”
3. In
concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte
del rappresentante dell’assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata
alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la
scadenza del termine della fine del mese in cui l’assicurato ha compiuto gli
anni (gennaio 2021).
La
domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come
tale, intempestiva.
4. L’assicurato
lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che
reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate,
sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una
sufficiente e adeguata informazione generale fornita agli assicurato per il
tramite dei siti internet sia dell’__________ sia dei servizi dell’AVS.
L’adeguatezza dell’agire dell’amministrazione deve essere ammessa, il fatto che
il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del
diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto
retroattivamente.
D’altra
parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente
(e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l’agenzia AVS
di __________, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima.
5. Il
fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non
benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container
e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso,
sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a
suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le
prestazioni dell’assistenza sociale secondo le norme applicabili.
6. Il
ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al
ricorrente. Per l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la
procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida
e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
f
bis
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto
di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella
misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il
pagamento come ricorda il TF nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
In
concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da
parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante
la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua presentazione.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2021.13
ir/gm
Lugano
30 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
nel merito
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti