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30.2021.13

Richiesta tardiva di rendita vecchiaia anticipata. Le difficoltà economiche e la mancata conoscenza dei termini non giustificano il ritardo

Ticino · 2021-08-30 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

E. 3 Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

E. 4 L'importo

della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.”.

Sul

diritto di anticipare la rendita, si veda il già citato contributo di

Anne Meier

, La retraite anticipée, la

retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances

sociales, in: SJ 2016 II 95 (pag. 99).

In

generale, riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 1a frase OAVS

dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve

essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta

gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Soltanto

l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla

rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere

richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS). In virtù dell’art. 67 cpv.

2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono,

mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle

prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.

Secondo

il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall’UFAS, valide dal 1°

gennaio 2003 stato 1° gennaio 2020, la concessione di una rendita o di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che

l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione

(RCC 1975 pag. 386).

In

una sentenza (in italiano) resa dal TF il 27 dicembre 2004 (H 160/03 consid.

4.1.), l’Alta Corte così si è espressa in merito al tema della tempestività

della richiesta di una rendita anticipata:

"

L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria

anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta

le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale

6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la

cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita

deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa

anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se

una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal

legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal

1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62

anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età

successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova

numerazione, la cifra marginale 6104).

Come il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie

analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02,

pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis

OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e

non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte

ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza

tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche

in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.”

Le

Direttive, citate dal TF, sono ancora perfettamente attuali nella loro versione

del 1 gennaio 2020 sempre alle marginali 6103 e 6104, quest’ultima recita

letteralmente che:

"

Se dunque

una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le

donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo

il compimento dell’anno successivo.”

3.   In

concreto non vi è dubbio alcuno che la domanda di rendita anticipata da parte

del rappresentante dell’assicurato sia stata redatta il 30 marzo 2021 e consegnata

alla Cassa agli inizi del mese di aprile 2021, ossia ben oltre 2 mesi dopo la

scadenza del termine della fine del mese in cui l’assicurato ha compiuto gli

anni (gennaio 2021).

La

domanda appare quindi, circostanza che neppure il ricorrente contesta come

tale, intempestiva.

4.   L’assicurato

lamenta la sua ignoranza della materia e dei suoi diritti. Le direttive che

reggono il tema, e la giurisprudenza del TF che le ha nella sostanza validate,

sono state citate in precedenza. Correttamente poi la Cassa fa valere una

sufficiente e adeguata informazione generale fornita agli assicurato per il

tramite dei siti internet sia dell’__________ sia dei servizi dell’AVS.

L’adeguatezza dell’agire dell’amministrazione deve essere ammessa, il fatto che

il signor RI 1, rispettivamente il suo rappresentante, non abbiano saputo del

diritto alla rendita anticipata non è sufficiente per riconoscere tale diritto

retroattivamente.

D’altra

parte il signor RI 1, sia personalmente, sia telefonicamente, avrebbe potuto facilmente

(e tempestivamente) acquisire le necessarie informazioni presso l’agenzia AVS

di __________, rispettivamente presso la Cassa CO 1 medesima.

5.   Il

fatto che il signor RI 1 viva una difficilissima condizione economica, che non

benefici di sufficienti e adeguate entrate economiche, che viva in un container

e che non disponga della copertura LAMal siccome considerato debitore moroso,

sono circostanze che non possono modificare questo giudizio, ma che inducono a

suggerire al ricorrente di rivolgersi alla competente autorità per conseguire le

prestazioni dell’assistenza sociale secondo le norme applicabili.

6.   Il

ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese al

ricorrente. Per l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, la

procedura doveva essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Con il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA che prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida

e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

f

bis

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il Tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto

di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334) e nella

misura in cui sussista una sufficiente base legale cantonale che obblighi il

pagamento come ricorda il TF nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

In

concreto oggetto della controversia era il diritto alla rendita anticipata da

parte del ricorrente. Per tale ragione non sono prelevate tasse e spese nonostante

la palese infondatezza del ricorso sin dalla sua presentazione.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2021.13

ir/gm

Lugano

30 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

nel merito

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti