Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2; cfr. anche la sentenza 32.2019.14 del 30 aprile 2019) ha ricalcolato lammontare delle prestazioni degli ultimi 5 anni.
Al riguardo va qui segnalata la DTF 129 V 433 nella quale lAlta Corte, pronunciandosi sulleffetto temporale dellaumento di un assegno per grandi invalidiritenuto che lamministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nellambito delle revisioni del 1991 e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente emesse, ha confermato il giudizio dellautorità giudiziaria cantonale che ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 1995 vista la domanda di aumento dellAGI del 10 aprile 2000.
Contestualmente il TF ha sviluppato la seguente considerazione:
Nella misura in cui la rendita o lassegno per grandi invalidi è stato calcolato in maniera errata, vi è un diritto ad una correzione retroattiva dellimporto, ritenuto che il termine di perenzione di cui allart. 24 cpv. 1 LPGA deve essere rispettato (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 24, pag. 378; art. 77 OAVS; DTF 124 V 324). La correzione deve intervenire non appena lassicuratore, rispettivamente lamministrazione, ha conoscenza dellerrore. Ciò non implica necessariamente un annuncio, ma la conoscenza dellerrore può avvenire anche in altro modo (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459).
In una sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011 (= SVR 2012, AI n. 28, pag. 116), in un caso relativo al calcolo di una prestazione dellAI, dove lamministrazione aveva inserito un assicurato in una scala delle rendite errata, non avendo tenuto conto delle norme transitorie della 4a revisione dellAI in ambito di diritti acquisiti, il TF ha rilevato che Der Beschwerdeführerin steht somit unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren ab Zeitpunkt der Einleitung der Rentenrevision, in deren Rahmen der Mangel im Oktober 2008 entdeckt wurde, und seit dem fehlerhaftem Herabsetzungsentscheid vom 29. Dezember 2004 der Anspruch auf eine ganze Rente zu.
In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura in data 16 gennaio 2019 e lerrore di calcolo delle prestazioni AVS è stato scoperto il 24 gennaio 2019 (doc. 42, nota interna: CI complementare del 2011 per il defunto marito;la rendita vedovile aumenta).
Per cui, conformemente alla giurisprudenza (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1;sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011), la ricorrente ha diritto alle prestazioni più elevate con decorrenza dal mese di gennaio 2014 (DTF 129 V 433, consid. 7: welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung berechnet wird(BGE 121 V 195); Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459) e non solo da febbraio 2014 come deciso con la decisione su opposizione impugnata.
Linteressata non può invece essere seguita laddove sostiene che già nel 2008, quando ha chiesto spiegazioni, lamministrazione avrebbe dovuto accorgersi dellerrore e di conseguenza avrebbe diritto alla correzione delle prestazioni a partire da una data anteriore.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che non risulta dagli atti che la Cassa in quel momento si sia accorta dellerrore (cfr. doc. da 154 a 160), come del resto neppure la ricorrente che in quel periodo, per il tramite dellallora rappresentante aveva ricevuto copia del foglio di calcolo (doc. 155), va comunque rilevato che essendo passati ben oltre 5 anni tra lo scritto del 2008 (recte: 2009) e la scoperta dellerrore nel gennaio 2019, la pretesa, anche se linteressata sostiene di essere stata in buona fede, è ormai prescritta (sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1), poiché solo i 5 anni precedenti il nuovo annuncio danno diritto, con la relativa scoperta dellerrore, ad una prestazione superiore (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1).
In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che linteressata ha diritto ad una rendita vedovile e per orfani, maggiorata, anche per il mese di gennaio 2014, ciò che corrisponde ad un importo a suo favore di complessivi CHF 45.-- (1'662 1632 + 831 816).
La ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali limitate allesigua vittoria in causa.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ulteriori CHF 45.-- corrispondenti alla differenza tra le rendite dovute e le rendite versate per il mese di gennaio 2014. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2019.15
cs
Lugano
10 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° aprile 2019 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto,in fatto
in diritto
Si tratta di un termine di perenzione che concerne le singole prestazioni e non il diritto originario (Stammrecht) (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nri. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350 e Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 24, n. 21, pag. 372; vedi anche il consid. 2.1.1 della STF 8C_233/2010, resa nella composizione di cinque giudici, del 7 gennaio 2011).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: TF), nella DTF 121 V 195 (= Pratique VSI 1997, pag. 186), circa il pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che( ) anche se lamministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione della nuova domanda. ( )(regesto della DTF 121 V 195).
A conferma della propria giurisprudenza lAlta Corte, nella succitata STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011 (resa nella composizione di cinque giudici), ha evidenziato che, nel caso in cui un assicuratore abbia omesso di trattare una domanda sufficientemente motivata, il pagamento di prestazioni arretrate si estende agli ultimi cinque anni precedenti la nuova domanda essendo le prestazioni più vecchie decadute (( )Übersieht ein Versicherungsträger eine hinreichend substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen. Diese Rechtsprechung gilt im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 ATSG und aArt. 48 Abs. 2 IVG, die insofern eine absolute Verwirkungsfrist beinhalten (BGE 129 V 433 E. 7 S. 438, 121 V 195 E. 5d S. 202; Urteile 9C_92/2008 E. 3 und M 12/06 E. 5.3).( )(STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1)).
Il TF si è confermato nella propria giurisprudenza nella STF 9C_336/2012 del 6 maggio 2013 consid. 3.2, non pubblicato nella DTF 139 V 289 ma inSVR 2013 AVS Nr. 12 pag. 47 (cfr. sentenza 9C_898/2017 del 25 ottobre 2018, consid. 3.5).
2.3. In concreto, dagli atti di causa risulta che con decisione del 12 aprile 2002 (doc. 171) la Cassa ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di vedovanza ed il figlio __________ di una rendita per orfani, senza prendere in considerazione nel calcolo delle prestazioni di un reddito di fr. 36'594 conseguito nel 2001 dal defunto marito e che avrebbe permesso di aumentare limporto delle rendite (cfr. doc. 174, 22 e 40). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il 4 settembre 2008 il __________, in rappresentanza della ricorrente, ha chiesto allamministrazione il dettaglio del calcolo della rendita vedovile per verificare lesattezza delle prestazioni versate (doc. 159).
La Cassa ha trasmesso quanto richiesto l11 settembre 2008 (doc. 158).
Con scritto datato 27 gennaio 2008, verosimilmente in realtà del 2009, poiché ricevuto dallamministrazione il 3 febbraio 2009 (cfr. doc. 155), linteressata si è rivolta alla Cassa affermando di essere in possesso dei conteggi per stabilire la rendita vedovile ma di non essere in grado di calcolare se e in quale misura sono stati calcolati gli accrediti per compiti educativi ed ha chiesto spiegazioni in merito (doc. 155).
Lamministrazione ha risposto il 4 febbraio 2009 (doc. 154 e VIII/1).
Il 16 gennaio 2019 la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura (doc. 43), in base alla quale, dopo una verifica del foglio di calcolo, la Cassa, il 24 gennaio 2019 (doc. 42) ha rilevato la presenza di un reddito di fr. 36'594 non preso in considerazione nel calcolo della rendita vedovile e per orfani e con decisione del 4 febbraio 2019 ha ricalcolato le prestazioni dovute allinteressata ed al figlio, riconoscendo un importo di fr. 857 (oltre fr. 1'800 compensati con arretrati dovuti alla stessa Cassa) a favore della ricorrente per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 28 febbraio 2019 (doc. 11).
Stante la suddetta fattispecie, a ragione lamministrazione in applicazione dellart. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2; cfr. anche la sentenza 32.2019.14 del 30 aprile 2019) ha ricalcolato lammontare delle prestazioni degli ultimi 5 anni.
Al riguardo va qui segnalata la DTF 129 V 433 nella quale lAlta Corte, pronunciandosi sulleffetto temporale dellaumento di un assegno per grandi invalidiritenuto che lamministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nellambito delle revisioni del 1991 e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente emesse, ha confermato il giudizio dellautorità giudiziaria cantonale che ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 1995 vista la domanda di aumento dellAGI del 10 aprile 2000.
Contestualmente il TF ha sviluppato la seguente considerazione:
Nella misura in cui la rendita o lassegno per grandi invalidi è stato calcolato in maniera errata, vi è un diritto ad una correzione retroattiva dellimporto, ritenuto che il termine di perenzione di cui allart. 24 cpv. 1 LPGA deve essere rispettato (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 24, pag. 378; art. 77 OAVS; DTF 124 V 324). La correzione deve intervenire non appena lassicuratore, rispettivamente lamministrazione, ha conoscenza dellerrore. Ciò non implica necessariamente un annuncio, ma la conoscenza dellerrore può avvenire anche in altro modo (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459).
In una sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011 (= SVR 2012, AI n. 28, pag. 116), in un caso relativo al calcolo di una prestazione dellAI, dove lamministrazione aveva inserito un assicurato in una scala delle rendite errata, non avendo tenuto conto delle norme transitorie della 4a revisione dellAI in ambito di diritti acquisiti, il TF ha rilevato che Der Beschwerdeführerin steht somit unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren ab Zeitpunkt der Einleitung der Rentenrevision, in deren Rahmen der Mangel im Oktober 2008 entdeckt wurde, und seit dem fehlerhaftem Herabsetzungsentscheid vom 29. Dezember 2004 der Anspruch auf eine ganze Rente zu.
In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura in data 16 gennaio 2019 e lerrore di calcolo delle prestazioni AVS è stato scoperto il 24 gennaio 2019 (doc. 42, nota interna: CI complementare del 2011 per il defunto marito;la rendita vedovile aumenta).
Per cui, conformemente alla giurisprudenza (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1;sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011), la ricorrente ha diritto alle prestazioni più elevate con decorrenza dal mese di gennaio 2014 (DTF 129 V 433, consid. 7: welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung berechnet wird(BGE 121 V 195); Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459) e non solo da febbraio 2014 come deciso con la decisione su opposizione impugnata.
Linteressata non può invece essere seguita laddove sostiene che già nel 2008, quando ha chiesto spiegazioni, lamministrazione avrebbe dovuto accorgersi dellerrore e di conseguenza avrebbe diritto alla correzione delle prestazioni a partire da una data anteriore.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che non risulta dagli atti che la Cassa in quel momento si sia accorta dellerrore (cfr. doc. da 154 a 160), come del resto neppure la ricorrente che in quel periodo, per il tramite dellallora rappresentante aveva ricevuto copia del foglio di calcolo (doc. 155), va comunque rilevato che essendo passati ben oltre 5 anni tra lo scritto del 2008 (recte: 2009) e la scoperta dellerrore nel gennaio 2019, la pretesa, anche se linteressata sostiene di essere stata in buona fede, è ormai prescritta (sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1), poiché solo i 5 anni precedenti il nuovo annuncio danno diritto, con la relativa scoperta dellerrore, ad una prestazione superiore (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1).
In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che linteressata ha diritto ad una rendita vedovile e per orfani, maggiorata, anche per il mese di gennaio 2014, ciò che corrisponde ad un importo a suo favore di complessivi CHF 45.-- (1'662 1632 + 831 816).
La ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali limitate allesigua vittoria in causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ulteriori CHF 45.-- corrispondenti alla differenza tra le rendite dovute e le rendite versate per il mese di gennaio 2014.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti