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30.2019.15

Errore nel calcolo della rendita vedovile e per orfano a sfavore della persona assicurata. Conferma della giurisprudenza secondo la quale la Cassa deve versare alla persona interessata la differenza a suo favore degli ultimi cinque anni. Il periodo precedente è perento

Ticino · 2019-09-10 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2; cfr. anche la sentenza 32.2019.14 del 30 aprile 2019) ha ricalcolato l’ammontare delle prestazioni degli ultimi 5 anni.

Al riguardo va qui segnalata la DTF 129 V 433 nella quale l’Alta Corte, pronunciandosi sull’effetto temporale dell’aumento di un assegno per grandi invalidi–ritenuto che l’amministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nell’ambito delle revisioni del 1991 e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente emesse–, ha confermato il giudizio dell’autorità giudiziaria cantonale che ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 1995 vista la domanda di aumento dell’AGI del 10 aprile 2000.

Contestualmente il TF ha sviluppato la seguente considerazione:

Nella misura in cui la rendita o l’assegno per grandi invalidi è stato calcolato in maniera errata, vi è un diritto ad una correzione retroattiva dell’importo, ritenuto che il termine di perenzione di cui all’art. 24 cpv. 1 LPGA deve essere rispettato (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 24, pag. 378; art. 77 OAVS; DTF 124 V 324). La correzione deve intervenire non appena l’assicuratore, rispettivamente l’amministrazione, ha conoscenza dell’errore. Ciò non implica necessariamente un annuncio, ma la conoscenza dell’errore può avvenire anche in altro modo (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459).

In una sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011 (= SVR 2012, AI n. 28, pag. 116), in un caso relativo al calcolo di una prestazione dell’AI, dove l’amministrazione aveva inserito un assicurato in una scala delle rendite errata, non avendo tenuto conto delle norme transitorie della 4a revisione dell’AI in ambito di diritti acquisiti, il TF ha rilevato che “Der Beschwerdeführerin steht somit unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren ab Zeitpunkt der Einleitung der Rentenrevision, in deren Rahmen der Mangel im Oktober 2008 entdeckt wurde, und seit dem fehlerhaftem Herabsetzungsentscheid vom 29. Dezember 2004 der Anspruch auf eine ganze Rente zu.”

In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura in data 16 gennaio 2019 e l’errore di calcolo delle prestazioni AVS è stato scoperto il 24 gennaio 2019 (doc. 42, nota interna: “CI complementare del 2011 per il defunto marito”;“la rendita vedovile aumenta”).

Per cui, conformemente alla giurisprudenza (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1;sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011), la ricorrente ha diritto alle prestazioni più elevate con decorrenza dal mese di gennaio 2014 (DTF 129 V 433, consid. 7: “welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung berechnet wird(BGE 121 V 195)”; Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459) e non solo da febbraio 2014 come deciso con la decisione su opposizione impugnata.

L’interessata non può invece essere seguita laddove sostiene che già nel 2008, quando ha chiesto spiegazioni, l’amministrazione avrebbe dovuto accorgersi dell’errore e di conseguenza avrebbe diritto alla correzione delle prestazioni a partire da una data anteriore.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che non risulta dagli atti che la Cassa in quel momento si sia accorta dell’errore (cfr. doc. da 154 a 160), come del resto neppure la ricorrente che in quel periodo, per il tramite dell’allora rappresentante aveva ricevuto copia del foglio di calcolo (doc. 155), va comunque rilevato che essendo passati ben oltre 5 anni tra lo scritto del 2008 (recte: 2009) e la scoperta dell’errore nel gennaio 2019, la pretesa, anche se l’interessata sostiene di essere stata in buona fede, è ormai prescritta (sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1), poiché solo i 5 anni precedenti il nuovo annuncio danno diritto, con la relativa scoperta dell’errore, ad una prestazione superiore (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1).

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che l’interessata ha diritto ad una rendita vedovile e per orfani, maggiorata, anche per il mese di gennaio 2014, ciò che corrisponde ad un importo a suo favore di complessivi CHF 45.-- (1'662 – 1632 + 831 – 816).

La ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali limitate all’esigua vittoria in causa.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ulteriori CHF 45.-- corrispondenti alla differenza tra le rendite dovute e le rendite versate per il mese di gennaio 2014. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2019.15

cs

Lugano

10 settembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° aprile 2019 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

Si tratta di un termine di perenzione che concerne le singole prestazioni e non il diritto originario (Stammrecht) (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nri. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350 e Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 24, n. 21, pag. 372; vedi anche il consid. 2.1.1 della STF 8C_233/2010, resa nella composizione di cinque giudici, del 7 gennaio 2011).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: TF), nella DTF 121 V 195 (= Pratique VSI 1997, pag. 186), circa il pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che“(…) anche se l’amministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione della nuova domanda. (…)”(regesto della DTF 121 V 195).

A conferma della propria giurisprudenza l’Alta Corte, nella succitata STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011 (resa nella composizione di cinque giudici), ha evidenziato che, nel caso in cui un assicuratore abbia omesso di trattare una domanda sufficientemente motivata, il pagamento di prestazioni arretrate si estende agli ultimi cinque anni precedenti la nuova domanda essendo le prestazioni più vecchie decadute (“(…)Übersieht ein Versicherungsträger eine hinreichend substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen. Diese Rechtsprechung gilt im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 ATSG und aArt. 48 Abs. 2 IVG, die insofern eine absolute Verwirkungsfrist beinhalten (BGE 129 V 433 E. 7 S. 438, 121 V 195 E. 5d S. 202; Urteile 9C_92/2008 E. 3 und M 12/06 E. 5.3).(…)”(STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1)).

Il TF si è confermato nella propria giurisprudenza nella STF 9C_336/2012 del 6 maggio 2013 consid. 3.2, non pubblicato nella DTF 139 V 289 ma inSVR 2013 AVS Nr. 12 pag. 47 (cfr. sentenza 9C_898/2017 del 25 ottobre 2018, consid. 3.5).

2.3.   In concreto, dagli atti di causa risulta che con decisione del 12 aprile 2002 (doc. 171) la Cassa ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di vedovanza ed il figlio __________ di una rendita per orfani, senza prendere in considerazione nel calcolo delle prestazioni di un reddito di fr. 36'594 conseguito nel 2001 dal defunto marito e che avrebbe permesso di aumentare l’importo delle rendite (cfr. doc. 174, 22 e 40). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

Il 4 settembre 2008 il __________, in rappresentanza della ricorrente, ha chiesto all’amministrazione il dettaglio del calcolo della rendita vedovile per verificare l’esattezza delle prestazioni versate (doc. 159).

La Cassa ha trasmesso quanto richiesto l’11 settembre 2008 (doc. 158).

Con scritto datato 27 gennaio 2008, verosimilmente in realtà del 2009, poiché ricevuto dall’amministrazione il 3 febbraio 2009 (cfr. doc. 155), l’interessata si è rivolta alla Cassa affermando di essere in possesso dei conteggi per stabilire la rendita vedovile ma di non essere in grado di calcolare se e in quale misura sono stati calcolati gli accrediti per compiti educativi ed ha chiesto spiegazioni in merito (doc. 155).

L’amministrazione ha risposto il 4 febbraio 2009 (doc. 154 e VIII/1).

Il 16 gennaio 2019 la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura (doc. 43), in base alla quale, dopo una verifica del foglio di calcolo, la Cassa, il 24 gennaio 2019 (doc. 42) ha rilevato la presenza di un reddito di fr. 36'594 non preso in considerazione nel calcolo della rendita vedovile e per orfani e con decisione del 4 febbraio 2019 ha ricalcolato le prestazioni dovute all’interessata ed al figlio, riconoscendo un importo di fr. 857 (oltre fr. 1'800 compensati con arretrati dovuti alla stessa Cassa) a favore della ricorrente per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 28 febbraio 2019 (doc. 11).

Stante la suddetta fattispecie, a ragione l’amministrazione in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2; cfr. anche la sentenza 32.2019.14 del 30 aprile 2019) ha ricalcolato l’ammontare delle prestazioni degli ultimi 5 anni.

Al riguardo va qui segnalata la DTF 129 V 433 nella quale l’Alta Corte, pronunciandosi sull’effetto temporale dell’aumento di un assegno per grandi invalidi–ritenuto che l’amministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nell’ambito delle revisioni del 1991 e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente emesse–, ha confermato il giudizio dell’autorità giudiziaria cantonale che ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 1995 vista la domanda di aumento dell’AGI del 10 aprile 2000.

Contestualmente il TF ha sviluppato la seguente considerazione:

Nella misura in cui la rendita o l’assegno per grandi invalidi è stato calcolato in maniera errata, vi è un diritto ad una correzione retroattiva dell’importo, ritenuto che il termine di perenzione di cui all’art. 24 cpv. 1 LPGA deve essere rispettato (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 24, pag. 378; art. 77 OAVS; DTF 124 V 324). La correzione deve intervenire non appena l’assicuratore, rispettivamente l’amministrazione, ha conoscenza dell’errore. Ciò non implica necessariamente un annuncio, ma la conoscenza dell’errore può avvenire anche in altro modo (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459).

In una sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011 (= SVR 2012, AI n. 28, pag. 116), in un caso relativo al calcolo di una prestazione dell’AI, dove l’amministrazione aveva inserito un assicurato in una scala delle rendite errata, non avendo tenuto conto delle norme transitorie della 4a revisione dell’AI in ambito di diritti acquisiti, il TF ha rilevato che “Der Beschwerdeführerin steht somit unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren ab Zeitpunkt der Einleitung der Rentenrevision, in deren Rahmen der Mangel im Oktober 2008 entdeckt wurde, und seit dem fehlerhaftem Herabsetzungsentscheid vom 29. Dezember 2004 der Anspruch auf eine ganze Rente zu.”

In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura in data 16 gennaio 2019 e l’errore di calcolo delle prestazioni AVS è stato scoperto il 24 gennaio 2019 (doc. 42, nota interna: “CI complementare del 2011 per il defunto marito”;“la rendita vedovile aumenta”).

Per cui, conformemente alla giurisprudenza (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1;sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011), la ricorrente ha diritto alle prestazioni più elevate con decorrenza dal mese di gennaio 2014 (DTF 129 V 433, consid. 7: “welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung berechnet wird(BGE 121 V 195)”; Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459) e non solo da febbraio 2014 come deciso con la decisione su opposizione impugnata.

L’interessata non può invece essere seguita laddove sostiene che già nel 2008, quando ha chiesto spiegazioni, l’amministrazione avrebbe dovuto accorgersi dell’errore e di conseguenza avrebbe diritto alla correzione delle prestazioni a partire da una data anteriore.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che non risulta dagli atti che la Cassa in quel momento si sia accorta dell’errore (cfr. doc. da 154 a 160), come del resto neppure la ricorrente che in quel periodo, per il tramite dell’allora rappresentante aveva ricevuto copia del foglio di calcolo (doc. 155), va comunque rilevato che essendo passati ben oltre 5 anni tra lo scritto del 2008 (recte: 2009) e la scoperta dell’errore nel gennaio 2019, la pretesa, anche se l’interessata sostiene di essere stata in buona fede, è ormai prescritta (sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1), poiché solo i 5 anni precedenti il nuovo annuncio danno diritto, con la relativa scoperta dell’errore, ad una prestazione superiore (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439;sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1).

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che l’interessata ha diritto ad una rendita vedovile e per orfani, maggiorata, anche per il mese di gennaio 2014, ciò che corrisponde ad un importo a suo favore di complessivi CHF 45.-- (1'662 – 1632 + 831 – 816).

La ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali limitate all’esigua vittoria in causa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad ulteriori CHF 45.-- corrispondenti alla differenza tra le rendite dovute e le rendite versate per il mese di gennaio 2014.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti