Sachverhalt
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto lamministrazione nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato le ragioni per le quali, a suo parere, la totalità del reddito da attività indipendente, ivi compreso quello conseguito in Italia va assoggettato agli oneri sociali in Svizzera. Dopo aver citato segnatamente gli art. 22 OAVS, 23 cpv. 1 e 4 OAVS, 9 lett. d LAVS, 9 cpv. 4 LAVS, e 13 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 ha stabilito che linsorgente è domiciliato in Svizzera dal 15 giugno 2013 e lattività svolta in Svizzera, alla luce dellammontare dei redditi conseguiti, non può essere considerata marginale. Lamministrazione ha poi esposto i motivi per i quali ha prelevato gli interessi di mora.
Seppur non ha preso posizione su ogni singola censura, la Cassa ha globalmente risposto alle contestazioni sollevate dal ricorrente, il quale con il ricorso ha diffusamente indicato le ragioni delle sue lagnanze.
In concreto non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Nel caso di specie il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a.l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b.la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione Stati membri della Comunità europea, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Secondo lart. 153a cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dellUnione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dellUnione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dellUnione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo dapplicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dellallegato II sezione A dellAccordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
Lart. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein.
Secondo lart. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dellUnione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dellallegato II dellAccordo sulla libera circolazione delle persone e dellallegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per lart. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni Stati membri dellUnione europea, Stati membri della Comunità europea, Stati dellUnione europea e Stati della Comunità europea designano gli Stati cui si applica lAccordo sulla libera circolazione delle persone.
A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dellAllegato II allALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; DTF 144 V 210; cfr. B. Kahil-Wolff, Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et dautres développements en termes dassujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.4. In concreto la Cassa ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2013 e nel 2014 (e i relativi interessi) da un cittadino svizzero e italiano, che lavora quale indipendente sia in Svizzera che in Italia e che ha notificato il proprio domicilio in Svizzera dal 15 giugno 2013, pur sostenendo di risiedere in Italia dove passerebbe la maggior parte del proprio tempo.
Ratione temporis è pertanto applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2014 (DTF 144 V 210; cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).
Il regolamento si applica pure ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente lavora sia in Svizzera sia in Italia (DTF 144 V 210).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).
2.5. L'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cpv. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio dellalex loci laboris; art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento (CE) 883/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1).
L'art. 11 del regolamento (CE) 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2014:
"1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 14 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."
Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) 883/2004).
Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.6.
2.6.1. In una recente sentenza 9C_614/2017 del 22 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 210 (cfr. a questo proposito: Peter Forster in: SZS 3/2019, Nr. 3, pag. 148 e seguenti) relativa ad un dentista che svolgeva la sua attività indipendente sia in Germania che in Svizzera, il TF ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per accertare, in relazione allobbligo di versare i contributi in materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente unattività indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo domicilio (consid. 6 e 7; cfr. regesto della sentenza).
Dalla sentenza emerge quanto segue.
Il ricorrente è cittadino germanico, risiede dal 1969 in Germania e dal 1998 vi svolge lattività di dentista indipendente. Nel 2006 ha deciso di aprire unattività indipendente a tempo parziale anche nel Canton Argovia, dove ha locato un monolocale. Nel 2010 ha ripreso insieme ad un collega uno studio dentistico nel Canton Basilea Campagna, dove dapprima ha vissuto in un appartamento in locazione e poi in un altro appartamento quale proprietario. Dal 1° febbraio 2006 è iscritto presso la Cassa di compensazione Arbeitgeber Basel quale indipendente dove paga i contributi sociali.
In data 6 maggio 2014 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti nel 2011 e nel 2012 sulla base anche del reddito germanico.
In sede di opposizione lassicurato ha sostenuto di dover pagare contributi unicamente sulla parte di reddito generata in Svizzera e non anche su quella germanica. La cassa ha respinto le opposizioni il 2 luglio 2014 affermando che in virtù del domicilio in Svizzera, in applicazione delle norme europee, egli doveva pagare i contributi su tutto il reddito da attività indipendente nel nostro Paese.
Linteressato ha inoltrato ricorso al TAF ed ha chiesto allautorità competente germanica una dichiarazione dellobbligo assicurativo in Germania, dove affermava di lavorare 3,5 giorni a settimana, ossia circa 15 giorni al mese. Lautorità germanica ha rilasciato il formulario E 101 in data 17 marzo 2015, indicando che linsorgente è affiliato quale indipendente in Germania dal 1° ottobre 1995 e dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2017 svolge unattività in Svizzera. Listituzione tedesca ha confermato lassoggettamento in Germania in applicazione dellart. 14a cpv. 2 del regolamento (CE) 1408/71. Il 12 maggio 2015 la Cassa di compensazione basilese ha scritto allautorità germanica, dichiarando il suo disaccordo. Questultima ha in sostanza mantenuto la sua posizione sulla base del domicilio in Germania, rinunciando allassoggettamento del reddito svizzero per il periodo dal 2006 al 2010 dopo insistenze della Cassa basilese.
Il TAF ha respinto il ricorso con sentenza del 27 giugno 2017.
Il TF ha accolto il ricorso dellassicurato e rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione per i seguenti motivi.
Di regola, alla persona che esercita unattività indipendente vanno applicate le norme dello Stato nel quale lavora (DTF 144 V 210, consid. 6.2.1). Uneccezione è data nel caso in cui una persona esercita abitualmente unattività lavorativa indipendente in due o più Stati; in tal caso è assoggettato alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 882/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). La norma si applica ad una persona che contemporaneamente o alternativamente esercita una o più attività lavorative indipendenti in due o più Stati membri, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche di queste attività (art. 14 cpv. 6 regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Lesercizio di una parte sostanziale dellattività indipendente in uno Stato membro significa che la persona interessata svolge una parte quantitativamente importante (quantitativ erheblichen Teil), che non necessariamente deve corrispondere alla parte più importante dellattività (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). A titolo orientativo sono presi in considerazione il fatturato, lorario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Se nellambito della valutazione complessiva con i criteri appena citati si giunge ad una quota inferiore al 25%, ciò è un indizio per ritenere che una parte importante dellattività non viene svolta in quello Stato (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2, con rinvio allart. 14 cpv. 8 lett. b regolamento (CE) 987/2009). Anche al termine di tale esame vale il principio secondo cui la persona assicurata va trattata come se esercitasse linsieme delle sue attività e riscuotesse linsieme delle sue retribuzioni nello Stato membro in questione (DTF 1444 V 210, con riferimento allart. 13 cpv. 5 regolamento 883/2004).
Il Titolo 5 (disposizioni varie) del regolamento (CE) 883/2004, allart. 76 cpv. 6 prevede che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, listituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta listituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.
Lart. 16 del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) regola la procedura per lapplicazione dellarticolo 13 del regolamento (CE) 883/2004.
La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa listituzione designata dallautorità competente dello Stato membro di residenza (art. 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009).
Listituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile allinteressato, tenuto conto dellarticolo 13 del regolamento di base e dellarticolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. Listituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui unattività è esercitata (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009).
La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi listituzione designata dallautorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).
Quando unincertezza sullidentificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile allinteressato è determinata di comune accordo, tenuto conto dellarticolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dellarticolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica larticolo 6 del regolamento di applicazione (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).
Listituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente linteressato (art. 16 cpv. 5 del regolamento (CE) 987/2009).
Se linteressato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dellistituzione designata dallautorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dellinteressato, eventualmente tramite unaltra istituzione interessata (art. 16 cpv. 6 del regolamento (CE) 987/2009).
Nel capitolo II, allart. 6 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 (Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni), figura che salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo lapplicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri (cfr., circa la procedura applicabile secondo gli art. 6 e 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 la decisione A1 della commissione amministrativa per la coordinazione dei sistemi dellassicurazione sociale del 12 giugno 2009 citata nella DTF 144 V 210 consid. 6.3.2.2. in fine).
Per lart. 7 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e listituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dellimporto di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dellinteressato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. Per il cpv. 2 un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti allistituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
Infine, il capitolo III del regolamento (CE) 987/2009 (Altre disposizioni generali dapplicazione del regolamento di base), allart. 11 cpv. 1 prevede che in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dellinteressato tra cui: i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui lattività è esercitata abitualmente, la stabilità dellattività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro, ii) situazione familiare e legami familiari, iii) esercizio di attività non retribuita, iv) per gli studenti, fonte del loro reddito, v) alloggio, in particolare quanto permanente, vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo (art. 11 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210 consid. 6.3.3 con rinvio alla DTF 142 V 590 consid. 6.1).
Nel merito il Tribunale federale (DTF 144 V 210 consid.7.1-7.2.2.1), ha dapprima evidenziato (consid. 7.1) che linsorgente lavora quale dentista indipendente sia in Germania che in Svizzera e di conseguenza, di principio, è assoggettato nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e art. 14 del regolamento (CE) 987/2009).
In seguito ha rilevato che lautorità amministrativa competente germanica ha compilato il formulario E 101 ritenendo che il ricorrente, in applicazione dellart. 14a cpv. 2 del regolamento 1408/71, dovesse essere affiliato in Germania (consid. 7.2). La cassa di compensazione svizzera si è tuttavia opposta (consid. 7.2).
LAlta Corte ha rilevato che la decisione dellamministrazione pubblica tedesca deve essere coordinata con le decisioni degli assicuratori svizzeri (consid. 7.2.1 con rinvio alla sentenza 9C_301/2014 del 24 novembre 2014). Tuttavia, nessun accordo è intervenuto tra le parti. Neppure è stato dato avvio alla procedura prevista dallart. 76 cpv. 6 del regolamento (CE) 883/2004.
Il TAF ha rilevato che in assenza di una decisione definitiva e vincolante per le autorità svizzere, la residenza abituale del ricorrente per stabilire lo Stato competente avrebbe dovuto essere determinata applicando il diritto svizzero e senza prendere in considerazione i criteri orientativi dellart. 14 cpv. 8 del regolamento (CE) 987/2009 (consid. 7.2.1 in fine).
Il TF ha invece deciso che la sentenza del TAF non può essere confermata (consid. 7.2.2) e che va applicata la procedura di cui allart. 16 del regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dellart. 13 del regolamento (CE) 883/2004.