Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 en septembre 1973. Mais on ignore si la réclamation de la créancière est justifiée et si l'intéressé ne possède pas quelques économies qui le rendraient solvable pour la somme qu'il doit peut-être, ce qui n'est pas exclu même d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. art. 3 al. 1 lit. b LPC). On ne sait pas non plus si l'assuré est partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, s'il risque de l'être, et si une autorité, une institution (peut-être la Résidence S.) ou une personne est chargée de veiller sur ses intérêts dans le cadre de la prévoyance sociale. Dans ces circonstances, il faut admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76 al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un recours.” A torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013). Come rileva giustamente l’amministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero 10027 DR). La rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere di principio versati direttamente alla persona assicurata. Essi potrebbero essere eccezionalmente pagati direttamente alla Residenza RA 1 solo se quest’ultima avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o se l’assistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173). Il concetto di assistenza di cui all’art. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì come “ gestione di affari in maniera permanente ” (cfr. DTF 101 V 17 consid. 2; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: “ […] Als Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist […] ”), nel senso che il terzo non deve per forza assistere l’avente diritto da un punto di vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297). Non vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo “ morale” di assistenza per la gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA nei confronti della ricorrente. Neppure vi è un qualsiasi obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella gestione degli affari. Non è infatti sufficiente a far sorgere un obbligo “ legale” (“ex lege”) la sottoscrizione della “ dichiarazione della gestione amministrativa dell’utente ” firmata dalla ricorrente in data 26 marzo 2012 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere considerata tale l’art. __________ dell’” Ordinanza Municipale del Comune di __________ __________ ”, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire l’amministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite, ecc.) e che ha portato l’insorgente alla firma, in data 26 marzo 2012, del relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la “ gestione amministrativa ” sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente dalla legge. Lo stesso concetto vale per richiesta generica di “ pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AVS a terzi ” inoltrata l’8 giugno 2015 (doc. A9). Conformemente a quanto sostenuto dall’amministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria. La casa anziani non rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA (cfr. il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173). L’assistenza nel caso di specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nell’assistenza sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione, gestire l’amministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di curatore assegnata dall’Autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da un’autorità competente in merito. La Residenza RA 1 non ha compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli scopi della Residenza RA 1: __________: “ In essa si svolgono attività riconosciute nell’ambito della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ”; “ La presa a carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto equilibrato tra persone assistite e personale specializzato ” ; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3 ) . In sintesi, l’istituto Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere il rischio concreto che l’istituto compensi le prestazioni versate con crediti nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014 del 13 marzo 2015). Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere direttamente versati nelle mani della ricorrente. Quanto alla censura relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed all’invocata violazione dei principi di sussidiarietà e di economicità relativamente all’eventuale nomina di un curatore, va evidenziato come l’interessata debba semplicemente aprire un conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I, pag. 7). In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2018.27-28
cs
Lugano
12 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto,in fatto
1.3. RI 1, rappresentata dalla Residenza RA 1 e per essa il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone lannullamento e domandando che la Cassa sia condannata a versare sia la rendita AVS che lassegno per grandi invalidi sul nuovo conto postale intestato alla Residenza RA 1 (doc. I). La ricorrente sostiene che vi sarebbe un obbligo legale di assistenza ai sensi dellart. 20 LPGA poiché con contratto del 26 marzo 2012 la Residenza RA 1 si è impegnata a gestire la sua amministrazione dietro compenso di fr. 50 al mese, le condizioni di motricità non le permetterebbero di recarsi mensilmente allufficio postale per ritirare le prestazioni, non vi sarebbero le condizioni per una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC (i compiti del curatore sono già svolti dalla casa anziani), un versamento alla Residenza RA 1 garantirebbe la sua autonomia finanziaria.
1.4. Con risposta dell8 ottobre 2018 la Cassa CO 1 ha richiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).