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30.2016.34

Assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AVS. Richiesta respinta poiché l'assicurato risiede in un istituto (definizione) ai sensi dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS

Ticino · 2016-08-29 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all’igiene personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e all’esterno) e stabilire contatti.

E. 9 cpv. 1 LAnz). Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana. A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11 cpv. 5 LAnz). Per l'art. 16 LAnz, ogni struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della LAMal. Ogni struttura sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz). 2.11.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente vive stabilmente in un appartamento protetto presso la __________ a __________. Basandosi sulla Legge sanitaria, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un albo delle strutture e dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in particolare ha stilato una lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/ StruttureServizi/CPA.pdf), aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti, le strutture ed il relativo numero di letti autorizzati. La __________ figura in questo elenco con l’indicazione di __________ letti. La __________ ha dunque ottenuto l'autorizzazione ad esercitare in virtù dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan. Da ciò discende che tale struttura rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone di una autorizzazione d'esercizio cantonale. Di conseguenza, in virtù dell'art. 43bis cpv. 4 OAVS, va ritenuto che, soggiornando in un istituto, l'assegno grandi invalidi di grado esiguo di cui il ricorrente potrebbe usufruire, decada. Essendo data, in concreto, una delle due condizioni alternative della definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, ossia l'autorizzazione quale istituto, non occorre verificare se la __________ sia, pure, una struttura riconosciuta dal Cantone come istituto. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 maggio 2016, con cui la Cassa ha confermato la decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi del 14 marzo 2016, deve di conseguenza essere respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.30.2016.34

KE/gm

Lugano

29 agosto 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)

ritenuto,in fatto

L’assistente sociale incaricata ha inoltre costatato nel suo rapporto che l’assicurato non necessita di una sorveglianza personale poiché la stessa è collettiva all’interno dell’istituto (cfr. doc. 125).

La Cassa postula pertanto l’integrale conferma della sua decisione su opposizione del 25 maggio 2016. Il 29 luglio 2016 (doc. V) all’assicurato è stata offerta la possibilità di replicare e di produrre nuove prove.

in diritto

in ordine

nel merito

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all’igiene personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e all’esterno) e stabilire contatti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti