Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________ che l’indennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________ (doc. 3, inc. 30.2016.23). Il 1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________ della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dall’importo di fr. 66'000.-- versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella convenzione si precisa che “ la somma di denaro corrispostale della RI 1 non è da intendersi quale salario ” (doc. E2, inc. 30.2016.23). Il 30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a proposito dell’” indennità in qualità di veterinario di __________ ”, informandola circa il pagamento dei contributi sociali sull’indennità annuale versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa “ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali ” (doc. 4, inc. 30.2016.22). L’amministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________ del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________. Il 23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario determinante l’importo di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI 1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________ (doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto l’importo di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc. 1/1). Il 21 dicembre 2015, preso atto che l’indennità fissa versata negli anni 2013 e 2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali l’amministrazione ha chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc. 30.2016.23). Quest’ultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i costi di trasferta necessari all’adempimento del suo servizio e che l’indennità versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23). 2.12. In concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge un’attività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e l’indennità versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082 DSD). Gli elementi in favore di un’attività subordinata sono infatti nettamente prevalenti. Il veterinario è tenuto ad intervenire all’interno del comprensorio della __________ e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero di interventi eseguiti e dall’attività da lui svolta. Il rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si assume alcun rischio d’incasso poiché la __________ versa il dovuto regolarmente. L’art. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento dell’indennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso, similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente a quanto avviene usualmente nell’ambito di un’attività indipendente dove l’onorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha effettivamente fornito la sua prestazione. Il capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi all’assicurazione facoltativa (art. 4 LAINF). Allo stesso modo l’obbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come l’inserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta, l’obbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di un’attività indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva, che deve risarcire l’altra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative. Non va poi dimenticato che l’art. 4 del capitolato prevede espressamente che l’importo di fr. 66’000 è un’indennità annuale lorda comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi . Ad ulteriore comprova che l’indennità in esame proviene da un’attività dipendente vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali sull’importo versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15 aprile 2009. Inoltre, anche se di norma la qualifica dell’attività svolta effettuata dall’autorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr. consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche l’ufficio di tassazione per l’anno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario determinante ed il ricorrente non lo ha contestato. Questo importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dell’art. 9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, l’importo conseguito sfuggirebbe a qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero dovuto prevedere che si tratta di un’indennità lorda comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi (art. 4 del capitolato), né sarebbe stato possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare dell’indennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1 agli oneri assicurativi del titolare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il veterinario di __________ a contrarre un’assicurazione per la Cassa pensione ai sensi della legge federale in materia (LPP). Del resto, per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l ' esistenza di spese generali ai sensi dell ' art. 9 OAVS soltanto se l ' esercizio dell ' attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari ( STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b). Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d' importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche. A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser , op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.). Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4). Nel caso di specie l’autorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa direttamente legata all’attività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già state conteggiate nella contabilità dell’attività professionale indipendente (doc. VII, 30.2016.23). Contro le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i reclami. Tuttavia, la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito dell’attività indipendente del medico veterinario (cfr. per l’inc. 30.2016.22: risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione [doc. A] punto 5]; per l’inc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9 [decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente dedotte dal reddito dell’attività dipendente (cfr. anche doc. D inc. 30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene spiegato che “ le spese di trasferta del veterinario di __________ (come attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul salario determinante) sono già considerate dall’autorità fiscale nella definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS) ”). Gli insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc. I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente. Ne segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l’indennità prevista dal Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi. 2.13. Per quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del reddito poiché i contributi dovuti sull’importo percepito dalla RI 1 sarebbero già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che, essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva del resto che “ purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei contributi da versare ” (doc. I, inc. 30.2016.23). 2.14. I ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre ritenuto l’indennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario. Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). In concreto già nel 2012 l’importo conseguito dal veterinario ricorrente è stato considerato quale salario determinante e la RI 1 nell’ottobre 2013 ha soluto i contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti. 2.15. Resta da esaminare l’importo sul quale devono essere pagati i contributi. Il Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce un ammontare di fr. 66'000 all’anno, con possibilità di subdelega. Il 1° giugno 2012, con l’accordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40 giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dall’importo di fr. 66’000 (cfr. doc. E2, inc. 30.2016.22). Nella decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22) e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto 10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto l’importo ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr. 10'000 “ verranno perciò caricati sul conto individuale ” della medico veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22). Tuttavia, nella misura in cui la ripresa concerne anche un’altra persona assicurata, la Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così la possibilità di esprimersi in merito. Infatti, per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3). Quali ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2). Infine, quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione dell'amministrazione. Cfr. anche sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007; sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 1.2; sentenza 9C_461/2012 del 24 ottobre 2012. Ne segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e l’incarto rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente l’importo di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
E. 2.3 Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. 2.4. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000). 2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa ( Rehbinder , Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer , Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
E. 2.6 Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
E. 2.7 Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3). Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). 2.8. Per quanto concerne più specificatamente l’attività dei medici, dei dentisti e dei veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue. Ai sensi del marg. 4080 DSD, in generale l’elemento decisivo per qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il medico ottiene la retribuzione (con medico s’intendono anche il dentista e il veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali sulla distinzione tra reddito di un’attività dipendente e reddito di un’attività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire importanti indicazioni. Per il marg. 4081 DSD fa parte del salario determinante il reddito che il medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico percepisca la retribuzione quale guadagno di un’attività principale o accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa). Il reddito di un’attività dipendente comprende in particolare: marg. 4082 DSD – le indennità versate per l’esercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza d’armi, veterinario distrettuale, di confine, ispettore veterinario; marg. 4083 DSD – le retribuzioni per un’attività svolta in istituti, laboratori od ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.; marg. 4084 DSD – le retribuzioni concesse per l’attività di medico in una stazione balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in un’azienda o in una fabbrica o di medico di fiducia in un’amministrazione o in una cassa malati ; marg. 4085 DSD
– le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal diritto civile (cosiddetta indennità di residenza); marg. 4086 DSD – gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa, pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto un’indennità di residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune che versa l’indennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dell’attività indipendente. Lo stesso dicasi per l’indennità di residenza delle levatrici, che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia l’obbligo di prestare delle cure. Secondo il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un proprio studio fa parte del reddito dell’attività indipendente. Per il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e segg. Esempi:
- marg. 4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo personale. - marg. 4090 DSD: un Comune incarica un medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è sovraccarico di lavoro. - marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente . Circa i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD, cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra l’altro quanto segue. Per il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se l’attività è esercitata a titolo accessorio. Secondo il marg. 4007 DSD l e persone che esercitano una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente. Ai sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di: - notai - spazzacamini - giardinieri di cimiteri e affossatori - controllori di riscaldamenti a nafta - levatrici - ecc. Il marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima parte. Secondo il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza (v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno tuttavia parte del s alario determinante. Definizione dei termini Per il marg. 4011 DSD le sportule sono tasse dovute per atti ufficiali e sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione dell’atto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici d’esecuzione e i funzionari fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali . Ai sensi del marg. 4012 DSD le indennità giornaliere sono retribuzioni assegnate a giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc. Queste indennità sono un vero e proprio “salario giornaliero” e fanno parte del salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso designate “gettoni di presenza” e viceversa. Per la valutazione ai sensi dell’AVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.
E. 2.9 Va ancora evidenziato che l’art. 24 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10 febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone l’accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame. L’art. 83 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre 2015 (BU 2015, pag. 528), che “ il contratto disciplina il rapporto d’impiego fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare e al suo supplente ”. Nel Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno di una nuova legge sull’agricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e 23, poi diventati 24 e 25, si legge che “ viene riconfermata l’esigenza del sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le malattie in genere, per l’igiene delle carni e l’assistenza sanitaria come pure per la protezione degli animali. La condotta, stanziando un’indennità annua al veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza computo delle spese di trasferta, svolge un’importante funzione sociale, specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle zone più discoste del Cantone “. Nel rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di nuova Legge sull’agricoltura, a proposito dell’art. 24 (art. 22 del Messaggio), figura, a pag. 35, che “ la Commissione propone di aggiungere una definizione delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta ”. Il 10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra l’altro, dell’art. 24 della legge sull’agricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte veterinarie “ hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni ” ed è pure stato introdotto l’art. 25b per il quale “ il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all’approvazione del Consiglio di Stato ”. Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015. Per l’art. 83 cpv. 1 del regolamento “ il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare ”. Nel Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione parziale della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 figura che “ con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato un’adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie animali, mettono un po’ in dubbio la validità del concetto creato con l’istituzione delle condotte. Nell’ambito della revisione della Legge, sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l’idea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto continuare a osservare l’evoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica ”; pag. 35-36 del messaggio). Circa l’art. 24 cpv. 2 “ si è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere le attività delle condotte ”. 2.10. In concreto oggetto del contendere è la qualifica dell’importo ricevuto dal ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________. Il mandato di prestazione tra quest’ultima e il Veterinario Dott. RICO2 1 sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc. 30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in considerazione le modifiche della legge sull’agricoltura e del regolamento entrate in vigore nel corso del 2015. Del resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se l’indennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “ Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist "). 2.11. In concreto il veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare loro unicamente l’onorario per le cure prestate all’animale ad esclusione delle spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con l’automobile. Dal “ capitolato ” fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009, applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________ (doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dell’art. 3 del capitolato, il titolare presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà un’indennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare (art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d). Per l’art. 4 del capitolato l’indennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--, comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali salvo accordo diverso. L’art. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo l’art. 6 del capitolato “ il titolare non ha diritto a indennità supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo ”. L’art. 7 del capitolato prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo l’art. 8 del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dell’art. 9 del capitolato il titolare è tenuto a contrarre un’assicurazione per la Cassa pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo l’art. 10 del capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e approvate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia. Il
E. 2.16 I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il TCA dovesse ritenere necessaria un’udienza per chiarire ulteriormente la fattispecie. Questo Tribunale rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una “ domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica ” (le parti hanno affermato di rimanere a disposizione per un’udienza, se ritenuta necessaria [cfr. doc. I, inc. 30.2016.22+23]), questo TCA rinuncia all’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “ vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU ” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Questo Tribunale rinuncia pure all’assunzione di ulteriori prove, essendo quelle prodotte e quelle raccolte dal TCA sufficienti per decidere nel merito della vertenza. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
E. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6.Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7.Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.8. Per quanto concerne più specificatamente lattività dei medici, dei dentisti e dei veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue.
Ai sensi del marg. 4080 DSD, in generalelelemento decisivo per qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il medico ottiene la retribuzione (con medico sintendono anche il dentista e il veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali sulla distinzione tra reddito di unattività dipendente e reddito di unattività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire importanti indicazioni.
Per il marg. 4081 DSD fa parte delsalario determinanteil reddito che il medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico percepisca la retribuzione quale guadagno di unattività principale o accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa).
Il reddito di unattività dipendente comprende in particolare:
marg. 4082DSD le indennità versate per lesercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza darmi, veterinario distrettuale, di confine, ispettore veterinario;
marg. 4083 DSD le retribuzioni per unattività svolta in istituti, laboratori od ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.;
marg. 4084 DSD le retribuzioni concesse per lattività di medico in una stazione balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in unazienda o in una fabbrica o di medico di fiducia in unamministrazione o in una cassa malati;
marg. 4085 DSD le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal diritto civile (cosiddetta indennità di residenza);
marg. 4086 DSD gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa, pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto unindennità di residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune che versa lindennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dellattività indipendente. Lo stesso dicasi per lindennità di residenza delle levatrici, che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia lobbligo di prestare delle cure.
Secondo il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un proprio studio fa parte del reddito dellattività indipendente.
Per il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e segg.
Esempi:
- marg. 4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo personale.
- marg. 4090 DSD:un Comune incarica un medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è sovraccarico di lavoro.
- marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente.
Circa i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD, cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra laltro quanto segue.
Per il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se lattività è esercitata a titolo accessorio.
Secondo il marg. 4007 DSDle persone che esercitano una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente.
Ai sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di:
- notai
- spazzacamini
- giardinieri di cimiteri e affossatori
- controllori di riscaldamenti a nafta
- levatrici
- ecc.
Il marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima parte.
Secondo il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza (v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno tuttavia parte del salario determinante.
Definizione dei termini
Per il marg. 4011 DSD lesportulesono tasse dovute per atti ufficiali e sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione dellatto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici desecuzione e i funzionari fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali.
Ai sensi del marg. 4012 DSD leindennità giornalieresono retribuzioni assegnate a giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc. Queste indennità sono un vero e proprio salario giornaliero e fanno parte del salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso designate gettoni di presenza e viceversa. Per la valutazione ai sensi dellAVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.
2.9. Va ancora evidenziato che lart. 24 della legge sullagricoltura del 3 dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10 febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone laccesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame. Lart. 83 del regolamento sullagricoltura del 23 dicembre 2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre 2015 (BU 2015, pag. 528), che il contratto disciplina il rapporto dimpiego fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente lindennità versata al titolare e al suo supplente.
Nel Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno di una nuova legge sullagricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e 23, poi diventati 24 e 25, si legge che viene riconfermata lesigenza del sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le malattie in genere, per ligiene delle carni e lassistenza sanitaria come pure per la protezione degli animali. La condotta, stanziando unindennità annua al veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza computo delle spese di trasferta, svolge unimportante funzione sociale, specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle zone più discoste del Cantone.
Nel rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di nuova Legge sullagricoltura, a proposito dellart. 24 (art. 22 del Messaggio), figura, a pag. 35, che la Commissione propone di aggiungere una definizione delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta.
Il 10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra laltro, dellart. 24 della legge sullagricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni ed è pure stato introdotto lart. 25b per il quale il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace allapprovazione del Consiglio di Stato. Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015. Per lart. 83 cpv. 1 del regolamento il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente lindennità versata al titolare.
Nel Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione parziale della Legge sullagricoltura del 3 dicembre 2002 figura che con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato unadeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie animali, mettono un po in dubbio la validità del concetto creato con listituzione delle condotte. Nellambito della revisione della Legge, sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché lidea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto continuare a osservare levoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica; pag. 35-36 del messaggio). Circa lart. 24 cpv. 2 si è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere le attività delle condotte.
2.10. In concreto oggetto del contendere è la qualifica dellimporto ricevuto dal ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________.
Il mandato di prestazione tra questultima e il Veterinario Dott. RICO2 1 sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc. 30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in considerazione le modifiche della legge sullagricoltura e del regolamento entrate in vigore nel corso del 2015.
Del resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se lindennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005;cfr.DTF 122 V 169, al consid.6a)aa): Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
2.11. In concreto il veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare loro unicamente lonorario per le cure prestate allanimale ad esclusione delle spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con lautomobile.
Dal capitolato fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009, applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________ (doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dellart. 3 del capitolato, il titolare presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà unindennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e delleconomia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare (art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d).
Per lart. 4 del capitolato lindennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--, comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali salvo accordo diverso. Lart. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo lart. 6 del capitolato il titolare non ha diritto a indennità supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo. Lart. 7 del capitolato prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo lart. 8 del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sullassicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dellart. 9 del capitolato il titolare è tenuto a contrarre unassicurazione per la Cassa pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo lart. 10 del capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali proposte dallOrdine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e approvate dal Dipartimento delle finanze e delleconomia.
Il 2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________ che lindennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________ (doc. 3, inc. 30.2016.23).
Il 1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________ della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dallimporto di fr. 66'000.-- versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella convenzione si precisa che la somma di denaro corrispostale della RI 1 non è da intendersi quale salario (doc. E2, inc. 30.2016.23).
Il 30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a proposito dellindennità in qualità di veterinario di __________, informandola circa il pagamento dei contributi sociali sullindennità annuale versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali (doc. 4, inc. 30.2016.22). Lamministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________ del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________.
Il 23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario determinante limporto di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI 1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________ (doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto limporto di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc. 1/1).
Il 21 dicembre 2015, preso atto che lindennità fissa versata negli anni 2013 e 2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali lamministrazione ha chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc. 30.2016.23). Questultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i costi di trasferta necessari alladempimento del suo servizio e che lindennità versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23).
2.12. In concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge unattività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e lindennità versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082 DSD).
Gli elementi in favore di unattività subordinata sono infatti nettamente prevalenti.
Il veterinario è tenuto ad intervenire allinterno del comprensorio della __________ e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero di interventi eseguiti e dallattività da lui svolta.
Il rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si assume alcun rischio dincasso poiché la __________ versa il dovuto regolarmente. Lart. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento dellindennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso, similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente a quanto avviene usualmente nellambito di unattività indipendente dove lonorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha effettivamente fornito la sua prestazione.
Il capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi allassicurazione facoltativa (art. 4 LAINF).
Allo stesso modo lobbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come linserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta, lobbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di unattività indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva, che deve risarcire laltra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative.
Non va poi dimenticato che lart. 4 del capitolato prevede espressamente che limporto di fr. 66000 è unindennità annualelordacomprensiva della partecipazioneagli oneri assicurativi.
Ad ulteriore comprova che lindennità in esame proviene da unattività dipendente vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali sullimporto versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15 aprile 2009. Inoltre, anche se di norma laqualificadellattività svolta effettuata dallautorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr. consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche lufficio di tassazione per lanno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario determinante ed il ricorrente non lo ha contestato.
Questo importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dellart. 9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, limporto conseguito sfuggirebbe a qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero dovuto prevedere che si tratta di unindennitàlordacomprensiva dellapartecipazione agli oneri assicurativi(art. 4 del capitolato), né sarebbe stato possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare dellindennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1 agli oneri assicurativi del titolare nellambito dellassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sullassicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il veterinario di __________ a contrarre unassicurazione per la Cassa pensione ai sensi della legge federale in materia (LPP).
Del resto,per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2;Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientementedettagliatoed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando unimporto forfetario(STF 9C_412/2007, consid.3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid.4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140;Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Nel caso di specie lautorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa direttamente legata allattività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già state conteggiate nella contabilità dellattività professionale indipendente (doc. VII, 30.2016.23).
Contro le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i reclami.
Tuttavia, la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito dellattività indipendente del medico veterinario (cfr. per linc. 30.2016.22: risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione [doc. A] punto 5]; per linc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9 [decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente dedotte dal reddito dellattività dipendente (cfr. anche doc. D inc. 30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene spiegato che le spese di trasferta del veterinario di __________ (come attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul salario determinante) sono già considerate dallautorità fiscale nella definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS)).
Gli insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc. I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente.
Ne segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che lindennità prevista dal Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi.
2.13. Per quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del reddito poiché i contributi dovuti sullimporto percepito dalla RI 1 sarebbero già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che, essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva del resto che purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei contributi da versare (doc. I, inc. 30.2016.23).
2.14. I ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre ritenuto lindennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario.
Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dallart. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dellamministrato nei confronti dellautorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che lamministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, uninformazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare lamministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
In concreto già nel 2012 limporto conseguito dal veterinario ricorrente è stato considerato quale salario determinante e la RI 1 nellottobre 2013 ha soluto i contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti.
2.15. Resta da esaminare limporto sul quale devono essere pagati i contributi.
Il Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce un ammontare di fr. 66'000 allanno, con possibilità di subdelega.
Il 1° giugno 2012, con laccordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40 giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dallimporto di fr. 66000 (cfr. doc. E2, inc. 30.2016.22).
Nella decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22) e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto 10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto limporto ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr. 10'000 verranno perciò caricati sul conto individuale della medico veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22).
Tuttavia, nella misura in cui la ripresa concerne anche unaltra persona assicurata, la Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così la possibilità di esprimersi in merito.
Infatti, per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).
Ne segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e lincarto rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente limporto di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2.16. I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il TCA dovesse ritenere necessaria unudienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali su fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e lincarto è rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che decida circa limporto di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2016.22+23
cs
Lugano
3 agosto 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 21 aprile 2016 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 7 marzo 2016 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
Nella concreta evenienza, visto che iricorsi del 21 aprile 2016 presentati dal dr. med. Vet. RICO2 1 e dalla RI 1 di __________ concernono la medesima fattispecie, sollevano i medesimi temi giuridici e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da ununica autorità (CO 1), per economia processuale le proceduresono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.5. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di unattività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dallassicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dellattività, le spese generali incorse sono sopportate dallassicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di unattività lucrativa indipendente è lesercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di unattività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando lassicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante lattività svolta, è integrato nellazienda di questultimo, e non può praticamente esercitare unaltra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.;Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso lesistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dellassicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Lallora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6.Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da unattività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.7.Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare unattività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne linvestimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto laccento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.8. Per quanto concerne più specificatamente lattività dei medici, dei dentisti e dei veterinari, le direttive sul salario determinante (di seguito: DSD), ai marginali 4080 e seguenti prevedono quanto segue.
Ai sensi del marg. 4080 DSD, in generalelelemento decisivo per qualificare la distribuzione (recte: la retribuzione) è la situazione in cui il medico ottiene la retribuzione (con medico sintendono anche il dentista e il veterinario). Per decidere su questo punto sono determinanti le norme generali sulla distinzione tra reddito di unattività dipendente e reddito di unattività indipendente (v. la Prima parte). Il contratto può fornire importanti indicazioni.
Per il marg. 4081 DSD fa parte delsalario determinanteil reddito che il medico consegue in situazione dipendente. Non è rilevante che il medico percepisca la retribuzione quale guadagno di unattività principale o accessoria (oltre alla gestione di uno studio privato) e nemmeno il genere della retribuzione (indennità fissa o calcolata in base a una tariffa).
Il reddito di unattività dipendente comprende in particolare:
marg. 4082DSD le indennità versate per lesercizio di una funzione regolata dal diritto pubblico (v. i N. 4006 e segg.), quale medico e dentista scolastici (v. i N. 4103 e segg.), medico cantonale, condotto e distrettuale, medico di una piazza darmi, veterinario distrettuale, di confine, ispettore veterinario;
marg. 4083 DSD le retribuzioni per unattività svolta in istituti, laboratori od ospizi, a condizione che il medico sia obbligato per contratto a prestare i suoi servizi regolarmente o secondo le necessità. Per ciò che riguarda i medici che lavorano in ospedale, v. i N. 4092 e segg.;
marg. 4084 DSD le retribuzioni concesse per lattività di medico in una stazione balneare o di cura appartenente a un Comune, di medico in unazienda o in una fabbrica o di medico di fiducia in unamministrazione o in una cassa malati;
marg. 4085 DSD le indennità pagate da Comuni, consorzi o casse malati ad un medico tenuto a curare gli abitanti di un Comune secondo un rapporto di servizio regolato dal diritto civile (cosiddetta indennità di residenza);
marg. 4086 DSD gli onorari per cure mediche, calcolati in base a una tariffa fissa, pagati direttamente al medico dagli abitanti di un Comune che lo ha nominato medico condotto, purché il medico percepisca già per contratto unindennità di residenza da parte del Comune. In questo caso il datore di lavoro è il Comune che versa lindennità. Il Comune deve tuttavia garantire per contratto al medico il pagamento degli onorari non pagati di questo gruppo di pazienti. Gli onorari versati da pazienti non appartenenti alla cerchia di persone che il medico è tenuto a curare fanno invece parte del reddito dellattività indipendente. Lo stesso dicasi per lindennità di residenza delle levatrici, che viene corrisposta ad ogni parto e senza che vi sia lobbligo di prestare delle cure.
Secondo il marg. 4087 DSD il reddito conseguito dal medico con la gestione di un proprio studio fa parte del reddito dellattività indipendente.
Per il marg. 4088 DSD appartengono a questo reddito anche le retribuzioni versate al medico da autorità o privati per la visita o la cura di persone da questi inviati, purché non siano soddisfatte le condizioni figuranti nei N. 4081 e segg.
Esempi:
- marg. 4089 DSD: Una fabbrica incarica il medico di visitare collettivamente il suo personale.
- marg. 4090 DSD:un Comune incarica un medico di vaccinare gli allievi delle scuole, poiché il medico scolastico è sovraccarico di lavoro.
- marg. 4091 DSD: la polizia incarica il medico di curare la vittima di un incidente.
Circa i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico, i marg. 4006 e seguenti DSD, cui viene accennato nel numero 4082 DSD, prevedono tra laltro quanto segue.
Per il marg. 4006 DSD percepiscono un reddito per un tale rapporto di servizio funzionari e impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituti e corporazioni di diritto pubblico, nonché le persone che lo Stato chiama ad esercitare una funzione pubblica. Questo reddito fa parte del salario determinante anche se lattività è esercitata a titolo accessorio.
Secondo il marg. 4007 DSDle persone che esercitano una funzione pubblica assumendo personalmente un rischio economico conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente.
Ai sensi del marg. 4008 DSD ciò è parzialmente il caso di:
- notai
- spazzacamini
- giardinieri di cimiteri e affossatori
- controllori di riscaldamenti a nafta
- levatrici
- ecc.
Il marg. 4009 DSD per la destinazione (recte: distinzione) tra attività lucrativa dipendente e indipendente rinvia ai principi generali esposti nella Prima parte.
Secondo il marg. 4010 DSD Le indennità fisse concesse dalla collettività, quali stipendi, indennità annue o giornaliere (v. il N. 4012), gettoni di presenza (v. per analogia i N. 2046 e segg.) e le sportule (v. il N. 4011), fanno tuttavia parte del salario determinante.
Definizione dei termini
Per il marg. 4011 DSD lesportulesono tasse dovute per atti ufficiali e sono pagate al funzionario dalla persona che gli richiede la realizzazione dellatto. Ricevono sportule gli ispettori delle carni, gli ispettori del bestiame, in certi Cantoni i funzionari degli uffici desecuzione e i funzionari fiscali, i segretari comunali, i presidenti dei tribunali.
Ai sensi del marg. 4012 DSD leindennità giornalieresono retribuzioni assegnate a giornata o a mezza giornata, assegnate a persone che esercitano attività pubbliche a titolo accessorio quali giudici, periti, direttori di corsi ecc. Queste indennità sono un vero e proprio salario giornaliero e fanno parte del salario determinante. Le indennità giornaliere in questo senso sono spesso designate gettoni di presenza e viceversa. Per la valutazione ai sensi dellAVS la designazione data dal datore di lavoro è irrilevante.
2.9. Va ancora evidenziato che lart. 24 della legge sullagricoltura del 3 dicembre 2002 (RL 8.1.1.1), prima della modifica entrata in vigore il 10 febbraio 2015 (BU 2015, pag. 23), prevedeva al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone laccesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame. Lart. 83 del regolamento sullagricoltura del 23 dicembre 2003, al cpv. 1 prevedeva, prima della modifica entrata in vigore il 4 dicembre 2015 (BU 2015, pag. 528), che il contratto disciplina il rapporto dimpiego fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente lindennità versata al titolare e al suo supplente.
Nel Messaggio n. 5125 del 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato relativo al Disegno di una nuova legge sullagricoltura, a pag. 27, a proposito degli articoli 22 e 23, poi diventati 24 e 25, si legge che viene riconfermata lesigenza del sostegno alle condotte veterinarie quali istituzioni intese a garantire la presenza veterinaria nella lotta e prevenzione contro le epizoozie e le malattie in genere, per ligiene delle carni e lassistenza sanitaria come pure per la protezione degli animali. La condotta, stanziando unindennità annua al veterinario che assicura la sua prestazione a domicilio del cliente senza computo delle spese di trasferta, svolge unimportante funzione sociale, specialmente a favore della popolazione rurale che risiede nelle valli e nelle zone più discoste del Cantone.
Nel rapporto n. 5125R del 19 novembre 2002 della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio del 6 giugno 2001 concernente il disegno di nuova Legge sullagricoltura, a proposito dellart. 24 (art. 22 del Messaggio), figura, a pag. 35, che la Commissione propone di aggiungere una definizione delle Condotte che ne chiarisca la funzione di organismo basato sul principio della solidarietà fra gli agricoltori, in modo da permettere a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di far capo ad un veterinario ad ugual costo e senza doversi assumere le spese di trasferta.
Il 10 febbraio 2015 è entrata in vigore una modifica, tra laltro, dellart. 24 della legge sullagricoltura che prevede ora al cpv. 2 che le condotte veterinarie hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni ed è pure stato introdotto lart. 25b per il quale il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace allapprovazione del Consiglio di Stato. Le modifiche del regolamento sono invece entrate in vigore il 4 dicembre 2015. Per lart. 83 cpv. 1 del regolamento il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente lindennità versata al titolare.
Nel Messaggio n. 6967 del 10 luglio 2014 del Consiglio di Stato circa la revisione parziale della Legge sullagricoltura del 3 dicembre 2002 figura che con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato unadeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà. Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie animali, mettono un po in dubbio la validità del concetto creato con listituzione delle condotte. Nellambito della revisione della Legge, sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché lidea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata. Il tema è, tuttavia, molto delicato e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto continuare a osservare levoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito. Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica; pag. 35-36 del messaggio). Circa lart. 24 cpv. 2 si è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere le attività delle condotte.
2.10. In concreto oggetto del contendere è la qualifica dellimporto ricevuto dal ricorrente nel 2013 e nel 2014 a titolo di indennità fissa dalla RI 1 di __________.
Il mandato di prestazione tra questultima e il Veterinario Dott. RICO2 1 sottoscritto il 16 aprile 2015 non è di conseguenza determinante (doc. E1, inc. 30.2016.23). Per lo stesso motivo non possono neppure essere prese in considerazione le modifiche della legge sullagricoltura e del regolamento entrate in vigore nel corso del 2015.
Del resto una normativa cantonale, di principio, non può derogare alla LAVS e pertanto è in ogni caso in applicazione della LAVS che va stabilito se lindennità versata annualmente dalla RI 1 ricorrente va definita salario determinante, reddito da attività indipendente o contributo per le spese (cfr. anche sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005;cfr.DTF 122 V 169, al consid.6a)aa): Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
2.11. In concreto il veterinario percepisce un importo annuo fisso versatogli dalla RI 1. Quale controprestazione lo specialista deve recarsi presso gli agricoltori del comprensorio della __________ che necessitano delle sue prestazioni e fatturare loro unicamente lonorario per le cure prestate allanimale ad esclusione delle spese di trasferta nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con lautomobile.
Dal capitolato fra la RI 1 ed il veterinario, del 15 aprile 2009, applicabile al caso di specie, emerge che dal 1° gennaio 2009 il medico veterinario Dr. RICO2 1 è stato designato titolare della RI 1 di __________ (doc. 5, inc. 30.2016.23). Ai sensi dellart. 3 del capitolato, il titolare presta la sua opera a tutti i soci del comprensorio della RI 1 e riceverà unindennità fissa nonché un onorario per ogni visita e operazione (in base alle tariffe concordate e approvate dal Dipartimento delle finanze e delleconomia). Gli onorari sono a carico dei proprietari di bestiame o della Cassa di assicurazione del bestiame bovino e vengono incassati dal titolare (art. 3 lett. a); durante le assenze, il titolare provvede a garantire la copertura della RI 1 tramite un veterinario supplente (lett. d).
Per lart. 4 del capitolato lindennità annuale lorda fissata a Fr. 66'000.--, comprensiva della partecipazione agli oneri assicurativi, sarà versata in rate trimestrali salvo accordo diverso. Lart. 5 del capitolato prevede che il titolare dovrà provvedere a farsi supplire in caso di assenza, malattia, vacanze, libero o altro motivo. Il supplente sarà retribuito direttamente dal titolare. Secondo lart. 6 del capitolato il titolare non ha diritto a indennità supplementare di trasferta ai soci della __________ per le visite nei Comuni o nelle frazioni raggiungibili con autoveicolo. Lart. 7 del capitolato prevede che il titolare ha diritto a 73 giornate di libero. Secondo lart. 8 del capitolato la RI 1 partecipa agli oneri assicurativi del titolare contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sullassicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi dellart. 9 del capitolato il titolare è tenuto a contrarre unassicurazione per la Cassa pensione, ai sensi della legge federale in materia (LPP). Secondo lart. 10 del capitolato fanno parte integrante di questo contratto le tariffe professionali proposte dallOrdine dei veterinari (OVT), concordate con la __________ e approvate dal Dipartimento delle finanze e delleconomia.
Il 2 novembre 2011 la Cassa di compensazione ha segnalato alla __________ di __________ che lindennità fissa percepita dal veterinario di __________ deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali della __________ di __________ (doc. 3, inc. 30.2016.23).
Il 1° giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il veterinario di __________ della __________ e la veterinaria dr. __________ per regolare la supplenza, da cui emerge in sostanza che la supplente riceverà direttamente dalla RI 1 un importo di fr. 10'000.-- annui, che verrà dedotto dallimporto di fr. 66'000.-- versato al medico veterinario titolare (doc. E2, inc. 30.2016.23). Nella convenzione si precisa che la somma di denaro corrispostale della RI 1 non è da intendersi quale salario (doc. E2, inc. 30.2016.23).
Il 30 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha scritto alla RI 1 di __________ a proposito dellindennità in qualità di veterinario di __________, informandola circa il pagamento dei contributi sociali sullindennità annuale versata al titolare della __________ e meglio rilevando che essa deve essere integralmente assoggettata ai contributi sociali (doc. 4, inc. 30.2016.22). Lamministrazione ha chiesto alla __________ copia del contratto di collaborazione e copia del certificato di salario 2012 e/o giustificativo di pagamento 2012 (doc. 4, inc. 30.2016.22). Questa comunicazione, secondo quanto sostenuto dalla Cassa in sede di risposta, è stata estesa a tutte le __________ del Cantone in seguito a quanto deciso per la __________ di __________.
Il 23 settembre 2013 la Cassa di compensazione ha ritenuto quale salario determinante limporto di fr. 66'000 (indennità fissa) versato nel 2012 dalla RI 1 di __________ al dr. med. Vet. RICO2 1 nella sua funzione di veterinario di __________ (doc. 1, inc. 30.2016.23). Il 15 ottobre 2013 la RI 1 di __________ ha soluto limporto di fr. 9'896.35, corrispondente ai contributi sociali dovuti (doc. 1/1).
Il 21 dicembre 2015, preso atto che lindennità fissa versata negli anni 2013 e 2014 non era stata assoggettata ai contributi sociali lamministrazione ha chiesto alla RI 1 di __________ la trasmissione del certificato di salario e/o del giustificativo di pagamento degli anni 2013 e 2014 (doc. 5, inc. 30.2016.23). Questultima ha negato la qualifica di dipendente del veterinario di __________, sostenendo che quanto versato non copre neppure integralmente i costi di trasferta necessari alladempimento del suo servizio e che lindennità versata va equiparata al rimborso spese per trasferte e pasti o cene corrisposta ai dipendenti statali (doc. 5/1, inc. 30.2016.23).
2.12. In concreto, alla luce di quanto sopra esposto e delle direttive sul salario determinante, occorre concludere che il veterinario ricorrente svolge unattività lucrativa dipendente in favore della RI 1 di __________ e lindennità versatagli va considerata salario determinante (cfr. segnatamente il marg. 4082 DSD).
Gli elementi in favore di unattività subordinata sono infatti nettamente prevalenti.
Il veterinario è tenuto ad intervenire allinterno del comprensorio della __________ e percepisce trimestralmente il medesimo reddito indipendentemente dal numero di interventi eseguiti e dallattività da lui svolta.
Il rischio economico è quasi assente nella misura in cui il veterinario non si assume alcun rischio dincasso poiché la __________ versa il dovuto regolarmente. Lart. 4 del capitolato prevede del resto il pagamento dellindennità agli eredi fino alla fine del mese successivo al decesso, similmente alle norme del contratto di lavoro (cfr. art. 338 CO) e contrariamente a quanto avviene usualmente nellambito di unattività indipendente dove lonorario, di regola, viene versato solo se la persona interessata ha effettivamente fornito la sua prestazione.
Il capitolato prevede inoltre il pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF da parte della RI 1, mentre invece in caso di attività indipendente ogni persona deve provvedere personalmente a, semmai, pagare ed affiliarsi allassicurazione facoltativa (art. 4 LAINF).
Allo stesso modo lobbligo di affiliarsi alla LPP (art. 9 del capitolato), così come linserimento nel contratto di un periodo di prova, un periodo di disdetta, lobbligo di motivazione in caso di decisione di disdetta e, perfino, il numero esatto (73) di giornate libere, sono elementi estranei ad un contratto di mandato e sono totalmente avulsi dal concetto stesso di unattività indipendente dove la persona può strutturare la sua giornata lavorativa ed i suoi giorni liberi come meglio ritiene, può disdire il rapporto di mandato in ogni tempo, tenuto conto, se lo revoca o lo disdice in maniera intempestiva, che deve risarcire laltra parte del danno causato (cfr. art. 404 CO) e decide liberamente se e come assicurarsi, riservate le norme di legge imperative.
Non va poi dimenticato che lart. 4 del capitolato prevede espressamente che limporto di fr. 66000 è unindennità annualelordacomprensiva della partecipazioneagli oneri assicurativi.
Ad ulteriore comprova che lindennità in esame proviene da unattività dipendente vi è la circostanza che nel 2012 la RI 1 ha versato i contributi sociali sullimporto versato sulla base del medesimo capitolato sottoscritto il 15 aprile 2009. Inoltre, anche se di norma laqualificadellattività svolta effettuata dallautorità fiscale non è necessariamente vincolante (cfr. consid. 2.5), non va comunque dimenticato che anche lufficio di tassazione per lanno 2012 ha qualificato il reddito conseguito dalla RI 1 di salario determinante ed il ricorrente non lo ha contestato.
Questo importo non può neppure essere considerato quale rimborso spese ai sensi dellart. 9 OAVS. In primo luogo, se così fosse, limporto conseguito sfuggirebbe a qualsiasi assoggettamento e dunque le parti, nel loro capitolato non avrebbero dovuto prevedere che si tratta di unindennitàlordacomprensiva dellapartecipazione agli oneri assicurativi(art. 4 del capitolato), né sarebbe stato possibile, se si fosse trattato di un rimborso spese, prevedere il suo versamento anche per un periodo successivo al decesso del titolare dellindennità (art. 4 del capitolato), regolare la partecipazione della RI 1 agli oneri assicurativi del titolare nellambito dellassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contro gli infortuni non professionali conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sullassicurazione contro gli infortuni (LAINF), od ancora obbligare il veterinario di __________ a contrarre unassicurazione per la Cassa pensione ai sensi della legge federale in materia (LPP).
Del resto,per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2;Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetarideve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientementedettagliatoed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando unimporto forfetario(STF 9C_412/2007, consid.3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid.4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140;Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Nel caso di specie lautorità fiscale, nel 2012, non ha dedotto alcuna spesa direttamente legata allattività svolta per la RI 1 poiché le spese sono già state conteggiate nella contabilità dellattività professionale indipendente (doc. VII, 30.2016.23).
Contro le tassazioni 2013 e 2014, anni oggetto del contendere, sono ancora pendenti i reclami.
Tuttavia, la Cassa ha affermato che le spese generali sono già state dedotte dal reddito dellattività indipendente del medico veterinario (cfr. per linc. 30.2016.22: risposta di causa [doc. III] punti 9 e 10 [cfr. anche decisione su opposizione [doc. A] punto 5]; per linc. 30.2016.23: risposta di causa punti 8 e 9 [decisione su opposizione [doc. A] punto 4) e dunque non possono essere nuovamente dedotte dal reddito dellattività dipendente (cfr. anche doc. D inc. 30.2016.22: lettera del 22 dicembre 2015 della Cassa alla __________ dove viene spiegato che le spese di trasferta del veterinario di __________ (come attività indipendente secondo il marg. 4087 delle direttive federali sul salario determinante) sono già considerate dallautorità fiscale nella definizione del reddito imponibile (che noi usiamo ai fini AVS)).
Gli insorgenti non hanno contestato questa circostanza né in sede di ricorso (doc. I, inc. 30.2016.22+23), né successivamente.
Ne segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che lindennità prevista dal Capitolato sottoscritto dai ricorrenti va considerato quale reddito da attività dipendente ed in quanto tale soggetto al prelievo dei contributi.
2.13. Per quanto concerne la censura secondo cui ci sarebbe una doppia imposizione del reddito poiché i contributi dovuti sullimporto percepito dalla RI 1 sarebbero già stati pagati sul reddito da attività indipendente, va evidenziato che, essendo il calcolo dei contributi fondato sul reddito evinto dalla tassazione cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS) ed essendo ancora pendenti i reclami contro le tassazioni 2013 e 2014, non ci può essere una doppia imposizione del medesimo reddito poiché le rispettive decisioni definitive non possono ancora essere state emesse. Lo stesso veterinario ricorrente in sede di ricorso rileva del resto che purtroppo al momento attuale non si dispone delle decisioni di tassazione per gli anni 2013 e 2014 e di conseguenza del calcolo dei contributi da versare (doc. I, inc. 30.2016.23).
2.14. I ricorrenti fanno valere la propria buona fede affermando di aver sempre ritenuto lindennità versata quale indennità di trasferta e non quale salario.
Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dallart. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dellamministrato nei confronti dellautorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che lamministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, uninformazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare lamministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
In concreto già nel 2012 limporto conseguito dal veterinario ricorrente è stato considerato quale salario determinante e la RI 1 nellottobre 2013 ha soluto i contributi dovuti senza eccepire alcunché (doc. 1 e 1/2, inc. 30.2016.23). Non vi è pertanto spazio per tutelare la buona fede dei ricorrenti.
2.15. Resta da esaminare limporto sul quale devono essere pagati i contributi.
Il Capitolato sottoscritto dalle parti prevede che il veterinario di __________ percepisce un ammontare di fr. 66'000 allanno, con possibilità di subdelega.
Il 1° giugno 2012, con laccordo della RI 1, è stata stipulata una convenzione da cui emerge che fr. 10'000 dei fr. 66'000 previsti dal Capitolato, saranno versati direttamente dalla RI 1 alla medico veterinaria __________ per i 40 giorni di supplenza del medico veterinario titolare e che ogni ulteriore giorno di supplenza eccedente i 40 giorni sarebbe stato corrisposto tramite un importo di fr. 180 al giorno, sempre da dedurre dallimporto di fr. 66000 (cfr. doc. E2, inc. 30.2016.22).
Nella decisione su opposizione notificata alla RI 1 (doc. A, punto 7 inc. 30.2016.22) e nelle risposte di causa (doc. III, punto 11, inc. 30.2016.22 e doc. III punto 10 inc. 30.2016.23) la Cassa ha affermato che avrebbe corretto limporto ripreso in fr. 56'000, come richiesto dai ricorrenti e che i rimanenti fr. 10'000 verranno perciò caricati sul conto individuale della medico veterinaria (cfr. doc. A, inc. 30.2016.22).
Tuttavia, nella misura in cui la ripresa concerne anche unaltra persona assicurata, la Cassa avrebbe dovuto coinvolgerla, trasmettendole anche a lei una decisione formale tramite la quale informarla circa la ripresa effettuata e dandole così la possibilità di esprimersi in merito.
Infatti, per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).
Ne segue che le decisioni su opposizione impugnate vanno modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali sui fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e lincarto rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che concernente limporto di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
2.16. I ricorrenti hanno affermato di rimanere a disposizione nel caso in cui il TCA dovesse ritenere necessaria unudienza per chiarire ulteriormente la fattispecie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni impugnate sono modificate nel senso che la RI 1 di __________ è condannata a pagare per il 2013 ed il 2014 i contributi sociali su fr. 56'000 versati al dr. med. Vet. RICO2 1 e lincarto è rinviato alla Cassa affinché emani una decisione formale che decida circa limporto di fr. 10'000 versato nel 2013 e nel 2014 alla medico veterinaria __________.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti