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30.2015.23

Conferma del rifiuto di riconoscere interessi di mora sull'importo versato all'assicurato non essendo passati 24 mesi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPGA

Ticino · 2015-11-20 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA).

Ne segue che il ricorso va respinto.

E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.   Ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. L’art. 58 cpv. 1 LPGA prevede che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Giusta l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA, se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Secondo l’art. 12 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca; RL 3.4.1.1.), se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 1). L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cpv. 2).

3.   In concreto con decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 la Cassa convenuta ha respinto la richiesta del ricorrente di pagamento degli interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 (pagamento della rendita del mese di agosto 2013 senza l’importo di fr. 2'186) al 17 settembre 2014 (pagamento dell’importo di fr. 2'186). L’amministrazione ha correttamente indicato la possibilità di ricorso al TCA entro 30 giorni (doc. 30, inc. 30.2015.17). L’assicurato, il 16 dicembre 2014 ha tuttavia scritto direttamente alla Cassa, contestando anche la reiezione della domanda di versamento degli interessi (doc. 29, punto 3; inc. 30.2015.17). Il

E. 26 febbraio 2015 l’UFAS ha risposto ad uno scritto di RI 1, informandolo tra l’altro, circa la lettera del 16 dicembre 2014, che “ essa non può che essere considerata altro che un ricorso contro la decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014 alla decisione con la quale la Cassa verosimilmente rigettava la sua opposizione del 18 novembre 2014 alla decisione del 22 ottobre 2014 con cui la Cassa ha respinto la richiesta da lei formulata affinché le venissero riconosciuti interessi di mora per un ammontare di 117 franchi. Ostacolati dalla separazione dei poteri, non spetta a noi pronunciarsi sulla validità della decisione su opposizione dell’8 dicembre 2014. Spetterà perciò al giudice esprimersi sulla validità della sua pretesa d’indennizzo ” (doc. 28, inc. 30.2015.17). Il

E. 29 settembre 2015, nell’ambito della procedura 30.2015.17, con riferimento allo scritto dell’UFAS, l’interessato ha affermato che di competenza del TCA “ è solo la questione degli interessi compensativi dell’importo di CHF 119.30, che è prassi corrente esigere ” (doc. XI, inc. 30.2015.17). In applicazione degli art. 39 cpv. 2 LPGA e 12 cpv. 1 Lptca, questo Tribunale accerta la tempestività delle contestazioni del ricorrente contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 ed entra nel merito delle censure sollevate.

4.   Nelle osservazioni del 3 novembre 2015 l’insorgente contesta anche la lentezza con la quale la Cassa avrebbe proceduto al calcolo del minimo vitale, ossia il periodo di tempo tra la lettera del 12 settembre 2014 e la richiesta del 22 aprile 2015 (doc. VI). Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b). In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, e meglio il rifiuto della Cassa di pagare interessi su fr. 2'186 dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014. Altre questioni esulano dalla procedura in esame e sono irricevibili (cfr. anche il decreto del 5 ottobre 2015, inc. 30.2015.17). nel merito

5.   In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad interessi al 5% sull’importo di fr. 2'186 per il periodo dal 14 agosto 2013 al 17 settembre 2014.

6.   Per l’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Ai sensi dell’art. 26 LPGA, applicabile al caso di specie trattandosi di una richiesta di versamento di una prestazione dell’AVS (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 e Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione, 2009, n. 43 ad art. 26 pag. 390): " (…) 1 I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi e sigui e termini di breve durata. 2 Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. 3 Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora. 4 Non hanno diritto a interessi di mora: a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi; b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute; c. le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70. ” Con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA). In DTF 133 V 9 il Tribunale federale, circa il diritto ad interessi di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate, ha stabilito che l’obbligo di versare interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l’insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (consid. 3.6). In DTF 140 V 558 l’Alta Corte ha affermato che in caso di revisione d’ufficio con conferma della rendita d’invalidità in corso, eventualmente dopo che l’ufficio AI aveva dapprima diminuito o soppresso la rendita, il termine di 24 mesi (dalla nascita del diritto) ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA inizia al più tardi nel momento dell’introduzione della procedura di revisione (consid. 3.3 e 3.4).

7.   In concreto, la Cassa, in seguito al ricalcolo della rendita AVS avvenuto dopo aver appreso di non aver tenuto conto del divorzio del ricorrente pronunciato nel 2001 e di cui era stata tempestivamente informata (cfr. consid. 2.1 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014), il 14 agosto 2013 ha versato all’insorgente un importo di fr. 117 in luogo dei fr. 2'303 cui avrebbe avuto diritto, poiché ha compensato i fr. 2'186 versati in troppo all’assicurato dal mese di agosto 2008 (cfr. sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014). Il 17 settembre 2014 l’amministrazione, in seguito alla sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 che ha confermato l’obbligo di restituzione del ricorrente dell’importo litigioso ma che ha nel contempo annullato la compensazione poiché non era stato effettuato, previamente, il calcolo del minimo vitale, ha versato al ricorrente fr. 2'186. Nell’ambito della procedura 30.2014.18 era emerso che l’amministrazione era stata informata dall’UFAS circa la possibilità di un errore nella registrazione dello stato civile dell’insorgente e dunque nel calcolo della sua rendita di vecchiaia, in data 14 giugno 2013 (cfr. consid. 1.4 della sentenza 30.2014.18). Interpellata dal TCA la Cassa aveva inoltre precisato che “ la domanda all’ufficio dello stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4 luglio 2013. La data riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è dovuto al fatto che la lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico della data. Le autorità comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9 luglio 2013. Qui di seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi all’UFAS ” (cfr. consid. 1.4 e 1.5 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014 con riferimento al doc. VI, inc. 30.2014.18). Alla luce di quanto sopra, pur prendendo in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, quale data di decorrenza dei 24 mesi di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, la data più favorevole per il ricorrente, e meglio quella del 14 giugno 2013 quando la Cassa è stata informata dell’errore di registrazione dello stato civile e ha dato avvio alla procedura di riconsiderazione della rendita di vecchiaia (cfr. anche consid. 2.9 della sentenza 30.2014.18 del 14 luglio 2014), il 17 settembre 2014, ossia al momento del rimborso al ricorrente dei fr. 2'186, non erano ancora passati 24 mesi. L’interessato non ha di conseguenza diritto ad interessi di mora (art. 26 cpv. 2 LPGA e DTF 140 V 558). Ne segue che il ricorso va respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2015.23

cs

Lugano

20 novembre 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2014 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS (interessi)

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

nel merito

1I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

2Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

3Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora.

4Non hanno diritto a interessi di mora:

a.la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;

b.i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;

c.le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell'articolo 70.”

Con sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 il TF ha rammentato al consid. 7.2 che ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Il diritto è fatto valere nel momento in cui è rivendicato ai sensi dell’art. 29 LPGA (Kieser, op. cit., n. 27 all’art. 26 LPGA, pag. 384-385). A partire da questo momento l’assicuratore sociale ha 12 mesi di tempo per statuire (cfr. sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 7.2). Ciò significa che esso è tenuto a versare interessi di mora sulle sue prestazioni soltanto alla doppia condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla nascita del diritto e 12 mesi dalla sua rivendicazione (cfr. Kieser, op. cit., n. 24 [pag. 383], 26 [pag. 384] e, a contrario, 43 [pag. 390] all’art. 26 LPGA).

Ne segue che il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti