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30.2015.20

Revisione nelle more del termine d'impugnativa inammissibile. Tema del giudice unico dopo la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015. Esame della questione

Ticino · 2015-09-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 agosto 2015

, che, nonostante sia stata promulgata nella

composizione a 5 giudici, non è destinata alla pubblicazione. In quel giudizio

l’Alta Corte ha mosso al Giudice unico del Tribunale cantonale delle assicurazioni

ticinese il rimprovero di avere esaminato, senza il concorso degli altri colleghi

formanti la Camera, un caso di applicazione della LAVS. In quella fattispecie

il ricorrente segnalava di avere chiesto il posticipo del versamento della

rendita di vecchiaia mentre l’assicuratore sociale indicava di non avere invece

ricevuto la richiesta (caso non dissimile da quello giudicato dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni nella sua composizione a 3 giudici [alla luce dei

risvolti penali di quella vicenda] il 7 gennaio 2014; inc. 30.2013.35; sentenza

impugnata al TF che ha dichiarato il ricorso inammissibile con la STF

9C_111/2014

).

La decisione

cantonale (del 22 agosto 2014) sfociata nell’illuminante STF

9C_699/2014

del 31 agosto 2015 (ossia oltre un anno dopo) è stata emessa in seguito all’indizione

di un’udienza nel corso della quale è stato sentito un testimone e dopo avere

acquisito informazioni presso l’UFAS (il TF non ha analizzato però la natura

delle informazioni acquisite dall’UFAS, di natura prettamente formale [relative

all’autorizzazione di una persona a sottoscrivere una decisione su opposizione

emanata da parte di una cassa AVS], con risultato lapidario e senza necessità

di valutazione) ed informazioni presso la Cassa di compensazione. La

motivazione di quel giudizio cantonale è contenuta in 30 pagine.

Il TF, nella

sua dotta analisi contenuta nella STF

9C_ 699/2014,

si è rifatto ai lavori

preparatori dell’art. 49 LOG, alla propria giurisprudenza, in particolare la STF

U 347/98 (pubblicata in RDAT 2002 I n. 11 p. 190 e segg.) ed ha richiamato una STF

1C_858/2013

del 21 ottobre 2014 relativa ad un caso trattato in Ticino dal

TRAM. L’Alta Corte ha considerato che un’udienza, l’acquisizione di documentazione

da uffici pubblici e 30 pagine di motivazione (consid. 7.1. in fine) imponessero

macroscopicamente e palesemente l’adozione di un giudizio a tre giudici e quindi

a Corte cantonale completa (“

Già solo dalla breve esposizione dello

svolgimento del processo in sede cantonale risultava chiaramente che non v’era

spazio per decidere a giudice unico”

; consid. 7.3.).

Il TF non ha

però limitato la sua critica a tale aspetto, ma ha anche rimproverato il TCA di

fare uso, per motivare l’emanazione di un giudizio a giudice unico, di una

formula che non permetterebbe agli assicurati di comprendere le ragioni per l’emanazione

della sentenza in tale forma. L’Alta Corte ha, infatti, affermato che: “

Ci

si potrebbe chiedere se il cittadino sia in grado di capire ove risieda nel

caso concreto la competenza del giudice unico”

. Qui va evidenziato come

l’uso di formule contenenti precetti giuridici è uso dei tribunali. In queste

formule, usate sempre anche dal TF, sono espressi i concetti giuridici che

reggono la materia e, spesso, anche le succinte motivazioni per cui ci si

diparte o si condivide la conclusione della norma giuridica applicabile. La

formula usata non ha mai fatto, in precedenza, oggetto di critica per il suo apparente

ermetismo e l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 49 LOG è sempre

stato spiegato semplicemente: “la procedura in discussione non presenta

complicazioni dal profilo istruttorio o di valutazione delle prove”, “non è di

rilevante importanza”, “non pone questioni di principio” (il concetto appare

semplice da comprendere anche per un ricorrente patrocinato, come era il caso

del giudizio 9C_699/2014, tanto da vedersi riconoscere ripetibili [a carico del

Cantone e non della Cassa, diversamente dalla STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015 in una fattispecie sangallese] nonostante il diretto interesse della

patrocinatrice all’esito della procedura alla luce dello stretto vincolo con

l’assicurato, e qui si richiamano per completezza le STF 9C_864/2007 del 30

aprile 2008, consid. 5.2 [la sentenza è in lingua italiana], rispettivamente 2C_686/2008

del 5 agosto 2009, consid. 8, di chiaro senso contrario e sorge la domanda a

sapere se il TF abbia, su questo punto, mutato la sua giurisprudenza senza

farne espresso cenno nelle motivazioni della STF

9C_699/2014

, tema che

non va analizzato oltre in questa sede).

Nella profonda ed

arguta analisi che la sentenza 31 agosto 2015 del TF presenta, si ripete che il

giudizio è stato emanato a Corte completa, il TF sembra però avere completamente

omesso di vedere, considerare, ritenere, analizzare e discettare (nonostante

l’impegno profuso nelle sue 10 pagine di giudizio) la STF

9C_211/2010

del

18 febbraio 2011

(emanata nella composizione a 3 giudici, di cui uno

solo ancora presente nel giudizio 31 agosto 2015). In quel caso ricorrente era

la signora S., debitamente patrocinata da un legale ticinese.

Si tratta di

una sentenza, indubbiamente recente (al momento della redazione della STCA

30.2014.11 del 28 agosto 2014 era l’ultima in ordine di tempo sull’argomento;

la STF pubblicata in RtiD 2015 I n. 4 p. 625 e segg. non era ancora stata

emanata siccome successiva poiché datata 21 ottobre 2014) e che deve essere

ritenuta conosciuta all’estensore della sentenza federale. Nel giudizio 18

febbraio 2011 l’Alta Corte ha esaminato la decisione cantonale ticinese del 1°

febbraio 2010 precedente, emanata a giudice unico (con argomentazione relativa

alle ragioni che hanno permesso l’emanazione della decisione a giudice unico

del tutto identica a quella contenuta nella STCA 30.2014.11 del 28 agosto 2014).

Oggetto di quel

giudizio cantonale era l’applicazione degli accordi sulla libera circolazione

delle persone, ad una signora frontaliera, che non aveva esercitato il diritto

d’opzione che le norme le accordano, in favore del sistema sanitario del suo paese.

Nel ricorso presentato all’Alta Corte contro il giudizio cantonale, l’avvocato

patrocinatore della frontaliera aveva sollevato, tra altri, i seguenti argomenti

(ricorso 4 marzo 2010 p. 4):

In primo

luogo si lamenta una probabile violazione della composizione corretta del

Tribunale cantonale statuente. …l’ampia sentenza qui impugnata concerneva una

pratica che ha richiesto di sentire pure una persona quale teste, nonché il richiamo

di incarti da tre uffici diversi, la sentenza conta oltremodo di 37 pagine e ha

toccato pure il problema a sapere se (

le norme del [n.d.r.])

Corpus

Schengen potessero o meno essere applicabili … anche sotto questo aspetto la

tematica non poteva essere considerata secondaria o di poca rilevanza ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 LOG”

.

Nella sentenza

9C_211/2010

del 18 febbraio 2011 il TF ha espresso queste considerazioni:

“…la ricorrente rimprovera alla Corte

cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.

2.1 Già è stato detto in passato, con

riferimento alla precedente versione della legge ticinese di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961

(Lptca; vecchio art. 2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni

possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state

considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da

consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà

nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è

estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure

sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del

23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa possibilità,

il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge cantonale

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Questo

disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il

Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. (…)

2.2 Orbene, la decisione del Tribunale

cantonale di statuire nel caso di specie a giudice unico non è contraria

all'art. 30 cpv. 1 Cost. poiché, anche per quanto verrà esposto in seguito, il

tema giuridico della vertenza è regolato da consolidata giurisprudenza

federale. Del resto, il caso della ricorrente si inserisce nella serie dei

molti ricorsi presentati da frontalieri italiani contro le affiliazioni

d'ufficio ordinate dagli organi esecutivi dell'assicurazione malattia svizzera,

sulla cui questione di principio l'istanza giudiziaria cantonale si era già

pronunciata a tre giudici (v. giudizio n. 36.2009.18 del 9 novembre 2009,

sempre consultabile al sito www.ti.ch). È vero, esso differisce dalle vertenze

fin qui esaminate (e risolte nella sentenza 9C_1042/2009 [pubblicata in DTF 136

V 295]) nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta

alle altre. La ricorrente - che afferma di avere regolarmente compilato e

rispedito a tale scopo il modulo per esercitare il diritto di opzione in favore

del sistema sanitario italiano - non contesta infatti di essere stata a

conoscenza di tale possibilità, ma solo di non aver esercitato tempestivamente

questo diritto come le rimprovera invece la Corte cantonale. Ciò non toglie

tuttavia che la decisione della Corte cantonale sia comunque difendibile,

ritenuto che la vertenza nemmeno pone questioni di principio o presenta

particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove.”

Quella fattispecie non appare certamente

meno complessa rispetto a quella esaminata dal TF nel suo giudizio

9C_699/2014

e le modalità istruttorie sono state del tutto identiche con un’udienza ed

audizione di un teste e richiamo da diversi uffici di documentazione. Da ultimo

il giudizio 1° febbraio 2010 del giudice unico constava di 37 pagine, mentre quello

del 22 agosto 2014 di “sole” 30 pagine. Da quanto precede discende che la

giurisprudenza federale in tema di sentenze emanate a giudice unico non è

(perlomeno) univoca e chiara in conseguenza all’ultima decisione del 31 agosto

2015.

Sia come sia in concreto questo

giudizio può essere emanato a giudice unico, siccome giunge alla conclusione

della non ricevibilità dell’istanza ed alla necessità di trasmettere gli atti

al TF, con copia di questo decreto e per l’assenza di istruttoria.

Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA,

le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto;

l'art. 24 LPTCA prevede che contro le

decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a)  se

sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)  se

un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;

secondo l'art. 25 cpv. 1 LPTCA la

domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve

essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono

state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art.

24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere

interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;

l'art. 25 cpv. 2 LPTCA stabilisce che

la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta

dalla presente legge;

un

fatto

è da considerarsi

nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile

di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in

revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico

corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e

rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);

per

quanto riguarda i

nuovi mezzi di prova

, essi devono servire a dimostrare

nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che

già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere

stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare

che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II

199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata, 2A.531/1999);

costituisce,

dunque,

fatto nuovo o nuovo mezzo di prova

soltanto il fatto o il mezzo

di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non

avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo

avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970,

pag. 457 consid. 3);

la revisione configura un rimedio

giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011

consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente

dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 33.2014.33 del 4 marzo

2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Marco Borghi/ Guido Corti:

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36);

il rimedio della revisione, cui il

ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio

2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva

essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie

ricorsuali (STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010);

in altri termini, l’istituto della

revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della

decisione impugnata;

nell’evenienza concreta, ad oggi il

termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) non è ancora trascorso, ritenuto che la STCA datata 31 agosto 2015, impugnata

dall’assicurato, gli è stata notificata in pari data;

ne discende che lo scritto del 24

settembre 2015 intitolato “

Revisione (art. 24 Lptca) della decisione del

31.8.2015/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15) Importante

” deve essere

considerato alla stregua di un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 62

cpv. 1 LPGA), essendo stato inoltrato entro il termine di ricorso di 30 giorni

dalla notifica della decisione del 31 agosto 2015;

l’istanza di revisione del 24 settembre

2015 viene dunque trasmessa all’Alta Corte per quanto di sua competenza con una

copia della presente decisione;

in queste circostanze, il rimedio della

revisione fatto valere dall’assicurato ex art. 61 lett. i LPGA e art. 24 Lptca non

può entrare in linea di conto trattandosi, come detto, di una via straordinaria

di ricorso non ancora, in concreto, attuabile;

visto quanto esposto, l’istanza di

revisione della STCA del 31 agosto 2015 non può che essere considerata irricevibile.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2015.20

TB

Lugano

29 settembre 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 24 settembre 2015 di

RI 1

chiedente la revisione della sentenza emessa il 31 agosto 2015 da questo Tribunale (inc. 30.2015.15) nella causa da lui promossa con ricorso del 28 maggio 2015

contro

la decisione su opposizione del 13 maggio 2015 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenutoin fattoche

“…la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.

2.1 Già è stato detto in passato, con riferimento alla precedente versione della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (Lptca; vecchio art. 2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del 23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa possibilità, il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Questo disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. ()

2.2 Orbene, la decisione del Tribunale cantonale di statuire nel caso di specie a giudice unico non è contraria all'art. 30 cpv. 1 Cost. poiché, anche per quanto verrà esposto in seguito, il tema giuridico della vertenza è regolato da consolidata giurisprudenza federale. Del resto, il caso della ricorrente si inserisce nella serie dei molti ricorsi presentati da frontalieri italiani contro le affiliazioni d'ufficio ordinate dagli organi esecutivi dell'assicurazione malattia svizzera, sulla cui questione di principio l'istanza giudiziaria cantonale si era già pronunciata a tre giudici (v. giudizio n. 36.2009.18 del 9 novembre 2009, sempre consultabile al sito www.ti.ch). È vero, esso differisce dalle vertenze fin qui esaminate (e risolte nella sentenza 9C_1042/2009 [pubblicata in DTF 136 V 295]) nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta alle altre. La ricorrente - che afferma di avere regolarmente compilato e rispedito a tale scopo il modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano - non contesta infatti di essere stata a conoscenza di tale possibilità, ma solo di non aver esercitato tempestivamente questo diritto come le rimprovera invece la Corte cantonale. Ciò non toglie tuttavia che la decisione della Corte cantonale sia comunque difendibile, ritenuto che la vertenza nemmeno pone questioni di principio o presenta particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove.”

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti