Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 agosto 2015
, che, nonostante sia stata promulgata nella
composizione a 5 giudici, non è destinata alla pubblicazione. In quel giudizio
l’Alta Corte ha mosso al Giudice unico del Tribunale cantonale delle assicurazioni
ticinese il rimprovero di avere esaminato, senza il concorso degli altri colleghi
formanti la Camera, un caso di applicazione della LAVS. In quella fattispecie
il ricorrente segnalava di avere chiesto il posticipo del versamento della
rendita di vecchiaia mentre l’assicuratore sociale indicava di non avere invece
ricevuto la richiesta (caso non dissimile da quello giudicato dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni nella sua composizione a 3 giudici [alla luce dei
risvolti penali di quella vicenda] il 7 gennaio 2014; inc. 30.2013.35; sentenza
impugnata al TF che ha dichiarato il ricorso inammissibile con la STF
9C_111/2014
).
La decisione
cantonale (del 22 agosto 2014) sfociata nell’illuminante STF
9C_699/2014
del 31 agosto 2015 (ossia oltre un anno dopo) è stata emessa in seguito all’indizione
di un’udienza nel corso della quale è stato sentito un testimone e dopo avere
acquisito informazioni presso l’UFAS (il TF non ha analizzato però la natura
delle informazioni acquisite dall’UFAS, di natura prettamente formale [relative
all’autorizzazione di una persona a sottoscrivere una decisione su opposizione
emanata da parte di una cassa AVS], con risultato lapidario e senza necessità
di valutazione) ed informazioni presso la Cassa di compensazione. La
motivazione di quel giudizio cantonale è contenuta in 30 pagine.
Il TF, nella
sua dotta analisi contenuta nella STF
9C_ 699/2014,
si è rifatto ai lavori
preparatori dell’art. 49 LOG, alla propria giurisprudenza, in particolare la STF
U 347/98 (pubblicata in RDAT 2002 I n. 11 p. 190 e segg.) ed ha richiamato una STF
1C_858/2013
del 21 ottobre 2014 relativa ad un caso trattato in Ticino dal
TRAM. L’Alta Corte ha considerato che un’udienza, l’acquisizione di documentazione
da uffici pubblici e 30 pagine di motivazione (consid. 7.1. in fine) imponessero
macroscopicamente e palesemente l’adozione di un giudizio a tre giudici e quindi
a Corte cantonale completa (“
Già solo dalla breve esposizione dello
svolgimento del processo in sede cantonale risultava chiaramente che non v’era
spazio per decidere a giudice unico”
; consid. 7.3.).
Il TF non ha
però limitato la sua critica a tale aspetto, ma ha anche rimproverato il TCA di
fare uso, per motivare l’emanazione di un giudizio a giudice unico, di una
formula che non permetterebbe agli assicurati di comprendere le ragioni per l’emanazione
della sentenza in tale forma. L’Alta Corte ha, infatti, affermato che: “
Ci
si potrebbe chiedere se il cittadino sia in grado di capire ove risieda nel
caso concreto la competenza del giudice unico”
. Qui va evidenziato come
l’uso di formule contenenti precetti giuridici è uso dei tribunali. In queste
formule, usate sempre anche dal TF, sono espressi i concetti giuridici che
reggono la materia e, spesso, anche le succinte motivazioni per cui ci si
diparte o si condivide la conclusione della norma giuridica applicabile. La
formula usata non ha mai fatto, in precedenza, oggetto di critica per il suo apparente
ermetismo e l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 49 LOG è sempre
stato spiegato semplicemente: “la procedura in discussione non presenta
complicazioni dal profilo istruttorio o di valutazione delle prove”, “non è di
rilevante importanza”, “non pone questioni di principio” (il concetto appare
semplice da comprendere anche per un ricorrente patrocinato, come era il caso
del giudizio 9C_699/2014, tanto da vedersi riconoscere ripetibili [a carico del
Cantone e non della Cassa, diversamente dalla STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015 in una fattispecie sangallese] nonostante il diretto interesse della
patrocinatrice all’esito della procedura alla luce dello stretto vincolo con
l’assicurato, e qui si richiamano per completezza le STF 9C_864/2007 del 30
aprile 2008, consid. 5.2 [la sentenza è in lingua italiana], rispettivamente 2C_686/2008
del 5 agosto 2009, consid. 8, di chiaro senso contrario e sorge la domanda a
sapere se il TF abbia, su questo punto, mutato la sua giurisprudenza senza
farne espresso cenno nelle motivazioni della STF
9C_699/2014
, tema che
non va analizzato oltre in questa sede).
Nella profonda ed
arguta analisi che la sentenza 31 agosto 2015 del TF presenta, si ripete che il
giudizio è stato emanato a Corte completa, il TF sembra però avere completamente
omesso di vedere, considerare, ritenere, analizzare e discettare (nonostante
l’impegno profuso nelle sue 10 pagine di giudizio) la STF
9C_211/2010
del
18 febbraio 2011
(emanata nella composizione a 3 giudici, di cui uno
solo ancora presente nel giudizio 31 agosto 2015). In quel caso ricorrente era
la signora S., debitamente patrocinata da un legale ticinese.
Si tratta di
una sentenza, indubbiamente recente (al momento della redazione della STCA
30.2014.11 del 28 agosto 2014 era l’ultima in ordine di tempo sull’argomento;
la STF pubblicata in RtiD 2015 I n. 4 p. 625 e segg. non era ancora stata
emanata siccome successiva poiché datata 21 ottobre 2014) e che deve essere
ritenuta conosciuta all’estensore della sentenza federale. Nel giudizio 18
febbraio 2011 l’Alta Corte ha esaminato la decisione cantonale ticinese del 1°
febbraio 2010 precedente, emanata a giudice unico (con argomentazione relativa
alle ragioni che hanno permesso l’emanazione della decisione a giudice unico
del tutto identica a quella contenuta nella STCA 30.2014.11 del 28 agosto 2014).
Oggetto di quel
giudizio cantonale era l’applicazione degli accordi sulla libera circolazione
delle persone, ad una signora frontaliera, che non aveva esercitato il diritto
d’opzione che le norme le accordano, in favore del sistema sanitario del suo paese.
Nel ricorso presentato all’Alta Corte contro il giudizio cantonale, l’avvocato
patrocinatore della frontaliera aveva sollevato, tra altri, i seguenti argomenti
(ricorso 4 marzo 2010 p. 4):
“
In primo
luogo si lamenta una probabile violazione della composizione corretta del
Tribunale cantonale statuente. …l’ampia sentenza qui impugnata concerneva una
pratica che ha richiesto di sentire pure una persona quale teste, nonché il richiamo
di incarti da tre uffici diversi, la sentenza conta oltremodo di 37 pagine e ha
toccato pure il problema a sapere se (
le norme del [n.d.r.])
Corpus
Schengen potessero o meno essere applicabili … anche sotto questo aspetto la
tematica non poteva essere considerata secondaria o di poca rilevanza ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LOG”
.
Nella sentenza
9C_211/2010
del 18 febbraio 2011 il TF ha espresso queste considerazioni:
“…la ricorrente rimprovera alla Corte
cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.
2.1 Già è stato detto in passato, con
riferimento alla precedente versione della legge ticinese di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961
(Lptca; vecchio art. 2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni
possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state
considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da
consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà
nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è
estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure
sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del
23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa possibilità,
il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge cantonale
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Questo
disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. (…)
2.2 Orbene, la decisione del Tribunale
cantonale di statuire nel caso di specie a giudice unico non è contraria
all'art. 30 cpv. 1 Cost. poiché, anche per quanto verrà esposto in seguito, il
tema giuridico della vertenza è regolato da consolidata giurisprudenza
federale. Del resto, il caso della ricorrente si inserisce nella serie dei
molti ricorsi presentati da frontalieri italiani contro le affiliazioni
d'ufficio ordinate dagli organi esecutivi dell'assicurazione malattia svizzera,
sulla cui questione di principio l'istanza giudiziaria cantonale si era già
pronunciata a tre giudici (v. giudizio n. 36.2009.18 del 9 novembre 2009,
sempre consultabile al sito www.ti.ch). È vero, esso differisce dalle vertenze
fin qui esaminate (e risolte nella sentenza 9C_1042/2009 [pubblicata in DTF 136
V 295]) nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta
alle altre. La ricorrente - che afferma di avere regolarmente compilato e
rispedito a tale scopo il modulo per esercitare il diritto di opzione in favore
del sistema sanitario italiano - non contesta infatti di essere stata a
conoscenza di tale possibilità, ma solo di non aver esercitato tempestivamente
questo diritto come le rimprovera invece la Corte cantonale. Ciò non toglie
tuttavia che la decisione della Corte cantonale sia comunque difendibile,
ritenuto che la vertenza nemmeno pone questioni di principio o presenta
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove.”
Quella fattispecie non appare certamente
meno complessa rispetto a quella esaminata dal TF nel suo giudizio
9C_699/2014
e le modalità istruttorie sono state del tutto identiche con un’udienza ed
audizione di un teste e richiamo da diversi uffici di documentazione. Da ultimo
il giudizio 1° febbraio 2010 del giudice unico constava di 37 pagine, mentre quello
del 22 agosto 2014 di “sole” 30 pagine. Da quanto precede discende che la
giurisprudenza federale in tema di sentenze emanate a giudice unico non è
(perlomeno) univoca e chiara in conseguenza all’ultima decisione del 31 agosto
2015.
Sia come sia in concreto questo
giudizio può essere emanato a giudice unico, siccome giunge alla conclusione
della non ricevibilità dell’istanza ed alla necessità di trasmettere gli atti
al TF, con copia di questo decreto e per l’assenza di istruttoria.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA,
le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto;
l'art. 24 LPTCA prevede che contro le
decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se
un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;
secondo l'art. 25 cpv. 1 LPTCA la
domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve
essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono
state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art.
24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere
interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;
l'art. 25 cpv. 2 LPTCA stabilisce che
la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta
dalla presente legge;
un
fatto
è da considerarsi
nuovo
se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato
portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado
la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile
di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in
revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico
corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e
rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);
per
quanto riguarda i
nuovi mezzi di prova
, essi devono servire a dimostrare
nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che
già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere
stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare
che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II
199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata, 2A.531/1999);
costituisce,
dunque,
fatto nuovo o nuovo mezzo di prova
soltanto il fatto o il mezzo
di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non
avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo
avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970,
pag. 457 consid. 3);
la revisione configura un rimedio
giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011
consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente
dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 33.2014.33 del 4 marzo
2015; STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Marco Borghi/ Guido Corti:
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36);
il rimedio della revisione, cui il
ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio
2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva
essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie
ricorsuali (STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010);
in altri termini, l’istituto della
revisione interviene soltanto dopo l’avvenuta crescita in giudicato della
decisione impugnata;
nell’evenienza concreta, ad oggi il
termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) non è ancora trascorso, ritenuto che la STCA datata 31 agosto 2015, impugnata
dall’assicurato, gli è stata notificata in pari data;
ne discende che lo scritto del 24
settembre 2015 intitolato “
Revisione (art. 24 Lptca) della decisione del
31.8.2015/1.9.2015 (incarto n. 30.2015.15) Importante
” deve essere
considerato alla stregua di un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 62
cpv. 1 LPGA), essendo stato inoltrato entro il termine di ricorso di 30 giorni
dalla notifica della decisione del 31 agosto 2015;
l’istanza di revisione del 24 settembre
2015 viene dunque trasmessa all’Alta Corte per quanto di sua competenza con una
copia della presente decisione;
in queste circostanze, il rimedio della
revisione fatto valere dall’assicurato ex art. 61 lett. i LPGA e art. 24 Lptca non
può entrare in linea di conto trattandosi, come detto, di una via straordinaria
di ricorso non ancora, in concreto, attuabile;
visto quanto esposto, l’istanza di
revisione della STCA del 31 agosto 2015 non può che essere considerata irricevibile.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2015.20
TB
Lugano
29 settembre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sullistanza del 24 settembre 2015 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 31 agosto 2015 da questo Tribunale (inc. 30.2015.15) nella causa da lui promossa con ricorso del 28 maggio 2015
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenutoin fattoche
la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.
2.1 Già è stato detto in passato, con riferimento alla precedente versione della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (Lptca; vecchio art. 2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del 23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa possibilità, il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Questo disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. ()
2.2 Orbene, la decisione del Tribunale cantonale di statuire nel caso di specie a giudice unico non è contraria all'art. 30 cpv. 1 Cost. poiché, anche per quanto verrà esposto in seguito, il tema giuridico della vertenza è regolato da consolidata giurisprudenza federale. Del resto, il caso della ricorrente si inserisce nella serie dei molti ricorsi presentati da frontalieri italiani contro le affiliazioni d'ufficio ordinate dagli organi esecutivi dell'assicurazione malattia svizzera, sulla cui questione di principio l'istanza giudiziaria cantonale si era già pronunciata a tre giudici (v. giudizio n. 36.2009.18 del 9 novembre 2009, sempre consultabile al sito www.ti.ch). È vero, esso differisce dalle vertenze fin qui esaminate (e risolte nella sentenza 9C_1042/2009 [pubblicata in DTF 136 V 295]) nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta alle altre. La ricorrente - che afferma di avere regolarmente compilato e rispedito a tale scopo il modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano - non contesta infatti di essere stata a conoscenza di tale possibilità, ma solo di non aver esercitato tempestivamente questo diritto come le rimprovera invece la Corte cantonale. Ciò non toglie tuttavia che la decisione della Corte cantonale sia comunque difendibile, ritenuto che la vertenza nemmeno pone questioni di principio o presenta particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti