Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.
3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se
fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3;
Käser
, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212;
Greber/Duc/Scartazzini
, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che secondo
la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di
stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne
i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 consid. 5a).
2.7. Pendente causa la Cassa di
compensazione ha proposto all'insorgente di considerare pari a Fr. 115'238.- il
suo reddito aziendale lordo e quindi di ritenere questa somma quale reddito
soggetto a contribuzione, senza dunque più procedere con l'art. 9 cpv. 4 LAVS e,
di conseguenza, senza aggiungere i contributi.
L'assicurato ha accettato questa proposta, visto che rispecchia la
sua richiesta ricorsuale.
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le
casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali
le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo
8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27
capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base
ai tassi di contribuzione applicabili.
Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011
(computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9
capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della
modifica.
Nella recente STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo
Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in
giudicato, ripresa nella STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014, è stato evidenziato
che con sentenza
9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (
DTF 139
V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte
ha stabilito che vi è
un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il
Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi
sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton
Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non
doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando
l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato
l'ammontare del reddito netto.
Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che
la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità
fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di
compensazione competente deve ricalcolarlo
al 100 per cento in base ai
tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4
OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le
casse (cfr. consid.
5.3).
L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art.
9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di
semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità
fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è
consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale
non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di
compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e
senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per
le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).
Secondo l'interpretazione letterale e teleologica
della nuova norma, la
ratio legis
della modifica consiste nel fatto che
le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente
(DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le
autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro
comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e
devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara
al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che
la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il
principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti
nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene
contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr.
consid. 5.5).
La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che
questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale
è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito
non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella
comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente
alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal
reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta
Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il
reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li
ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione
fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è
alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve
procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4
LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore
partiva dal presupposto che il fisco aveva
effettivamente
dedotto i
contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima
istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i
contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).
Nel primo caso giudicato da questo Tribunale
(30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale
federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi
dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto,
il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo ed ha dunque accolto
il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il
contributo dovuto sulla base di questo importo, senza dunque applicare l'art. 9
cpv. 4 LAVS.
Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA
ha potuto accertare che il reddito da attività indipendente ricavato dalla
documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva
fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008.
2.8. Il caso
concreto non differisce dalle tre fattispecie appena esposte.
In effetti, è indubbio che l'importo di Fr. 115'238.-
si riferisca al reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente nel
2008, come peraltro confermato da entrambe le parti.
Inoltre, dalla dichiarazione di imposta e dal conto
economico del 2008 prodotti dall'assicurato (doc. C), risulta chiaramente che
il reddito di Fr. 115'238.- conseguito dalla sua attività indipendente è al
netto
delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Tuttavia, come emerge palesemente sia dalla notifica
di imposta IC 2008 prodotta dall'assicurato (doc. A) sia dal conto economico
(doc. C), questo importo
non
comprende però anche i contributi AVS/AI/IPG,
visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme
alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella
dichiarazione d'imposta al punto 11.1.
Come noto, questi contributi restano a carico del
ricorrente, visto che spetta all'assicurato pagarli separatamente alla Cassa di
compensazione mediante acconti a dipendenza del reddito aziendale conseguito
negli anni precedenti (art. 14 LAVS).
Ciò significa che poiché l'assicurato non ha effettivamente
posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese
professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante
l'anno 2008 (doc. 4: Fr. 4'483,80), la Cassa di compensazione non poteva ritenere
l'importo di Fr. 115'238.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG
che, riportato al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, dà un
reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 127'331.-.
Infatti, così facendo la Cassa di compensazione ha
considerato due volte, nel reddito da attività lucrativa dell'assicurato, i
contributi personali: la prima volta, laddove ha ritenuto un reddito di Fr. 115'238.-
comprensivo dei contributi di Fr. 4'483,80 versati nel 2008 dall'interessato e
la seconda volta quando ha calcolato in Fr. 12'093.- i contributi da pagare,
sempre per il 2008.
Stante quanto precede, per l'anno 2008 l'importo di Fr. 115'238.- costituisce, senza alcun dubbio, il reddito
lordo
da attività
indipendente dell'assicurato.
Di conseguenza, in virtù della recente DTF 139 V 537
consid. 6, secondo cui se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono
state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un
reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai
sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.
Ne discende, dunque, che, trattandosi manifestamente
di un reddito
lordo
, l'importo di Fr. 115'238.- deve essere posto come
tale, in via eccezionale, alla base del calcolo dei contributi personali
dell'assicurato e, pertanto, il principio di cui all'art. 9 cpv. 4 LAVS non
deve essere qui applicato (STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014; STCA 30.2014.13
del 24 marzo 2014), come l'amministrazione ha riconosciuto pendente causa.
La decisione impugnata deve essere dunque annullata
e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per calcolare nuovamente i
contributi personali per l'anno 2008, considerando quale reddito soggetto a
contribuzione l'ammontare di Fr. 115'238.-.
2.9. Vincente in
causa, l'insorgente avrebbe diritto a delle ripetibili.
Infatti,
secondo l'art. 61 lett. g LPGA il
ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo
quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la
complessità del procedimento (per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86
consid.
4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF
105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid.
4;
Susanne Leuzinger-Naef
, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180
segg.).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (consid. 7 non
pubblicato in DTF 139 V 289; DTF 113 Ib 356 consid.
6b, DTF 110 V
81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a;
Poudret
,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159;
Locher
, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che
agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la
sua attività personale non sono dati (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa
non è complessa ed il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l'attività
professionale dell'assicurato (il ricorso riprende in tre pagine il contenuto
dell'opposizione, di una paginetta e mezza) (STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014;
STCA 30.2007.60 del 18 dicembre 2007; STCA 30.2006.36 del 5 febbraio 2007).
La pretesa d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere
negata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.30.2014.10
TB
Lugano
6 giugno 2014
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti