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30.2013.25

Rendita di vecchiaia AVS. Contestazione del periodo di contribuzione. Conferma della decisione della Cassa dopo aver effettuto gli accertamenti ritenuti necessari. Tenuto conto della prescrizione (art. 16 LAVS), impossibilità di versare, ora, i contributi mancanti

Ticino ·18 · 2001-11-19 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Raccomandata

Incarto n.30.2013.25

cs

Lugano

18 dicembre 2013

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2013 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto,in fatto

in diritto

Va poi evidenziato (cfr. sentenza 30.2006.23 del 12 maggio 2006) che alla Cassa non può essere imputata una mancata informazione, poiché al ricorrente, secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, spettava di annunciarsi presso la Cassa competente, ciò che costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Il fatto che il ricorrente non sapesse di tale obbligo non è rilevante, visto che, perlomeno prima dell’entrata in vigore della LPGA (cfr. ora l’art. 27 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003), nessuno poteva prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c, cfr. STCA del 21 giugno 2001, inc. 30.00.95, pag. 10, confermata dalla sentenza del 19 novembre 2001, H 272/01). Con sentenza del 27 dicembre 2004, H 160/03, l’Alta Corte, in un caso che concerneva una fattispecie giudicata sulla base del diritto vigente prima dell’entrata in vigore della LPGA, ha infatti confermato che “per quel che concerne poi il principio dell'affidamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha rettamente precisato come la tutela della buona fede possa essere invocata solo in presenza di una informazione errata, e non già anche in caso di carente informazione”.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti