Domanda di condono dell'obbligo di restituire una rendita percepita in troppo. Nel caso di specie è stata ammessa la buona fede e l'incarto rinviato all'amministrazione per l'esame del requisito della grave difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA)
Sachverhalt
(art. 43 LPGA, che non viene neutralizzato dall'obbligo di collaborare e
informare del richiedente di cui all'art. 28 LPGA: Kieser, op. cit., no. 2
all'art. 28), approfondendo la questione circa la misura della disponibilità
lavorativa, con eventuale relativa riduzione delle indennità di disoccupazione
rispettivamente circa l'idoneità al collocamento dell'assicurata (ciò che del
resto l'URC ha fatto nel mese di luglio). Altresì l'URC, in base alle
informazioni in suo possesso, alla luce dell'obbligo di informazione e
consulenza di cui all'art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, avrebbe potuto perlomeno
accennare all'assicurata che il diritto a indennità intere non era
presumibilmente più dato nella medesima misura (in proposito DTF 131 V 472
consid. 4 e 5 pag. 476 segg. e sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 157/05 del 28 ottobre 2005).
Visto quanto sopra, all'assicurata, a partire dal mese di giugno,
è eventualmente imputabile una lieve negligenza, non senz'altro una violazione
grave dell'obbligo di informare (per un caso di lieve negligenza, v. sentenze
8C_594/2007 del 10 marzo 2008 e C 288/06 del 27 marzo 2007, consid. 4, in cui la colpa di un assicurato che ha notificato un guadagno intermedio al collocatore, non
tuttavia alla Cassa, è stata considerata lieve in ambito di sospensione; per un
caso di grave negligenza, v. sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 4, e C 162/98 del 23
settembre 1998, consid. 3).” (sottolineature del redattore)
Va ancora
evidenziato che con sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007 (cfr. anche sentenza
9C_474/2009 del 21 agosto 2009), citata dall’Alta Corte nella precedente
pronunzia quale esempio di negligenza lieve, il TF, sempre in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato:
"
(…)
Das als Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs.
1 AVIG erzielte Einkommen war für die Bemessung des Taggeldanspruchs von
Bedeutung. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst sein. Insbesondere macht er
keine konkrete psychische Störung namhaft, die ihn am korrekten Ausfüllen,
nötigenfalls unter Beizug einer Drittperson, gehindert hätte. Ein Zusammenhang
zwischen gesundheitlichen Beschwerden und Meldepflichtverletzung ist aufgrund
der Akten jedenfalls nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit erstellt, wie bereits das kantonale Gericht dargetan hat. Des
Weitern hat der Versicherte nicht etwa vergessen, eine der gestellten Fragen zu
beantworten, sondern er hat bei der Frage nach der Erwerbstätigkeit das Feld
"nein" angekreuzt. Somit hat er nicht nur seine Meldepflicht
verletzt, sondern auch eine unwahre Angabe gemacht. Nachdem er auf dem
einzureichenden und handschriftlich zu unterzeichnenden Formular ausdrücklich
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das unwahre oder nur teilweise Ausfüllen
Sanktionen auslösen könne, hätte er den einzelnen Fragen und Antworten erhöhte
Aufmerksamkeit schenken müssen. Unerheblich ist, dass der Versicherte seinen
Personalberater beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum über den besagten
Zwischenverdienst informiert hat. Die gegenüber unzuständigen Stellen erwähnte
Tätigkeit entbindet nicht von der Pflicht der ordnungsgemässen Deklaration bei
der hiefür zuständigen Arbeitslosenkasse (ALV 2006 S. 69, C 158/05). Indem der Beschwerdeführer die Frage nach einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit
ausdrücklich verneinte, hat er somit den Einstellungstatbestand von Art. 30
Abs. 1 lit. e AVIG erfüllt. Die nach Art. 30 AVIG verfügte Einstellung in der
Anspruchsberechtigung kann zusätzlich zu einer Rückforderung gemäss Art. 95
AVIG erfolgen, da mit letzterer lediglich der rechtmässige Zustand
wiederhergestellt wird (SVR 1997 ALV Nr. 80 S. 243).
4.
Mit Bezug auf die Einstellungsdauer hat das
kantonale Gericht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer glaubhaft geltend
macht, dass er den Zwischenverdienst nicht absichtlich verheimlicht hat, zumal
es sonst keinen Sinn mache, dass er diesen dem Personalberater gemeldet habe. Es
ging daher von einem leichten Verschulden aus und setzte die Sanktion, da
es sich um die zweite Meldepflichtverletzung innerhalb der Rahmenfrist handelt,
in Anwendung von Art. 45 Abs. 2bis AVIV, im oberen Bereich eines leichten
Verschuldens (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV) auf 15 Einstelltage fest. Dies ist
in Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände im Rahmen
der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. BGE 123 V 150 E. 2 S. 152 mit
Hinweisen) nicht zu beanstanden.“ (sottolineatura del redattore)
Ne segue
che nel caso di specie il fatto di aver esplicitamente segnalato l’esercizio di
un’attività lavorativa all’estero con conseguente diritto all’erogazione di una
rendita pensionistica __________ ma di non aver compilato lo spazio relativo
alla durata dell’attività, nel preciso caso di specie, non è costitutivo di
negligenza grave e tanto meno di comportamento doloso.
La
circostanza che nella decisione del 12 luglio 2007 (doc. 117-118) figura che la
rendita è parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti
dal 1962 al 1983, non è sufficiente per ritenere che l’interessato sapeva o
avrebbe dovuto sapere di percepire una rendita troppo elevata, giacché il 1983
corrisponde con l’anno della presa di domicilio in Svizzera e l’ammontare della
rendita semplice di vecchiaia (fr. 579.-- al mese nel 2006 [in luogo di fr.
290.--]) non era così elevata da poter insinuare nel ricorrente perlomeno un
dubbio circa l’erroneità della decisione.
Alla luce
di quanto sopra esposto la buona fede del ricorrente va riconosciuta, il
ricorso accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2.3 Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai
sensi dell
’art. 5 cpv. 1 OPGA la
grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo
la LPC.
2.4. In concreto
l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede avendo omesso
di indicare il periodo preciso durante il quale ha svolto la sua attività
lucrativa in __________, limitandosi ad indicare “
titolare di una pensione
in __________
”.
2.4.1. Dalle tavole
processuali emerge che il 25 maggio 2007 il ricorrente ha sottoscritto la
richiesta di una rendita di vecchiaia (doc. 128).
Alla
domanda 4.1 “
E’ stato(a) domiciliato(a) all’estero?
”, l’interessato ha
risposto “
Sì
”, dalla nascita al __________ in __________ (doc. 127).
Alla
domanda 4.3 “
Ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera?
”, il
ricorrente ha risposto “
Sì
”, precisando “
GTITOLARE DI PENSIONE __________
”
e lasciando in bianco il periodo durante il quale ha svolto l’attività
all’estero (“
dal ______ al ________
”, doc. 127).
Con
decisione del 12 luglio 2007 la Cassa ha stabilito l’ammontare della rendita
dell’insorgente, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 17'238, di
una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi e una scala di rendita 22,
indicando in calce alla medesima: “
rendita ordinaria parziale a causa degli
anni di contribuzione mancanti o incompleti (dal 1962 al 1983)
” (doc. 118).
Il 25
marzo 2011 la moglie, __________, ha compilato il formulario relativo alla “
richiesta
di calcolo di una rendita futura
” (doc. 19).
Alla
domanda 4.4 “
il suo attuale coniuge è già stato(a) domiciliato(a)
all’estero?
”, ha risposto “
sì
”, in __________ dalla nascita (__________)
al matrimonio (__________, doc. 21).
Alla
domanda 4.5 “
Il suo coniuge ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla
Svizzera?
”, ha risposto “
sì
”, “
dal sempre al (pensionamento) dic.
1994 in __________ (__________)
” (doc. 21).
Sulla
base della risposta della moglie alla domanda 4.5 l’amministrazione ha
ricalcolato la rendita dovuta al ricorrente non considerando più gli anni dal
1983 (e meglio dal mese di __________ quando si è domiciliato in Svizzera) alla
fine del 1994 (fino allo svolgimento di un’attività lavorativa in __________)
quale periodo contributivo in Svizzera (come persona senza attività lucrativa
il cui coniuge ha pagato [almeno] il doppio del contributo minimo),
contrariamente a quanto stabilito con la precedente decisione.
2.4.2. Questo TCA,
alla luce di quanto sopra descritto, ritiene che nel caso di specie la buona
fede del ricorrente vada riconosciuta.
Innanzitutto,
l’insorgente ha rettamente indicato nel formulario di essere stato domiciliato
all’estero, in __________, fino al mese di __________ 1983, di aver lavorato
all’estero, in __________ e di essere titolare di una pensione __________.
La
circostanza che il ricorrente non ha precisato il periodo esatto durante il
quale ha esercitato l’attività lucrativa in __________, lasciando in bianco lo
spazio previsto a questo scopo, non può, nel preciso caso di specie, essere ritenuto
quale mancanza di buona fede, avendo comunque segnalato di aver svolto un
lavoro all’estero .
In
concreto la Cassa, dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di vecchiaia
dall’insorgente, non ha ritenuto necessario chiedergli delucidazioni circa il
periodo esatto di attività lucrativa da lui svolta all’estero, ma si è
accontentata delle informazioni contenute nel formulario e si è basata, per il
calcolo del periodo contributivo, unicamente sui dati relativi al
domicilio
in Svizzera.
Ora,
ritenuti il luogo del domicilio dell’interessato (__________), la sua ancor giovane
età al momento dell’entrata in Svizzera (42 anni), l’indicazione di aver
lavorato in __________ e di percepire una pensione __________, nonché la
circostanza che l’insorgente ha esercitato un’attività lavorativa in Svizzera solo
dal 2001 al 2005 (doc. 106), l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare
accertamenti supplementari o chiedere informazioni precise circa il periodo e
le modalità dell’esercizio dell’attività lucrativa all’estero, in luogo di
fondarsi esclusivamente sull’indicazione relativa al domicilio senza procedere
ad ulteriori approfondimenti.
Va qui
rammentato che l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA prevede che l’assicuratore
esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno e l’art. 43 cpv. 3 LPGA permette
all’amministrazione, in caso di rifiuto ingiustificato di informare o collaborare,
di notificare una diffida scritta avvertendo la persona assicurata delle
conseguenze giuridiche del suo comportamento.
L’amministrazione
aveva a disposizione gli strumenti necessari per verificare le informazioni utili
al calcolo della rendita.
A questo
proposito va citata la sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, dove il TF, in
ambito di condono nell’assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato:
"
Soltanto
nei mesi di giugno e luglio l'interessata ha notificato in media, a titolo di guadagno
intermedio, 58 ore, ridottesi a 36 in agosto. Alla ricorrente può tuttavia
essere eventualmente rimproverato di non aver chiesto un'immediata riduzione
delle indennità, non essendo presumibilmente in grado di accettare un lavoro a
tempo pieno, non tuttavia una scorretta notifica della sua disponibilità
lavorativa. In effetti l'URC era esattamente al corrente delle modalità di
lavoro dell'assicurata, la quale aveva pure notificato fin dall'inizio che la
percentuale lavorativa avrebbe potuto essere anche del 30-50% (verbale del 5
febbraio 2003). Durante il colloquio del mese di maggio 2003 aveva altresì
precisato che in giugno avrebbe lavorato al 50% (ciò che tuttavia non si è
avverato avendo l'assicurata eseguito solo 60 ore mensili). Pure la Cassa inoltre
tramite la comunicazione del numero di ore eseguite a titolo di guadagno
intermedio, nettamente più elevato dei primi cinque mesi, poteva e doveva
notare il cambiamento intervenuto. Sia l'URC che la Cassa erano pertanto al
corrente nei minimi dettagli dell'attività che stava svolgendo l'assicurata,
della misura di tale attività e della sua evoluzione, che avrebbe portato,
presumibilmente da ottobre, all'esercizio di un'attività a tempo pieno (verbali
dei colloqui di consulenza), fatto anch'esso più volte dichiarato. In simili
circostanze sia la Cassa che l'URC erano nelle condizioni di agire almeno già
dalla fine di giugno, in base all'obbligo dell'accertamento d'ufficio dei fatti
(art. 43 LPGA, che non viene neutralizzato dall'obbligo di collaborare e
informare del richiedente di cui all'art. 28 LPGA: Kieser, op. cit., no. 2
all'art. 28), approfondendo la questione circa la misura della disponibilità
lavorativa, con eventuale relativa riduzione delle indennità di disoccupazione
rispettivamente circa l'idoneità al collocamento dell'assicurata (ciò che del
resto l'URC ha fatto nel mese di luglio). Altresì l'URC, in base alle
informazioni in suo possesso, alla luce dell'obbligo di informazione e
consulenza di cui all'art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, avrebbe potuto perlomeno
accennare all'assicurata che il diritto a indennità intere non era
presumibilmente più dato nella medesima misura (in proposito DTF 131 V 472
consid. 4 e 5 pag. 476 segg. e sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 157/05 del 28 ottobre 2005).
Visto quanto sopra, all'assicurata, a partire dal mese di giugno,
è eventualmente imputabile una lieve negligenza, non senz'altro una violazione
grave dell'obbligo di informare (per un caso di lieve negligenza, v. sentenze
8C_594/2007 del 10 marzo 2008 e C 288/06 del 27 marzo 2007, consid. 4, in cui la colpa di un assicurato che ha notificato un guadagno intermedio al collocatore, non
tuttavia alla Cassa, è stata considerata lieve in ambito di sospensione; per un
caso di grave negligenza, v. sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 4, e C 162/98 del 23
settembre 1998, consid. 3).” (sottolineature del redattore)
Va ancora
evidenziato che con sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007 (cfr. anche sentenza
9C_474/2009 del 21 agosto 2009), citata dall’Alta Corte nella precedente
pronunzia quale esempio di negligenza lieve, il TF, sempre in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato:
"
(…)
Das als Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs.
1 AVIG erzielte Einkommen war für die Bemessung des Taggeldanspruchs von
Bedeutung. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst sein. Insbesondere macht er
keine konkrete psychische Störung namhaft, die ihn am korrekten Ausfüllen,
nötigenfalls unter Beizug einer Drittperson, gehindert hätte. Ein Zusammenhang
zwischen gesundheitlichen Beschwerden und Meldepflichtverletzung ist aufgrund
der Akten jedenfalls nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit erstellt, wie bereits das kantonale Gericht dargetan hat. Des
Weitern hat der Versicherte nicht etwa vergessen, eine der gestellten Fragen zu
beantworten, sondern er hat bei der Frage nach der Erwerbstätigkeit das Feld
"nein" angekreuzt. Somit hat er nicht nur seine Meldepflicht
verletzt, sondern auch eine unwahre Angabe gemacht. Nachdem er auf dem
einzureichenden und handschriftlich zu unterzeichnenden Formular ausdrücklich
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das unwahre oder nur teilweise Ausfüllen
Sanktionen auslösen könne, hätte er den einzelnen Fragen und Antworten erhöhte
Aufmerksamkeit schenken müssen. Unerheblich ist, dass der Versicherte seinen
Personalberater beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum über den besagten
Zwischenverdienst informiert hat. Die gegenüber unzuständigen Stellen erwähnte
Tätigkeit entbindet nicht von der Pflicht der ordnungsgemässen Deklaration bei
der hiefür zuständigen Arbeitslosenkasse (ALV 2006 S. 69, C 158/05). Indem der Beschwerdeführer die Frage nach einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit
ausdrücklich verneinte, hat er somit den Einstellungstatbestand von Art. 30
Abs. 1 lit. e AVIG erfüllt. Die nach Art. 30 AVIG verfügte Einstellung in der
Anspruchsberechtigung kann zusätzlich zu einer Rückforderung gemäss Art. 95
AVIG erfolgen, da mit letzterer lediglich der rechtmässige Zustand
wiederhergestellt wird (SVR 1997 ALV Nr. 80 S. 243).
E. 4 Mit Bezug auf die Einstellungsdauer hat das
kantonale Gericht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer glaubhaft geltend
macht, dass er den Zwischenverdienst nicht absichtlich verheimlicht hat, zumal
es sonst keinen Sinn mache, dass er diesen dem Personalberater gemeldet habe. Es
ging daher von einem leichten Verschulden aus und setzte die Sanktion, da
es sich um die zweite Meldepflichtverletzung innerhalb der Rahmenfrist handelt,
in Anwendung von Art. 45 Abs. 2bis AVIV, im oberen Bereich eines leichten
Verschuldens (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV) auf 15 Einstelltage fest. Dies ist
in Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände im Rahmen
der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. BGE 123 V 150 E. 2 S. 152 mit
Hinweisen) nicht zu beanstanden.“ (sottolineatura del redattore)
Ne segue
che nel caso di specie il fatto di aver esplicitamente segnalato l’esercizio di
un’attività lavorativa all’estero con conseguente diritto all’erogazione di una
rendita pensionistica __________ ma di non aver compilato lo spazio relativo
alla durata dell’attività, nel preciso caso di specie, non è costitutivo di
negligenza grave e tanto meno di comportamento doloso.
La
circostanza che nella decisione del 12 luglio 2007 (doc. 117-118) figura che la
rendita è parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti
dal 1962 al 1983, non è sufficiente per ritenere che l’interessato sapeva o
avrebbe dovuto sapere di percepire una rendita troppo elevata, giacché il 1983
corrisponde con l’anno della presa di domicilio in Svizzera e l’ammontare della
rendita semplice di vecchiaia (fr. 579.-- al mese nel 2006 [in luogo di fr.
290.--]) non era così elevata da poter insinuare nel ricorrente perlomeno un
dubbio circa l’erroneità della decisione.
Alla luce
di quanto sopra esposto la buona fede del ricorrente va riconosciuta, il
ricorso accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA.
Dispositiv
- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi . La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2012 30.2012.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2012 30.2012.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2012 30.2012.9
Domanda di condono dell'obbligo di restituire una rendita percepita in troppo. Nel caso di specie è stata ammessa la buona fede e l'incarto rinviato all'amministrazione per l'esame del requisito della grave difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA)
Raccomandata Incarto n. 30.2012.9 cs Lugano 16 aprile 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2012 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 24 gennaio 2012 emanata da CO 1 in materia di rendite AVS ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nato nel __________, con decisione del 12 luglio 2007 è stato messo al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° marzo 2006, calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (scala applicabile: 22) ed un reddito annuo di fr. 17'238 (doc. 57). Al figlio __________, nato nel __________, è stata riconosciuta una rendita semplice per figli, soppressa nel mese di novembre 2008 (doc. 117). 1.2. In seguito alla richiesta del calcolo previsionale della rendita da parte della moglie, __________, nata nel __________, inoltrata il 25 marzo 2011 (cfr. doc. 17 e 2), l’amministrazione, il 5 maggio 2011, si è accorta che l’interessato, domiciliato in Svizzera dal __________, fino al mese di dicembre 1994 ha lavorato in __________ per le __________. 1.3. Con decisione del 12 maggio 2011 la Cassa CO 1 ha chiesto la restituzione dell’importo versato in troppo dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2011 per un ammontare di fr. 22'057.--, rilevando che da un controllo è emerso l’esercizio di un’attività lucrativa presso le __________ __________, in __________, fino al 31 dicembre 1994, per cui gli anni dal 1983 (ossia da quando è domiciliato in Svizzera) al 1994 non vanno considerati quale periodo contributivo, contrariamente a quanto stabilito con la precedente decisione (doc. 31). Il medesimo giorno l’amministrazione ha emanato tre decisioni di fissazione della rendita, calcolata sulla base di una durata contributiva di 11 anni ed un reddito annuo medio di fr. 17'238.-- nel 2006 aggiornato a fr. 18'096.-- nel 2011 (doc. da 19 a 27), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 novembre 2008 (ossia fino al termine del versamento delle prestazioni al figlio), dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011. 1.4. In seguito all’opposizione, e alla domanda di condono, presentata da RI 1, l’amministrazione, con decisione su opposizione del 20 luglio 2011, ha confermato il precedente provvedimento, precisando che sulla domanda di condono avrebbe deciso quando la decisione di restituzione sarebbe divenuta definitiva. 1.5. Il ricorso di RI 1 è stato respinto dal TCA con sentenza del 19 ottobre 2011 cresciuta incontestata in giudicato (inc. 30.2011.30+31). 1.6. Con decisione del 28 novembre 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 24 gennaio 2012, la Cassa ha respinto la domanda di condono, non essendo adempiuta la condizione della buona fede. L’amministrazione rileva in sostanza che il 23 maggio 2007 il __________, a nome del ricorrente, ha trasmesso all’Agenzia AVS del Comune di __________ il questionario per la richiesta di una rendita di vecchiaia, dove veniva tralasciato “ di fornire dati precisi circa lo svolgimento di un’attività lucrativa fino al dicembre 1994 in __________ e indicando semplicemente “Titolare di pensione __________”, la Cassa ha quindi allestito il calcolo della rendita di vecchiaia che è poi sfociata nella decisione di rendita del 12 luglio 2007. Solamente in un secondo tempo, e più precisamente con il deposito della richiesta di calcolo di una futura rendita, da parte della moglie, è stato portato a conoscenza della Cassa il fatto che lei avesse svolto attività lucrativa presso le __________ __________ fino al dicembre 1994 ” (doc. 8). 1.7. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di aver segnalato all’autorità amministrativa di aver lavorato in __________, di percepire una rendita di vecchiaia __________ e di essersi rivolto ad un funzionario dell’__________, che avrebbe compilato il formulario, al fine di riempirlo nella maniera più precisa possibile. Il ricorrente evidenzia che l’autorità competente era in possesso sin dall’inizio di tutte le informazioni necessarie e, per determinare con esattezza il periodo di attività all’estero, la Cassa avrebbe potuto chiedere informazioni complementari. L’assicurato nega di aver agito con negligenza o dolosamente e sostiene, al contrario, di aver messo a disposizione dell’autorità tutte le informazioni in maniera corretta. In secondo luogo l’interessato evidenzia che la sua situazione economica è tale da rendere difficile la restituzione dell’importo di fr. 22'057. 1.8. Con risposta del 21 febbraio 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). in diritto 2.1. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 4 OPGA). 2.2. Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. 2.3. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell ’art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2.4. In concreto l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede avendo omesso di indicare il periodo preciso durante il quale ha svolto la sua attività lucrativa in __________, limitandosi ad indicare “ titolare di una pensione in __________ ”. 2.4.1. Dalle tavole processuali emerge che il 25 maggio 2007 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di una rendita di vecchiaia (doc. 128). Alla domanda 4.1 “ E’ stato(a) domiciliato(a) all’estero? ”, l’interessato ha risposto “ Sì ”, dalla nascita al __________ in __________ (doc. 127). Alla domanda 4.3 “ Ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera? ”, il ricorrente ha risposto “ Sì ”, precisando “ GTITOLARE DI PENSIONE __________ ” e lasciando in bianco il periodo durante il quale ha svolto l’attività all’estero (“ dal ______ al ________ ”, doc. 127). Con decisione del 12 luglio 2007 la Cassa ha stabilito l’ammontare della rendita dell’insorgente, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 17'238, di una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi e una scala di rendita 22, indicando in calce alla medesima: “ rendita ordinaria parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti (dal 1962 al 1983) ” (doc. 118). Il 25 marzo 2011 la moglie, __________, ha compilato il formulario relativo alla “ richiesta di calcolo di una rendita futura ” (doc. 19). Alla domanda 4.4 “ il suo attuale coniuge è già stato(a) domiciliato(a) all’estero? ”, ha risposto “ sì ”, in __________ dalla nascita (__________) al matrimonio (__________, doc. 21). Alla domanda 4.5 “ Il suo coniuge ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera? ”, ha risposto “ sì ”, “ dal sempre al (pensionamento) dic. 1994 in __________ (__________) ” (doc. 21). Sulla base della risposta della moglie alla domanda 4.5 l’amministrazione ha ricalcolato la rendita dovuta al ricorrente non considerando più gli anni dal 1983 (e meglio dal mese di __________ quando si è domiciliato in Svizzera) alla fine del 1994 (fino allo svolgimento di un’attività lavorativa in __________) quale periodo contributivo in Svizzera (come persona senza attività lucrativa il cui coniuge ha pagato [almeno] il doppio del contributo minimo), contrariamente a quanto stabilito con la precedente decisione. 2.4.2. Questo TCA, alla luce di quanto sopra descritto, ritiene che nel caso di specie la buona fede del ricorrente vada riconosciuta. Innanzitutto, l’insorgente ha rettamente indicato nel formulario di essere stato domiciliato all’estero, in __________, fino al mese di __________ 1983, di aver lavorato all’estero, in __________ e di essere titolare di una pensione __________. La circostanza che il ricorrente non ha precisato il periodo esatto durante il quale ha esercitato l’attività lucrativa in __________, lasciando in bianco lo spazio previsto a questo scopo, non può, nel preciso caso di specie, essere ritenuto quale mancanza di buona fede, avendo comunque segnalato di aver svolto un lavoro all’estero . In concreto la Cassa, dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di vecchiaia dall’insorgente, non ha ritenuto necessario chiedergli delucidazioni circa il periodo esatto di attività lucrativa da lui svolta all’estero, ma si è accontentata delle informazioni contenute nel formulario e si è basata, per il calcolo del periodo contributivo, unicamente sui dati relativi al domicilio in Svizzera. Ora, ritenuti il luogo del domicilio dell’interessato (__________), la sua ancor giovane età al momento dell’entrata in Svizzera (42 anni), l’indicazione di aver lavorato in __________ e di percepire una pensione __________, nonché la circostanza che l’insorgente ha esercitato un’attività lavorativa in Svizzera solo dal 2001 al 2005 (doc. 106), l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare accertamenti supplementari o chiedere informazioni precise circa il periodo e le modalità dell’esercizio dell’attività lucrativa all’estero, in luogo di fondarsi esclusivamente sull’indicazione relativa al domicilio senza procedere ad ulteriori approfondimenti. Va qui rammentato che l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA prevede che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno e l’art. 43 cpv. 3 LPGA permette all’amministrazione, in caso di rifiuto ingiustificato di informare o collaborare, di notificare una diffida scritta avvertendo la persona assicurata delle conseguenze giuridiche del suo comportamento. L’amministrazione aveva a disposizione gli strumenti necessari per verificare le informazioni utili al calcolo della rendita. A questo proposito va citata la sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, dove il TF, in ambito di condono nell’assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato: " Soltanto nei mesi di giugno e luglio l'interessata ha notificato in media, a titolo di guadagno intermedio, 58 ore, ridottesi a 36 in agosto. Alla ricorrente può tuttavia essere eventualmente rimproverato di non aver chiesto un'immediata riduzione delle indennità, non essendo presumibilmente in grado di accettare un lavoro a tempo pieno, non tuttavia una scorretta notifica della sua disponibilità lavorativa. In effetti l'URC era esattamente al corrente delle modalità di lavoro dell'assicurata, la quale aveva pure notificato fin dall'inizio che la percentuale lavorativa avrebbe potuto essere anche del 30-50% (verbale del 5 febbraio 2003). Durante il colloquio del mese di maggio 2003 aveva altresì precisato che in giugno avrebbe lavorato al 50% (ciò che tuttavia non si è avverato avendo l'assicurata eseguito solo 60 ore mensili). Pure la Cassa inoltre tramite la comunicazione del numero di ore eseguite a titolo di guadagno intermedio, nettamente più elevato dei primi cinque mesi, poteva e doveva notare il cambiamento intervenuto. Sia l'URC che la Cassa erano pertanto al corrente nei minimi dettagli dell'attività che stava svolgendo l'assicurata, della misura di tale attività e della sua evoluzione, che avrebbe portato, presumibilmente da ottobre, all'esercizio di un'attività a tempo pieno (verbali dei colloqui di consulenza), fatto anch'esso più volte dichiarato. In simili circostanze sia la Cassa che l'URC erano nelle condizioni di agire almeno già dalla fine di giugno, in base all'obbligo dell'accertamento d'ufficio dei fatti (art. 43 LPGA, che non viene neutralizzato dall'obbligo di collaborare e informare del richiedente di cui all'art. 28 LPGA: Kieser, op. cit., no. 2 all'art. 28), approfondendo la questione circa la misura della disponibilità lavorativa, con eventuale relativa riduzione delle indennità di disoccupazione rispettivamente circa l'idoneità al collocamento dell'assicurata (ciò che del resto l'URC ha fatto nel mese di luglio). Altresì l'URC, in base alle informazioni in suo possesso, alla luce dell'obbligo di informazione e consulenza di cui all'art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, avrebbe potuto perlomeno accennare all'assicurata che il diritto a indennità intere non era presumibilmente più dato nella medesima misura (in proposito DTF 131 V 472 consid. 4 e 5 pag. 476 segg. e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 157/05 del 28 ottobre 2005). Visto quanto sopra, all'assicurata, a partire dal mese di giugno, è eventualmente imputabile una lieve negligenza, non senz'altro una violazione grave dell'obbligo di informare (per un caso di lieve negligenza, v. sentenze 8C_594/2007 del 10 marzo 2008 e C 288/06 del 27 marzo 2007, consid. 4, in cui la colpa di un assicurato che ha notificato un guadagno intermedio al collocatore, non tuttavia alla Cassa, è stata considerata lieve in ambito di sospensione; per un caso di grave negligenza, v. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 4, e C 162/98 del 23 settembre 1998, consid. 3).” (sottolineature del redattore) Va ancora evidenziato che con sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007 (cfr. anche sentenza 9C_474/2009 del 21 agosto 2009), citata dall’Alta Corte nella precedente pronunzia quale esempio di negligenza lieve, il TF, sempre in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato: " (…) Das als Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 AVIG erzielte Einkommen war für die Bemessung des Taggeldanspruchs von Bedeutung. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst sein. Insbesondere macht er keine konkrete psychische Störung namhaft, die ihn am korrekten Ausfüllen, nötigenfalls unter Beizug einer Drittperson, gehindert hätte. Ein Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Beschwerden und Meldepflichtverletzung ist aufgrund der Akten jedenfalls nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, wie bereits das kantonale Gericht dargetan hat. Des Weitern hat der Versicherte nicht etwa vergessen, eine der gestellten Fragen zu beantworten, sondern er hat bei der Frage nach der Erwerbstätigkeit das Feld "nein" angekreuzt. Somit hat er nicht nur seine Meldepflicht verletzt, sondern auch eine unwahre Angabe gemacht. Nachdem er auf dem einzureichenden und handschriftlich zu unterzeichnenden Formular ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das unwahre oder nur teilweise Ausfüllen Sanktionen auslösen könne, hätte er den einzelnen Fragen und Antworten erhöhte Aufmerksamkeit schenken müssen. Unerheblich ist, dass der Versicherte seinen Personalberater beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum über den besagten Zwischenverdienst informiert hat. Die gegenüber unzuständigen Stellen erwähnte Tätigkeit entbindet nicht von der Pflicht der ordnungsgemässen Deklaration bei der hiefür zuständigen Arbeitslosenkasse (ALV 2006 S. 69, C 158/05). Indem der Beschwerdeführer die Frage nach einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit ausdrücklich verneinte, hat er somit den Einstellungstatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG erfüllt. Die nach Art. 30 AVIG verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann zusätzlich zu einer Rückforderung gemäss Art. 95 AVIG erfolgen, da mit letzterer lediglich der rechtmässige Zustand wiederhergestellt wird (SVR 1997 ALV Nr. 80 S. 243). 4. Mit Bezug auf die Einstellungsdauer hat das kantonale Gericht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer glaubhaft geltend macht, dass er den Zwischenverdienst nicht absichtlich verheimlicht hat, zumal es sonst keinen Sinn mache, dass er diesen dem Personalberater gemeldet habe. Es ging daher von einem leichten Verschulden aus und setzte die Sanktion, da es sich um die zweite Meldepflichtverletzung innerhalb der Rahmenfrist handelt, in Anwendung von Art. 45 Abs. 2bis AVIV, im oberen Bereich eines leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV) auf 15 Einstelltage fest. Dies ist in Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. BGE 123 V 150 E. 2 S. 152 mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.“ (sottolineatura del redattore) Ne segue che nel caso di specie il fatto di aver esplicitamente segnalato l’esercizio di un’attività lavorativa all’estero con conseguente diritto all’erogazione di una rendita pensionistica __________ ma di non aver compilato lo spazio relativo alla durata dell’attività, nel preciso caso di specie, non è costitutivo di negligenza grave e tanto meno di comportamento doloso. La circostanza che nella decisione del 12 luglio 2007 (doc. 117-118) figura che la rendita è parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti dal 1962 al 1983, non è sufficiente per ritenere che l’interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere di percepire una rendita troppo elevata, giacché il 1983 corrisponde con l’anno della presa di domicilio in Svizzera e l’ammontare della rendita semplice di vecchiaia (fr. 579.-- al mese nel 2006 [in luogo di fr. 290.--]) non era così elevata da poter insinuare nel ricorrente perlomeno un dubbio circa l’erroneità della decisione. Alla luce di quanto sopra esposto la buona fede del ricorrente va riconosciuta, il ricorso accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi . La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti