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30.2010.70

Contributo di miglioria versato in eccesso - rimborso - interessi rimunerativi

Ticino · 2010-08-31 · Italiano TI
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Incarto n.30.2010.70

Lugano

31 agosto 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Claudio Morandi

ing. Argentino Jermini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 19 maggio 2010 da

1. RI 1

2. RI 2

3. RI 3

4. RI 4

5. RI 5

6. RI 6

ISCE 1composta da:

7. MIST 1

8. MIST 2

9. MIST 3

tutti rappr. dall’ RA 1

contro

la decisone su reclamo emessa il 6 maggio 2010 del Municipio di __________ in materia di interessi sul rimborso di un contributo di miglioria riscosso in eccedenza,relativamente al mapp. no. 1192 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ ha eseguito i lavori di sistemazione di Piazza __________ e dell’adiacente Piazza __________. In Piazza __________ è stata realizzata una superficie piana quadrangolare pavimentata in calcestruzzo con inserti in lastre di granito della Riviera, opera completata con un’alberatura e quattro corpi emergenti destinati alle scale ed agli ascensori di accesso al sottostante autosilo. Piazza __________ è invece divenuta area di supporto con la riduzione della superficie dei giardini e la realizzazione di un viale alberato.Il progetto, proposto con Messaggio Municipale no. 2204 del 29.9.1997, era stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 30.10.1997. Contestualmente il legislativo aveva anche ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa, quest’ultima pari a fr. 2'368'757.- per le opere in Piazza __________ ed a fr. 504'403.- per quelle in Piazza __________.1.2. Il Municipio, stabiliti due comprensori separati d’imposizione, ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 16.8 al 14.9.2001, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.I proprietari del mapp. no. 1192 sono stati imposti per le sole opere eseguite in Piazza __________ ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 69'825.80.Essi hanno versato, in data 5.12.2001, un importo di fr. 68'190.80 ma, non condividendo l’imposizione, hanno presentato reclamo al Municipio il quale, con risoluzione del 20.1.2004, respinti gli argomenti sollevati dai reclamanti, ha proceduto all’adeguamento dei conteggi sulla base del consuntivo ed ha così ridotto il contributo a fr. 68'190.80.I proprietari hanno quindi adito il Tribunale di espropriazione che, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, si è pronunciato con sentenza del 19.6.2007. Assodato che l’opera ha procurato un vantaggio particolare al mapp. no. 1192, il Tribunale ha però riscontrato, nel piano del perimetro e nella chiave di riparto dei contributi, una serie di vizi che a suo giudizio comportavano la violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Di conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Municipio affinché procedesse ad un nuovo calcolo dei contributi (TE inc. no. 30.2004.113).1.3. In data 13.12.2007 il Municipio ha notificato ai proprietari una tabella aggiornata indicante a loro carico un contributo di fr. 61'303.50; importo che essi hanno nuovamente contestato con memoria dell’8.1.2008. Con conseguente risoluzione del 29.9.2008 il Municipio ha diminuito il contributo, sulla base del consuntivo, a fr. 58'325.70.Tale decisione è stata anch’essa impugnata dinanzi a questo Tribunale che, verificati i nuovi conteggi e ritenuta necessaria un’ulteriore correzione dei parametri di calcolo, all’udienza dell’11.12.2009 ha suggerito alle parti di ridurre il contributo a fr. 50'507.05. La proposta è stata accettata dai proprietari il 28.1.2010 e dal Municipio il successivo 10.2. Da ciò lo stralcio della causa con decreto del 16.2.2010 (TE inc. no. 30.2008.88).1.4. Con scritto del 17.2.2010 i proprietari hanno chiesto al Municipio il rimborso sia del contributo versato in esubero pari a fr. 17'683.75 (fr. 68'190.80 – fr. 50'507.05), sia dei relativi interessi per il periodo dal 5.12.2001 al 5.3.2010 (fr. 3'239.55), nonché la rifusione delle ripetibili assegnate con il decreto di stralcio (fr. 500.-), per complessivi fr. 21'423.30.Di rimando, con lettera del 5.3.2010, il Municipio ha conteggiato un avanzo a favore dei contribuenti di fr. 18'183.75 (fr. 17'683.75 + fr. 500.-), senza riconoscere interessi, importo che ha saldato il 12.3.2010.Dopo un ulteriore e vano scambio di corrispondenza, con risoluzione del 6.5.2010 il Municipio ha formalmente rifiutato di corrispondere interessi sulla somma restituita; quale rimedio di diritto contro la sua decisione ha indicato il ricorso al Tribunale di espropriazione entro il termine di trenta giorni.I proprietari del mapp. no. 1192 hanno, tempestivamente, interposto ricorso. Essi contestano la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in materia di interessi moratori, tema sul quale sarebbe competente, invece, il Consiglio di Stato giusta gli art. 208/110 della Legge organica comunale. Inoltre, argomentando che i contributi da loro versati sono stati trattenuti senza base legale, rispettivamente sulla scorta di una base legale annullata e quindi senza causa, pretendono il riconoscimento di interessi rimunerativi al 5% sul capitale indebitamente congelato, e precisamente fr. 23'241.70 (calcolati dal 5.12.2001 al 29.9.2008 su fr. 68'190.80) nonché fr. 1'281.10 (calcolati dal 30.9.2008 al 12.3.2010 su fr. 17'683.75), per complessivi fr. 24'523.80.Con memoria del 18.6.2010 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

2.Visti i termini del contenzioso e per economia di giudizio, questo Tribunale ritiene di poter statuire sulla base degli atti e senza esperire una formale istruttoria.

3.La competenza del Tribunale di espropriazione a deliberare sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è data dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM). Al medesimo contesto contributivo si riallaccia anche la pretesa in esame poiché un debito per interessi è accessorio al debito principale (in casu contributo versato in eccesso).Pertanto l’eccezione di incompetenza è respinta.

4.Il Comune richiama, a sostegno del suo rifiuto, una sentenza emessa da questo Tribunale il 20.2.2008 nell’ambito di una fattispecie analoga vertente sul parziale rimborso di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, prelevati in base agli art. 96 ss LALIA. In quella sede non erano stati riconosciuti interessi sull’importo restituito.Al di là dalla diversa tipologia del contributo in esame, la questione merita di essere riesaminata.

5.La Legge sui contributi di miglioria contempla il principio secondo cui il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo qualora, entro dieci anni dalla pubblicazione del prospetto, il vantaggio particolare venga meno per effetto di provvedimenti duraturi dell’autorità, quali misure di polizia o modificazioni del diritto edilizio (art. 21 LCM; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 27 del disegno di legge).La legge non disciplina, invece, né l’ipotesi della restituzione di un contributo versato in esubero, né l’eventuale pagamento di interessi su quell’importo. Ugualmente privo di prescrizioni o commenti in proposito è il materiale legislativo (cfr. Messaggio cit.). Il fatto che la problematica non sia stata affrontata non può significare che il legislatore abbia voluto escludere di proposito l’obbligo per l’ente pubblico di restituire un contributo indebitamente incassato, ma piuttosto costituisce una lacuna propria alla quale il giudice può rimediare (cfr. sul tema RtiD I-2006 no. 25 c. 2.3 e rinvii; DTF 126 II 71 c. 6d). Basti pensare che il Tribunale di espropriazione, quale autorità di ricorso, giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM), sia pure entro i limiti della facoltà di apprezzamento conferita alle autorità comunali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1). E’ quindi possibile che un contributo venga ridotto in sede ricorsuale ed in questo caso, qualora l’importo fosse già stato interamente pagato, la restituzione di quanto versato in eccesso è una soluzione che risponde non solo al concetto di giustizia ed equità, ma anche allo stesso principio della proporzionalità che governa il prelievo di contributi di miglioria (Messaggio cit., pto. VI b; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).Nel silenzio della legge valgono dunque i principi generali del diritto privato la cui applicazione analogica nel diritto pubblico è comunemente ammessa; tra questi si annovera, in particolare, la ripetizione dell’indebito (art. 63 cpv. 1 CO; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 147-148; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 618 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., 756 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e Aufl., no. 760; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 157).Su questo punto non vi è contestazione. La discussione verte sull’allocazione di interessi legali.

6.Gli interessi compensano il pregiudizio per il creditore determinato dall’impossibilità di usufruire del capitale che gli è dovuto. Sono interessi legali, in particolare, gli interessi moratori e gli interessi rimunerativi.6.1. Gli interessi moratori (Verzugszinsens) sono dovuti in caso di ritardo nell’adempimento di un debito scaduto. Così è stabilito dall’art. 104 cpv. 1 CO, regola che pur essendo attinente al diritto privato assurge a principio generale ugualmente applicabile nel campo del diritto pubblico. Di conseguenza, a fronte di un’obbligazione pecuniaria di diritto pubblico, tanto lo Stato quanto i privati sono tenuti al pagamento di interessi moratori anche in assenza di un’esplicita base legislativa. (Moor, op. cit., p. 73; Knapp, op. cit., no. 760; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 756; Grisel, op. cit., p. 622-623; Scolari Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 161 ss; DTF 95 I 258 c. 3, 101 Ib 252 c. 4b; RDAT 1980 no. 50, 1984 no. 19, II-1996 no. 13 c. 6.1). Salvo diversa disposizione, l’interesse moratorio è dovuto per un importo esigibile a partire dalla messa in mora del debitore, rispettivamente dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento (art. 102 CO).Esemplificando, nel caso specifico del rimborso di una tassa d’esenzione dal servizio militare, già prelevata ingiustamente e pagata dall’interessato con riserva di contestarla e chiederne la restituzione, il Tribunale federale ha ammesso l’obbligo di corrispondere interessi moratori al 5% sulla somma da rimborsare a decorrere dal giorno del suo pagamento, reputando che nelle riserve espresse dal contribuente fosse ravvisabile una valida messa in mora (DTF 95 I 258).6.2. Gli interessi rimunerativi (Vergütungszinsen) sono generalmente correlati ad una prestazione pecuniaria indebitamente versata, passibile di restituzione, e decorrono dal giorno del pagamento dell’importo fino a quello della sua restituzione. Ne è questione, in ambito amministrativo, specialmente nella giurisprudenza formatasi in tema di imposte stando alla quale il soggetto fiscale di un’imposta accertata e fissata dall’autorità (com’è il caso per le imposte dirette) ha diritto agli interessi rimunerativi qualora abbia saldato un importo in anticipo rispetto al termine di pagamento oppure abbia pagato a torto e l’importo debba essergli rimborsato. Al contrario, nel quadro delle imposte basate sul sistema dell’autoaccertamento (come ad esempio l’IVA o l’imposta preventiva), il pagamento erroneo di un’imposta non dà diritto ad interessi sulla somma che dev’essere restituita.Sempre secondo questa giurisprudenza, di principio gli interessi rimunerativi sono dovuti solo se sanciti da una norma legislativa. In via eccezionale, tuttavia, l’obbligo di pagamento può anche risultare dal senso e dallo scopo della legge o essere dedotto dai principi generali del diritto o da un ragionamento per analogia. Essi si giustificano, in particolare, quando sia previsto il versamento di interessi moratori in caso di pagamento tardivo dell’imposta (TAF A-7604/2008 del 6.2.2010 c. 2.1 e rinvii; ASA 78 (2010) 664 c. 3.2 e 3.3, 53 (1984) 558 c. 3 e 4).La vigente legislazione tributaria cantonale, dispone che l’eccedenza di un’imposta ordinaria è rimborsabile e che sull’importo è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino a quello della restituzione; il tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 247 LT; Decreto esecutivo del 9.12.2009 concernente la riscossione di tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010, art. 2 nonché tabella riassuntiva finale).6.3. Analogamente, l’interesse (Schadenszins) riconosciuto nel diritto privato in tema di risarcimento del danno per atto illecito o inadempienza contrattuale, è finalizzato a compensare il pregiudizio che il creditore subisce, oltre al danno effettivo, in ragione dell’impossibilità di disporre dell’indennità risarcitoria tra il momento in cui si è avverato il danno e quello del pagamento. L’interesse, che assurge perciò a componente del danno, è così inteso a porre il creditore nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento fosse saldato nel momento stesso in cui ha luogo il danno (Thévenoz/Werro ed., Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 104 no. 3b; DTF 131 III 12

c. 9.1 e rinvii).

7.7.1. Tornando alla fattispecie in esame, la Legge sui contributi di miglioria dispone la decorrenza di un interesse semplice al saggio usuale qualora il contribuente non versasse il contributo entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM). Trattasi, come meglio specificato dal legislatore, di interessi moratori ai quali è applicabile il tasso usuale di mora al pari di quanto stabilito nel diritto espropriativo dall’art. 54 cpv. 1 Lespr (Messaggio cit., ad art. 24 del disegno di legge; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, p. 136).Altre forme di interessi non sono regolamentate. In particolare, per quanto riguarda la retrocessione del contributo ai sensi dell’art. 21 LCM, la legge non prevede che siano dovuti interessi rimunerativi: un’omissione sulla quale la giurisprudenza cantonale ancora non si è determinata e la cui natura può restare irrisolta anche in questa sede. Nondimeno è doveroso rilevare che la retrocessione è fondata, non su un pagamento indebito, bensì su un provvedimento duraturo dell’autorità in ragione del quale il vantaggio particolare tratto dall’opera eseguita si trova ad essere ridotto in modo sostanziale o addirittura annullato. In altre parole, per un certo periodo, il contribuente ha beneficiato dell’opera stessa e perciò, almeno fino all’adozione del provvedimento invalidante, il contributo non è stato né pagato né trattenuto a torto.Evidentemente diverso è il contesto quando il contribuente, dopo aver versato il contributo entro i termini stabiliti, si vede ridotto l’importo in sede di ricorso in ragione di un errore di calcolo: in tale evenienza il contributo è viziato in origine da un errore valutativo e dunque, almeno in parte, è stato percepito ingiustamente. Così è avvenuto nella fattispecie in esame. In effetti nella sentenza del 19.6.2007 questo Tribunale, appurato che l’opera ha conferito un vantaggio particolare al mapp. no. 1192, ha nondimeno ritenuto che il reale beneficio, in funzione del quale è definito l’ammontare del contributo, non era stato correttamente ponderato. Ed è per sanare il vizio e stabilire un importo che fosse proporzionato alla situazione effettiva del fondo, che il Comune ha dovuto procedere ad un nuovo calcolo del contributo. Il risultato finale dimostra che il contributo versato dai ricorrenti è superiore a quello dovuto.In definitiva, quindi, Il Comune ha incassato indebitamente la differenza ed i ricorrenti, che hanno pagato tempestivamente per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 18 LCM, hanno subito un pregiudizio per non aver potuto disporre e far fruttare la somma versata in esubero. Elementi che giustificano, applicando analogicamente la giurisprudenza citata, il pagamento di interessi remunerativi. Del resto, se tali interessi sono riconosciuti in caso di restituzione di imposte dirette (fondate cioè sul sistema misto che prevede una dichiarazione da parte del contribuente e l’accertamento e la fissazione dell’imposta da parte dell’autorità), a maggior ragione vanno concessi in materia di contributi di miglioria ove si consideri che l’ammontare del singolo contributo è determinato autonomamente dal Municipio, quale autorità competente ad elaborare il prospetto giusta l’art. 11 LCM (RDAT I-1994 no. 7), senza intervento alcuno da parte del contribuente.Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, devesi ammettere il pagamento di interessi rimunerativi su un contributo versato in eccesso e soggetto a restituzione. Il tasso applicabile è del 5% come previsto dall’art. 104 cpv. 1 CO ed analogamente a quanto stabilito dalla prassi in casi comparabili (giurisprudenza cit.).

8.Gli interessi rimunerativi sono dovuti sull’importo eccedente – e non, come preteso dai ricorrenti, sull’intero capitale versato – a decorrere dalla data del pagamento (5.12.2001) fino a quella del rimborso (12.3.2010).Considerato che il contributo è stato stabilito in fr. 50'507.05, l’eccedenza è di fr. 17'683.75 come indicato dalle parti. Su questo importo gli interessi sono conteggiati come segue:dal 5.12.2001 al 31.12.2001                  fr.         62.92dal 1°.1.2002 al 31.12.2009                   fr.    7'073.52dal 1°.1.2010 al 12.3.2010                     fr.         29.04totale                                                      fr.    7'165.48

9.Visto l’esito della vertenza, la tassa di giustizia e le spese sono ripartite proporzionalmente al grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, 31 LPamm, 148 cpv. 2 CPC). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione parziale delle ripetibili.

per questi motivi,

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990, nonché gli art. 63 e 104 CO,

dichiara

e pronuncia1.     Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul contributo da restituire per il mapp. no. 1192 di fr. 17'683.75 il Comune dovrà un interesse rimunerativo del 5% dal 5.12.2001 al 12.3.2010, pari a fr. 7'165.48.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti per 2/3 e del Comune per 1/3. Quest’ultimo rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- per ripetibili.

3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Ilsegretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco