Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2010.70
Lugano
31 agosto 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Claudio Morandi
ing. Argentino Jermini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 19 maggio 2010 da
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
4. RI 4
5. RI 5
6. RI 6
ISCE 1composta da:
7. MIST 1
8. MIST 2
9. MIST 3
tutti rappr. dall RA 1
contro
la decisone su reclamo emessa il 6 maggio 2010 del Municipio di __________ in materia di interessi sul rimborso di un contributo di miglioria riscosso in eccedenza,relativamente al mapp. no. 1192 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Il Comune di __________ ha eseguito i lavori di sistemazione di Piazza __________ e delladiacente Piazza __________. In Piazza __________ è stata realizzata una superficie piana quadrangolare pavimentata in calcestruzzo con inserti in lastre di granito della Riviera, opera completata con unalberatura e quattro corpi emergenti destinati alle scale ed agli ascensori di accesso al sottostante autosilo. Piazza __________ è invece divenuta area di supporto con la riduzione della superficie dei giardini e la realizzazione di un viale alberato.Il progetto, proposto con Messaggio Municipale no. 2204 del 29.9.1997, era stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 30.10.1997. Contestualmente il legislativo aveva anche ratificato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa, questultima pari a fr. 2'368'757.- per le opere in Piazza __________ ed a fr. 504'403.- per quelle in Piazza __________.1.2. Il Municipio, stabiliti due comprensori separati dimposizione, ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 16.8 al 14.9.2001, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.I proprietari del mapp. no. 1192 sono stati imposti per le sole opere eseguite in Piazza __________ ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 69'825.80.Essi hanno versato, in data 5.12.2001, un importo di fr. 68'190.80 ma, non condividendo limposizione, hanno presentato reclamo al Municipio il quale, con risoluzione del 20.1.2004, respinti gli argomenti sollevati dai reclamanti, ha proceduto alladeguamento dei conteggi sulla base del consuntivo ed ha così ridotto il contributo a fr. 68'190.80.I proprietari hanno quindi adito il Tribunale di espropriazione che, sentite le parti ed esperita listruttoria, si è pronunciato con sentenza del 19.6.2007. Assodato che lopera ha procurato un vantaggio particolare al mapp. no. 1192, il Tribunale ha però riscontrato, nel piano del perimetro e nella chiave di riparto dei contributi, una serie di vizi che a suo giudizio comportavano la violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Di conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Municipio affinché procedesse ad un nuovo calcolo dei contributi (TE inc. no. 30.2004.113).1.3. In data 13.12.2007 il Municipio ha notificato ai proprietari una tabella aggiornata indicante a loro carico un contributo di fr. 61'303.50; importo che essi hanno nuovamente contestato con memoria dell8.1.2008. Con conseguente risoluzione del 29.9.2008 il Municipio ha diminuito il contributo, sulla base del consuntivo, a fr. 58'325.70.Tale decisione è stata anchessa impugnata dinanzi a questo Tribunale che, verificati i nuovi conteggi e ritenuta necessaria unulteriore correzione dei parametri di calcolo, alludienza dell11.12.2009 ha suggerito alle parti di ridurre il contributo a fr. 50'507.05. La proposta è stata accettata dai proprietari il 28.1.2010 e dal Municipio il successivo 10.2. Da ciò lo stralcio della causa con decreto del 16.2.2010 (TE inc. no. 30.2008.88).1.4. Con scritto del 17.2.2010 i proprietari hanno chiesto al Municipio il rimborso sia del contributo versato in esubero pari a fr. 17'683.75 (fr. 68'190.80 fr. 50'507.05), sia dei relativi interessi per il periodo dal 5.12.2001 al 5.3.2010 (fr. 3'239.55), nonché la rifusione delle ripetibili assegnate con il decreto di stralcio (fr. 500.-), per complessivi fr. 21'423.30.Di rimando, con lettera del 5.3.2010, il Municipio ha conteggiato un avanzo a favore dei contribuenti di fr. 18'183.75 (fr. 17'683.75 + fr. 500.-), senza riconoscere interessi, importo che ha saldato il 12.3.2010.Dopo un ulteriore e vano scambio di corrispondenza, con risoluzione del 6.5.2010 il Municipio ha formalmente rifiutato di corrispondere interessi sulla somma restituita; quale rimedio di diritto contro la sua decisione ha indicato il ricorso al Tribunale di espropriazione entro il termine di trenta giorni.I proprietari del mapp. no. 1192 hanno, tempestivamente, interposto ricorso. Essi contestano la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in materia di interessi moratori, tema sul quale sarebbe competente, invece, il Consiglio di Stato giusta gli art. 208/110 della Legge organica comunale. Inoltre, argomentando che i contributi da loro versati sono stati trattenuti senza base legale, rispettivamente sulla scorta di una base legale annullata e quindi senza causa, pretendono il riconoscimento di interessi rimunerativi al 5% sul capitale indebitamente congelato, e precisamente fr. 23'241.70 (calcolati dal 5.12.2001 al 29.9.2008 su fr. 68'190.80) nonché fr. 1'281.10 (calcolati dal 30.9.2008 al 12.3.2010 su fr. 17'683.75), per complessivi fr. 24'523.80.Con memoria del 18.6.2010 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
2.Visti i termini del contenzioso e per economia di giudizio, questo Tribunale ritiene di poter statuire sulla base degli atti e senza esperire una formale istruttoria.
3.La competenza del Tribunale di espropriazione a deliberare sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è data dallart. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM). Al medesimo contesto contributivo si riallaccia anche la pretesa in esame poiché un debito per interessi è accessorio al debito principale (in casu contributo versato in eccesso).Pertanto leccezione di incompetenza è respinta.
4.Il Comune richiama, a sostegno del suo rifiuto, una sentenza emessa da questo Tribunale il 20.2.2008 nellambito di una fattispecie analoga vertente sul parziale rimborso di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, prelevati in base agli art. 96 ss LALIA. In quella sede non erano stati riconosciuti interessi sullimporto restituito.Al di là dalla diversa tipologia del contributo in esame, la questione merita di essere riesaminata.
5.La Legge sui contributi di miglioria contempla il principio secondo cui il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo qualora, entro dieci anni dalla pubblicazione del prospetto, il vantaggio particolare venga meno per effetto di provvedimenti duraturi dellautorità, quali misure di polizia o modificazioni del diritto edilizio (art. 21 LCM; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 27 del disegno di legge).La legge non disciplina, invece, né lipotesi della restituzione di un contributo versato in esubero, né leventuale pagamento di interessi su quellimporto. Ugualmente privo di prescrizioni o commenti in proposito è il materiale legislativo (cfr. Messaggio cit.). Il fatto che la problematica non sia stata affrontata non può significare che il legislatore abbia voluto escludere di proposito lobbligo per lente pubblico di restituire un contributo indebitamente incassato, ma piuttosto costituisce una lacuna propria alla quale il giudice può rimediare (cfr. sul tema RtiD I-2006 no. 25 c. 2.3 e rinvii; DTF 126 II 71 c. 6d). Basti pensare che il Tribunale di espropriazione, quale autorità di ricorso, giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM), sia pure entro i limiti della facoltà di apprezzamento conferita alle autorità comunali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1). E quindi possibile che un contributo venga ridotto in sede ricorsuale ed in questo caso, qualora limporto fosse già stato interamente pagato, la restituzione di quanto versato in eccesso è una soluzione che risponde non solo al concetto di giustizia ed equità, ma anche allo stesso principio della proporzionalità che governa il prelievo di contributi di miglioria (Messaggio cit., pto. VI b; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).Nel silenzio della legge valgono dunque i principi generali del diritto privato la cui applicazione analogica nel diritto pubblico è comunemente ammessa; tra questi si annovera, in particolare, la ripetizione dellindebito (art. 63 cpv. 1 CO; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 147-148; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 618 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., 756 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e Aufl., no. 760; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 157).Su questo punto non vi è contestazione. La discussione verte sullallocazione di interessi legali.
6.Gli interessi compensano il pregiudizio per il creditore determinato dallimpossibilità di usufruire del capitale che gli è dovuto. Sono interessi legali, in particolare, gli interessi moratori e gli interessi rimunerativi.6.1. Gli interessi moratori (Verzugszinsens) sono dovuti in caso di ritardo nelladempimento di un debito scaduto. Così è stabilito dallart. 104 cpv. 1 CO, regola che pur essendo attinente al diritto privato assurge a principio generale ugualmente applicabile nel campo del diritto pubblico. Di conseguenza, a fronte di unobbligazione pecuniaria di diritto pubblico, tanto lo Stato quanto i privati sono tenuti al pagamento di interessi moratori anche in assenza di unesplicita base legislativa. (Moor, op. cit., p. 73; Knapp, op. cit., no. 760; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 756; Grisel, op. cit., p. 622-623; Scolari Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 161 ss; DTF 95 I 258 c. 3, 101 Ib 252 c. 4b; RDAT 1980 no. 50, 1984 no. 19, II-1996 no. 13 c. 6.1). Salvo diversa disposizione, linteresse moratorio è dovuto per un importo esigibile a partire dalla messa in mora del debitore, rispettivamente dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento (art. 102 CO).Esemplificando, nel caso specifico del rimborso di una tassa desenzione dal servizio militare, già prelevata ingiustamente e pagata dallinteressato con riserva di contestarla e chiederne la restituzione, il Tribunale federale ha ammesso lobbligo di corrispondere interessi moratori al 5% sulla somma da rimborsare a decorrere dal giorno del suo pagamento, reputando che nelle riserve espresse dal contribuente fosse ravvisabile una valida messa in mora (DTF 95 I 258).6.2. Gli interessi rimunerativi (Vergütungszinsen) sono generalmente correlati ad una prestazione pecuniaria indebitamente versata, passibile di restituzione, e decorrono dal giorno del pagamento dellimporto fino a quello della sua restituzione. Ne è questione, in ambito amministrativo, specialmente nella giurisprudenza formatasi in tema di imposte stando alla quale il soggetto fiscale di unimposta accertata e fissata dallautorità (comè il caso per le imposte dirette) ha diritto agli interessi rimunerativi qualora abbia saldato un importo in anticipo rispetto al termine di pagamento oppure abbia pagato a torto e limporto debba essergli rimborsato. Al contrario, nel quadro delle imposte basate sul sistema dellautoaccertamento (come ad esempio lIVA o limposta preventiva), il pagamento erroneo di unimposta non dà diritto ad interessi sulla somma che devessere restituita.Sempre secondo questa giurisprudenza, di principio gli interessi rimunerativi sono dovuti solo se sanciti da una norma legislativa. In via eccezionale, tuttavia, lobbligo di pagamento può anche risultare dal senso e dallo scopo della legge o essere dedotto dai principi generali del diritto o da un ragionamento per analogia. Essi si giustificano, in particolare, quando sia previsto il versamento di interessi moratori in caso di pagamento tardivo dellimposta (TAF A-7604/2008 del 6.2.2010 c. 2.1 e rinvii; ASA 78 (2010) 664 c. 3.2 e 3.3, 53 (1984) 558 c. 3 e 4).La vigente legislazione tributaria cantonale, dispone che leccedenza di unimposta ordinaria è rimborsabile e che sullimporto è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino a quello della restituzione; il tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 247 LT; Decreto esecutivo del 9.12.2009 concernente la riscossione di tassi dinteresse delle imposte cantonali valevole per il 2010, art. 2 nonché tabella riassuntiva finale).6.3. Analogamente, linteresse (Schadenszins) riconosciuto nel diritto privato in tema di risarcimento del danno per atto illecito o inadempienza contrattuale, è finalizzato a compensare il pregiudizio che il creditore subisce, oltre al danno effettivo, in ragione dellimpossibilità di disporre dellindennità risarcitoria tra il momento in cui si è avverato il danno e quello del pagamento. Linteresse, che assurge perciò a componente del danno, è così inteso a porre il creditore nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento fosse saldato nel momento stesso in cui ha luogo il danno (Thévenoz/Werro ed., Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 104 no. 3b; DTF 131 III 12
c. 9.1 e rinvii).
7.7.1. Tornando alla fattispecie in esame, la Legge sui contributi di miglioria dispone la decorrenza di un interesse semplice al saggio usuale qualora il contribuente non versasse il contributo entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM). Trattasi, come meglio specificato dal legislatore, di interessi moratori ai quali è applicabile il tasso usuale di mora al pari di quanto stabilito nel diritto espropriativo dallart. 54 cpv. 1 Lespr (Messaggio cit., ad art. 24 del disegno di legge; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, p. 136).Altre forme di interessi non sono regolamentate. In particolare, per quanto riguarda la retrocessione del contributo ai sensi dellart. 21 LCM, la legge non prevede che siano dovuti interessi rimunerativi: unomissione sulla quale la giurisprudenza cantonale ancora non si è determinata e la cui natura può restare irrisolta anche in questa sede. Nondimeno è doveroso rilevare che la retrocessione è fondata, non su un pagamento indebito, bensì su un provvedimento duraturo dellautorità in ragione del quale il vantaggio particolare tratto dallopera eseguita si trova ad essere ridotto in modo sostanziale o addirittura annullato. In altre parole, per un certo periodo, il contribuente ha beneficiato dellopera stessa e perciò, almeno fino alladozione del provvedimento invalidante, il contributo non è stato né pagato né trattenuto a torto.Evidentemente diverso è il contesto quando il contribuente, dopo aver versato il contributo entro i termini stabiliti, si vede ridotto limporto in sede di ricorso in ragione di un errore di calcolo: in tale evenienza il contributo è viziato in origine da un errore valutativo e dunque, almeno in parte, è stato percepito ingiustamente. Così è avvenuto nella fattispecie in esame. In effetti nella sentenza del 19.6.2007 questo Tribunale, appurato che lopera ha conferito un vantaggio particolare al mapp. no. 1192, ha nondimeno ritenuto che il reale beneficio, in funzione del quale è definito lammontare del contributo, non era stato correttamente ponderato. Ed è per sanare il vizio e stabilire un importo che fosse proporzionato alla situazione effettiva del fondo, che il Comune ha dovuto procedere ad un nuovo calcolo del contributo. Il risultato finale dimostra che il contributo versato dai ricorrenti è superiore a quello dovuto.In definitiva, quindi, Il Comune ha incassato indebitamente la differenza ed i ricorrenti, che hanno pagato tempestivamente per non incorrere nella sanzione prevista dallart. 18 LCM, hanno subito un pregiudizio per non aver potuto disporre e far fruttare la somma versata in esubero. Elementi che giustificano, applicando analogicamente la giurisprudenza citata, il pagamento di interessi remunerativi. Del resto, se tali interessi sono riconosciuti in caso di restituzione di imposte dirette (fondate cioè sul sistema misto che prevede una dichiarazione da parte del contribuente e laccertamento e la fissazione dellimposta da parte dellautorità), a maggior ragione vanno concessi in materia di contributi di miglioria ove si consideri che lammontare del singolo contributo è determinato autonomamente dal Municipio, quale autorità competente ad elaborare il prospetto giusta lart. 11 LCM (RDAT I-1994 no. 7), senza intervento alcuno da parte del contribuente.Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, devesi ammettere il pagamento di interessi rimunerativi su un contributo versato in eccesso e soggetto a restituzione. Il tasso applicabile è del 5% come previsto dallart. 104 cpv. 1 CO ed analogamente a quanto stabilito dalla prassi in casi comparabili (giurisprudenza cit.).
8.Gli interessi rimunerativi sono dovuti sullimporto eccedente e non, come preteso dai ricorrenti, sullintero capitale versato a decorrere dalla data del pagamento (5.12.2001) fino a quella del rimborso (12.3.2010).Considerato che il contributo è stato stabilito in fr. 50'507.05, leccedenza è di fr. 17'683.75 come indicato dalle parti. Su questo importo gli interessi sono conteggiati come segue:dal 5.12.2001 al 31.12.2001 fr. 62.92dal 1°.1.2002 al 31.12.2009 fr. 7'073.52dal 1°.1.2010 al 12.3.2010 fr. 29.04totale fr. 7'165.48
9.Visto lesito della vertenza, la tassa di giustizia e le spese sono ripartite proporzionalmente al grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, 31 LPamm, 148 cpv. 2 CPC). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione parziale delle ripetibili.
per questi motivi,
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990, nonché gli art. 63 e 104 CO,
dichiara
e pronuncia1. Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul contributo da restituire per il mapp. no. 1192 di fr. 17'683.75 il Comune dovrà un interesse rimunerativo del 5% dal 5.12.2001 al 12.3.2010, pari a fr. 7'165.48.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti per 2/3 e del Comune per 1/3. Questultimo rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Ilsegretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco