Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2010.204
MU0079-IND
Bellinzona
15 gennaio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 27 agosto 2010 n. MU0079-ind emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 10 novembre 2010 presentate dallUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 la multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- per violazione dellobbligo di notifica.
Fatti accertati in occasione di un controllo effettuato il 14 aprile 2010 su un cantiere privato sito in Corso ____________________ a __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1bis e 32a OLCP; 2 lett. c) e d) del Regolamento della Legge dapplicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell11 marzo 2008 (di seguito: Regolamento LDist/LLN).
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento e in via subordinata, se venisse confermata, di poter pagare la multa a rate.
C.LUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dellart. 453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
2.Secondo lart. 5 § 1 e art. 6 § 2 Allegato I dellAccordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), i cittadini dellUE-25/AELS che esercitano unattività lucrativa con assunzione dimpiego in Svizzera, i cittadini di uno Stato membro dellUE-25/AELS che vengono in Svizzera in qualità di prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati da uno Stato membro dellUE-25/AELS possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, soggiornare in Svizzera per tre mesi (corrispondente a 90 giorni lavorativi effettivi) per anno civile senza dovere ottenere un permesso dalle autorità competenti in materia di stranieri. Essi sono tuttavia tenuti allobbligo di notifica.
Giusta lart. 9 cpv. 1bis dellOrdinanza sullintroduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP), in caso di assunzione dimpiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui allarticolo 6 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell8 ottobre 1999 (LDist) e allarticolo 6 dellOrdinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist). In caso di assunzione dimpiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene tuttavia al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio lattività.
Trattasi di una procedura di notifica particolare, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare losservanza delle condizioni lavorative (cfr. art. 19 Allegato I ALC) e in generale allosservazione del mercato del lavoro. Nel Canton Ticino, la notifica è da fare allUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN)
I prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori distaccati (art. 17 lett. b Allegato I ALC) sottostanno allobbligo di notificarsi unicamente se esercitano unattività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist). Nel caso però si tratti di unattività lavorativa nei seguenti settori, lart. 6 cpv. 2 ODist prescrive che la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori, sin dal primo giorno:
a. edilizia, ingegneria e rami accessori delledilizia;
b. ristorazione;
c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche;
d. servizio di sorveglianza e di sicurezza;
e. commercio ambulante;
f. industria del sesso.
Per ottemperare allobbligo di notifica basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica in rete (via internet), gratuita, che consente inoltre di espletare eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere. In via eccezionale, la notifica può avvenire, sempre a titolo gratuito, tramite la procedura per scritto (per posta o per fax). Non è però possibile effettuare la notifica per posta elettronica (via e-mail). La notifica deve sempre avvenire prima dellinizio dellattività lucrativa in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LDist) e la stessa può cominciare al più presto otto giorni dopo la notifica dellinizio di suddetta attività, domenica e giorni festivi compresi (art. 6 cpv. 3 LDist).
In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).
Se vi fossero delle modifiche ulteriori a notifica avvenuta, vanno segnalate senza indugio allufficio cantonale competente (per il Canton Ticino: lUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN), al più tardi prima dellinizio dellimpiego. Se la notifica è stata effettuata secondo la procedura normale (via internet), il cambiamento sarà comunicato allufficio competente per e-mail (senza eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito riferimento alla notifica già effettuata. Se invece la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri e dei tempi summenzionati.
I prestatori di servizi indipendenti cittadini dellUE-25/AELS sottostanti allobbligo di notifica, che svolgono unattività di breve durata, che violano gli obblighi di notifica giusta lart. 9 cpv. 1bis OLCP sono sanzionati con una multa fino a 5000 franchi, che abbiano agito intenzionalmente o per negligenza, conformemente allart. 32a OLCP.
3.LUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro in applicazione delle succitate disposizioni rimprovera al multato di non aver notificato come prestatore di servizio indipendente di un ramo accessorio alledilizia, al più tardi otto giorni prima dellinizio dei lavori, la data dinizio e la presumibile durata dei lavori, il genere di lavori da eseguire e il luogo esatto desecuzione.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di ispezione datato 15 aprile 2010, allestito a seguito di un controllo avvenuto il 14 aprile 2010 alle ore 16.00 da parte di un ispettore dellUfficio dellIspettorato del lavoro, dal quale risulta che:
() Lo stesso __________ stava cambiando i serramenti presso un appartamento sito al 7° piano aiuta[t]o nella circostanza dai proprietari dello stabile e committenti sigg. __________, __________ e __________.
In considerazione della sua presenza sul cantiere, egli è stato diffidato a notificare retroattivamente linizio dellattività, ciò che ha fatto allindomani del controllo per e-mail.
4.Nel gravame linsorgente non contesta sostanzialmente i fatti, ma ritiene la sanzione esagerata, adducendo le seguenti giustificazioni:
Ho iniziato prima per distribuzione dei serramenti e abbiamo constatato se le misure erano esatte provando a fare un appuntamento dopo lispezione del sig. __________ ho provveduto immediatamente a richiedere la notifica dal giorno 14.04.2010.
In uno scritto successivo del 18 ottobre 2010, cambiando leggermente la propria versione, egli ha asserito cheil giorno 14.4.2010 mi trovavo sul cantiere in Corso __________ a __________ per scaricare e distribuire i serramenti per poi essere pronto per il montaggio il 16.4.2010.
5.Nella fattispecie, dal fascicolo processuale emerge che il ricorrente, prestatore di servizio di nazionalità italiana, ha notificato la sua attività lucrativa in data 7 aprile 2010, con inizio lavori a partire dal 16 aprile 2010, ricevendo l8 aprile 2010, conferma di notifica dallUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.
Nonostante le giustificazioni addotte dal ricorrente, questo giudice non ha motivo di dubitare che lattività riscontrata in occasione del controllo non costituisce una semplice operazione preliminare volta alla presa di misure, tantè che nel gravame egli ammette di aver eseguito la posa in un appartamento, seppur a titolo di prova, salvo poi asserire in seguito di essersi trovato sul cantiere unicamente per scaricare e distribuire i serramenti, ciò che costituisce unevidente contraddizione con la spiegazione iniziale.
Tale attività costituisce indubbiamente una prestazione di servizi ad opera di un cittadino proveniente da uno Stato dellUE-25/AELS, che rientra nei rami accessori alledilizia, per cui andava notificata, al più tardi, otto giorni prima del suo inizio. Visto lanticipo della prestazione effettuata, non sollevando tra laltro il ricorrente il caso urgente (art. 6 cpv. 3 ODist), egli doveva notificare tale modifica allUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, al più tardi prima di iniziare la sua attività lucrativa. Non avendo egli adempiuto a tale formalità secondo le condizioni e i termini previsti dalla procedura (una mail sarebbe bastata), risulta aver violato le prescrizioni per una corretta notifica e trova dunque piena conferma linfrazione che gli è stata rimproverata dallautorità di prime cure. Aggiungasi che la successiva richiesta retroattiva non sana la precedente situazione di irregolarità.
In definitiva, linsorgente non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, visto che si può parlare per lo meno di grave negligenza per il fatto che il ricorrente era già cognito della procedura di notifica in Svizzera (avendo annunciato diverse prestazioni a far tempo dal
2007) e aveva già un precedente nel 2009, ed è inoltre contenuta nei limiti concessi dalla legge. Tale importo appare idoneo a dissuadere linsorgente dal commettere ulteriori infrazioni.
Nulla osta per finire a una possibile rateazione della multa. La richiesta non può tuttavia essere evasa da questo giudice, ma va semmai riproposta allUfficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese per lodierno giudizio (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1bis e 32a OLCP, 6 LDist; 6 ODist; 2 lett. c e d del Regolamento LDist/LLN; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3.Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: