Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2010.187
20767/710
Bellinzona
12 novembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 luglio 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 16 luglio 2010 n. 20767/710 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 9 agosto 2010 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.CRTE 1 con decisione 16 luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
Fatti accertati il 30 ottobre 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 OSStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1, nelle osservazioni 9 agosto 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 27 cpv. 1 LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale Divieto di parcheggio» (2.50) vietail parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale(art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza di cui sopra, fino a 2 ore, lallegato 1 dellOMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 250.a).
3.La CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di aver posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
Lintimazione di contravvenzione 16 giugno 2010 trae origine dal rapporto di contravvenzione 29 gennaio 2009 della Polizia comunale di __________ facente parte integrante dellincarto e quindi liberamente accessibile allinsorgente dal quale risulta che linfrazione è avvenuta in Via __________ a __________, alle ore 18.10 / 18.30.
4.Il ricorrente contesta recisamente laddebito mossogli, asserendo che:la vettura è stata posteggiata per 10-15 minuti fuori dalla mia abitazione per semplici operazioni di carico e scarico.Egli postula pertanto lannullamento del decreto di multa, in quantola legge tollera operazioni di carico e scarico per una durata limitata(cfr. ricorso 27 luglio 2010).
5.Sennonché, a fronte dellaccertamento di agevole momento compiuto dallagente denunciante il quale, a differenza del multato, non ha, tra laltro, interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio di subire sanzioni penali e disciplinari linsorgente non ha saputo portare elementi convincenti atti a rendere verosimile la sua versione. In effetti, egli non ha specificato alcunché in merito al tipo di operazione compiuta (carico, scarico o tutte e due), come pure al genere (volume, peso, quantità ecc.) della merce trasportata, che giustificava limpiego del veicolo. Del resto, egli neppure pretende di aver in quale modo segnalato che si trattava di una breve sosta (per esempio indicando se avesse avuto iblinkeraccesi, il baule aperto ecc.).
A non averne dubbio, la generica affermazione secondo cui ha eseguitosemplici operazioni di carico e scariconon è atta a mettere in discussione laccertamento alla base della presente procedura.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla pena prevista dallOMD per questo tipo di infrazione (art. 250.a), senza tasse e spese, giacché il procedimento contravvenzionale è stato ripreso, con lemanazione di una multa disciplinare, dopo che un primo decreto di multa è stato annullato in ordine (quindi senza entrare nel merito) per un presunto vizio procedurale legato allimpossibilità per lautorità di provare lavvenuta intimazione del rapporto di contravvenzione (in proposito, vi è da chiedersi se ciò non sia dovuto a uneventuale omissione da parte dellinsorgente di notificare alla Sezione della circolazione un cambiamento di indirizzo).
Il ricorso infondato va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).