Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2010.156
18542/710
Bellinzona
23 luglio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 giugno 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18 giugno 2010 n. 18542/710 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 luglio 2010 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1con decisione 18 giugno 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per essersi, il 3 febbraio 2010 in territorio di __________,fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; inoltre il veicolo aveva la targa anteriore(recte: posteriore)non chiaramente leggibile;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la mancata leggibilità della targa;
che la CRTE 1, con osservazioni 2 luglio 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
e considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che giusta lart. 41 cpv. 1bisONC (che concretizza lart. 43 cpv. 2 LCStr)se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile;
che inoltre a norma dellart. 57 cpv. 2 prima frase ONC le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, lallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 228.2); il fatto di circolare con le targhe non ben leggibili è invece passibile di una multa di fr. 60.- (infrazione n. 330);
che la CRTE 1 rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di essersifermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, quantunque, a ben vedere, larresto compiuto configurerebbe a tutti gli effetti un parcheggio (invero sanzionabile con una multa di fr. 120.-) e non una fermata, come del resto correttamente accertato dallagente denunciante; in effetti, nonostante la sua brevità, la sosta non era destinata a far scendere o salire passeggeri, né tanto meno a caricare o scaricare merce che per le sue caratteristiche di peso/volume giustifica limpiego della vettura;
che lautorità ha inoltre multato il ricorrente, poiché il veicolo aveva una targa non chiaramente leggibile;
che sin dalla prima comparsa scritta (inoltrata anzitempo), linsorgente contesta tale addebito, asserendo chela targa è ben leggibile ed è quindi incomprensibile quanto indicato come infrazione. La vettura è a vostra disposizione per visione e, qualora non crediate a quanto indicato, lUfficio Cantonale __________ potrà confermarvi che nel frattempo non vi è stata una ristampa od una sostituzione delle targhe(cfr. scritto 29 marzo 2010);
che a sostegno del suo assunto, con scritto 15 aprile 2010, egli produce alcune fotografie delle targhe, dalle quali si evince che le targhe sono fondamentalmente di recente fattura;
che tuttavia, come risulta dalle contro-osservazioni 1° aprile 2010 dellagente accertatore facenti parte dellincarto e quindi liberamente accessibili allinsorgente in ogni tempo la targa posteriore non era leggibile, siccomeparecchio sporca,condizione che può senzaltro configurare una violazione dellart. 57 cpv. 2 ONC laddove pregiudica la leggibilità della targa;
che il ricorrente non ha invero mai contestato tale circostanza frutto di una constatazione di agevole momento compiuta dallagente limitandosi a insistere sul fatto che le targhe non necessitavano di una ristampa/sostituzione e producendo alcune fotografie, scattate a posteriori, illustranti le targhe pulite;
che in definitiva linsorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata; in particolare, egli non ha fornito alcun elemento utile per giungere a una diversa conclusione, ad esempio indicando possibili circostanze eccezionali che avrebbero provocato la temporanea illeggibilità della targa;
che la multa inflitta, peraltro inferiore alla somma delle multe disciplinari per le due infrazioni riscontrate, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).