Sachverhalt
commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.
8.Infine, per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292;Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca;
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 Infine, per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c). Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente. 3. Intimazione a: . Il giudice: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
E. 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca;
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.97
74/305
Bellinzona
16 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 marzo 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 13 febbraio 2009 n. 74 305 emessa dalla Divisione dellambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 15 aprile 2009 presentate dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Divisione dell'ambiente con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.--, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.--, condannandolo altresì al risarcimento di due cinghiali per un importo (valore vivo) di fr. 200.-- e alla privazione effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in zona discarica a __________, zona dove la caccia non è permessa ed inoltre allinterno della zona di divieto n. 14 __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La Divisione dell'ambiente nelle osservazioni 15 aprile 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, comprensivi dellincarto n. 30.2009.61 di questa Pretura, il cui richiamo può senzaltro essere ammesso.
2.Giusta lart. 27 RALCC (stante la delega contenuta allart. 17 LCC), lUfficio della caccia e della pesca può, in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.
Le prescrizioni emanate dallUfficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone, gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa autorizzazione.
Le zone di divieto di caccia istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1. settembre 2006 - 31 agosto 2011, sono contemplate nel Decreto inerente le Bandite di caccia 2006/2011 pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20000.-- (art. 41 LCC, prima frase).
Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dallAutorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43 LCC).
3.La Divisione dell'ambiente rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni - di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per tale caccia e per di più allinterno della zona di divieto n. 14 __________ (zona per altro raffigurata sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori Ticinese [FCTI] in possesso di uno dei due correi).
4.Il ricorrente non contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma ritiene che gli debba essere semmai rimproverata una negligenza, ovvero quella di non essersi accertato meglio che lì la caccia speciale al cinghiale non poteva essere esercitata (ricorso punto 10).
A valere quali indizi liquidi della sua buona fede egli invoca il fatto cheprimariamente il gruppo di cacciatori cacciava con regolare autorizzazione, in pieno giorno, poco a sud del villaggio e sotto la strada cantonale, vale a dire ben in vista, con le auto parcheggiate sulla cantonale. Non vi è stato il benché minimo atteggiamento che possa lasciar presagire il comportamento guardingo o sospetto, o circospetto di chi vuole cacciare in maniera irregolare. Tantè vero che sono stati facilmente avvistati(ricorso, punto 6).
Soggiunge che vi era un altro elemento che gli faceva credere di non trovarsi in bandita: poco tempo prima, il compagno __________, era stato autorizzato dagli agenti della caccia ad esercitare la caccia di guardia-campicoltura al cinghiale proprio in quel luogo (ricorso punto 8).
Infine, egli ritiene che le pene inflittegli dallautorità di prime cure siano eccessive, a maggior ragione se si pensa al fatto che egli è cacciatore di lunga data, incensurato, e che si dedica regolarmente alla cura degli habitat naturali della __________ in quanto volontario. A suo dire, occorre pure prendere in considerazione che la specie abbattuta crea gravi disagi in loco.
5.In concreto, come a giusto titolo rilevato dallautorità di prime cure, vanno anzitutto evidenziate le numerose (sintomatiche) contraddizioni in cui cade linsorgente, ritenuto che:
- durante il verbale di interrogatorio 3 dicembre 2008, immediatamente dopo i fatti, egli ha ammesso, così come il compagno __________, di aver cacciato deliberatamente al di fuori dei confini in cui la caccia al cinghiale era permessa (laddove sapeva che erano spesso presenti diversi cinghiali), credendo però che la zona in questione non fosse una zona di divieto (cfr. R1 e R2),
- nelle osservazioni 27 gennaio 2009 ha affermato che, come __________, gli era nota la zona di divieto, tuttavia era convinto che la stessa terminasse lungo un riale, subito dopo il paese di __________, che sfocia nella __________ (versione __________ e __________),
- nel ricorso 10 marzo 2009 ha confermato di sapere che la zona è normalmente bandita alla caccia, credendo però che ciò non dovesse valere per la caccia speciale al cinghiale (ma solamente per la caccia normale).
A prescindere dalle diverse versioni offerte che non depongono certo a favore della credibilità del ricorrente (quella resa a verbale, ovvero subito dopo i fatti, dovendo essere considerata, perlomeno dal punto di vista temporale, quella più attendibile), questo giudice ritiene che egli non possa seriamente pretendere di non aver saputo che stava cacciando in una zona di divieto.
Contro linconsapevolezza depongono sia la lunga esperienza venatoria, sia il fatto che risiede in valle e che, per suo stesso dire, si occupa della cura degli habitat naturali in __________ (dovendo pertanto verosimilmente conoscerla come le sue tasche).
Non può poi essere disatteso che il compagno __________, pure residente in valle e membro di una locale società di caccia da diversi anni, era in possesso della cartina topografica della FCTI, nonché dellestratto del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia. Inoltre, come da lui stesso indicato, il compagno __________, domiciliato allinterno della zona di divieto, era stato sì poco tempo prima autorizzato dagli agenti della caccia a esercitare la caccia di guardia-campicoltura in zona __________, ma espressamente solo per la parte a monte della strada cantonale, circostanza che non poteva certo sfuggire al terzetto che ha agito di comune accordo (Noi tre assieme abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la strada cantonale).
Del resto, anche gli spostamenti che hanno caratterizzato la battuta (con ritrovo mezzora prima dellorario di apertura) e, non da ultimo, lasserita fretta di raggiungere altri cacciatori in zona __________, lasciano sottintendere un agire consapevole del trio. In definitiva, egli doveva conoscere e non poteva ignorare il fatto che il comparto in questione - caratterizzato da una pianura solo in minima parte boschiva, che per la sua immediata vicinanza alla strada cantonale, al fiume __________ e alla zona Grotti di __________, denota unevidente pericolosità - si trovasse in zona di divieto. Decidendo di cacciare, dintesa con gli altri due compagni, in simili condizioni occorre quanto meno concludere che egli abbia agito per dolo eventuale.
Le ulteriori circostanze evocate nel gravame non sovvengono alla tesi della negligenza, essendo gli indizi circa un agire consapevole sufficientemente concreti e determinanti da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento in tal senso.
6.Affinché lautorità giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, lart. 43 LCC esige una violazione grave o reiterata della legislazione (ipotesi questultima che non entra qui in considerazione, giacché non risultano precedenti a carico dellinsorgente).
Nella fattispecie concreta, il ricorrente tenta di relativizzare la gravità delle sue gesta evidenziando che si è trattato dellabbattimento di una specie che crea gravi e concreti disagi in loco; tuttavia, come a giusto titolo considerato dallautorità di prime cure, la gravità dellinfrazione non è direttamente correlata con la specie cacciata. Come ritenuto dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 6 luglio 2009 di cui allincarto richiamato relativo al compagno __________, labbattimento di animali al di fuori delle zone autorizzate, al pari delluccisione in giorni vietati, nottetempo o fuori orario, costituisce una violazione dei principi basilari che reggono la disciplina e la pianificazione della caccia, intesa come adeguata disciplina dellattività venatoria e rispetto di altre esigenze in conflitto con tale attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al cinghiale venga autorizzata solo allinterno di porzioni di territorio espressamente definite sottintende un interesse pubblico a impedire labbattimento delle prede sul resto del territorio.
Lautorità giudiziaria ha poi giustamente evidenziato che labbattimento dei cinghiali non è avvenuto soltanto allesterno della zona prestabilita per questo tipo di caccia, ma pure in un comparto di territorio qualificato da anni come zona di divieto di caccia, circostanze che, unitamente alla colpa, conferiscono alla fattispecie il carattere di gravità nel senso dellart. 43 LCC.
7.Quo alla commisurazione della pena, si rileva che la multa inflitta appare commisurata alle circostanze del caso concreto, alla colpa (infrazione intenzionale delle norme che regolano la caccia) e alla situazione personale dellinsorgente. Il risarcimento va pure confermato, tanto più che non è stato oggetto di particolari contestazioni da parte dellinsorgente.
In considerazione dellindubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dellinfrazione commessa, nellottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro dellautorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dellart. 41 cpv. 1 vCP, con lentrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a cadere (cfr.Schneider/Garré, Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.
8.Infine, per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292;Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca;
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).