Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, il 16 gennaio 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bise 375terCPC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo lart. 375bisCPC, lavente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone luso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta unistanza al giudice di pace del luogo dove si trova limmobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza listante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- afr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco lavente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore allautorità competente (art. 375tercpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data
E. 31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;
che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________ SA e pervenuto lindomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro sul rapporto di denuncia in atti);
che il giudice è chiamato dufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e lammissibilità di ogni singolo atto processuale, quandanche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche dubbiose;
che in concreto il termine perentorio di tre giorni sancito dallart. 375terCPC per linoltro della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009, giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di modo che la querela risulta essere tardiva;
che in siffatte evenienze linsorgente va prosciolta dalladdebito mossole per difetto di querela, senza che occorra procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;
che, seppur per altri motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 375bise 375terCPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.93
8533/190
Bellinzona
27 agosto 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 aprile 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, il 16 gennaio 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bise 375terCPC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo lart. 375bisCPC, lavente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone luso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta unistanza al giudice di pace del luogo dove si trova limmobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza listante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- afr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco lavente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore allautorità competente (art. 375tercpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;
che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________ SA e pervenuto lindomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro sul rapporto di denuncia in atti);
che il giudice è chiamato dufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e lammissibilità di ogni singolo atto processuale, quandanche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche dubbiose;
che in concreto il termine perentorio di tre giorni sancito dallart. 375terCPC per linoltro della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009, giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di modo che la querela risulta essere tardiva;
che in siffatte evenienze linsorgente va prosciolta dalladdebito mossole per difetto di querela, senza che occorra procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;
che, seppur per altri motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 375bise 375terCPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: