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30.2009.9

Metodo d'imposizione - vantaggio particolara - piano del perimetro - ripartizione della quota - decisione viziata

Ticino · 2012-12-21 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 000 inferiori. L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l ' anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l ' anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest ' ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge. Alle condizioni dell ' art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l ' anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto (art. 28 cpv. 4bis OAVS). Per l ' art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente. Il contributo AVS è dunque pagato " secondo le condizioni sociali " dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

4.   La giurisprudenza dell ' allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN, considera come reddito conseguito sotto forma di rendite : le rendite d ' invalidità dell ' assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell ' assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l ' anticipo AVS che l ' istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell ' età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d ' invalidità e le indennità giornaliere dell ' assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d ' assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d ' abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un ' abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l ' importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell ' imposta secondo il dispendio giusta l ' art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d ' autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall ' esercizio di un ' attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174). Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell ' AVS, dell ' AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall ' AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005). Per sostanza, ai fini dell ' art. 28 OAVS si deve intendere l ' insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell ' assicurato, situati sia in Svizzera che all ' estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l ' assicurato ha l ' usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l ' altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l ' assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS). L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell ' art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25: " (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980,

p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial. Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)" Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull ' insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25). L ' allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid.

E. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

5.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l ' amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN). Per l ' art. 29 cpv. 5 OAVS, l ' importo delle spese stimato per il calcolo dell ' imposta secondo il dispendio giusta l ' art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest ' imposta è vincolante per le casse di compensazione. Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.

E. 6 .   La legge dispone che l ' obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64/65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l ' età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS). Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell ' attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d ' assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l ' avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l ' insorgere dell ' evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un ' attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29 quater LAVS). Giusta l ' art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un ' attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un ' attività lucrativa sono computati come reddito di un ' attività lucrativa (cpv. 2). Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia (cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all ' attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l ' insorgere dell ' evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita. Interpretando a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell ' evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione e all ' attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124). Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49). Con questa sentenza, l ' Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato che l ' esonero dal pagamento dei contributi secondo l ' art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un ' attribuzione in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting). Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell ' inizio dell ' anno dell ' età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l ' anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l ' insorgere dell ' evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un ' attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51).

E. 7 Nel caso di specie, l a Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sia sulla scorta della notifica di tassazione IC 2007 (doc. 8), che indica in Fr. 6 '863 .- la sostanza netta complessiva al 31 dicembre 2007, sia sulla base delle indicazioni date dall ' assicurata stessa compilando l ' apposito questionario per l ' affiliazione delle persone senza attività lucrativa (doc. 11), che indicava una rendita del II pilastro del marito di Fr. 2 ' 387.- al mese a partire dal 1° novembre 2008. Moltiplicando per 20 tre mensilità di questo reddito ritenuto come conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all ' estero, la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 150 ' 083.- e l ' ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata. Sul totale di Fr. 75 ' 041.- sono stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.

8.   La ricorrente ha chiesto in primo luogo di essere esonerata dal pagamento di contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2008, dato che il marito, attivo professionalmente fino all'ottobre 2008, ha già pagato più del doppio del contributo minimo. Questa censura va respinta alla luce di quanto esposto al considerando 6. Infatti, in applicazione dell'art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS in connessione con l'art. 52c OAVS, i redditi conseguiti dal marito della ricorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 (data del suo pensionamento a 65 anni, essendo nato nell'ottobre 1943) non vanno considerati ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge. Di conseguenza, dovendo ritenere che i contributi che sono stati prelevati sui redditi conseguiti dal marito nel 2008 non "esistono", essi non possono neppure tornare utili all'assicurata stessa, che nel 2008 era senza attività lucrativa. Ciò significa che l ' insorgente non può quindi, eccezionalmente, beneficiare dell ' avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le avrebbe consentito per l ' anno 2008, come per gli anni precedenti, l ' esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi personali. Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell ' importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi .

9.   Circa la sostanza dei coniugi detenuta in Svizzera ed all ' estero, il cui ammontare non è contestato, la Cassa di compensazione ha rettamente preso in considerazione quella stabilita con la notifica di tassazione IC 2007, ovvero l ' ammontare di Fr. 6 '863 .- (doc. 8). Per quanto concerne i redditi sotto forma di rendita, l'art. 29 cpv. 1 OAVS, come visto, pone il principio secondo cui i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione, inteso come anno civile. Il capoverso 2 di questa norma precisa che i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione. Dagli atti emerge che dal 1° novembre 2008 il coniuge dell'assicurata beneficia di una rendita dalla previdenza professionale (II pilastro) di Fr. 2'387.- al mese, corrispondente ad una rendita annua di Fr. 31'029.-. La rendita mensile viene dunque versata per 13 mensilità. Pertanto, il suo reddito conseguito sotto forma di rendita ammonta a tre mensilità di Fr. 2'387.- ciascuna, pari a Fr. 7'161.- come calcolato dalla Cassa di compensazione. Questa somma va poi moltiplicata per venti ed il totale sommato sulla sostanza netta. Si ottiene così una sostanza determinante intermedia di Fr. 150 ' 083.- (Fr. 6 ' 863.- + [Fr. 7 ' 161.- x 20]). I contributi dovuti vanno poi calcolati sulla metà di questa sostanza determinante (Fr. 75 ' 041.-), dato che l ' assicurata è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Essi sono pari a Fr. 445.- e corrispondono al contributo minimo annuo per il 2008 (cfr., anche, il retro della decisione di fissazione dei contributi). Questo importo copre l ' intero anno 2008 di contribuzione della ricorrente. Una suddivisione sui soli mesi di novembre e dicembre 2008, come richiesto dall ' interessata, non è possibile. Da una parte, poiché, come visto, il coniuge non ha pagato alcun contributo per il 2008 né per sé né, indirettamente, a favore dell ' assicurata e quindi essa rimarrebbe scoperta, a suo discapito, per l ' intero anno di contribuzione. D'altra parte, non va dimenticato che il contributo minimo è indivisibile, ovvero non può essere ridotto. Al proposito, va evidenziato che l'art. 11 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi secondo gli artt. 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo . Qualora il pagamento del contributo minimo costituisse un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell ' autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS). Da quanto precede risulta quindi chiaro che lo scopo è di far sì che ogni assicurato non abbia buchi contributivi, ma che, pagando almeno il contributo minimo, abbia in futuro diritto a beneficiare almeno della rendita AVS minima. Una soluzione diversa andrebbe unicamente a sfavore degli assicurati stessi e quindi sarebbe contraria allo scopo della LAVS stessa. Stanti così le cose, la decisione provvisoria di fissazione dei contributi della ricorrente per l ' anno 2008 è confermata. Il ricorso deve essere respinto.

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune verserà ai ricorrenti fr. 2'000.- per ripetibili.
  2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
  3. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2009.9

Lugano

21 dicembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 28 luglio 2009 da

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 17 giugno 2009 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione della strada comunale in località __________(IIotratto)e della tubazione di collegamento per l’acqua potabile,relativamente al mapp. no. 134 RFD di __________ __________

richiamati i seguenti incarti di questo Tribunale:

- no. 56/03 (procedura di approvazione del progetto e di espropriazione, strada di __________ Iotratto)

- 20.2006.32 (procedura di approvazione del progetto e di espropriazione, strada di __________ IIotratto)

- 30.2005.2 (contributi di miglioria, strada di __________ Iotratto)

- 30.2009.8 (contributi posteriori di miglioria, strada di __________ Iotratto

- 30.2009.10-12 (contributi di miglioria, strada di __________ IIotratto e tubazione di collegamento)

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. La località __________, nel Comune di __________ (ora Comune di __________), appartiene ad un territorio edificabile sin dall’approvazione del primo piano regolatore (PR) comunale avvenuta il 27.6.1978. Essa è ubicata a monte del cimitero, su un versante collinare volto verso il __________ ed è raggiungibile percorrendo Via __________ (mapp. no. 158). La nuova strada di servizio di __________ ne rappresenta una diramazione che conduce ad un comprensorio residenziale formato da una decina di fondi, alcuni dei quali già edificati. La costruzione della strada è finanziata mediante contributi di miglioria per il cui prelievo il Municipio ha innestato tre distinte procedure d’imposizione. Perciò, ai fini di una migliore comprensione, è opportuna una cronistoria completa.1.2. Con messaggio municipale 3/2003 del 25.3.2003 il Municipio di __________ ha chiesto un credito di fr. 313'000.- da destinarsi alla costruzione della nuova strada comunale di __________ in conformità con il piano viario vigente, che prevedeva una strada di servizio a fondo cieco avente una lunghezza di una novantina di metri, con imbocco all’attuale mapp. no. 155 e piazza di giro finale sul confine tra gli attuali mapp. no. 154 e 134 (d’ora in poi Iotratto). L’opera era motivata dalla recente attività edilizia promossa in loco e già se ne ipotizzava l’eventuale prolungamento tenendo conto degli indirizzi della revisione allorta in corso del PR. Il messaggio, che pure proponeva il prelievo di contributi di miglioria in ragione dell’80% della spesa, è stato approvato dall’Assemblea comunale con risoluzione del 28.4.2003.Il Municipio ha quindi avviato dinanzi a questo Tribunale la procedura di pubblicazione del progetto e di espropriazione conclusasi, in assenza di obiezioni, con sentenza del 14.11.2003 di approvazione del progetto e contestuale stralcio delle questioni espropriative per intervenuto accordo (TE inc. no. 56/03).1.3. Nel frattempo – considerate le edificazioni sorte sui mapp. no. 229, 230 e 154 nonché i progetti in itinere per i mapp. no. 134 e 225, e visto che i tempi entro i quali doveva svolgersi la procedura di revisione del PR erano difficilente determinabili – con messaggio 6/2003 del 26.5.2003 il Municipio ha proposto di scorporare e anticipare con una variante il prolungamento della strada di __________ per una cinquantina di metri e con una piazza di giro finale all’altezza del mapp. no. 225 (d’ora in poi IIotratto). La variante è stata adottata dall’Assemblea comunale il 30.6.2003 ed approvata con risoluzione no. 947 del 9.3.2004 dal Consiglio di Stato, il quale ha parallelamente respinto i ricorsi interposti da alcuni proprietari confinanti.1.4. A norma della Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990 (LCM, il Municipio ha quindi pubblicato il prospetto dei contributi di miglioria afferenti al Iotratto stradale dal 1° al 30.11.2004, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1, quali comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 134, sono stati imposti con un contributo di fr. 59'618.25, importo ragguagliato in sede di consuntivo a fr. 59'353.88. Essi non hanno impugnato il prospetto.1.5. L’anno successivo, con messaggio 8/2005 del 9.6.2005 il Municipio ha sollecitato l’approvazione del progetto e la concessione di un credito di fr. 49'500.- per la posa di una nuova tubazione dell’acqua potabile intesa a collegare la condotta della nuova strada di __________ con quella già esistente a monte sotto la strada al mapp. no. 133. Per quest’opera ha proposto il prelievo di contributi di miglioria nella misura dell’80% dei costi. Tale messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del 4.7.2005.1.6. Il Municipio ha poi domandato, con messaggio 1/2006 dell’8.2.2006, un credito di fr. 262'000.- per l’esecuzione del IIotratto della strada di __________, peraltro puntualizzando che, per contenere i costi, non avrebbe realizzato immediatamente la piazza di giro finale ritenendo preferibile attendere la costruzione e sistemazione della part. no. 225. Anche in questo caso ha proposto l’imposizione di contributi di miglioria in ragione dell’80% della spesa. Ottenuta in data 14.3.2006 l’approvazione dell’Assemblea comunale, il Municipio ha intrapreso la procedura di pubblicazione del progetto e di espropriazione. La stessa è terminata con sentenza del 15.11.2006 di approvazione del progetto, con preliminare reiezione di un’unica opposizione siccome inammissibile, e contestuale stralcio delle questioni espropriative per intervenuto accordo (TE inc. no. 20.2006.32).1.7. Mediante scritto del 22.4.2009 il Municipio ha notificato ai proprietari dei mapp. no. 225 e 421 il prelievo di contributi posteriori di miglioria, ex art. 10 LCM, per la costruzione del Iotratto della strada di __________ (TE inc. no. 30.2009.8).1.8. Il Municipio ha infine pubblicato, dal 28.4 al 27.5.2009, il prospetto dei contributi per il IIotratto stradale e la tubazione di collegamento, oggetto della presente vertenza.1.9. In data 25.10.2009 è intervenuta l’aggregazione dei sei __________ di __________, __________, __________, __________, __________ e __________, andati a formare il nuovo Comune di __________. Quest’ultimo è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti giusta l’art. 12 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

2.RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 134, fondo inedificato di 1’224 mq ubicato a monte della nuova strada di __________. In tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 36'100.36 per la costruzione del IIotratto stradale e di fr. 2'584.72 per la tubazione dell’acqua potabile di collegamento, importi calcolati sulla base del consuntivo dei costi di costruzione.Non condividendo l’imposizione, i proprietari hanno impugnato il prospetto mediante tempestivo reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del 17.6.2009. Quindi hanno interposto il ricorso in esame chiedendo l’annullamento, rispettivamente una riduzione dei contributi a loro carico; essi contestano il vantaggio particolare, il piano del perimetro ed i criteri di riparto dei contributi. Censure avversate dal Municipio che postula la reiezione del gravame.L’udienza di conciliazione si è svolta in data 7.5.2010 con esito negativo. Terminata l’istruttoria, i ricorrenti sono comparsi all’udienza finale dell’11.10.2011; entrambe le parti hanno integralmente confermato per iscritto le rispettive posizioni e rinunciato a ripetere il dibattimento dopo la costituzione del nuovo collegio giudicante avvenuta con decreto del 3.5.2012.

3.La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM).Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dai proprietari imposti, legittimati a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.

4.I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), segnatamente per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). A norma dell’art. 4 cpv. 1 LCM un vantaggio particolare è presunto quando: l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 e 3 LCM). Essa è è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Pertanto, in occasione del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.Vantaggio particolare5.1. Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).5.2. Come già accennato, la località __________ è dichiarata zona edificabile sin dall’entrata in vigore del PR del 1978. Ciò nonostante, ad eccezione del mapp. no. 231 servito da Via __________ (mapp. no. 158), i fondi adiacenti sono rimasti a lungo inedificati; una certa attività edilizia è stata promossa solo nel corso degli ultimi 12/13 anni circa, a partire dalla costruzione di due abitazioni sui mapp. no. 229 e 230, entrambe con accesso veicolare da Via __________. Per l’edificazione successiva dei sovrastanti mapp. no. 154 e 420 i proprietari si sono serviti di un preesistente tracciato agricolo che, con imbocco sul mapp. no. 155 di proprietà comunale, proseguiva poi su sedimi privati ed ha funto quale pista di cantiere ed accesso (sterrato) fino all’esecuzione dei lavori pubblici da parte del Comune (cfr. documentazione fotografica).L’opera imposta costituisce il prolungamento del Iotratto stradale e porta a termine la nuova strada di servizio venuta a sostituire il suddetto tracciato agricolo; esso ha una lunghezza di una cinquantina di metri circa, un calibro di ml 3,50 ed è sorretto a valle, da un muro in calcestruzzo armato. Oltre alla costruzione del tronco stradale vero e proprio, l’intervento comprende anche il completamento delle infrastrutture, già predisposto al momento della realizzazione del Iotratto; le stesse contano nuove condotte elettriche, nuove canalizzazioni e tombini per le acque meteoriche, nonché nuove tubazioni per l’acqua potabile. Nel quadro dei lavori che hanno interessato la rete idrica è inoltre stata posata una nuova tubazione che, seguendo il confine settentrionale delle part. no. 420, 134 e 135, collega la condotta della strada di __________ con quella già esistente sotto la strada al mapp. no. 133. Ciò ha modificato l’impostazione dell’approvvigionamento idrico del comprensorio che avviene ora dal serbatoio posto a monte e non più a partire dal basso ove la pressione d’esercizio della vecchia tubazione è insufficiente (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto). La conseguente creazione di un anello ha migliorato e potenziato la distribuzione di acqua.Considerata la situazione pregressa dei luoghi l’utilità e l’efficacia dell’opera sono palesi. In effetti il Comune ha ultimato l’urbanizzazione del settore – edificabile e già insediato – con impianti consoni ad una zona residenziale. Oltre a conferire un aspetto uniforme e decorso al tronco stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri tecnici progrediti, ha migliorato l’agibilità, l’accessibilità e la sicurezza viaria e pedonale. Dunque i fondi serviti ne hanno tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).5.3. I ricorrenti sono del parere che una miglioria derivi al mapp. no. 134, semmai, soltanto dalla sistemazione del Iotratto stradale, dal quale il fondo è servito come già lo era in passato attraverso la strada in terra battuta realizzata con l’accordo dei vicini; in tal modo la sua accessibilità è ampiamente garantita; è in effetti per questa ragione, ed a causa della particolare morfologia del terreno, che essi avevano già previsto di realizzare l’accesso privato a confine con la part. no. 154. Al contrario, il fondo non trae alcun vantaggio particolare dal prolungamento stradale, al quale gli stessi proprietari si sono sempre opposti poiché non solo implica un sacrificio enorme di terreno e riduce le possibilità edificatorie, ma pure impone un arretramento che non viene indennizzato, ed inoltre costringe a sopportare un transito di veicoli che favorisce solo altri mappali.Tali contestazioni sono irregionevoli e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare. Il vantaggio derivato al mapp. no. 134, che ad oggi è inedificato e non dispone di altre possibilità di raccordo o accesso, è infatti manifesto. Il pregresso tracciato agricolo, seppur utilizzato come accesso, non era altro che un percorso disagevole in terra battuta su sedime privato, oggettivamente inadeguato ad una zona residenziale edificabile. Il nuovo tronco stradale ha invece dotato la particella di un accesso comodo e consono alla sua destinazione: il fronte di ca. 22 ml consente ai proprietari di scegliere a loro discrezione dove collocare l’accesso veicolare, scelta che non è condizionata né dalla morfologia con fondo roccioso, che del resto contraddistingue tutto il comprensorio, né dalla conformazione del terreno, che comunque è sufficientemente ampia (1'224 mq) da prestarsi all’edificazione senza difficoltà tecniche particolari: ne siano dimostrazione gli edifici già costruiti sui confinanti mapp. no. 154 e 420. Il fondo è inoltre direttamente raccordabile alle infrastrutture tecnologiche realizzate nel contesto dei lavori stradali dalle quali pure trae un evidente beneficio.Prive di spessore sono anche le rimostranze per asseriti disagi dipendenti dall’opera. In proposito basti rilevare che l’uso della strada è limitato alle esigenze dei residenti; l’eventuale aumento dei rumori non dipende dall’opera come tale ma dalle nuove costruzioni ed è un fattore da mettere in conto in una zona edificabile non ancora completamente insediata. Il sacrificio di terreno (ca. 36 mq) è stato compensato mediante la rifusione del valore venale (fr. 185.- il mq) in sede di procedura espropriativa, ambito nel quale i proprietari non hanno né sollevato obiezioni né notificato i pregiudizi che oggi lamentano (in particolare a dipendenza della linea di arretramento) accettando invece incondizionatamente l’esproprio ed l’indennità offerta dal Comune come previsti nelle tabelle pubblicate (cfr. inc. no. 20.2006.32-2, decreto di stralcio del 15.11.2006).Di conseguenza le censure sono da respingere siccome infondate.

6.Piano del perimetro6.1. I ricorrenti lamentano un’errata impostazione del piano del perimetro. Essi rilevano in particolare che i mapp. no. 225 e 421 – che sono tra i maggiori beneficiari dell’opera – sono inclusi nel perimetro relativo al prolungamento stradale (qui in oggetto), ma per il Iotratto stradale sono stati imposti solo con l’emissioni di contributi posteriori ex art. 10 LCM. Quest’ultima non risolve la situazione di disparità di trattamento creatasi in origine con l’esclusione dei due fondi dal perimetro per il Iotratto. In effetti il risultato concreto è che per tale Iotratto il mapp. no. 421 è imposto in ragione di fr. 21.65 il mq mentre il mapp. no. 134 sopporta un onere di fr. 43.64 il mq. Pertanto i ricorrenti pretendono che anche il loro contributo per il primo tronco stradale sia ridotto a fr. 21.65 il mq.La suddetta censura è dichiaratamente intesa a rimettere in discussione il contributo a carico del mapp. no. 134 per il Iotratto stradale. Essa trascura tuttavia che tale contributo è cresciuto in giudicato non avendo i proprietari impugnato tempestivamente il relativo prospetto (cfr. consid. 1.4). In particolare, come si evince dalle argomentazioni, la censura si fonda sull’esclusione delle part. no. 225 e 421 dal piano del perimetro per il Iotratto stradale, contestazione che poteva e doveva essere sollevata al momento della pubblicazione del relativo prospetto; in questa sede è tardiva. Pertanto la domanda non può essere accolta.6.2. Sebbene i ricorrenti non abbiano sollevato altre obiezioni al piano del perimetro, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare d’ufficio che altri contribuenti hanno contestato a ragione l’esclusione del mapp. no. 132. Pertanto la questione merita attenzione anche in questa sede per motivi di parità di trattamento.L’inclusione di un fondo o di un comparto nel piano del perimetro (art. 9 LCM) dipende dall’esistenza di un vantaggio particolare: quest’utlimo costituisce il criterio decisivo per circoscrivere i fondi assoggettati al contributo di miglioria (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). La delimitazione del piano, che rientra nelle competenze del Municipio (RDAT I-1994 no. 7), è frutto di un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio no. 2826 cit. ad art. 10 del disegno di legge). Si dovrà ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).Secondo la giurisprudenza il vantaggio particolare dev’essere di natura patrimoniale, durevole e valutabile secondo criteri oggettivi. Non sono invece considerati gli aspetti soggettivi come l’uso effettivo dell’opera da parte di un proprietario, essendo sufficiente che sia data la possibilità di usufruirne (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4).La part. no. 132 (mq 888), interamente attribuita alla zona residenziale, è edificata nella sua parte alta servita dalla strada al mapp. no. 133. La modifica pianificatoria intervenuta con la variante del 2004, che ha sancito il prolungamento stradale, ha migliorato le possibilità di sfruttamento del fondo nella misura in cui la sua parte bassa si trova ad essere a confine con la piazza di giro (cfr. doc. D cit.; atti della variante). Dopo l’approvazione della variante il Municipio non ha mai rinunciato alla piazza di giro finale dichiarando di volerne differire la costruzione in attesa dell’edificazione del mapp. no. 225 (cfr. MM 1/2006; relazione tecnica al progetto per il IIotratto); dichiarazione della quale non vi è motivo di dubitare, non da ultimo perché la relativa superficie è già stata dedotta nell’ambito del calcolo del contributo per lo stesso mapp. no. 225. Pertanto l’opera, così come già eseguita e prevista nel PR, offre alla part. no. 132 una seconda possibilità di accesso tutt’altro che trascurabile e funzionale ai fini della sua destinazione ove solo si consideri che, seppur boscata, anche tutta la sua parte bassa ha qualità di fondo edificabile. Pertanto l’esclusione completa della part. no. 132 dal piano del perimetro non rispetta i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

7.Ripartizione della quota7.1. I ricorrenti contestano la ripartizione dei costi. In particolare rilevano che il contributo a carico del mapp. no. 134 è di fr. 75.24 il mq, mentre il mapp. no. 421, fondo che si annovera tra i massimi beneficiari dell’opera, è imposto in ragione di fr. 55.51 il mq. Al mapp. no. 134 è inoltre applicato un fattore k 0.33 mentre quello riconosciuto al mapp. no. 229 è 0.11. Ciò comporta intollerabili disparità di trattamento.7.2. A norma dell’art. 8 cpv. 1 LCM il vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo ai fini della suddivisione della quota tra gli interessati (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1); ciò concretizza il principio secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al beneficio tratto dall’opera. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).7.3. Il Municipio ha considerato, quale spesa determinante (art. 6 cpv. 2 LCM), il consuntivo di fr. 227'358.20 per le opere afferenti il IIotratto stradale. Su questa base la quota prelevata, pari all’80%, ammonta a fr. 181'886.56. Stando alle spiegazioni fornite nella relazione tecnica annessa al prospetto, ai fini del riparto sono state definite le superfici edificabili, al netto da espropriazioni, e stabilite due classi di contribuenza: la prima include i mapp. no. 134 e 229 che utilizzano solo il primo terzo del prolungamento ed ai quali è applicato un fattore k 0.33 alla superficie edificabile determinante; l’altra comprende i mapp. no. 225, 420 e 421 che usufruiscono invece dell’intero tratto stradale e per i quali le superfici sono computate integralmente.Per il mapp. no. 134 il Municipio ha computato una superficie edificabile netta di mq 1’224 ed applicato un fattore k 0.33.7.4. Il Tribunale, pur sempre considerando il potere discrezionale del Municipio, ritiene che il suddetto metodo di calcolo non possa essere condiviso. Eseguito sulla sola base di un fattore k che, come ancora si vedrà, ha contorni generici, il riparto non opera una suddivisione proporzionale della quota né risponde a criteri di schematicità ragionevoli, bensì appare superficiale e privo del dovuto rigore. Ne dà evidente ed immediato riscontro il fatto che all’interno delle due classi di contribuenza ai fondi è stato addebitato lo stesso importo al mq (rispettivamente fr. 29.50 e fr. 89.38; cfr. prospetto): infatti ciò è sintomo manifesto di un certo appiattimento dei valori e, nel risultato, dimostra come i fondi situati nella medesima classe siano stati sottoposti ad un regime di calcolo sostanzialmente identico.Anzitutto, nel prospetto sono da rilevare due imprecisioni fuorvianti. In primo luogo la voce “SEN ridotta (mq)” non ha nulla a che vedere con la superficie, bensì indica il peso per ogni fondo. In secondo luogo, la nota1)riguardante il mapp. no. 225 è impropria (se non addirittura errata) poiché la superficie originaria del fondo (mq 1'097) è del tutto inifluente ai fini del calcolo. In effetti l’unica superficie da considerare è quella della particella riportata nel RF (mq 662) dalla quale va dedotto il sedime espropriato (ca. 112/114 mq). Il fatto che la superficie ritenuta (mq 548) coincida con la metà di quella originaria è puramente casuale.Detto questo, l’unico correttivo adottato è il fattore k, che poggia su basi non chiaramente definite essendo associato sia alla superficie dei fondi, sia all’uso dell’opera. In altre parole, in alcuni casi il fattore riduce la superficie ed a quest’ultima applica un correttivo legato alla percorrenza come se solo una parte del fondo fosse interessata all’opera; un concetto, questo, che a rigore potrebbe essere condivisibile per quanto riguarda la suddivisione dell’interesse all’opera (doppio o unico accesso), ma che è difficilmente spiegabile ed attuabile con un correttivo di percorrenza. Vero è che il fattore 0.50 applicato al mapp. no. 421 è legato esclusivamente alla superficie di cui è imposta solo la metà. Il fattore k 0.11 applicato al mapp. no. 229 risulta invece dalla moltiplicazione del coefficiente di riduzione (0.33), dovuto all’utilizzo limitato dell’opera, per un uguale fattore 0.33, quest’utlimo già ritenuto nel prospetto relativo al Iotratto stradale e stabilito sulla base della superficie (solo parzialmente) imposta. La confusione nei contenuti pare dunque evidente. Ma non solo: nella misura in cui tiene conto dell’uso del tronco stradale per raggiungere i singoli fondi, il fattore appare semplificato all’eccesso. Per assolvere pienamente la sua funzione correttiva, la percorrenza doveva essere differenziata in maniera più marcata (cfr. RtiD II-2005 no. 25 c. 6.5, I-2007 no. 29 c. 5.4); una tale distinzione, oltre ad essere perfettamente attuabile, si imponeva a maggior ragione vista la lunghezza contenuta dell’opera. In particolare, considerando per ogni particella il punto mediano del fronte, bisognava assegnare un vantaggio minimo al fondo che usufruisce meno dell’opera (mapp. no. 229) ed aumentarlo progressivamente fino ad arrivare al vantaggio massimo (mapp. no. 225 e 132).Il Municipio, inoltre, non ha considerato che le particelle imposte hanno fronti stradali di lunghezza diversa e dunque un interesse all’opera differenziato; misurata sul piano del perimetro essa è di circa ml 17 per il mapp. no. 229, ml 22 per il mapp. no. 134, ml 24.50 per il mapp. no. 420 e ml 28 per il mapp. no. 421; il fronte del mapp. no. 225 (come del mapp. no. 132) è invece limitato ai pochi metri della piazza di giro. Sotto questo profilo la situazione dei fondi è stata completamente ignorata, e ciò comporta evidenti disparità.In defintiva il metodo poggia su valutazioni che non caratterizzano a sufficienza le proprietà imposte. Considerato che i singoli contributi sono interdipenti, ciò implica una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale.

8.8.1. Sulla base delle cosiderazioni che precedono la decisione di imposizione riferibile alle opere stradali del IIotratto risulta essere viziata. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).8.2. I vizi accertati nel prospetto concernente le opere stradali del IIotratto riguardano l’estensione del piano del perimetro ed il metodo di riparto della quota imponibile; essi non sono di natura formale bensì attinente al merito e quindi, sebbene siano rilevanti, non giustificano l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno, vista la sproporzione e la disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi.Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che l’elaborazione del prospetto compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che ai contribuenti interessati va garantito il diritto di essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla legge (art. 13 LCM).Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi, fermo restando che quest’ultimo non avrà effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. A tal fine il Municipio dovrà prendere in considerazione, oltre alle particelle già incluse nel perimetro, anche il mapp. no. 132 (cfr. consid. 6.2), e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali (cfr. consid. 7.4). Il nuovo contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 134 potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

9.La tassa di giustizia e le spese seguono l’esito ed il grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, 31Lpamm). In concreto sono ripartite in ragione di metà per parte in considerazione del fatto che le contestazioni ricorsuali sono parzialmente state respinte. Anche le ripetibili a favore dei ricorrenti sono commisurate di conseguenza.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia1.     Il ricorso è parzialmente accolto, e di conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo calcolo dei contributi a carico del mapp. no. 134 per il IIotratto della strada di __________. A tal fine dovrà prendere in considerazione, oltre alle particelle già incluse nel piano del perimetro, anche il mapp. no. 132, e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi costituzionali.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune verserà ai ricorrenti fr. 2'000.- per ripetibili.

3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco